In breve
- Ogni impresa che chiede indietro l’IVA passa, dal 28 settembre 2026, per un filtro di rischio che prima non c’era. Il decreto ANAF n. 1.123/2026 aggiunge alla procedura del 2022 un allegato con 14 situazioni da cui risulta un rischio di rimborso indebito. La quattordicesima si scompone in 11 casi, quindi l’elenco vale 24 verifiche. Se l’impresa rientra anche in una sola di esse, la dichiarazione non viene più rimborsata direttamente, ma dopo un’ispezione fiscale anticipata.
- La prima fase di analisi della dichiarazione passa da 5 a 15 giorni lavorativi per le imprese pulite. Questo termine era riservato, finora, a quelle iscritte nella banca dati speciale dei contribuenti a rischio. Per una dichiarazione presentata venerdì 25 settembre 2026, la fase si chiude il 16 ottobre, non il 2 ottobre.
- Le regole nuove prendono anche le dichiarazioni presentate prima della pubblicazione del decreto. Secondo l’articolo III, prendono le dichiarazioni relative ad agosto 2026, il cui termine di presentazione è scaduto il 25 settembre, e, in più, tutte le dichiarazioni in corso di trattazione il 28 settembre 2026. L’unica eccezione: le dichiarazioni già trasmesse alla struttura di ispezione fiscale per l’ispezione anticipata.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 823 del 28 settembre 2026, pagine 4-16
Entrata in vigore: dalla pubblicazione, 28 settembre 2026, poiché l’articolo 12 comma (3) della legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa prevede che gli atti normativi, ad eccezione delle leggi e delle ordinanze, producono effetti dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) se non contengono essi stessi una data successiva, e il decreto non contiene una data di questo tipo
Le imprese che chiedono indietro l’IVA allo Stato hanno, dal 28 settembre 2026, un elenco nuovo di motivi per cui il denaro può essere trattenuto fino a dopo un controllo. L’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale (ANAF) ha pubblicato il decreto n. 1.123/2026, che tocca in 49 punti la procedura di trattazione delle dichiarazioni con importi negativi di IVA, approvata nel 2022. Per i commercialisti è il secondo cambio di regime di questo autunno, dopo il decreto con cui l’ANAF accerta d’ufficio l’IVA alle imprese che non presentano il decontul 300, la dichiarazione IVA periodica rumena. La differenza è che lì si sanzionava una mancata presentazione, mentre qui cambia il modo in cui si decide, per ogni domanda di rimborso, se il denaro arriva subito o dopo l’ispezione.
Il meccanismo di base resta quello del Codice di procedura tributaria. L’articolo 169 della legge n. 207/2015 dice che l’IVA chiesta a rimborso si versa prima e si controlla dopo. La regola ha eccezioni, e una di esse è quella che genera tutte le discussioni: se l’organo fiscale constata, sulla base delle informazioni di cui dispone, che esiste il rischio di un rimborso indebito, la dichiarazione viene trattata soltanto dopo un’ispezione fiscale anticipata. Le imprese per le quali questo è stato stabilito entrano in un elenco interno, chiamato nella procedura banca dati speciale sul rischio di rimborso indebito dell’IVA.
La novità di sostanza è chi può iscrivere un’impresa in quell’elenco e per che cosa. Finora la proposta veniva da altri: l’ispezione fiscale, la Direzione generale antifrode fiscale, la direzione giuridica o la struttura di amministrazione, che trasmettevano una relazione motivata quando disponevano di informazioni del tipo descritto nel Codice. Il servizio che lavorava effettivamente la dichiarazione non aveva modo di avviare da solo la procedura. Il decreto n. 1.123/2026 introduce una seconda via, al punto 8.(2): il servizio specializzato analizza esso stesso ogni dichiarazione e, se trova almeno una delle situazioni del nuovo allegato n. 6 al decreto, redige la relazione di iscrizione.
L’allegato ha 14 posizioni. Le prime quattro riguardano le persone che stanno dietro l’impresa: azionisti, soci o amministratori già presenti nella banca dati speciale, le stesse persone con tali qualità presso altre imprese che vi figurano, responsabilità solidale o patrimoniale iscritta nel casellario fiscale, fatti sanzionati come reati nel casellario di chi rappresenta o amministra la società. Segue il comportamento proprio: regolarizzazioni di IVA detraibile o a debito con impatto significativo sull’importo richiesto, aumento significativo dell’importo rispetto alle domande precedenti, frequenza elevata delle correzioni di errori materiali, le dichiarazioni 394, 390 e 406 non presentate alla data in cui si presenta la dichiarazione IVA, le procedure di prevenzione dell’insolvenza, lo stato di insolvibilità, che è una situazione accertata dal fisco e non la procedura concorsuale.
