In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità, l’eccezione di un automobilista che sosteneva di subire un’ingiustizia perché doveva impugnare la multa proprio davanti al tribunale di primo grado del luogo in cui era stato fermato, e non davanti a quello di casa.
  • La regola precedente, la competenza territoriale esclusiva del tribunale del luogo del fatto, è costituzionale. La Corte la giustifica con l’assunzione delle prove: i testimoni si trovano dove il fatto è avvenuto.
  • Nel frattempo la regola è cambiata. La legge n. 107/2022 e la legge n. 254/2023 hanno introdotto la competenza alternativa, quindi un automobilista multato oggi può scegliere anche il tribunale di primo grado del proprio domicilio. La decisione riguarda soltanto i procedimenti ancora giudicati in base al testo precedente.
Atto: Sentenza CCR n. 489/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 609 del 27 luglio 2026
Entrata in vigore: 27 luglio 2026

L’obbligo di impugnare la multa stradale davanti al tribunale di primo grado del luogo in cui si è stati fermati era costituzionale. La Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondata, l’eccezione sollevata da Cezar Corneliu Gămulescu in un procedimento pendente davanti al tribunale di primo grado di Fetești e ha constatato che l’art. 32, comma 1, dell’ordinanza del Governo n. 2/2001 e l’art. 118, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 195/2002, nelle loro formulazioni precedenti, sono costituzionali. È un ambito su cui la Corte è già stata chiamata a pronunciarsi, dopo aver stabilito che il giudice non può ridurre la durata della sospensione della patente. La decisione n. 489 del 21 ottobre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 609 del 27 luglio 2026.

I testi in discussione stabilivano, alla data in cui la Corte è stata investita della questione, che il ricorso si deposita presso il tribunale di primo grado nel cui circondario è stato commesso l’illecito amministrativo, ovvero presso il tribunale di primo grado nel cui circondario il fatto è stato accertato. Per un automobilista di Bucarest fermato in Ialomița, questo significava un processo a centinaia di chilometri da casa.

L’autore dell’eccezione ha invocato due articoli della Costituzione: l’art. 16, sull’uguaglianza dei diritti, e l’art. 21, commi 1 e 2, sul libero accesso alla giustizia, letto alla luce dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce il diritto a un processo equo. Ha sostenuto, tra l’altro, che la regola lo costringe a spese supplementari, che ribalta la presunzione di innocenza e che deroga senza giustificazione alle regole del contenzioso amministrativo.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è limitato, ma concreto. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione e si applica ai procedimenti che proseguono in base ai testi precedenti, cioè quelli avviati prima delle modifiche del 2022 e del 2023. Per questi, l’argomento dell’incostituzionalità si chiude, e l’art. 29, comma 3, della legge n. 47/1992 impedisce di riproporre la stessa eccezione.

Il secondo effetto riguarda la motivazione e resta valido come principio. La Corte stabilisce che fissare la competenza in base al luogo del fatto non limita l’accesso alla giustizia, ma gli dà espressione, perché consente l’assunzione rapida delle prove raccolte dalla polizia stradale. Il criterio è generale e oggettivo, e la Corte lo considera ragionevole proprio per la specificità di questi illeciti amministrativi: chi circola sulle strade pubbliche è in transito, ma rispetta le stesse regole ovunque si trovi.

Il terzo effetto è il più utile sul piano pratico e disinnesca l’obiezione relativa alle spese. La Corte osserva che l’ordinanza d’urgenza n. 195/2002 si completa con l’ordinanza n. 2/2001, la quale rinvia a sua volta al codice di procedura civile. Ora, l’art. 183, comma 1, di questo codice consente di compiere gli atti processuali per posta, mentre l’art. 200, comma 2, obbliga il giudice a comunicare per iscritto le lacune del ricorso, con un termine non superiore a 10 giorni per sanarle. La conclusione della Corte: la competenza del luogo del fatto non costringe, di per sé, il ricorrente a spostarsi per ogni udienza.

