In breve

  • I contratti di accatastamento sistematico del grande progetto di catasto rurale non si sciolgono più automaticamente quando le penali di mora delle imprese superano il tetto previsto nel contratto.
  • Il tempo in cui il prestatore attende pareri, certificati e nulla osta da altre istituzioni non si sottrae più dalla sua durata di esecuzione, quindi non produce più penali a suo carico.
  • La stazione appaltante ha 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, cioè fino al 27 agosto 2026, per convocare i prestatori alla firma degli atti aggiuntivi.
Atto: Legge n. 127/2026
Pubblicato: G. Uff. n. 570 del 10 luglio 2026
Entrata in vigore: 13 luglio 2026

I contratti con cui si esegue il catasto gratuito nei villaggi della Romania non possono più essere sciolti di diritto perché l’impresa che lavora ha accumulato troppe penali di mora. La legge n. 127/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 570 del 10 luglio 2026 e promulgata con il Decreto n. 384/2026, introduce quattro commi nuovi nella Legge del catasto e della pubblicità immobiliare n. 7/1996 e li applica anche ai contratti firmati in precedenza. È il secondo intervento dell’estate sullo stesso programma, dopo quello con cui i termini di lavoro dei comuni sono stati prorogati.

Formalmente, l’atto è una legge di approvazione: l’articolo I approva l’ordinanza del Governo n. 26 del 1 agosto 2024, che disciplina la gestione dei fondi europei arrivati attraverso il Meccanismo per la ripresa e la resilienza e completa l’art. V dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 127/2023. L’ordinanza era stata emessa in base all’art. 1 punto VII.1 della Legge n. 187/2024 di delega e si applicava già da quasi due anni. L’approvazione arriva senza alcuna modifica del suo testo.

La vera novità sta nell’articolo II. Lì, all’articolo 9 della Legge n. 7/1996, dopo il comma (231) vengono introdotti i commi da (232) a (235), che riguardano un programma europeo diverso da quello indicato nel titolo: il Progetto maggiore «Aumento del grado di copertura e di inclusione del sistema di registrazione delle proprietà nelle zone rurali della Romania», finanziato sull’asse prioritario 11 del Programma operativo regionale 2014-2020 e poi ripartito in fasi nel Programma Crescita intelligente, digitalizzazione e strumenti finanziari 2021-2027.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è la sopravvivenza dei contratti. Il comma (232) stabilisce che questi contratti proseguono per tutta la durata di finanziamento del programma, indipendentemente dall’ammontare delle penali di mora accumulate dai prestatori. La formulazione non riguarda solo il futuro: il comma (233) la estende espressamente ai contratti di servizi e agli accordi quadro conclusi in precedenza, nei quali era stata inserita una clausola di risoluzione di diritto, senza previa diffida e senza intervento del giudice, attivata proprio dal superamento del tetto delle penali.

Il secondo effetto è che lo scioglimento del contratto diventa una decisione, non un automatismo. Il comma (234) mantiene la possibilità della risoluzione unilaterale per i contratti della categoria sopra indicata, ma la subordina a una manifestazione di volontà espressa della stazione appaltante e alla valutazione di quest’ultima che la misura sia assolutamente necessaria. In pratica, la clausola che operava da sola, per il semplice superamento di una cifra, viene sostituita da un atto dell’autorità, che può essere motivato e, di conseguenza, contestato.

Il terzo effetto riguarda il modo in cui si misura il ritardo. Il comma (235) esclude dalla durata di prestazione dei servizi il tempo necessario a ottenere i pareri, i certificati e qualsiasi altro nulla osta previsto dalla legge a carico di altri soggetti, tra i quali sono nominate espressamente le autorità dell’amministrazione pubblica centrale e locale. È l’unica delle quattro disposizioni che attacca anche la causa, non solo la conseguenza: se l’attesa di un parere non entra più nell’orologio del prestatore, essa non genera più penali nuove.

Il quarto effetto è procedurale e ha un termine. L’articolo III obbliga la stazione appaltante a notificare i prestatori, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, in vista della conclusione di atti aggiuntivi. Poiché la legge entra in vigore il 13 luglio 2026, il termine scade il 27 agosto 2026.

Che cosa cambia rispetto a prima

Finora, nei contratti di accatastamento sistematico di questo progetto funzionava un meccanismo consueto negli appalti pubblici: il prestatore che superava i termini pagava penali e, quando le penali oltrepassavano una certa soglia, il contratto si scioglieva di diritto, senza che nessuno dovesse fare altro. L’effetto si produceva da solo, al raggiungimento di una cifra.

