In breve

  • Il collaudo a fasi dei cantieri pubblici ha ora un modulo ufficiale: il Ministero dello Sviluppo ha approvato il modello del verbale previsto dalla legge n. 141/2026.
  • Il modulo obbliga la commissione a scrivere nero su bianco quale percentuale del contratto resta non collaudata come lavori ausiliari, con il limite del 5% stampato nel corpo stesso del documento, e in quanti giorni viene completata, senza superare i 120.
  • Il punto 12 impone alla commissione di scegliere tra un collaudo che consente la messa in funzione e uno valido solo per la liquidazione, caso in cui l’edificio non può essere utilizzato fino al verbale complementare.
Atto: Decreto MDLPA n. 930/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 683 del 18 agosto 2026
Entrata in vigore: 18 agosto 2026

La legge che consente di pagare i cantieri pubblici quasi ultimati dispone, dal 18 agosto, del modulo con cui il collaudo si fa effettivamente. Il Ministero dello Sviluppo, dei Lavori Pubblici e dell’Amministrazione ha approvato con il decreto n. 930/2026 il modello del verbale di collaudo al termine dei lavori richiesto dalla legge n. 141/2026 sull’accelerazione degli investimenti pubblici nelle costruzioni. Il decreto conta tre articoli e un allegato, e l’allegato è il modulo vero e proprio, con tre elenchi allegati.

La differenza rispetto a un modulo ordinario è che questo non si limita ad accertare che l’opera è finita. Divide il cantiere in due: lavori essenziali, che vengono collaudati e liquidati adesso, e lavori ausiliari, per i quali il collaudo è sospeso. Ogni decisione che la legge chiedeva alla commissione diventa nel modulo una casella che qualcuno firma.

Il decreto stabilisce all’articolo 2 che il modello è applicato dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli investitori, dalle commissioni di collaudo e dagli altri partecipanti, per tutti gli investimenti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione della legge. In altre parole, dove si usa il meccanismo del collaudo a fasi, questo è il documento che si redige.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che la ripartizione dei lavori tra essenziali e ausiliari non resta più una discussione interna. Il modulo chiede, già al punto 1, il numero e la data della nota tecnica di classificazione, il nome del progettista generale, quelli dei progettisti specialisti, del verificatore di progetti abilitato, dell’esecutore e del direttore dei lavori che vi hanno partecipato, oltre alla conclusione della classificazione. La nota tecnica era prevista dalla legge; il modulo la trasforma in una casella senza la quale il verbale non può essere compilato.

Il secondo effetto è il limite del 5%, che diventa un calcolo scritto. Al punto 8, sotto la tabella dei lavori ausiliari sospesi, una nota chiede la percentuale che tali lavori rappresentano sul valore del contratto e rinvia all’art. 4, comma (3), lettera d) e all’art. 8, comma (2), lettera d) della legge. La nota non è neutra: si chiude con la formula «rientrando nel limite massimo del 5%», dunque l’affermazione di conformità è stampata in anticipo. Il modulo non ha una casella per il superamento del limite, per cui una percentuale superiore a 5 produce un documento che si contraddice da solo nella stessa pagina.

Il terzo effetto riguarda i termini. Lo stesso punto 8 contiene una tabella in cui ogni fase di lavoro sospesa riceve il motivo della sospensione e un termine espresso in giorni dalla data di redazione del verbale, con il limite di 120 giorni previsto dall’art. 8, comma (3). I termini non sono più complessivi, ma per singolo lavoro.

Il quarto effetto è il più importante per chi vuole sapere se un edificio può essere usato oppure no. Il punto 12 impone alla commissione di barrare una di tre opzioni: l’ammissione del collaudo con sospensione dei lavori ausiliari e messa in funzione, l’ammissione del collaudo con sospensione esclusivamente ai fini della certificazione e della liquidazione dei lavori, caso in cui il modulo dice esplicitamente che la costruzione non può essere messa in funzione né utilizzata fino al completamento dei lavori sospesi e all’emissione del verbale complementare, oppure il rigetto del collaudo. La seconda opzione rinvia all’art. 9, comma (2) della legge ed è quella che separa il pagamento dall’uso.

Il quinto effetto è la firma di responsabilità. Il punto 16 contiene una dichiarazione con cui i membri della commissione, il progettista, l’esecutore e il direttore dei lavori dichiarano di aver verificato la corrispondenza della classificazione dei lavori con la realtà del cantiere e di essere informati che la firma di documentazioni non corrispondenti all’esecuzione comporta responsabilità disciplinare, amministrativa, civile o penale. È il testo dell’art. 6 della legge, spostato sopra il punto in cui si firma.

Il modulo risolve anche il problema che ha dato origine alla legge, l’allacciamento elettrico. Il punto 6.8 chiede di indicare se l’allacciamento definitivo è completato o no, con lo stato delle procedure, e di descrivere la soluzione tecnica provvisoria adottata per il funzionamento in sicurezza, con rinvio all’art. 3, lettera e) della legge.

