In breve
- La Corte costituzionale ha rigettato entrambe le eccezioni sollevate sul codice di procedura penale e pubblicate venerdì: una come inammissibile, l’altra come infondata. I testi contestati restano invariati.
- La prima riguardava la revisione di una condanna definitiva dopo che la Corte aveva dichiarato incostituzionale una disposizione su cui la sentenza si fondava. La Corte ha detto che non è lei a decidere fin dove si spinge il giudice della revisione, ma il giudice della causa.
- La seconda riguardava la lettura in udienza della dichiarazione di un testimone che non può più essere sentito, quando quel testimone è anche il denunciante. La Corte ha risposto che la legge non fa del denunciante una categoria separata di testimone.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 722 e n. 724 del 28 agosto 2026
Pronunciate: 12 febbraio 2026 e 17 febbraio 2026
Due sentenze della Corte costituzionale pubblicate lo stesso giorno toccano due momenti molto diversi di un processo penale, ma hanno lo stesso risultato: il testo di legge resta esattamente com’era. La Sentenza n. 117 del 12 febbraio 2026 rigetta come inammissibile un’eccezione sulla revisione di una condanna, e la Sentenza n. 139 del 17 febbraio 2026 rigetta come infondata un’eccezione sul valore della dichiarazione di un testimone denunciante. Il motivo comune è quello che la Corte ha ripetuto anche nella Sentenza n. 210/2026: l’interpretazione e l’applicazione della legge spettano al giudice del merito, non al giudice costituzionale.
«Inammissibile» e «infondata» non significano la stessa cosa, e la differenza conta. Un’eccezione rigettata come inammissibile non è stata giudicata nel merito: la Corte ha constatato di non avere nulla da esaminare, perché le si chiedeva qualcosa di diverso da un controllo di costituzionalità. Un’eccezione rigettata come infondata è stata giudicata e il testo ha superato l’esame.
Entrambe le sentenze sono definitive e di portata generale obbligatoria e producono effetti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè da venerdì 28 agosto 2026.
Il 31 agosto 2026 la Corte è andata oltre sulla stessa materia e ha bloccato, prima della promulgazione, la legge che eliminava la citazione nella camera preliminare. Sempre sulla nullità degli atti di indagine penale, l’Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sulle perquisizioni svolte da squadre miste DNA e DGA.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che l’art. 453 comma (4) ultima parte e l’art. 459 comma (3) lett. c) del codice di procedura penale restano in vigore, nella forma che avevano alla data della rimessione alla Corte. L’autrice dell’eccezione, condannata con sentenza penale, aveva chiesto la revisione per il caso di cui all’art. 453 comma (1) lett. f), cioè per la situazione in cui la sentenza si è fondata su una disposizione dichiarata successivamente incostituzionale. La sua domanda era stata rigettata come inammissibile, e lei ha impugnato proprio la condizione di legge secondo cui questo caso costituisce motivo di revisione solo se ha portato a una sentenza illegittima o infondata.
Il secondo effetto è che la domanda pratica resta aperta, ma a carico del giudice. L’autrice voleva che il giudice costituzionale dicesse se, dopo l’accoglimento di un’eccezione di incostituzionalità, il giudice della revisione debba verificare anche se l’incostituzionalità abbia influito in modo determinante sulla legittimità della sentenza. La Corte ha risposto che entrare in questa discussione sarebbe un’ingerenza nell’attività giudicante, contraria all’art. 126 della Costituzione, secondo cui la giustizia si realizza attraverso i giudici.
Il terzo effetto è di tecnica, ma con conseguenze pratiche. Il testo dell’art. 453 comma (4) era stato modificato nel 2023, con la Legge n. 201/2023, dopo la rimessione alla Corte. La Corte ha comunque esaminato la vecchia formulazione, quella in vigore alla data della rimessione, richiamando la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011: si controllano anche le disposizioni uscite dalla vigenza, finché i loro effetti giuridici continuano a prodursi. Per i procedimenti avviati sotto la vecchia formulazione, la sentenza resta rilevante.
Il quarto effetto viene dalla seconda sentenza. L’art. 381 comma (7) del codice di procedura penale resta costituzionale. Il testo dice che, se l’audizione di un testimone non è più possibile e questi ha reso dichiarazioni nelle indagini preliminari o è stato sentito dal giudice per i diritti e le libertà, il giudice dispone la lettura della dichiarazione e ne tiene conto nel giudizio della causa.
Il quinto effetto è la risposta data nel merito alla questione del testimone denunciante. La Corte ha constatato che la nozione non è definita nella legge penale, ma è una costruzione della dottrina e della prassi giudiziaria, ricavata dal testo sulla denuncia e da quello sul testimone. Il legislatore non ha creato una categoria distinta di testimoni in base al modo in cui sono stati investiti gli organi giudiziari, e il denunciante rientra nella nozione generale di testimone.
