In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, come inammissibile, la contestazione delle imposte di bollo giudiziarie nel contenzioso amministrativo, non perché le abbia ritenute corrette, ma perché l’autore dell’eccezione non ha spiegato in che cosa consista l’incostituzionalità. Ha elencato dieci articoli della Costituzione e tre della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, senza indicare il collegamento con il testo impugnato.
  • Le imposte restano invariate: 50 lei per l’annullamento di un atto amministrativo o il riconoscimento di un diritto e il 10% del valore preteso, ma non più di 300 lei, per le domande con cui si chiede anche il risarcimento.
  • La decisione ricorda la regola di fondo: un’eccezione di incostituzionalità ha bisogno di tre elementi, il testo impugnato, il testo costituzionale invocato e la motivazione del contrasto tra i due. Senza il terzo, la Corte non può giudicare, perché si sostituirebbe all’autore.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 757/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 614 del 28 luglio 2026
Entrata in vigore: 28 luglio 2026

Chi impugna una legge davanti alla Corte costituzionale deve dire in concreto perché la ritiene incostituzionale, non limitarsi a elencare articoli della Costituzione. È la lezione pratica della Decisione n. 757 dell’11 dicembre 2025, pubblicata martedì nella Gazzetta Ufficiale della Romania, con cui la Corte ha respinto come inammissibile la contestazione delle imposte di bollo giudiziarie nel contenzioso amministrativo. La decisione proviene dalla stessa Gazzetta Ufficiale della Romania in cui è apparsa anche la procedura dei benefici per le persone adulte con disabilità, ma, a differenza di quella, non cambia nulla sul piano del diritto: conferma soltanto una regola di procedura costituzionale.

Il testo impugnato era l’articolo 16 dell’Ordinanza di urgenza del Governo n. 80/2013 sulle imposte di bollo giudiziarie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 392 del 29 giugno 2013. Esso stabilisce quanto costa citare in giudizio un’autorità pubblica: 50 lei per la domanda di annullamento dell’atto amministrativo, per il riconoscimento del diritto preteso o per il rilascio di un certificato o di un attestato, e il 10% del valore preteso, ma non più di 300 lei, per le domande con cui si chiede anche il risarcimento dei danni prodotti dall’atto amministrativo.

L’autore dell’eccezione, il ricorrente Dan Băzăvan, l’ha sollevata in un fascicolo pendente davanti alla Corte d’Appello di Bucarest, Sezione VIII contenzioso amministrativo e tributario, in una causa che aveva per oggetto proprio la domanda di riesame dell’imposta di bollo giudiziaria. La sua tesi era che l’articolo 16 limiti il libero accesso alla giustizia, sia formulato in modo ambiguo e crei i presupposti di un’applicazione non uniforme da parte dei giudici.

Le imposte di bollo sono strettamente legate al patrocinio a spese dello Stato, il meccanismo con cui lo Stato copre queste somme per chi non ha redditi sufficienti, e la CCR ha convalidato di recente anche le soglie di reddito di 300 e 600 lei a partire dalle quali si concede.

Gli effetti che produce

Le imposte restano esattamente come erano. Il rigetto per inammissibilità significa che il testo non è stato esaminato nel merito, quindi non è stato né convalidato né invalidato. L’articolo 16 dell’Ordinanza di urgenza del Governo n. 80/2013 continua ad applicarsi nella formulazione del 2013, non toccata dalle modifiche apportate in seguito all’ordinanza. Chi cita in giudizio un comune, una prefettura o un ministero paga ancora 50 lei per l’annullamento e al massimo 300 lei quando chiede anche il risarcimento.

La regola dei tre elementi. La parte davvero utile della decisione è il passaggio motivazionale del paragrafo 14, in cui la Corte riprende una costruzione fissata con la Decisione n. 1.313 del 4 ottobre 2011. Ogni eccezione di incostituzionalità deve contenere il testo contestato, il testo costituzionale che si assume violato e la motivazione del rapporto di contrarietà tra i due. I primi due si possono determinare in modo assoluto. Il terzo, la motivazione, è soggettivo, e la Corte precisa che non si misura in termini quantitativi: non conta quante pagine occupi, ma se da essa si possa ricavare ragionevolmente una censura.