Che cosa cambia rispetto a prima

Finora il meccanismo del collaudo a fasi esisteva nella legge, ma non aveva un documento proprio. La legge n. 141/2026 sull’applicazione di alcune misure per accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici nel settore delle costruzioni è in vigore dal 16 luglio 2026 e opera in deroga al regime generale del collaudo delle costruzioni, formula che usa il testo stesso della legge. Una deroga senza modulo significa che ogni commissione di collaudo avrebbe adattato da sé il modello ordinario, con il rischio che due comuni intendano in modo diverso che cosa sia un lavoro ausiliario.

Accelerare l’esecuzione non risolve però il problema dei costi: tre investimenti pubblici riapprovati nel settembre 2026 sono arrivati a 653 milioni di lei, 271 milioni sopra i computi metrici iniziali.

È cambiato anche il modo in cui si vede il ruolo dell’Ispettorato di Stato per le Costruzioni, l’ISC. Il modulo reca, al punto 4, una nota secondo cui la partecipazione dell’ISC non è obbligatoria al collaudo dei lavori essenziali, con rinvio all’art. 7, comma (6), lettera a) della legge, mentre al punto 14 ripete che la partecipazione dell’ispettorato e il rilascio dell’attestato relativo alle quote legalmente dovute avvengono al completamento di tutti i lavori e alla revoca della sospensione. La legge lo prevedeva già, ma ora compare nel documento che la commissione legge il giorno del collaudo.

Ciò che non è cambiato merita di essere detto con altrettanta chiarezza. Il decreto approva un modulo, non le istruzioni tecniche di applicazione. L’articolo 18 della legge n. 141/2026 dà ai ministeri competenti che attuano programmi di finanziamento dal bilancio dello Stato o da altre fonti, diverse dal PNRR, la possibilità di elaborare e approvare istruzioni tecniche entro un massimo di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 14 ottobre 2026. In loro assenza la legge non si applica agli investimenti finanziati da fondi europei, dal bilancio dello Stato, dai bilanci locali o da altre fonti legalmente costituite, cioè a tutti quelli dell’articolo 2, tranne quelli del PNRR. Tali istruzioni devono stabilire almeno la procedura di classificazione dei lavori, il contenuto minimo della nota tecnica, la composizione e le attribuzioni delle commissioni, la procedura di sospensione e di ripresa del collaudo e le modalità di rilevazione tecnica, finanziaria e fiscale. Il decreto n. 930/2026 non richiama l’art. 18 nel proprio preambolo, che si fonda sulla legge nel suo complesso e sulla decisione di organizzazione del ministero, e non contiene nessuno di questi cinque elementi. È un modulo, non una procedura.

Infine è cambiato il calendario pratico. La legge è entrata in vigore il 16 luglio, il decreto è stato firmato il 17 agosto, per il ministro, da un segretario di Stato, ed è stato pubblicato il 18 agosto, quindi è servito circa un mese perché il meccanismo ricevesse il documento con cui si applica. Per gli investimenti del PNRR, dove la legge si applica senza attendere istruzioni, questo era il pezzo che mancava.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Un unico modulo per tutto il paese, quindi la stessa idea di lavori essenziali e ausiliari in un comune rurale e in un ministero.
  • Il limite del 5% e il termine massimo di 120 giorni diventano caselle da compilare, non regole che qualcuno deve ricordare a memoria.
  • La distinzione tra il collaudo che consente l’uso dell’edificio e quello valido solo per la liquidazione è scritta nel modulo, quindi non può più essere confusa.
  • La dichiarazione di assunzione di responsabilità dice esplicitamente che una classificazione errata dei lavori comporta responsabilità, anche penale, il che scoraggia il passaggio di lavori importanti tra quelli ausiliari.
  • La situazione dell’allacciamento elettrico, la causa più frequente dei blocchi, ha una casella propria, anche per la soluzione provvisoria di funzionamento in sicurezza.

Che cosa resta un problema

  • Il modulo non risolve la condizione dell’art. 18: per gli investimenti finanziati da fondi europei, dal bilancio dello Stato, dai bilanci locali o da altre fonti, la legge resta inapplicabile finché il ministero competente non ha approvato le istruzioni tecniche. Gli unici investimenti esenti dalla condizione sono quelli del PNRR.
  • Il decreto non prevede un periodo transitorio per i collaudi in corso, benché la legge parlasse di un regime transitorio di adeguamento graduale delle documentazioni.
  • Il modulo chiede il valore dei lavori essenziali collaudati e la percentuale dei lavori ausiliari, ma non dice come si calcoli quella percentuale nei contratti con prezzi aggiornati in corso d’opera.
  • Il periodo di garanzia ha una sola casella libera, benché la legge colleghi l’inizio della garanzia ai lavori ammessi al collaudo, mentre quelli ausiliari sono ammessi in seguito, con il verbale complementare.
  • La nota secondo cui la partecipazione dell’ISC non è obbligatoria compare al punto 4, tra le persone presenti, dove rischia di essere letta come una semplice osservazione e non come una regola.
  • Le firme delle persone vincolate dalla dichiarazione del punto 16 sono sparse in tre punti del modulo: il progettista firma in alto, al punto 4, tra coloro che erano inoltre presenti, il direttore dei lavori firma in qualità di segretario, e il blocco finale raccoglie soltanto la commissione, il beneficiario e l’esecutore. Chi legge la fine del documento non vi trova la firma del progettista, benché egli sia tra coloro che dichiarano.

