In breve

  • La Corte costituzionale ha confermato che la perquisizione informatica può essere eseguita anche da uno specialista esterno agli organi giudiziari, purché lavori in presenza del pubblico ministero o dell’organo di indagine penale.
  • La seconda censura, relativa alla modifica della qualificazione giuridica del fatto, è stata respinta con l’argomento che tale operazione attiene alla fondatezza dell’accusa e quindi può avvenire solo nella fase del giudizio, non in camera preliminare.
  • Entrambi i testi restano invariati. Sono interessati gli imputati nei procedimenti con prove digitali, i loro difensori e gli specialisti che assistono gli organi delle indagini penali.
Atto: Sentenza CCR n. 679/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 586 del 17 luglio 2026
Pronunciata: 4 dicembre 2025

Chi può mettere le mani nel computer sequestrato dal pubblico ministero è tornato in discussione davanti alla Corte costituzionale, e la risposta resta la stessa: anche uno specialista esterno agli organi giudiziari, se lavora sotto gli occhi del pubblico ministero. La decisione n. 679 del 4 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 586 del 17 luglio 2026, respinge come infondata l’eccezione sollevata in un procedimento penale pendente in camera preliminare presso il Tribunale di Bucarest. La Corte conferma la linea delle proprie pronunce precedenti sull’assunzione delle prove, la stessa su cui si era fondata anche quando ha convalidato la protezione del testimone minacciato mediante pseudonimo.

Nello stesso procedimento sono impugnati due testi. Il primo è l’articolo 168, comma 12, del Codice di procedura penale, secondo cui la perquisizione di un sistema informatico o di un supporto di memorizzazione dei dati è eseguita da uno specialista che opera all’interno degli organi giudiziari o al di fuori di essi, in presenza del pubblico ministero o dell’organo di indagine penale. Il secondo è l’espressione «nel corso del giudizio» contenuta nell’articolo 386, comma 1, nella versione anteriore alla legge n. 201/2023, la disposizione che disciplina la modifica della qualificazione giuridica del fatto.

Chi ha sollevato l’eccezione sosteneva che il ricorso a specialisti esterni agli organi delle indagini penali porta ad assumere prove tramite persone che non figurano nell’elenco dell’articolo 55, comma 1, del Codice di procedura penale, ossia il pubblico ministero, gli organi di indagine penale della polizia giudiziaria e gli organi di indagine penale speciali.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che la disposizione sulla perquisizione informatica resta in vigore nella formulazione attuale. La Corte rinvia alla decisione n. 455 del 16 ottobre 2025, con cui aveva esaminato lo stesso problema da una prospettiva analoga, e fa integralmente propri quei motivi.

Il secondo effetto riguarda il significato della parola «specialista». La Corte osserva che la stessa espressione, «specialista che opera all’interno degli organi giudiziari o al di fuori di essi», compare anche nell’articolo 172, comma 10, in materia di accertamento tecnico. La regola di tecnica legislativa vuole che le stesse nozioni siano espresse con gli stessi termini, e un termine impiegato in articoli diversi della stessa legge non può assumere significati diversi, salvo che il legislatore disponga espressamente altrimenti. Di conseguenza, quanto la Corte aveva affermato sugli specialisti che eseguono accertamenti tecnici vale anche per quelli che eseguono perquisizioni informatiche.

Il terzo effetto riguarda la vigilanza. La perquisizione informatica non si svolge mai in solitaria: il testo richiede la presenza del pubblico ministero o dell’organo di indagine penale, e gli specialisti che operano all’interno degli organi giudiziari svolgono la propria attività sotto la direzione del pubblico ministero. L’argomento di chi ha sollevato l’eccezione, secondo cui si aprirebbe la porta a «persone non identificabili» che assumono prove, non è stato accolto.

