In breve

  • Si può emettere un ordine di protezione contro una persona sottoposta a tutela speciale, cioè priva della capacità di agire? La domanda è arrivata all’Alta Corte, ma è rimasta senza risposta.
  • La Corte suprema ha respinto la richiesta in quanto inammissibile, perché il tribunale che l’aveva formulata non era investito di quella questione: il convenuto non l’aveva sollevata né davanti al giudice di primo grado, né in appello.
  • L’effetto pratico: le regole restano quelle attuali e i giudici continueranno a decidere caso per caso, senza una soluzione vincolante per tutti i tribunali.
Atto: Decisione dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia n. 73/2026 (Collegio per la risoluzione di questioni di diritto)
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania n. 622 del 28 luglio 2026
Entrata in vigore: 28 luglio 2026

Un tribunale ha chiesto all’Alta Corte di chiarire se una persona priva della capacità di agire possa essere destinataria di un ordine di protezione. La Corte suprema ha rifiutato di rispondere, per un motivo che riguarda strettamente i limiti dell’appello. La Decisione n. 73 del 18 maggio 2026 del Collegio per la risoluzione di questioni di diritto, pubblicata martedì nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), è la terza dello stesso giorno con cui una corte suprema respinge una richiesta senza toccare il merito, dopo le due decisioni della Corte Costituzionale sulle imposte di bollo giudiziarie e sul divieto di ingresso in Romania.

La richiesta è pervenuta dal Tribunale di Brăila, prima sezione civile, con l’ordinanza del 29 gennaio 2026, ed è stata registrata presso l’Alta Corte il 3 febbraio 2026. La domanda riguardava l’interpretazione dell’articolo 12, comma 1, della Legge n. 26/2024 sull’ordine di protezione, più precisamente se l’espressione «da parte di un’altra persona» possa riferirsi anche a persone nei cui confronti è stata istituita la misura di protezione della tutela speciale. In caso affermativo, il tribunale voleva sapere anche a quali condizioni un simile ordine potrebbe essere emesso.

Il fascicolo da cui tutto è partito è un ordinario procedimento per ordine di protezione. Il 15 gennaio 2026 una richiedente ha chiesto al Tribunale di primo grado di Brăila l’emissione di un ordine di protezione per sé e per i membri della propria famiglia, contro un convenuto sottoposto a tutela speciale. In appello, il tribunale ha disposto la citazione del tutore designato, ai sensi dell’articolo 57, comma 4, del Codice di procedura civile, e questi ha confermato l’atto di appello proposto personalmente dal convenuto e lo ha sottoscritto.

Gli effetti che produce

La questione di merito resta aperta. L’Alta Corte non ha detto né che si può, né che non si può emettere un ordine di protezione contro una persona priva della capacità di agire. I giudici continueranno a risolvere il problema in ciascun fascicolo e la giurisprudenza può restare disomogenea proprio nella situazione in cui il meccanismo della decisione preliminare su una questione di diritto avrebbe dovuto unificarla.

Il motivo del rigetto riguarda i limiti dell’appello. L’Alta Corte ha constatato che il convenuto non si era difeso davanti al giudice di primo grado sostenendo che nei suoi confronti non si può emettere un ordine di protezione a causa della tutela speciale, né aveva formulato una simile censura con l’atto di appello. L’effetto devolutivo dell’appello è limitato da ciò che è stato giudicato in primo grado e da ciò che è stato impugnato, ai sensi degli articoli 477 e 478 del Codice di procedura civile. Di conseguenza, il tribunale doveva verificare soltanto se la situazione di fatto fosse stata correttamente accertata, cioè se il convenuto avesse commesso atti tra quelli elencati all’articolo 1 della Legge n. 26/2024.

L’assenza del nesso con la causa. È questa la condizione di ammissibilità che è mancata. La soluzione richiesta eccedeva i limiti dell’investitura del tribunale, quindi non avrebbe prodotto alcun effetto concreto sulla decisione d’appello. Senza quel nesso, il meccanismo di unificazione della giurisprudenza previsto dall’articolo 519 del Codice di procedura civile non può attivarsi. La stessa posizione era stata sostenuta anche dal rappresentante del procuratore generale.