Il quarto effetto riguarda la presunzione di innocenza. La Corte la considera intatta, perché la persona sanzionata ha gli stessi diritti e le stesse garanzie indipendentemente da dove sia situato il giudice competente.

Il quinto effetto è di metodo e spiega perché la Corte si sia pronunciata nel merito. Entrambi i testi erano già stati modificati alla data del giudizio. La Corte li ha esaminati nella formulazione precedente, in base alla decisione n. 766 del 15 giugno 2011, secondo cui sono sottoposte al controllo anche le disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo la loro uscita dalla vigenza.

Che cosa cambia rispetto a prima

Qui si trova l’informazione più importante per un automobilista di oggi, e viene proprio dalla motivazione della decisione: la regola che la Corte convalida non è più quella in vigore.

L’art. 32, comma 1, dell’ordinanza n. 2/2001 è stato modificato dalla legge n. 107/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 391 del 21 aprile 2022, nel senso di stabilire una competenza alternativa per la decisione del ricorso contro il verbale. L’art. 118, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza n. 195/2002 ha subito una prima modifica con la legge n. 152/2019 e poi con la legge n. 254/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 678 del 24 luglio 2023, che ha previsto, in definitiva, anch’essa una competenza alternativa.

In pratica, il legislatore è arrivato alla soluzione che chiedeva l’autore dell’eccezione, ma per via legislativa e non per via costituzionale, e senza effetto sui procedimenti già avviati sotto il testo precedente. La Corte non si pronuncia sull’opportunità del cambiamento, ma constata soltanto che la versione precedente non era incostituzionale.

Sulla censura relativa all’uguaglianza, la risposta della Corte è che le persone sanzionate in base all’ordinanza n. 15/2002, quella che disciplina la tariffa di utilizzo e la tariffa di transito sulla rete stradale nazionale, non si trovano nella stessa situazione giuridica di quelle sanzionate in base all’ordinanza n. 2/2001 e all’ordinanza d’urgenza n. 195/2002. Si tratta di tipi diversi di illeciti amministrativi, quindi un trattamento differenziato non viola l’art. 16 della Costituzione. Il principio, formulato già nella decisione del Plenum n. 1 dell’8 febbraio 1994, è che l’uguaglianza presuppone un trattamento uguale per situazioni che non sono diverse, non un trattamento identico per qualsiasi situazione.

Sulla censura relativa alla deroga al contenzioso amministrativo, la Corte rinvia alla decisione n. 276 del 23 aprile 2019: la determinazione del giudice competente è una norma processuale, e la sua scelta spetta al legislatore, ai sensi dell’art. 126, comma 2, della Costituzione.

La decisione si colloca in una linea costante. Gli stessi testi erano già stati verificati con la decisione n. 246 del 25 aprile 2024, la decisione n. 54 del 30 gennaio 2024, la decisione n. 539 del 10 novembre 2022 e la decisione n. 727 del 2 novembre 2021, tutte con soluzione di rigetto.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiarisce, per i procedimenti più vecchi, che la regola applicata era valida, il che evita di rimettere in discussione processi conclusi o ancora in corso.
  • Ricorda esplicitamente che gli atti processuali si possono inviare per posta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del codice di procedura civile, il che riduce la necessità di recarsi presso il tribunale di un altro distretto.
  • Conferma che la presunzione di innocenza non dipende dal luogo in cui si trova il giudice, un argomento utile anche in altri tipi di controversie in materia di illeciti amministrativi.
  • La motivazione riconosce, proprio nel descrivere le modifiche del 2022 e del 2023, che la regola attuale è più favorevole all’automobilista, il che aiuta a orientare chi impugna una multa oggi.

Che cosa resta un problema

  • Per l’autore dell’eccezione e per chi si trova nella stessa situazione, il risultato significa la prosecuzione di un processo davanti a un tribunale lontano dal domicilio.
  • L’argomento delle spese è respinto sulla base di una possibilità teorica: la comunicazione per posta funziona per gli atti, ma non quando il giudice dispone la comparizione personale o l’audizione di testimoni.
  • La decisione non produce alcun effetto sulle multe di oggi, quindi la sua utilità pratica è limitata ai procedimenti anteriori al 2022 o al 2023, a seconda dei casi.
  • La differenza di trattamento rispetto agli illeciti amministrativi dell’ordinanza n. 15/2002 rimane, giustificata soltanto dalla natura diversa dei fatti, senza un’analisi più dettagliata degli effetti per chi ricorre.