Dopo il 13 luglio 2026, quell’effetto non si produce più da solo nel caso dei contratti del progetto di catasto rurale. Il contratto resta in essere e, se la stazione appaltante vuole comunque chiuderlo, deve dirlo esplicitamente e assumersi la valutazione che la misura sia assolutamente necessaria.

È cambiato anche il punto dal quale si conta il ritardo. Prima, il prestatore sopportava anche l’attesa dei documenti che doveva rilasciare qualcun altro, da una direzione dell’amministrazione centrale fino a un comune. D’ora in avanti, quegli intervalli non rientrano più nella sua durata di prestazione.

Ciò che non è cambiato sono le penali già accumulate. La legge non le annulla, non le riduce e non le sospende. Elimina un solo loro effetto, quello sull’esistenza del contratto. Il debito resta debito e il rapporto tra quanto ha fatturato il prestatore e quanto deve continua a essere regolato secondo le regole del contratto.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • I lavori di catasto nei villaggi compresi nel progetto non si fermano a metà e i proprietari non restano con il comune registrato per metà.
  • I fondi europei già impegnati sull’asse prioritario 11 e proseguiti nel programma 2021-2027 non vanno persi a causa dello scioglimento dei contratti.
  • Il prestatore non paga più per ritardi prodotti da altre istituzioni, il che elimina una causa reale di penali che lui non poteva controllare.
  • Lo scioglimento del contratto diventa un atto motivato della stazione appaltante, quindi verificabile, al posto di una clausola che operava automaticamente.

Che cosa resta un problema

  • La legge non dice per quali motivi la stazione appaltante possa ancora risolvere unilateralmente, ma solo che può farlo quando valuta che la misura sia assolutamente necessaria.
  • La protezione è legata alla durata di finanziamento del programma 2021-2027, non a una data di calendario, quindi dal testo non si può sapere quando cessa.
  • Le penali accumulate restano dovute e continuano a essere calcolate; il contratto sopravvive, ma il debito cresce.
  • L’articolo III chiede la notifica dei prestatori entro 45 giorni, ma non prevede nulla per il caso in cui l’atto aggiuntivo non venga firmato.
  • La misura riguarda solo i contratti di questo progetto maggiore; i contratti di accatastamento sistematico finanziati da altre fonti restano sotto la regola vecchia.

Consigli pratici

  1. Se siete prestatori in un contratto di accatastamento sistematico, verificate anzitutto se esso fa parte del Progetto maggiore finanziato sull’asse prioritario 11 del Programma operativo regionale 2014-2020. Solo i contratti di questo progetto rientrano nei nuovi commi.
  2. Cercate nel contratto la clausola di risoluzione di diritto legata al tetto delle penali. Se esiste, il contratto rientra nella categoria del comma (233) e non può più essere sciolto per il semplice superamento del tetto.
  3. Documentate, per ogni fase, la data in cui avete chiesto un parere, un certificato o un nulla osta a un’altra istituzione e la data in cui lo avete ricevuto. Questi intervalli non rientrano più nella durata di prestazione, ma vanno dimostrati.
  4. Seguite la notifica della stazione appaltante. Deve essere inviata entro il 27 agosto 2026 e l’atto aggiuntivo è lo strumento con cui le nuove regole entrano effettivamente nel vostro contratto.
  5. Non confondete la prosecuzione del contratto con la cancellazione delle penali. Chiedete alla stazione appaltante la situazione aggiornata del debito, per sapere che cosa viene trattenuto al momento della liquidazione.
  6. Se siete un comune incluso nel progetto, chiedete al prestatore il calendario rifatto dopo l’atto aggiuntivo: i termini di consegna dei documenti tecnici catastali si ricalcolano senza i periodi di attesa dei pareri.