Il quarto effetto riguarda la sede in cui si contesta. La legittimità dell’assunzione delle prove e degli atti delle indagini penali si verifica in camera preliminare, ai sensi dell’articolo 342 del Codice di procedura penale. Lì possono essere dedotte la nullità assoluta o relativa e l’esclusione delle prove illegittime, di quelle ottenute mediante tortura e di quelle da esse derivate. Ciò che non si può fare in camera preliminare è discutere della fondatezza dell’accusa.

La stessa discussione sui limiti della prova è tornata davanti alla Corte costituzionale nel marzo 2026, con una sentenza sull’uso delle intercettazioni di un fascicolo in un altro fascicolo.

Il quinto effetto è legato alla modifica della qualificazione giuridica. La Corte rileva che tale operazione presuppone la verifica della fondatezza dell’accusa, perché il giudice ritiene sussistenti o esclude circostanze di cui l’atto d’accusa non parla. Per questo può essere utilizzata soltanto nella fase del giudizio di primo grado, non prima. Gli elementi che indicano la necessità di modificare la qualificazione emergono di regola solo nell’istruttoria dibattimentale, dopo la rinnovazione delle prove raccolte nelle indagini penali o dopo l’assunzione di prove nuove.

Il sesto effetto è di natura procedurale e riguarda direttamente l’imputato. Quando il giudice sottopone al contraddittorio una nuova qualificazione, è tenuto ad avvertirlo che può chiedere il rinvio della causa in coda al ruolo o il differimento dell’udienza, per preparare la propria difesa. Se la nuova qualificazione riguarda un reato per il quale è necessaria la querela, il giudice convoca la persona offesa e le chiede se intende proporla. In assenza di querela, il processo penale si estingue.

Che cosa cambia rispetto a prima

La prima osservazione è che nel testo non cambia nulla. Entrambe le censure sono state respinte come infondate e le disposizioni impugnate restano applicabili nella formulazione che avevano.

La seconda è che si consolida un orientamento giurisprudenziale. La Corte richiama la decisione n. 455 del 16 ottobre 2025 per la perquisizione informatica e le decisioni n. 253 del 25 aprile 2017 e n. 616 del 21 novembre 2023 per la modifica della qualificazione giuridica. Non emergono elementi nuovi che giustifichino un mutamento di posizione.

La terza riguarda la chiarezza di un termine contestato da anni. Anche se la legge non definisce l’espressione «specialista che opera all’interno degli organi giudiziari o al di fuori di essi», la Corte ritiene che il suo significato risulti dal coordinamento con le altre disposizioni dello stesso codice, sicché non vi è violazione del requisito di prevedibilità previsto dall’articolo 1, comma 5, della Costituzione.

La quarta riguarda i limiti della camera preliminare. La decisione rafforza l’idea che questa fase verifica la legittimità e non la fondatezza, e che il giudice della camera preliminare non può pronunciarsi su questioni che presuppongono una valutazione dell’accusa.

Ciò che non cambia è la possibilità di contestare il modo concreto in cui una perquisizione informatica è stata eseguita. La legittimità costituzionale della disposizione non copre anche la regolarità di una singola operazione, che continua a discutersi in camera preliminare.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Conferma che lo specialista non lavora da solo: la perquisizione informatica si esegue in presenza del pubblico ministero o dell’organo di indagine penale.
  • Fissa un’interpretazione unitaria del termine «specialista», valida sia per la perquisizione informatica sia per l’accertamento tecnico.
  • Lascia intatto il rimedio effettivo: la legittimità di una singola perquisizione si discute in camera preliminare.
  • Chiarisce a imputati e difensori che la modifica della qualificazione giuridica si chiede nella fase del giudizio, non prima.
  • Ricorda le garanzie che accompagnano la modifica della qualificazione: il differimento per preparare la difesa e, dove occorre, la domanda rivolta alla persona offesa.