Consigli pratici

  1. Se avete ricevuto di recente una multa stradale, verificate la competenza alternativa introdotta dalla legge n. 254/2023: potete scegliere anche il tribunale di primo grado del vostro domicilio, non soltanto quello del luogo del fatto.
  2. Il termine per impugnare resta di 15 giorni dalla comunicazione del verbale di contestazione. È un termine breve e decorre dalla comunicazione, non dalla data del fatto.
  3. Se avete un procedimento più vecchio, giudicato secondo la regola della competenza esclusiva, non impostate più la difesa sull’incostituzionalità di quella regola. La decisione è vincolante per il giudice.
  4. Usate la posta per gli atti processuali. L’art. 183, comma 1, del codice di procedura civile considera l’atto depositato nei termini se è stato consegnato all’ufficio postale entro la scadenza, il che vi risparmia un viaggio.
  5. Se il giudice vi comunica lacune del ricorso, avete al massimo 10 giorni per sanarle, ai sensi dell’art. 200, comma 2. Il mancato rispetto del termine porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, e questo tipo di inammissibilità è la causa più frequente di sconfitta in un procedimento in materia di illeciti amministrativi.
  6. Conservate la prova della comunicazione del verbale, la busta o la ricevuta di ritorno. Da essa decorre il termine, e contestare la data della comunicazione è spesso l’unica via per ottenere la rimessione in termini.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, concretamente, la Corte costituzionale?
Ha respinto in quanto infondata l’eccezione e ha constatato che l’art. 32, comma 1, dell’ordinanza del Governo n. 2/2001, nella formulazione anteriore alla legge n. 107/2022, e l’art. 118, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 195/2002, nella formulazione anteriore alla legge n. 254/2023, sono costituzionali. La decisione è stata presa all’unanimità e non presenta alcuna opinione separata.
Devo impugnare la multa davanti al tribunale di primo grado del luogo in cui sono stato fermato?
Non è più obbligatorio. La regola esaminata dalla Corte era quella precedente, della competenza territoriale esclusiva. Nel frattempo, la legge n. 107/2022 e la legge n. 254/2023 hanno introdotto la competenza alternativa, quindi potete scegliere anche il tribunale del vostro domicilio. La decisione riguarda i procedimenti ancora giudicati in base al testo precedente.
Perché la Corte ha ritenuto che la regola precedente non limitasse l’accesso alla giustizia?
Perché giudicare nel luogo del fatto agevola l’assunzione delle prove, in particolare l’audizione dei testimoni che si trovano dove il fatto è avvenuto. La Corte aggiunge che gli atti processuali si possono inviare per posta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del codice di procedura civile, quindi la regola non obbligava, di per sé, a spostarsi per ogni udienza.
Come si concilia tutto questo con la presunzione di innocenza?
La Corte ha ritenuto che il luogo in cui si trova il giudice non abbia alcun rapporto con la presunzione di innocenza: la persona sanzionata beneficia degli stessi diritti e delle stesse garanzie indipendentemente dal giudice competente a decidere il ricorso.
Perché la Corte si è pronunciata su testi che erano già stati modificati?
In base alla decisione n. 766 del 15 giugno 2011, che ha stabilito che sono sottoposte al controllo di costituzionalità anche le disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo la loro uscita dalla vigenza. Senza questa regola, i processi avviati sotto la legge precedente resterebbero senza risposta.
Da quando produce effetti la decisione?
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè dal 27 luglio 2026. Ai sensi dell’art. 147, comma 4, della Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale sono generalmente vincolanti dalla data di pubblicazione e hanno efficacia soltanto per il futuro.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 609 del 27 luglio 2026 32 pagine PDF, 176 KB l'atto inizia a pagina 2

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