La posizione 11 è quella che riguarda le imprese giovani: la società costituita meno di 6 mesi prima della presentazione della dichiarazione entra automaticamente in analisi. Le posizioni 12 e 13 portano nella procedura i sistemi di rendicontazione degli ultimi anni: l’IVA delle fatture trasmesse in RO e-Factura, il sistema nazionale di fatturazione elettronica, e degli scontrini di RO e-Case de marcat, quello dei registratori di cassa collegati al fisco, superiore all’IVA a debito della dichiarazione, e rispettivamente l’IVA detraibile delle dichiarazioni superiore all’IVA delle fatture che i fornitori dell’impresa hanno trasmesso in e-Factura.
La posizione 14 è la più lunga e riguarda i fornitori, non l’impresa che chiede il denaro. Se almeno uno dei fornitori da cui proviene una proporzione significativa dell’IVA detraibile si trova in uno di 11 casi, l’impresa acquista rischio: il fornitore figura nella banca dati speciale, è in liquidazione volontaria o in insolvenza, ha reati nel casellario fiscale, non ha presentato le dichiarazioni 300, 394, 390 o 406, trasmette in e-Factura più di quanto porti a debito nella dichiarazione, è in stato di insolvibilità o in fallimento, ha IVA arretrata, compare nel registro dei contribuenti inattivi o in quello dei soggetti con partita IVA annullata, è stato registrato o registrato di nuovo ai fini IVA negli ultimi 6 mesi e dichiara con periodicità trimestrale, è persona collegata al richiedente oppure è stato costituito meno di 6 mesi prima della dichiarazione.
La conseguenza per una dichiarazione già presentata è immediata. Il punto 12 della procedura diceva finora che, all’iscrizione dell’impresa nella banca dati speciale, la procedura si interrompe e la dichiarazione viene trattata secondo l’analisi dei punti da 15.(1) a 15.(20), analisi che poteva anche concludersi con un rimborso. Il testo nuovo taglia il passaggio intermedio: la dichiarazione viene trattata con ispezione fiscale anticipata. Se nel frattempo era stata emessa la decisione di rimborso con riserva di verifica successiva, essa viene annullata e l’impresa riceve per questo un atto nuovo, la Decisione di annullamento della Decisione di rimborso dell’IVA, il cui modello entra nel decreto come allegato n. 5. L’atto può essere impugnato entro 45 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza.
Sui termini, il cambiamento si legge in una riga sola. Il punto 39.(2) prevedeva che la prima fase, quella di analisi della dichiarazione, si concludesse in 5 giorni lavorativi per le imprese che non figuravano nella banca dati speciale e in 15 giorni lavorativi per quelle che vi figuravano. Il decreto lascia un solo termine, di 15 giorni lavorativi, per tutti. Il termine legale di trattazione della domanda resta quello dell’articolo 77 del Codice di procedura tributaria: 45 giorni, o al massimo 90 giorni quando serve un’ispezione.
Le imprese a cui è stata annullata la partita IVA sono trattate ora su due strade, a seconda del motivo dell’annullamento. Sulla prima stanno le uscite senza colpa, cioè le lettere f), g) e i) dell’articolo 316 comma (11) del Codice tributario: l’impresa non era obbligata né aveva diritto di registrarsi, ha chiesto la cancellazione dai registri per applicare il regime di franchigia per le piccole imprese oppure il regime speciale degli agricoltori, o è passata al regime transfrontaliero per le piccole imprese. Lì la dichiarazione non è più soggetta alla procedura, e gli importi si restituiscono secondo la procedura generale approvata con il decreto del ministro delle finanze pubbliche n. 1.899/2004, soltanto a seguito dell’ispezione fiscale. Sulla seconda strada stanno gli annullamenti con colpa, le lettere a), da c) a e) e h): l’impresa dichiarata inattiva, quella con reati nel casellario fiscale dei soci o degli amministratori, quella che non ha presentato alcuna dichiarazione per sei mesi di fila, quella le cui dichiarazioni non mostrano né acquisti né cessioni, e quella con rischio fiscale elevato. Lì la procedura si chiude, e gli importi negativi si possono riprendere nella prima dichiarazione presentata dopo la nuova registrazione. La suddivisione copre tutte le lettere in vigore, poiché la lettera b), l’inattività temporanea iscritta nel registro delle imprese, è abrogata dal 1° gennaio 2017. Un’eccezione nuova, il punto 821, riguarda le imprese con la sede dell’attività economica fuori dalla Romania: esse possono chiedere la restituzione degli importi della dichiarazione in lavorazione alla data dell’annullamento, se dichiarano di aver cessato l’attività sul territorio della Romania.