Dove si è spezzato il ragionamento. In questo fascicolo l’autore ha invocato gli articoli 1, 15 comma 1, 16, 21, 41, 42, 43, 44, 47 e 135 comma 2 lettera f) della Costituzione, oltre agli articoli 7, 8 e 25 punto 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La Corte ha constatato che si tratta di testi troppo generali e che la loro semplice elencazione non può essere considerata una vera e propria censura di incostituzionalità. La stessa conclusione l’aveva formulata anche nella Decisione n. 602 del 21 novembre 2023, al paragrafo 15.

Perché la Corte non può integrare da sé la motivazione. Se esaminasse nel merito un’eccezione motivata in modo ellittico, il giudice del controllo di costituzionalità si sostituirebbe all’autore nella formulazione delle censure. Ciò equivarrebbe a un controllo d’ufficio, che l’articolo 29, comma 4, della Legge n. 47/1992 vieta. La Corte richiama anche l’articolo 10, comma 2, della stessa legge, secondo cui gli atti con cui la Corte viene investita devono essere motivati.

Un’inadempienza del giudice che ha investito la Corte. Il paragrafo 7 della decisione annota seccamente che, pur essendovi obbligata dalla legge, la Corte d’Appello di Bucarest non ha espresso la propria opinione sull’eccezione, in contrasto con l’articolo 29, comma 4, della Legge n. 47/1992. L’opinione del giudice è uno dei pochi elementi che avrebbero potuto aiutare la Corte a individuare una censura là dove l’autore non l’aveva formulata. È mancata. Neppure i presidenti delle due Camere del Parlamento e neppure l’Avvocato del Popolo hanno trasmesso punti di vista. L’unico punto di vista pervenuto è stato quello del Governo, che ha chiesto anch’esso il rigetto per inammissibilità.

Quanto è durata. L’eccezione è stata sollevata con l’ordinanza del 15 aprile 2021. La Corte ha pronunciato la decisione l’11 dicembre 2025 e l’ha pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania il 28 luglio 2026. Tra la rimessione e la pubblicazione sono trascorsi oltre cinque anni, per una soluzione che non ha toccato il merito.

Che cosa cambia rispetto a prima

Sul piano del diritto, nulla. La decisione non modifica alcun testo, non sospende alcuna disposizione e non obbliga il legislatore a intervenire. Il suo effetto si limita al fascicolo in cui l’eccezione è stata sollevata: il giudizio sulla domanda di riesame dell’imposta di bollo prosegue davanti alla Corte d’Appello di Bucarest senza che l’articolo 16 sia stato messo in discussione nel merito.

Ciò che cambia è la posizione giurisprudenziale a disposizione di chi vorrà impugnare in futuro lo stesso testo. Un rigetto per inammissibilità dovuto alla mancanza di motivazione non preclude una nuova eccezione con lo stesso oggetto. A differenza del rigetto per infondatezza, che accerta la costituzionalità del testo, o del rigetto per sopravvenuta inammissibilità, che interviene quando il testo è già stato dichiarato incostituzionale, questa soluzione lascia la questione di merito completamente aperta. Un altro soggetto può sollevare domani la stessa eccezione, a condizione di motivarla.

Per gli avvocati e per chi si difende da sé, la decisione funziona come un promemoria su che cosa significhi una motivazione sufficiente. Non conta la mole, ma il collegamento esplicito tra il testo impugnato e la norma costituzionale invocata. L’elenco di una serie di articoli, per quanto lungo, non sostituisce quel collegamento.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La Corte spiega con chiarezza, richiamando la propria giurisprudenza, che cosa deve contenere un’eccezione di incostituzionalità per essere giudicata nel merito.
  • Precisa espressamente che la motivazione non si misura in termini quantitativi: un’eccezione breve, ma con un collegamento chiaro tra il testo impugnato e quello costituzionale, è ammissibile.
  • La pronuncia di inammissibilità per difetto di motivazione non chiude la strada a una futura eccezione con lo stesso oggetto, correttamente motivata.
  • La decisione è stata pronunciata all’unanimità dei voti, senza opinioni dissenzienti, e quindi non lascia incertezze sull’orientamento della Corte su questo aspetto procedurale.
  • Il testo dà pubblicamente atto che il giudice che ha investito la Corte non ha adempiuto all’obbligo legale di esprimere la propria opinione, il che rende visibile un problema di prassi giudiziaria.

