In breve
- Un poliziotto ha chiesto in giudizio di essere promosso al grado di ispettore capo e ha impugnato la disposizione che lega la promozione all’esistenza di un posto previsto per quel grado. La Corte costituzionale ha confermato la disposizione.
- La regola resta questa: i gradi professionali successivi della stessa categoria sono conferiti nell’ordine gerarchico dei gradi e nel limite del numero di posti approvato dal ministro. Il possesso dei requisiti personali non basta.
- Sono interessati i poliziotti e, per analogia, ogni dipendente pubblico con status speciale la cui promozione dipende dall’esistenza del posto. La disposizione è stata nel frattempo abrogata, ma continua a produrre effetti nei procedimenti più vecchi.
Pubblicato: G.U. n. 599 del 22 luglio 2026
Depositata: 5 febbraio 2026
Puoi soddisfare tutte le condizioni per il grado successivo e non ottenerlo comunque, se non esiste un posto libero previsto per quel grado. La Corte costituzionale ha confermato questa regola con la Sentenza n. 105 del 5 febbraio 2026, ora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), rigettando come infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro l’art. 19, comma 1, della legge n. 360/2002 sullo stato giuridico del poliziotto. È la seconda decisione della stessa edizione che riguarda uno statuto professionale nell’area delle forze dell’ordine e dell’esercito, accanto a quella in cui un’ampia contestazione dello stato giuridico dei militari è stata respinta in partenza.
La disposizione confermata recita così: «Il conferimento dei gradi professionali successivi nell’ambito della stessa categoria avviene nell’ordine gerarchico dei gradi, nel limite del numero di posti previsti per quei gradi, approvato dal ministro dell’amministrazione e dell’interno».
Il caso è partito da Liviu Soare, che ha chiesto in giudizio di obbligare il Ministero dell’Amministrazione e dell’Interno a emanare un provvedimento con cui gli fosse conferito il grado professionale di ispettore capo di polizia a decorrere dal 25 marzo 2015. Il fascicolo è arrivato in sede di ricorso davanti alla Corte d’appello di Bucarest, ottava sezione per il contenzioso amministrativo e tributario, e la rimessione alla Corte costituzionale è stata disposta con la sentenza civile n. 4.925 del 21 ottobre 2016, rettificata successivamente con l’ordinanza del 15 gennaio 2021.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è la conferma della regola di fondo. La promozione al grado professionale successivo, nell’ambito della stessa categoria, è subordinata cumulativamente a due elementi: il rispetto dell’ordine gerarchico dei gradi e l’esistenza di un posto previsto per quel grado, nel limite del numero approvato dal ministro.
Il secondo effetto è la risposta all’accusa di discriminazione. La Corte osserva che la disposizione non contiene alcun elemento idoneo a determinare l’insorgere di una situazione di discriminazione, perché si applica in modo identico a tutte le persone che rientrano nell’ipotesi della norma. Chi si trova nella stessa situazione riceve lo stesso trattamento, e la limitazione deriva dal numero di posti, non dalle qualità della persona.
Il terzo effetto riguarda la natura del diritto. L’accesso al grado professionale successivo costituisce, afferma la Corte, una caratteristica propria del pubblico impiego. Non è un diritto che nasce automaticamente dall’anzianità o dal possesso di requisiti personali, ma attiene all’organizzazione della carriera all’interno dell’istituzione.
Il quarto effetto è di metodo e spiega perché la decisione conta per i procedimenti più vecchi. La disposizione era stata abrogata dall’art. I, punto 11, dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 21/2016. La Corte l’ha comunque esaminata, richiamando la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011: il controllo di legittimità costituzionale si esercita anche sulle disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo la loro uscita dalla vigenza.
Il quinto effetto riguarda l’art. 53 della Costituzione, invocato dall’autore. La Corte osserva che il richiamo alla limitazione dell’esercizio di determinati diritti non può essere accolto se non è stata accertata la violazione di una previsione costituzionale che sancisce diritti o libertà fondamentali. Poiché la situazione di partenza non mette in discussione uno scostamento dal naturale svolgimento dei rapporti sociali, l’art. 53 non è applicabile al caso.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto, nulla. La decisione conferma una disposizione abrogata dal 2016 e riprende un orientamento giurisprudenziale già fissato con la Sentenza n. 1.570 del 6 dicembre 2011, che aveva riguardato le stesse disposizioni sotto il profilo di censure analoghe.