Le disposizioni transitorie contano più del resto. L’articolo III comma (1) dice che il decreto si applica a partire dalle dichiarazioni relative al mese di agosto 2026 e al terzo trimestre dell’anno 2026. Il comma (2) aggiunge che si applica anche alle dichiarazioni in corso di trattazione alla data dell’entrata in vigore, ad eccezione di quelle già trasmesse al servizio di ispezione fiscale. Firmato il 21 settembre 2026 e pubblicato il 28 settembre, il decreto ha nel mezzo la giornata di venerdì 25 settembre, quando è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione relativa ad agosto. Le imprese che hanno presentato nei termini sono entrate, tre giorni dopo, sotto regole che il giorno della presentazione non esistevano.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è sul tempo. Una dichiarazione con importo negativo presentata il 25 settembre 2026 da un’impresa senza problemi superava la prima fase entro il 2 ottobre. Dal 28 settembre, la stessa fase può chiudersi il 16 ottobre. Sono due settimane in più prima che il fascicolo arrivi anche solo alla decisione se rimborsare direttamente o mandare all’ispezione. Il termine di 45 giorni del Codice di procedura tributaria non cambia, ma la prima fase occupa ora 21 dei 45 giorni di calendario, contro i 7 di prima.
Il secondo effetto è sulla probabilità di controllo. Fino al 27 settembre 2026, i punti 50 e 60 della procedura dicevano chiaramente che la dichiarazione presentata da un’impresa senza reati nel casellario fiscale e non iscritta nelle due banche dati speciali si tratta con l’emissione della decisione di rimborso. Era una regola di risultato: fascicolo pulito, denaro. Al posto del risultato c’è ora un’analisi: il servizio verifica prima se l’impresa si trovi in una delle 24 situazioni dell’allegato e soltanto dopo decide. Chi passa riceve la decisione di rimborso; chi non passa entra nella banca dati speciale e va all’ispezione anticipata.
Il terzo effetto riguarda gli atti che l’impresa riceve. L’annullamento di una decisione di rimborso emessa con riserva di verifica successiva esisteva anche prima, ai punti 14 e 21.(4), ma senza modulo e senza nome. Ora ha un modello approvato, il fondamento giuridico scritto dentro, l’articolo 94 comma (2) del Codice di procedura tributaria, e una via di ricorso: impugnazione entro 45 giorni dalla comunicazione, davanti all’organo fiscale competente ai sensi dell’articolo 272. Le imprese iscritte allo «Spațiul privat virtual», il portale telematico del fisco rumeno, ricevono le decisioni attraverso questo servizio, secondo il nuovo punto 43.(3).
Il quarto effetto è interno, ma si vede nella pratica. Il servizio specializzato trasmette ogni giorno alla struttura di ispezione una distinta con le dichiarazioni classificate quel giorno per l’ispezione anticipata, con un modello nuovo, in cui si scrivono il fondamento giuridico e il motivo, compresa la situazione dell’allegato per cui l’impresa è stata considerata a rischio. Prima si trasmettevano i fascicoli, senza un elenco di motivi. Da qui viene anche l’obbligo di pulizia annuale: entro il 31 gennaio, il servizio cancella dalla banca dati speciale le imprese cancellate dai registri fiscali nell’anno precedente.
Il quinto effetto tocca le dichiarazioni presentate in ritardo. Non erano soggette alla procedura nemmeno prima, e l’importo negativo si riportava al periodo successivo. Il nuovo punto 33.(21) aggiunge due cose: la dichiarazione tardiva entra nella procedura di correzione d’ufficio degli errori materiali, e l’impresa viene avvisata per iscritto che deve riportare il saldo nella dichiarazione successiva. Chi presentava con un giorno di ritardo e aspettava il denaro lo viene a sapere ora da una notifica, non dal silenzio.