Domande frequenti

Che cosa significa accatastamento sistematico?
È l’operazione con cui lo Stato misura e iscrive nel libro fondiario tutti gli immobili di un’unità amministrativo-territoriale, d’ufficio e gratuitamente per i proprietari, a differenza della registrazione sporadica, che ciascun proprietario si paga da sé quando ne ha bisogno.
La legge cancella le mie penali se sono prestatore?
No. La legge elimina solo l’effetto delle penali sull’esistenza del contratto. Le somme accumulate restano dovute e il loro calcolo prosegue secondo il contratto.
Il mio contratto può ancora essere risolto?
Sì, ma non di diritto. Il comma (234) richiede una manifestazione di volontà espressa della stazione appaltante e la valutazione di quest’ultima che la misura sia assolutamente necessaria.
Da quando si applicano le nuove regole?
Dal 13 luglio 2026, cioè 3 giorni dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 570 del 10 luglio 2026.
Devo firmare un atto aggiuntivo?
La legge prevede che la stazione appaltante notifichi i prestatori entro 45 giorni dall’entrata in vigore, in vista della conclusione di atti aggiuntivi. Il termine scade il 27 agosto 2026.
Che rapporto ha il catasto con l’ordinanza sul PNRR approvata dalla stessa legge?
Nessuno diretto. L’articolo I approva l’ordinanza del Governo n. 26/2024, che riguarda il Meccanismo per la ripresa e la resilienza, mentre l’articolo II completa la Legge n. 7/1996 per un progetto finanziato da un altro programma europeo, il Programma operativo regionale 2014-2020, ripartito in fasi nel programma 2021-2027.
Sono proprietario in un comune compreso nel progetto. Che cosa cambia per me?
Direttamente, nulla: non avete alcun obbligo nuovo. Indirettamente, il lavoro di catasto nel comune ha più probabilità di arrivare in fondo, perché l’impresa che lo esegue non rischia più lo scioglimento automatico del contratto.

Analisi della redazione

La legge risolve un problema reale e facile da riconoscere: un programma di catasto gratuito, finanziato con fondi europei e portato avanti da un ciclo di bilancio all’altro, era arrivato al punto in cui le sue stesse clausole contrattuali potevano fermarlo. Una clausola di risoluzione di diritto legata a un tetto di penali è ragionevole in un contratto di servizi ordinario. In un contratto in cui una parte del ritardo viene da istituzioni che non sono parti del contratto, essa si trasforma in un meccanismo di autodistruzione.

È interessante notare che, dei quattro commi nuovi, uno solo tocca la causa. I commi (232), (233) e (234) si occupano della conseguenza, cioè della sorte del contratto dopo che le penali si sono accumulate. Il comma (235), il più breve di tutti, è l’unico che cambia il metodo di calcolo, escludendo dalla durata di prestazione il tempo di attesa dei pareri. Se questo comma fosse esistito fin dall’inizio, gli altri tre sarebbero stati, probabilmente, molto meno necessari. La legge ripara prima il risultato e solo dopo il meccanismo che lo ha prodotto.

La seconda osservazione riguarda il veicolo. L’atto approvato con l’articolo I riguarda il Meccanismo per la ripresa e la resilienza, cioè i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il completamento dell’articolo II riguarda un progetto finanziato sull’asse prioritario 11 del Programma operativo regionale 2014-2020, proseguito nel Programma Crescita intelligente, digitalizzazione e strumenti finanziari 2021-2027. Sono due fonti di finanziamento diverse, con regole diverse, riunite nello stesso atto perché una di esse era già sul tavolo del Parlamento. L’ordinanza approvata all’articolo I era stata pubblicata il 1 agosto 2024, quindi si applicava da 708 giorni alla data in cui la legge di approvazione è arrivata nella Gazzetta Ufficiale della Romania.

Che cosa andrebbe cambiato

  • I motivi della risoluzione unilaterale dovrebbero essere elencati. Il comma (234) lascia alla stazione appaltante un criterio unico, la valutazione che la misura sia assolutamente necessaria. Un elenco di situazioni, anche aperto, darebbe al prestatore un riferimento per contestare e all’autorità un riferimento per decidere, al posto di una formula che si può giustificare allo stesso modo in qualsiasi direzione.
  • La durata della protezione andrebbe espressa in date, non con un rinvio alla durata di finanziamento di un programma. Così com’è scritta ora, la regola si estingue in un momento che il lettore del contratto non può ricavare dalla legge.
  • Andrebbe detto che cosa succede se l’atto aggiuntivo non viene firmato. L’articolo III fissa un termine per la notifica, ma non un effetto per il rifiuto o per il silenzio, benché i nuovi commi producano effetti da soli, per legge.
  • La regola del comma (235) meriterebbe di essere generalizzata. L’esclusione dalla durata di esecuzione del tempo di attesa dei pareri rilasciati da altre istituzioni è utile in qualsiasi lavoro di accatastamento sistematico, non solo nei contratti di questo progetto maggiore.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 570 del 10 luglio 2026 8 pagine PDF, 81 KB l'atto inizia a pagina 3

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.