La Corte afferma espressamente che non sono intervenuti elementi nuovi tali da imporre un ripensamento della propria giurisprudenza, e che tanto la soluzione quanto le motivazioni della decisione precedente conservano validità. Si tratta dunque di una riconferma, non di un cambio di posizione.
Il secondo chiarimento riguarda l’oggetto della questione. L’atto di rimessione investiva l’art. 19 della legge n. 360/2002 nella sua interezza, ma la Corte ha circoscritto l’esame al comma 1, perché l’autore non aveva mosso alcuna censura alle soluzioni normative dei commi 2-4. È un esempio utile di come l’oggetto di una questione si delimiti in base al contenuto reale della motivazione.
Il terzo chiarimento è di calendario. La rimessione alla Corte risale al 2016, rettificata nel 2021, mentre la decisione è stata pronunciata nel febbraio 2026 e pubblicata nel luglio 2026. Per l’autore della questione, il procedimento di origine è rimasto in attesa quasi un decennio.
Lo Statuto del poliziotto è tornato davanti alla Corte, questa volta sul versante disciplinare. La soluzione è ancora di rigetto: con la sentenza n. 590/2025, pubblicata il 23 settembre 2026, il poliziotto sottoposto a indagine per un fatto dello stato di emergenza può essere sanzionato senza consiglio di disciplina.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La regola resta prevedibile: chi conosce la pianta organica sa da che cosa dipende la promozione, e la decisione non introduce alcun criterio nuovo.
- Si conferma che la limitazione basata sul numero di posti si applica in modo identico a tutti coloro che si trovano nella stessa situazione, il che blocca l’argomento della discriminazione.
- La Corte riconferma di poter esaminare disposizioni già abrogate, se i loro effetti perdurano, il che tutela i procedimenti avviati sotto la legge precedente.
- La delimitazione dell’oggetto della questione al comma 1 mostra che è la motivazione, e non l’atto di rimessione, a decidere che cosa viene giudicato.
Che cosa resta un problema
- Il poliziotto che soddisfa tutte le condizioni personali resta dipendente da una pianta organica approvata a livello ministeriale, sulla quale non ha alcun controllo.
- La decisione non affronta la trasparenza di quella pianta organica, benché sia lì che si trova, nella pratica, la fonte più frequente di malcontento.
- Tra la rimessione alla Corte, nel 2016, e la pubblicazione della decisione, nel luglio 2026, sono passati quasi dieci anni, e la disposizione esaminata era già abrogata da otto.
- L’art. 53 della Costituzione è stato escluso per via processuale, senza una discussione di merito sulla proporzionalità della limitazione.
Consigli pratici
- Prima di chiedere la promozione, verificate se esiste un posto previsto per il grado successivo e se rientra nel numero approvato dal ministro. Senza quel posto la domanda non ha fondamento, per quanto bene soddisfiate le altre condizioni.
- Chiedete per iscritto la situazione dei posti previsti per il grado a cui aspirate. Una risposta ufficiale è l’unico documento su cui potete appoggiarvi in un’eventuale contestazione.
- Verificate l’ordine gerarchico dei gradi della vostra categoria. La disposizione richiede che la promozione rispetti quest’ordine, quindi non si può saltare un grado.
- Se intendete impugnare una disposizione di legge, formulate censure per ciascun comma che intendete colpire. La Corte assume come oggetto solo i commi effettivamente censurati, anche se l’atto di rimessione menziona l’articolo intero.
- Non fate affidamento soltanto sull’art. 53 della Costituzione. La limitazione dell’esercizio di determinati diritti si esamina solo dopo che è stata accertata la lesione di un diritto o di una libertà fondamentale.
- Se il vostro procedimento riguarda il periodo anteriore all’ordinanza d’urgenza del Governo n. 21/2016, la disposizione precedente resta applicabile, e questa decisione la conferma.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Da che cosa dipende la promozione al grado professionale successivo?
La condizione dell’esistenza del posto è discriminatoria?
La disposizione è ancora in vigore?
Perché la Corte ha esaminato una disposizione abrogata?
Perché non si è applicato l’art. 53 della Costituzione?
La Corte ha esaminato tutto l’art. 19?
Esiste una giurisprudenza precedente sulla stessa disposizione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 599 del 22 luglio 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 7
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