Che cosa cambia rispetto a prima
La forma in vigore fino al 27 settembre 2026 era quella consolidata al 28 aprile 2026, dopo l’unica modifica avvenuta finora al decreto n. 352/2022, operata con il decreto ANAF n. 506/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 338 del 28 aprile 2026. Il confronto si fa con essa, non con il testo del marzo 2022.
L’analisi di rischio è passata dalla relazione all’elenco. Il punto 10 aveva quattro lettere, che riproducevano le situazioni dell’articolo 169 comma (4) del Codice di procedura tributaria e che partivano tutte da una relazione di un’altra struttura. La lettera d), le discordanze significative tra le dichiarazioni 394 e 390 VIES dell’impresa e quelle dei suoi partner, è stata sostituita del tutto: al suo posto c’è ora la constatazione propria del servizio specializzato, fatta sulla base dell’allegato n. 6. Dalla lettera a) è stato abrogato l’ultimo capoverso, quello che chiedeva che le relazioni fondate su informazioni provenienti da organi di indagine penale fossero redatte soltanto dopo l’esercizio dell’azione penale.
La definizione della prima dichiarazione si è allargata. Il punto 58.(3) diceva, testualmente, che per prima dichiarazione presentata dopo la registrazione ai fini IVA si intende la prima domanda presentata dopo la registrazione iniziale, «nu și după reînregistrarea în scopuri de TVA», cioè non anche quella successiva a una nuova registrazione ai fini dell’imposta. La forma nuova dice esattamente il contrario: vi rientrano sia la domanda presentata dopo la nuova registrazione, alle condizioni dell’articolo 316 comma (12) del Codice tributario, sia quella presentata dopo la rinuncia all’opzione di rimborso. Poiché la prima dichiarazione si tratta comunque dopo ispezione fiscale anticipata, le imprese che recuperano la partita IVA passeranno per un controllo al primo rimborso chiesto dopo il ritorno. Un comma nuovo, 58.(4), aggiunge che anche la seconda dichiarazione va all’ispezione se, alla data della sua presentazione, la decisione sulla prima non le è stata comunicata.
La finestra in cui l’ANAF può ancora tornare su un rimborso si è accorciata. Il punto 35 definiva la dichiarazione come in corso di trattazione tra la data della presentazione e la data della compensazione o della restituzione effettiva degli importi approvati. Il testo nuovo chiude la finestra alla data della prima operazione di estinzione, la prima compensazione o restituzione, «indiferent de suma stinsă», cioè a prescindere dall’importo estinto. Per un’impresa che riceve il denaro a tranche, questo significa che la prima tranche fa uscire la dichiarazione dalla zona in cui la decisione di rimborso può ancora essere annullata.
Un termine dell’amministrazione è scomparso. Il punto 74 viene abrogato. Obbligava il servizio specializzato, entro un giorno al massimo dal ricevimento della decisione di compensazione o della nota di restituzione, a informare l’impresa sul modo in cui la sua domanda era stata trattata. Il compito passa, con il nuovo punto 72.(1), al servizio di riscossione, che comunica al soggetto passivo un esemplare della decisione di compensazione o della nota di restituzione. Quel termine di un giorno non si ritrova più da nessuna parte.
Il capo VI è stato riscritto sulle lettere dell’annullamento della partita IVA. I vecchi punti 78 e 79 parlavano dell’annullamento della registrazione «potrivit art. 316 alin. (11)», cioè ai sensi dell’articolo richiamato, senza distinguere tra i motivi. Ora ogni lettera ha la sua strada, e un punto nuovo, 80.(1), copre la situazione in cui la partita era già annullata alla data della presentazione della dichiarazione, caso che prima non era disciplinato. L’evidenza degli importi rimasti non trattati alla cancellazione dell’impresa, tenuta finora in una «evidență separată» non definita, cioè in una contabilità separata, acquista un modello proprio, l’allegato n. 7 alla procedura.