La seconda domanda è caduta insieme alla prima. L’Alta Corte ha precisato espressamente che l’analisi delle condizioni alle quali un simile ordine potrebbe essere emesso si sarebbe imposta solo se la prima questione avesse ricevuto una soluzione nel merito e la risposta fosse stata affermativa.

Che cosa resta comunque utile nella decisione. Il testo riproduce integralmente l’articolo 12, comma 1, della Legge n. 26/2024, con le sette misure che il giudice può disporre con un ordine di protezione: l’allontanamento temporaneo dell’aggressore dall’abitazione comune, il reinserimento della vittima e, se del caso, dei membri della famiglia nell’abitazione comune, il mantenimento di una distanza minima dalla vittima, dai membri della famiglia o dalla residenza, dal luogo di lavoro o dall’istituto scolastico della persona protetta, il divieto di recarsi in determinate località o zone, il porto permanente di un dispositivo elettronico di sorveglianza, il divieto di qualsiasi contatto, anche telefonico o per corrispondenza, e la consegna alla polizia delle armi, delle munizioni e delle relative autorizzazioni.

La definizione degli atti di violenza. La decisione cita anche l’articolo 1, comma 1, della stessa legge, che elenca sette categorie: le percosse o gli atti che causano sofferenze fisiche, gli atti di violenza di natura sessuale, la minaccia, il pedinamento e la sorveglianza reiterati, gli atti di molestia online, l’induzione di una persona a non rivolgersi agli organi di indagine penale o a rendere dichiarazioni mendaci, nonché qualsiasi altro atto di violenza fisica o psichica che metta in pericolo la vita, l’integrità o la libertà di una persona.

Che cosa cambia rispetto a prima

Sul piano giuridico, nulla. La Legge n. 26/2024 resta invariata e la decisione non crea alcuna regola nuova. È vincolante solo nel senso dell’articolo 521, comma 3, del Codice di procedura civile, cioè quanto alla soluzione di inammissibilità, non quanto a una soluzione di merito.

Ciò che si chiarisce è la condizione di ammissibilità della richiesta. Non basta che una questione di diritto sia nuova, difficile e rilevante in astratto. Deve influenzare direttamente la decisione nel fascicolo concreto e, in appello, questo dipende da ciò che è stato censurato. Se la parte non ha sollevato il problema né davanti al giudice di primo grado, né con i motivi di appello, il giudice d’appello non può deciderlo e quindi non può neppure chiedere all’Alta Corte di risolverlo.

Per i professionisti, la conseguenza è di strategia. La questione della capacità di agire del convenuto in una domanda di ordine di protezione va sollevata presto, davanti al giudice di primo grado, se si vuole che possa mai arrivare all’Alta Corte per la via della decisione preliminare.

Vale la pena notare uno schema ricorrente della giornata. Dei sei atti importanti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Romania del 28 luglio 2026, tre sono rifiuti di decidere nel merito, opposti dalle corti supreme per vizi della richiesta: due decisioni della Corte Costituzionale e questa decisione dell’Alta Corte. In tutti e tre i casi il problema segnalato era reale, ma la via processuale con cui è arrivato al giudice non era quella giusta.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La decisione spiega con chiarezza come funziona la condizione del nesso tra la questione di diritto e la definizione della causa, con richiamo all’effetto devolutivo dell’appello.
  • Ricorda che, in appello, il giudice è vincolato da ciò che è stato giudicato in primo grado e da ciò che è stato impugnato, ai sensi degli articoli 477 e 478 del Codice di procedura civile.
  • Riproduce integralmente l’articolo 12, comma 1, della Legge n. 26/2024, quindi l’elenco completo delle misure che possono essere disposte con un ordine di protezione.
  • Conferma implicitamente che il tutore designato va citato nel processo in cui il convenuto è sottoposto a tutela speciale e che questi può confermare gli atti processuali compiuti personalmente.
  • La soluzione di inammissibilità non impedisce una richiesta futura, formulata in un fascicolo in cui il problema è effettivamente in discussione.