Consigli pratici

  1. Se siete un’amministrazione aggiudicatrice e l’investimento non rientra nel PNRR, verificate prima se il ministero che finanzia il programma ha pubblicato le istruzioni tecniche richieste dall’art. 18. Senza di esse il collaudo a fasi non si può usare, per quanto bene compiliate il modulo.
  2. Redigete la nota tecnica di classificazione prima di convocare la commissione, non il giorno del collaudo. Il modulo ne chiede il numero e la data al primo punto, e i suoi firmatari sono le stesse persone che firmano il verbale.
  3. Calcolate la percentuale dei lavori ausiliari sul valore del contratto prima della seduta e conservate il calcolo agli atti. La nota del punto 8 vi chiede di scrivere una percentuale che rientri nel limite del 5%.
  4. Al punto 12 scegliete l’opzione giusta con attenzione. Una casella sbagliata può significare che un edificio viene usato senza titolo o, al contrario, che resta chiuso pur potendo essere messo in funzione.
  5. Se l’allacciamento elettrico definitivo non è pronto, descrivete al punto 6.8 esattamente la soluzione provvisoria e chi ne risponde. Una casella lasciata vuota lì solleva domande al primo controllo.
  6. I costruttori e i direttori dei lavori leggano il punto 16 prima di firmare: la dichiarazione riguarda la classificazione dei lavori, e la responsabilità richiamata comprende anche il profilo penale.
  7. Tenete d’occhio i termini della tabella del punto 8. Il superamento dei 120 giorni, senza la convocazione della commissione con la partecipazione dell’ISC, comporta le sanzioni previste dalla legge di base.

Domande frequenti

Da quando si usa il nuovo modulo?
Dal 18 agosto 2026, data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Il decreto non prevede una data di entrata in vigore successiva, e i decreti ministeriali entrano in vigore con la pubblicazione.
Il modulo si applica a qualsiasi collaudo di costruzione?
No. L’articolo 2 del decreto stabilisce che il modello si usa nell’ambito della procedura di collaudo dei lavori essenziali svolta secondo la legge n. 141/2026 e che si applica a tutti gli investimenti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione della legge. I collaudi al di fuori di questa sfera restano nel regime generale del collaudo delle costruzioni.
Che cosa significa collaudo ammesso esclusivamente ai fini della certificazione e della liquidazione dei lavori?
Significa che i lavori essenziali possono essere certificati e pagati, ma la costruzione non può essere messa in funzione né utilizzata fino al completamento dei lavori sospesi e all’emissione del verbale complementare. Il modulo lo dice esplicitamente al punto 12.
Quanto possono valere i lavori lasciati non collaudati?
Al massimo il 5% del valore del contratto di lavori. La percentuale si scrive nel modulo, sotto la tabella dei lavori ausiliari per i quali il collaudo è sospeso.
L’Ispettorato di Stato per le Costruzioni viene ancora al collaudo?
Sì, ma alla fine. Il modulo precisa che la partecipazione dell’ISC non è obbligatoria al collaudo dei lavori essenziali e che l’ispettorato partecipa, e l’attestato relativo alle quote legalmente dovute viene rilasciato, dopo il completamento di tutti i lavori e la revoca della sospensione.
Che cosa succede se i lavori ausiliari non si concludono in 120 giorni?
Si applicano le sanzioni della legge n. 141/2026, che arrivano fino ad ammende calcolate come percentuale del valore dei lavori ausiliari non ultimati nei termini. Il termine può essere prorogato solo per cause indipendenti dal beneficiario e dal costruttore, come i ritardi degli operatori delle utenze.
Il decreto sostituisce le istruzioni tecniche richieste dalla legge?
No. Il decreto approva soltanto il modello del verbale. Le istruzioni tecniche previste dall’art. 18 della legge devono stabilire la procedura di classificazione, il contenuto della nota tecnica, la composizione delle commissioni, la procedura di sospensione e ripresa e le modalità di rilevazione dei lavori, elementi che non si trovano in questo decreto.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 683 del 18 agosto 2026 16 pagine PDF, 136 KB l'atto inizia a pagina 12

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.