I moduli sono cambiati in blocco. Il decreto sostituisce gli allegati n. 1, 2 e 3 alla procedura, cioè l’evidenza delle dichiarazioni e la scheda di ricostituzione dell’importo negativo con le relative istruzioni, e sostituisce l’allegato n. 4 al decreto, la decisione di chiusura della procedura. L’evidenza delle dichiarazioni, riprodotta in facsimile a pagina 10 dell’edizione, ha ora 36 colonne per i contribuenti grandi e medi e 40 per gli altri, con colonne nuove per la relazione di mantenimento o di cancellazione, per la decisione di annullamento del rimborso e per l’annullamento totale o parziale della decisione a seguito dell’impugnazione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- L’annullamento di una decisione di rimborso ha finalmente un modulo, un fondamento giuridico scritto e una via di ricorso. Prima l’impresa veniva a sapere che la decisione le era stata annullata senza ricevere un atto che potesse impugnare come tale.
- I criteri di rischio sono pubblicati. Chiunque può leggere le 14 situazioni dell’allegato n. 6 e vedere perché è stato mandato all’ispezione, invece di dedurlo dal silenzio.
- La finestra in cui il rimborso può essere ritirato si chiude alla prima operazione di estinzione, a prescindere dall’importo, non all’estinzione integrale. È un limite chiaro là dove il testo vecchio lasciava spazio all’interpretazione.
- Le decisioni arrivano attraverso lo «Spațiul privat virtual» alle imprese iscritte, e la decisione di rimborso si comunica entro un giorno al massimo dall’approvazione, termine che prima non esisteva.
- Le imprese straniere che chiudono l’attività in Romania possono chiedere la restituzione degli importi della dichiarazione in lavorazione al momento dell’annullamento della partita, invece di perderli nell’attesa di una nuova registrazione che non arriverà più.
- Le dichiarazioni presentate dopo il termine si chiariscono con una notifica scritta, e non con l’assenza di qualsiasi risposta.
Che cosa resta un problema
- La regola «fascicolo pulito, denaro» è scomparsa. I punti 50 e 60 garantivano la decisione di rimborso alle imprese senza reati nel casellario e non iscritte nelle banche dati speciali. Ora la garanzia è sostituita da un’analisi il cui esito non è prevedibile.
- Dei 24 test dell’allegato, 14 riguardano qualcun altro rispetto all’impresa che chiede il denaro: 3 guardano agli azionisti e agli amministratori, 11 ai fornitori. Una società corretta può finire all’ispezione perché un fornitore ha presentato male le proprie dichiarazioni.
- La parola «semnificativ», significativo, compare sette volte nell’allegato, senza alcuna soglia. Il Codice di procedura tributaria, all’articolo 169 comma (4) lettera c), sa quantificare: oltre il 10% dell’importo rimborsato, ma non meno di 50.000 lei. L’allegato non riprende nulla di questa abitudine.
- La prima fase si è triplicata, da 5 a 15 giorni lavorativi, per le imprese che non hanno fatto nulla. I 15 giorni erano, finora, il trattamento riservato a quelle già sospettate.
- L’iscrizione nella banca dati speciale avviene su una relazione interna, approvata da una commissione dell’organo fiscale. L’impresa non viene sentita prima, e l’atto di iscrizione non le viene comunicato. Ne conosce soltanto la conseguenza.
- Il decreto si applica a dichiarazioni presentate prima della sua pubblicazione, comprese quelle relative ad agosto 2026, il cui termine di presentazione è scaduto tre giorni prima.
Consigli pratici
- Leggete l’allegato n. 6 al decreto come una lista di controllo prima di spuntare l’opzione di rimborso, non dopo. Le 14 situazioni stanno a pagina 15 dell’edizione 823, e quella della posizione 14 ha 11 lettere.
- Verificate i fornitori da cui proviene la parte maggiore dell’IVA detraibile. Il registro dei contribuenti inattivi, il registro dei soggetti con partita IVA annullata e la situazione delle loro dichiarazioni sono pubblici, e tre delle 11 lettere della posizione 14 si possono controllare in anticipo.
- Se l’impresa è stata costituita negli ultimi 6 mesi, date per scontato che la prima domanda di rimborso andrà all’ispezione. Ci portano sia la posizione 11 dell’allegato sia il punto 58 della procedura.
- Se vi è stata annullata la partita IVA e l’avete recuperata, trattate la prima domanda di rimborso presentata dopo la nuova registrazione come una prima dichiarazione. La regola vecchia la escludeva, quella nuova no.