Che cosa resta un problema

  • La questione di merito, se un ordine di protezione possa essere emesso contro una persona priva della capacità di agire, resta senza una risposta vincolante per i giudici.
  • La giurisprudenza può restare disomogenea proprio in una materia urgente, in cui il giudice deve decidere rapidamente e la vittima non ha tempo di attendere chiarimenti.
  • La seconda domanda, sulle condizioni alle quali un simile ordine potrebbe essere emesso, non è stata nemmeno esaminata.
  • La soluzione fa dipendere il chiarimento del problema dal modo in cui una parte formula le proprie difese, non dalla sua importanza pratica.
  • Dalla richiesta, nel gennaio 2026, alla pubblicazione della decisione, nel luglio 2026, sono passati più di sei mesi, in una materia in cui la procedura dell’ordine di protezione è per definizione urgente.

Consigli pratici

  1. Se chiedete un ordine di protezione, verificate fin dall’inizio la situazione giuridica della persona nei cui confronti lo domandate. Se questa è sottoposta a tutela speciale, la questione della capacità emergerà nel processo ed è meglio discuterla già davanti al giudice di primo grado.
  2. Se siete convenuti in una domanda di ordine di protezione e vi trovate sotto una misura di protezione, sollevate questo aspetto già in primo grado. In appello il giudice non può esaminare una difesa che non è stata formulata prima.
  3. Tenete presente l’elenco delle sette misure che il giudice può disporre con un ordine di protezione. La domanda può riguardarne una o più, a seconda dello stato di pericolo.
  4. Se la persona interessata è sottoposta a tutela speciale, chiedete la citazione del tutore designato, ai sensi dell’articolo 57, comma 4, del Codice di procedura civile.
  5. Non contate su una decisione preliminare dell’Alta Corte per risolvere il vostro fascicolo. La richiesta è ammissibile solo se la risposta influenza direttamente la decisione nella causa pendente.
  6. Se siete giudici e volete adire l’Alta Corte, verificate prima se la questione di diritto rientra effettivamente nei limiti della vostra investitura, soprattutto in appello.
  7. Per la definizione degli atti di violenza, consultate l’articolo 1, comma 1, della Legge n. 26/2024. Comprende espressamente la molestia online, i messaggi di incitamento all’odio e la pubblicazione non consensuale di contenuti intimi.

Domande frequenti

Si può emettere un ordine di protezione contro una persona priva della capacità di agire?
L’Alta Corte non ha risposto. Ha respinto la richiesta in quanto inammissibile, quindi la domanda resta da risolvere per ciascun giudice nel fascicolo concreto.
Perché la richiesta è stata respinta?
Perché non era soddisfatta la condizione che dalla soluzione richiesta dipendesse la definizione della causa. Il convenuto non aveva sollevato il problema né in primo grado, né con l’atto di appello, e il giudice d’appello è vincolato dai limiti dell’effetto devolutivo.
Che cosa significa effetto devolutivo dell’appello?
Significa che il giudice d’appello riesamina il merito, ma solo nei limiti di ciò che è stato giudicato in primo grado e di ciò che è stato impugnato con l’appello, ai sensi degli articoli 477 e 478 del Codice di procedura civile.
La decisione è vincolante?
Sì, ai sensi dell’articolo 521, comma 3, del Codice di procedura civile, ma il carattere vincolante riguarda la soluzione pronunciata, cioè l’inammissibilità della richiesta, non una soluzione di merito, che non esiste.
Quali misure può disporre il giudice con un ordine di protezione?
L’allontanamento temporaneo dell’aggressore dall’abitazione comune, il reinserimento della vittima nell’abitazione, il mantenimento di una distanza minima, il divieto di recarsi in determinate zone, il porto di un dispositivo elettronico di sorveglianza, il divieto di qualsiasi contatto e la consegna delle armi alla polizia.
La domanda può essere riproposta all’Alta Corte?
Sì, a partire da un fascicolo in cui la questione è effettivamente in discussione e in cui la risposta influenza direttamente la decisione.
Che cosa accade al tutore in un processo di questo tipo?
Nella causa da cui è partita la richiesta, il giudice d’appello ha disposto la citazione del tutore designato, ai sensi dell’articolo 57, comma 4, del Codice di procedura civile, e questi ha confermato e sottoscritto l’atto di appello proposto personalmente dal convenuto.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 622 del 28 luglio 2026 16 pagine PDF, 119 KB l'atto inizia a pagina 8

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.