In breve
- La Corte costituzionale della Romania ha respinto come infondata l’eccezione di un imputato che chiedeva che alla difesa fossero fornite alcune informazioni reali minime sul testimone a identità protetta, per esempio eventuali condanne precedenti o parenti indagati nello stesso procedimento. La norma che consente l’attribuzione di uno pseudonimo resta costituzionale.
- Il motivo: rivelare tali informazioni potrebbe portare a identificare il testimone e svuoterebbe di senso la protezione, scoraggiando chi possiede informazioni essenziali dal partecipare all’amministrazione della giustizia.
- L’equilibrio esiste già nella legge: le dichiarazioni dei testimoni protetti non possono fondare in misura determinante una condanna, e la difesa può porre domande al testimone attraverso un sistema che preserva l’anonimato. La decisione è stata assunta all’unanimità.
Pubblicato: G.U. n. 635 del 31 luglio 2026
In vigore dal: 31 luglio 2026
Quanto può sapere la difesa di un testimone che la legge protegge con l’anonimato? Un imputato del distretto di Neamț ha chiesto alla Corte costituzionale di affermare che lo pseudonimo da solo non basta, e la Corte ha risposto che qualsiasi dettaglio in più rischierebbe di smascherare il testimone. La decisione n. 163 del 26 febbraio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) il 31 luglio 2026, nello stesso numero della pronuncia che ha confermato che gli ispettori che redigono verbali di constatazione possono essere sentiti come testimoni, anch’essa in materia di procedura penale e anch’essa di rigetto.
L’autore dell’eccezione, Săbiuță Vasile George, contestava l’articolo 126 comma (1) lettera c) del Codice di procedura penale in un procedimento pendente davanti alla camera preliminare del tribunale di Neamț. Quel testo consente al pubblico ministero, nel concedere lo status di testimone minacciato, di disporre la protezione dei dati identificativi mediante l’attribuzione di uno pseudonimo con cui il testimone firmerà la propria dichiarazione.
La sua critica era concreta. Uno pseudonimo, sosteneva, non dice alla difesa se il testimone è stato condannato per reati simili a quelli contestati, se esiste una condanna per falsa testimonianza, né se ha parenti stretti indagati nello stesso procedimento o in altri. Senza questi elementi, affermava, è impossibile verificare se il testimone abbia un interesse personale a dichiarare qualcosa in particolare, e il diritto di difesa diventa puramente formale. Ha invocato il diritto a un processo equo, il diritto all’integrità psichica, l’inviolabilità della libertà individuale e la garanzia del diritto di difesa.
La Corte ha respinto l’eccezione come infondata, all’unanimità, e ha constatato che la norma è costituzionale rispetto alle critiche formulate. Il ragionamento ha due parti. Primo, ogni dato reale ulteriore sul testimone può condurre alla sua identificazione, minando la finalità stessa dell’istituto e dissuadendo chi detiene informazioni decisive dal presentarsi davanti agli organi giudiziari. Secondo, la legge ha già compensato lo svantaggio della difesa, perché l’articolo 103 comma (3) del Codice di procedura penale vieta che una condanna si fondi in misura determinante sulle dichiarazioni dell’investigatore sotto copertura, dei collaboratori o dei testimoni protetti.
Gli effetti che produce
La decisione è definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione, il 31 luglio 2026. Non modifica la lettera della legge, ma chiude una richiesta frequente in camera preliminare: obbligare l’accusa a comunicare un minimo di dati reali sul testimone a identità protetta.
In concreto, un imputato non può più ottenere, con un’eccezione di incostituzionalità, la rivelazione dei precedenti penali del testimone protetto o dei suoi legami familiari. La richiesta resta possibile nel processo, come questione di assunzione della prova, ma il giudice la valuterà rispetto al rischio concreto di identificazione, non rispetto a un diritto di sapere che la Corte non ha riconosciuto.
La decisione rafforza però indirettamente due strumenti reali di difesa. Il primo è il valore probatorio limitato: se l’accusa si appoggia in misura determinante su un testimone protetto, la condanna è impugnabile proprio per questo motivo. Il secondo è il diritto di porre domande al testimone, anche attraverso il sistema che garantisce l’anonimato, ai sensi dell’articolo 129 del Codice di procedura penale, dove l’organo giudiziario respinge solo le domande che potrebbero portare all’identificazione.
Un terzo effetto riguarda l’onere dell’accusa. La Corte ribadisce che lo status di testimone minacciato si concede soltanto in base a un sospetto ragionevole di pericolo, sostenuto da dati sufficienti, ai sensi dell’articolo 125 del Codice di procedura penale. La misura di protezione non si presume e non si concede su semplice richiesta, e i suoi presupposti vengono poi verificati dal giudice della camera preliminare.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il testo dell’articolo 126 comma (1) lettera c) resta identico. Cambia il fatto che questa norma ha ora una conferma diretta di costituzionalità, su critiche mai esaminate in questa forma.