- Non presentate la seconda dichiarazione con opzione di rimborso prima che vi sia comunicata la decisione sulla prima. Il punto 58.(4) manda la seconda all’ispezione anticipata per il solo fatto che la prima non si è chiusa.
- Se ricevete la Decisione di annullamento della Decisione di rimborso dell’IVA, annotate la data della comunicazione. Avete 45 giorni per l’impugnazione, a pena di decadenza, e il termine decorre dalla comunicazione, non dalla data della decisione.
- Verificate prima della presentazione che le dichiarazioni 394, 390 e 406 con termine scaduto siano tutte presentate. La posizione 8 dell’allegato guarda esattamente a questo, alla data di presentazione della dichiarazione IVA.
- Per le dichiarazioni relative al terzo trimestre, il termine di presentazione cade il 25 ottobre 2026, una domenica, quindi scade lunedì 26 ottobre. Esse si presentano già sotto le regole nuove, senza la discussione sull’applicazione retroattiva.
Domande frequenti
Da quando si applicano le regole nuove?
Ho presentato la dichiarazione di agosto nei termini, il 25 settembre. Che cosa le succede?
Quante situazioni di rischio sono, in realtà?
Un’impresa nuova può ancora ottenere il rimborso senza controllo?
Che cosa significa «annullamento della decisione di rimborso»?
Quanto può durare adesso un rimborso?
Se un mio fornitore ha problemi, perdo il rimborso?
Che cosa succede a una dichiarazione presentata dopo il termine legale?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’articolo 169 comma (4) lettera d) del Codice di procedura tributaria resta senza strada nella procedura. Il decreto restringe alle lettere da a) a c) sia l’obbligo di segnalazione alle strutture di controllo, al punto 8.(1), sia l’ambito del nuovo allegato n. 6, che elenca le situazioni di rischio «altele decât cele prevăzute la art. 169 alin. (4) lit. a)-c)», cioè diverse da quelle indicate nelle prime tre lettere. Nello stesso tempo, il punto 10 lettera d), che finora riproduceva la lettera d) del Codice, cioè le discordanze significative tra le dichiarazioni 394 e 390 VIES dell’impresa e quelle dei suoi partner, riceve un contenuto completamente diverso. La lettera d) del Codice non è abrogata, il punto 7.(1) della procedura, che definisce la banca dati speciale con un rinvio all’articolo 169 comma (4) nel suo insieme, non viene modificato, e la nota a piè di pagina della nuova distinta dell’allegato n. 4 continua a rimandare l’ispettore a menzionare «dispozițiile art. 169 alin. (4) lit. a)-d)», cioè le disposizioni delle prime quattro lettere. Un’impresa con discordanze tra la propria dichiarazione 394 e quelle dei partner non può stabilire dal testo se rientri ancora o no nella banca dati speciale, e dalla risposta a questa domanda dipende se il rimborso le venga fatto direttamente o dopo l’ispezione anticipata.
Analisi della redazione
Il decreto risolve un problema reale. Il servizio che lavorava la dichiarazione non aveva, fino a questo decreto, lo strumento con cui fermare un rimborso che guardava con diffidenza, perché il rischio doveva essere constatato da altri e trasmesso con una relazione. Da qui venivano sia i rinvii sia i rimborsi ritirati tardi. Il decreto gli dà criteri scritti e un modulo. Il prezzo pagato per questo si vede però anch’esso nel testo, e chi lo cerca lo trova su tre livelli: in chi viene guardato, in come si misura e in chi rende conto a chi.
Al primo livello, il conto è semplice. Le 14 posizioni dell’allegato n. 6 si scompongono in 24 test, perché la posizione 14 ha 11 lettere. Di questi, 11 riguardano i fornitori dell’impresa e 3, cioè le posizioni 1, 2 e 4, riguardano gli azionisti, i soci e gli amministratori oppure altre società delle stesse persone. Restano 10 test che guardano a ciò che l’impresa ha effettivamente fatto con la propria IVA. In altre parole, meno della metà dei criteri con cui si decide se un’impresa riceve il denaro subito o dopo il controllo descrive la condotta di quell’impresa.