Che cosa resta un problema

  • La questione di merito, se le imposte di bollo nel contenzioso amministrativo limitino o meno l’accesso alla giustizia, resta non decisa a oltre cinque anni dalla rimessione.
  • Chi si difende da sé sopporta per intero le conseguenze di una motivazione insufficiente, senza che alcuna fase processuale gliene segnali la carenza prima della pronuncia.
  • La mancanza dell’opinione del giudice remittente, benché contraria alla legge, non comporta alcuna conseguenza nella decisione: viene soltanto registrata.
  • Né l’Avvocato del Popolo né i presidenti delle due Camere hanno trasmesso punti di vista, benché la legge preveda la comunicazione dell’ordinanza proprio a questo scopo.
  • L’intervallo tra la pronuncia, l’11 dicembre 2025, e la pubblicazione, il 28 luglio 2026, supera i sette mesi, in una materia in cui la decisione produce effetti dalla pubblicazione.

Consigli pratici

  1. Quando sollevate un’eccezione di incostituzionalità, scrivete in modo esplicito, per ciascun articolo della Costituzione invocato, in che cosa consista il contrasto con il testo di legge impugnato. Senza questo collegamento l’eccezione è inammissibile, per quanti articoli possiate elencare.
  2. Scegliete pochi testi costituzionali, ma pertinenti. La Corte ha rilevato qui che il richiamo a disposizioni di carattere generale, come quelle sul livello di vita o sul diritto di sciopero, non aiuta a individuare una censura.
  3. Non confondete la censura di incostituzionalità con il malcontento per il modo in cui i giudici applicano la legge. Il secondo rientra nella competenza dei giudici ordinari, non della Corte costituzionale.
  4. Se citate in giudizio un’autorità pubblica nel contenzioso amministrativo, mettete a bilancio 50 lei di imposta di bollo per la domanda di annullamento e al massimo altri 300 lei se chiedete anche il risarcimento.
  5. Tenete presente che l’imposta per le domande patrimoniali è il 10% del valore preteso, con un tetto di 300 lei. Per pretese elevate si applica il tetto.
  6. Se ritenete che l’imposta sia troppo alta rispetto alla vostra situazione, la via è la domanda di riesame dell’imposta oppure l’assistenza giudiziaria pubblica, non necessariamente l’eccezione di incostituzionalità.
  7. Se una vostra eccezione è stata respinta come inammissibile per difetto di motivazione, potete riproporne una nuova, correttamente motivata. Questa pronuncia non ha autorità di cosa giudicata sul merito.
  8. Gli avvocati che redigono eccezioni possono usare la Decisione n. 1.313/2011 e la presente decisione come riferimento per la struttura minima richiesta dalla Corte.

Domande frequenti

Che cosa significa che l’eccezione è stata respinta come inammissibile?
Che c’è stato un ostacolo processuale che ha impedito alla Corte di esaminare il merito. Qui l’ostacolo è stato la mancanza di motivazione. Il testo di legge non è stato dichiarato né costituzionale né incostituzionale.
Cambia qualcosa per le imposte di bollo?
No. L’articolo 16 dell’Ordinanza di urgenza del Governo n. 80/2013 resta in vigore nella stessa formulazione: 50 lei per l’annullamento dell’atto o il riconoscimento del diritto e il 10% del valore preteso, ma non più di 300 lei, per le domande di carattere patrimoniale.
Quali sono i tre elementi di un’eccezione?
Il testo di legge contestato, il testo costituzionale che si assume violato e la motivazione del rapporto di contrarietà tra i due. La regola viene dalla Decisione n. 1.313 del 4 ottobre 2011 ed è qui ripresa.
Basta citare molti articoli della Costituzione?
No. La Corte ha detto espressamente che la semplice elencazione di disposizioni costituzionali o convenzionali non costituisce una vera e propria censura di incostituzionalità.
Perché la Corte non ha integrato d’ufficio la motivazione?
Perché si sarebbe sostituita all’autore dell’eccezione, il che sarebbe equivalso a un controllo d’ufficio. L’articolo 29, comma 4, della Legge n. 47/1992 lo vieta.
Posso sollevare di nuovo la stessa eccezione?
Sì. Il rigetto per inammissibilità dovuto al difetto di motivazione non si pronuncia sul merito e quindi non impedisce una nuova eccezione con lo stesso oggetto, se motivata adeguatamente.
Che cosa è successo all’opinione del giudice che ha investito la Corte?
La Corte d’Appello di Bucarest non ha espresso la propria opinione, benché l’articolo 29, comma 4, della Legge n. 47/1992 la obblighi. La decisione ne dà atto al paragrafo 7, senza altra conseguenza.
La decisione è stata presa all’unanimità?
Sì, all’unanimità dei voti e senza opinioni dissenzienti. È definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè dal 28 luglio 2026.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.