Fino a questa pronuncia il riferimento principale era la decisione n. 248 del 16 aprile 2019, con cui la Corte aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 126 comma (6) del Codice di procedura penale, cioè un’altra parte dello stesso articolo. Da lì viene parte del ragionamento: l’istituto del testimone minacciato è accettabile, ma richiede garanzie. Il Governo ha sostenuto che la motivazione del 2019, paragrafi da 19 a 25, vale anche qui.
Nel frattempo il quadro normativo si è spostato verso il controllo. La legge n. 201/2023 ha introdotto una procedura chiara di verifica dei presupposti delle misure di protezione: il giudice della camera preliminare deve controllare, entro 15 giorni dalla ricezione del fascicolo, se sussistono ancora i motivi che le hanno giustificate. Quella modifica, richiamata in udienza dalla rappresentante del Ministero pubblico, spiega in parte perché il sistema è stato ritenuto equilibrato.
Nel merito, la Corte ha collocato la soluzione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ammette i testimoni anonimi purché esistano garanzie sufficienti per contestarne la credibilità, richiamando le sentenze Kostovski contro Paesi Bassi e Doorson contro Paesi Bassi. La regola presa da Strasburgo è che una condanna non può basarsi esclusivamente o in misura determinante su una testimonianza anonima, esattamente quanto prevede la legge romena.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Protegge efficacemente i testimoni esposti a ritorsioni e incoraggia quindi chi possiede informazioni essenziali a collaborare con gli organi giudiziari.
- Conferma espressamente che il valore probatorio limitato dell’articolo 103 comma (3) del Codice di procedura penale è il vero contrappeso all’anonimato, il che dà alla difesa un argomento chiaro in sede di impugnazione.
- Ricorda che lo status di testimone minacciato richiede un sospetto ragionevole provato, non una semplice richiesta, e che i presupposti sono controllati dal giudice della camera preliminare in 15 giorni.
- Elimina una richiesta che bloccava spesso la camera preliminare, abbreviando la fase di verifica delle prove nei procedimenti con testimoni protetti.
Che cosa resta un problema
- La difesa resta priva dello strumento più diretto per saggiare la credibilità: non può sapere se il testimone ha condanne per falsa testimonianza o interessi nel procedimento.
- La Corte non fissa alcuna soglia minima di informazioni comunicabili senza rischio di identificazione, quindi la prassi può variare da un collegio all’altro.
- L’espressione «in misura determinante» dell’articolo 103 comma (3) resta una nozione di apprezzamento, e il peso reale di una testimonianza anonima si decide caso per caso.
- La pubblicazione cinque mesi dopo la pronuncia ha lasciato senza questo riferimento i procedimenti che lo attendevano, in una fase con termini brevi.
Consigli pratici
- Se l’accusa si appoggia su un testimone protetto: non chiedere i dati identificativi, verifica invece se le prove che confermano la dichiarazione esistono davvero. L’articolo 103 comma (3) del Codice di procedura penale vieta una condanna fondata in misura determinante su tali dichiarazioni.
- Usa il diritto di porre domande: l’articolo 129 del Codice di procedura penale consente alla difesa di rivolgere domande al testimone sentito con il sistema che garantisce l’anonimato. Formulale per saggiare la coerenza del racconto, non l’identità della persona, altrimenti verranno respinte.
- Contesta i presupposti della misura, non il testo della legge: il giudice della camera preliminare deve verificare, entro 15 giorni dalla ricezione del fascicolo, se sussistono ancora i motivi che hanno giustificato la protezione. È quello il momento processuale utile.
- Verifica se lo status è stato concesso correttamente: ai sensi dell’articolo 125 del Codice di procedura penale serve un sospetto ragionevole di pericolo per la vita, l’integrità fisica, la libertà, i beni o l’attività professionale del testimone o di un familiare. L’assenza di dati che sostengano il pericolo è una critica pertinente.
- Se sei testimone e temi ritorsioni: chiedi espressamente protezione all’organo giudiziario e indica in che cosa consiste il rischio concreto. Lo pseudonimo è solo una delle misure previste dall’articolo 126 comma (1).
Domande frequenti
La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma sullo pseudonimo?
Chi è il testimone minacciato e come si ottiene questo status?
Una condanna può basarsi sulla dichiarazione di un testimone protetto?
La difesa può interrogare un testimone a identità protetta?
Perché la difesa non può sapere se il testimone ha precedenti penali?
Che cosa dice la giurisprudenza europea sui testimoni anonimi?
Che cosa ha cambiato la legge n. 201/2023 in questa materia?
Chi ha giudicato la causa e con quale maggioranza?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 635 del 31 luglio 2026 8 pagine PDF, 87 KB l'atto inizia a pagina 5
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