Al secondo livello, il testo non misura. La parola «semnificativ» compare sette volte nell’allegato: impatto significativo sull’importo richiesto, aumento significativo rispetto alle richieste precedenti, valore significativamente maggiore in e-Factura che nella dichiarazione, proporzione significativa dell’IVA detraibile proveniente da un fornitore. Nessuna di queste apparizioni ha una soglia. Il confronto si fa con l’atto di riferimento del decreto stesso: l’articolo 169 comma (4) lettera c) del Codice di procedura tributaria, che il decreto cita decine di volte, chiede differenze superiori al 10% dell’importo rimborsato, ma non inferiori a 50.000 lei. Il legislatore ha saputo scrivere una soglia dove ne voleva una. Nell’allegato la soglia manca ovunque, e la decisione resta all’apprezzamento del funzionario che redige la relazione.
Al terzo livello sta il rapporto tra i termini. Il decreto chiede all’impresa di impugnare entro 45 giorni, a pena di decadenza, e triplica all’amministrazione il termine della prima fase, da 5 a 15 giorni lavorativi. Per una dichiarazione presentata venerdì 25 settembre 2026, questo sposta la fine della fase dal 2 ottobre al 16 ottobre, cioè 21 giorni di calendario dei 45 che l’articolo 77 del Codice di procedura tributaria concede per la trattazione dell’intera domanda. Prima, la stessa fase consumava 7 giorni di calendario, meno di un sesto del termine. Nello stesso atto, l’unico termine breve che l’amministrazione si era imposta da sola, quello del punto 74, di un giorno al massimo per informare l’impresa su come la sua domanda era stata trattata, viene abrogato, e l’obbligo passa al servizio di riscossione senza alcun termine. Il termine del contribuente resta fermo, due termini dell’amministrazione si muovono, entrambi nello stesso senso.
Resta la data. Il decreto è stato firmato il 21 settembre 2026, pubblicato il 28 settembre e si applica alle dichiarazioni relative ad agosto, il cui termine di presentazione è scaduto il 25 settembre. Tra la firma e la pubblicazione sono passati sette giorni, e nel mezzo è caduto esattamente il giorno in cui le imprese hanno presentato le dichiarazioni che saranno giudicate secondo le regole nuove. Pubblicarlo tre giorni prima non sarebbe costato nulla e avrebbe reso inutile la discussione sull’applicazione retroattiva.
Che cosa andrebbe cambiato
- Soglie numeriche per ogni apparizione della parola «semnificativ». Una percentuale e un importo minimo, sul modello dell’articolo 169 comma (4) lettera c) del Codice di procedura tributaria. L’impresa potrebbe verificare da sola, prima della presentazione, se rientri o no nella situazione di rischio, e le relazioni diventerebbero verificabili in sede di impugnazione.
- La comunicazione dell’atto di iscrizione nella banca dati speciale. Oggi l’impresa viene a sapere di essere stata iscritta soltanto dalla conseguenza, cioè dal fatto che la sua dichiarazione è stata mandata all’ispezione. Una copia della relazione approvata, comunicata nello stesso termine delle decisioni, le darebbe l’oggetto da impugnare.
- Un termine per la comunicazione dell’esito della trattazione. Il punto 74, abrogato, prevedeva un giorno al massimo. Il nuovo punto 72.(1) sposta il compito al servizio di riscossione e non dice entro quando. La reintroduzione del termine chiuderebbe il vuoto creato proprio da questo decreto.
- Un chiarimento espresso sull’articolo 169 comma (4) lettera d). O la procedura dice chi segnala le discordanze tra le dichiarazioni 394 e 390 VIES e per quale strada, oppure si corregge il rinvio della nota della distinta. Oggi il testo le sostiene entrambe, e il risultato cambia per la stessa impresa.
- L’applicazione alle sole dichiarazioni presentate dopo la pubblicazione. Il testo di oggi prende le dichiarazioni relative ad agosto, presentate prima che il decreto esistesse. Una formulazione che leghi le regole nuove alla data della presentazione, e non al periodo d’imposta, lascerebbe intatti i fascicoli costruiti secondo le regole in vigore a quella data.
- Una numerazione distinta per gli allegati del decreto e per quelli della procedura. Dopo questo decreto esistono, nello stesso testo, un allegato n. 6 al decreto, con le situazioni di rischio, e un allegato n. 6 alla procedura, con la distinta. Lo stesso vale per gli allegati n. 4 e n. 5. Ogni rinvio va letto con il qualificativo attaccato, e una sola omissione cambia il documento a cui si arriva.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 823 del 28 settembre 2026, pagine 4-16 16 pagine PDF, 159 KB l'atto inizia a pagina 4
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