Che cosa resta un problema

  • La legge continua a non definire chi sia lo «specialista esterno agli organi giudiziari», e il significato si ricava solo dal coordinamento di più disposizioni.
  • Non esistono criteri pubblici di selezione, di qualificazione o di responsabilità per questi specialisti esterni.
  • La presenza del pubblico ministero alla perquisizione informatica è una garanzia formale, difficile da verificare a posteriori sugli atti.
  • L’imputato che vuole una diversa qualificazione giuridica deve attendere la fase del giudizio, benché gli effetti della qualificazione si facciano sentire già dal rinvio a giudizio.
  • La decisione n. 455/2025, su cui si fonda la motivazione, non era pubblicata alla data di pronuncia di questa decisione, il che rende la verifica più laboriosa per chi legge gli atti in quel momento.

Consigli pratici

  1. Se nel tuo procedimento c’è una perquisizione informatica, controlla dal verbale se all’operazione era presente il pubblico ministero o l’organo di indagine penale. La presenza è richiesta dalla legge, non è facoltativa.
  2. Solleva le questioni di legittimità delle prove digitali in camera preliminare. È lì che si discutono la nullità e l’esclusione, non nella fase del giudizio.
  3. Non confondere i due piani: la legittimità costituzionale dell’articolo 168, comma 12, è una cosa, la regolarità della perquisizione nel tuo procedimento è un’altra.
  4. Se vuoi una diversa qualificazione giuridica del fatto, prepara la richiesta per la fase del giudizio di primo grado. La Corte dice espressamente che è quella la sua sede.
  5. Quando il giudice sottopone al contraddittorio una nuova qualificazione, chiedi il rinvio della causa in coda al ruolo o il differimento. È un diritto previsto espressamente dall’articolo 386.
  6. Se la nuova qualificazione riguarda un reato perseguibile a querela, verifica se il giudice ha convocato la persona offesa e le ha rivolto la domanda. La mancanza di questo passaggio conta.
  7. Per argomentare, leggi la decisione n. 455 del 16 ottobre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 459 del 29 maggio 2026, su cui si fonda l’intera motivazione.

Domande frequenti

Chi può eseguire una perquisizione informatica?
Uno specialista che opera all’interno degli organi giudiziari o al di fuori di essi, in presenza del pubblico ministero o dell’organo di indagine penale. La disposizione è l’articolo 168, comma 12, del Codice di procedura penale, confermato come conforme alla Costituzione.
Uno specialista esterno all’istituzione può assumere prove?
La Corte ha risposto che la perquisizione informatica è un procedimento probatorio tecnico, eseguito sotto la vigilanza del pubblico ministero o dell’organo di indagine penale, quindi non significa che una persona esterna al sistema giudiziario assuma prove da sola.
Dove si contesta il modo in cui è stata eseguita la perquisizione?
In camera preliminare, ai sensi dell’articolo 342 del Codice di procedura penale, dove si verifica la legittimità dell’assunzione delle prove e si può chiedere l’esclusione di quelle illegittime.
Quando si può chiedere la modifica della qualificazione giuridica?
Nella fase del giudizio di primo grado. La Corte spiega che la modifica della qualificazione implica la verifica della fondatezza dell’accusa, cosa che il giudice della camera preliminare non può fare.
Quali diritti ha l’imputato quando la qualificazione cambia?
Il giudice deve sottoporre al contraddittorio la nuova qualificazione e avvertirlo che può chiedere il rinvio della causa in coda al ruolo o il differimento dell’udienza, per preparare la difesa.
La decisione cambia qualcosa nei testi di legge?
No. Entrambe le eccezioni sono state respinte come infondate, e l’articolo 168, comma 12, e l’espressione «nel corso del giudizio» dell’articolo 386, comma 1, restano in vigore.
Da quando produce effetti la decisione?
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè dal 17 luglio 2026. La decisione è definitiva e vincolante erga omnes.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 586 del 17 luglio 2026 16 pagine PDF, 113 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.