Il sesto effetto riguarda il valore probatorio. La Corte ha ricordato che, secondo l’art. 103 comma (1) del codice di procedura penale, le prove non hanno un valore predeterminato dalla legge e sono soggette al libero apprezzamento degli organi giudiziari, dopo la valutazione di tutte le prove della causa. Di conseguenza, il fatto che la dichiarazione letta appartenga a un denunciante non le attribuisce un valore predeterminato e non rende, di per sé, il processo iniquo.
Il settimo effetto è il limite che la Corte riafferma, ripreso dalla giurisprudenza europea. La lettura della dichiarazione di un testimone assente è compatibile con il diritto a un processo equo solo se quella dichiarazione non è il fondamento unico o determinante della condanna, se è esistito un motivo serio per la mancata comparizione del testimone e se sono state adottate misure di controbilanciamento sufficienti. La Corte ha richiamato le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nelle cause Saïdi contro Francia, Bracci contro Italia, Colac contro Romania e Matytsina contro Russia.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto, nulla. Nessun testo cade, nessun testo cambia significato per effetto di una sentenza interpretativa. I procedimenti in corso proseguono con le stesse regole, e quelli sospesi in attesa delle sentenze riprendono.
È cambiata invece la sicurezza con cui si possono sollevare le due questioni. Sull’art. 381 comma (7), la Corte conferma per la seconda volta la stessa soluzione: si era già pronunciata con la Sentenza n. 289 del 29 maggio 2025, invocata dal pubblico ministero in udienza, e con la Sentenza n. 322 del 9 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1069 del 12 novembre 2020, di cui riprende integralmente le motivazioni. Una nuova eccezione sullo stesso testo e con le stesse censure ha poche possibilità.
Sull’art. 453 comma (4) la situazione è diversa: la Corte non ha detto che il testo è costituzionale, ma che non può rispondere alla domanda posta. Resta quindi aperta la via di un’eccezione formulata come vera censura di costituzionalità, non come richiesta di interpretazione, ma anche la possibilità che i giudici arrivino a soluzioni diverse fino a quando l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia non sarà investita con un ricorso nell’interesse della legge o con la risoluzione di una questione di diritto.
Cambia anche una cosa di calendario: entrambe le sentenze sono state pronunciate nel febbraio 2026 e pubblicate solo il 28 agosto 2026, cioè a circa sei mesi e mezzo di distanza. Gli effetti decorrono dalla pubblicazione, non dalla pronuncia.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I testi del codice di procedura penale restano invariati, quindi non arriva un’ondata di nuovi giudizi né un periodo di incertezza per i procedimenti in corso.
- La Corte ripete con chiarezza dove si ferma la sua competenza: l’interpretazione e l’applicazione della legge spettano al giudice che decide la controversia, e il controllo passa per i mezzi di impugnazione.
- Sul testimone denunciante la sentenza dà una risposta nel merito, con argomenti presi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, non un semplice rigetto procedurale.
- Si riconferma che la dichiarazione di un testimone assente non può essere il fondamento unico o determinante di una condanna, il che è una garanzia utile per la difesa.
- La Corte ricorda che l’avvocato ha diritto di assistere agli atti delle indagini preliminari e di consultare il fascicolo, quindi la contestazione di una dichiarazione si può fare per tempo.
- Entrambe le sentenze sono state adottate all’unanimità dei voti, senza opinioni dissenzienti, il che riduce il rischio di un rapido mutamento di giurisprudenza.
Che cosa resta un problema
- La vera domanda del primo procedimento, quanto esattamente verifichi ancora il giudice della revisione dopo una sentenza di incostituzionalità, resta senza risposta uniforme.
- La formulazione «sentenze illegittime o infondate» dell’art. 453 comma (4) copre quattro casi di revisione molto diversi, senza dire quale attributo si applichi a ciascuno.
- L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, il giudice che ha rimesso la questione alla Corte nel primo procedimento, non ha espresso la propria opinione sull’eccezione, benché la legge la obblighi.
- Né i presidenti delle Camere, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo hanno inviato punti di vista in alcuno dei due procedimenti.
- Le due sentenze sono state pubblicate a oltre sei mesi dalla pronuncia, e in tutto questo tempo i giudici hanno deciso senza conoscerne l’esito.
- Nel secondo procedimento la rimessione è partita dal Tribunale di Dâmbovița nell’agosto 2021, quindi la risposta è arrivata dopo quattro anni e mezzo.
Consigli pratici
- Se sollevate un’eccezione di incostituzionalità, formulate una censura contro il testo di legge, non una richiesta di chiarimento del suo significato. La prima sentenza è stata di rigetto proprio perché alla Corte si chiedeva di stabilire la portata di un’espressione.
- Se chiedete la revisione per il caso di cui all’art. 453 comma (1) lett. f), mostrate in concreto come si siano protratte le conseguenze della violazione costituzionale e perché non possano essere rimosse se non con la revisione. La condizione è nel testo di legge.
- Verificate quale formulazione dell’art. 453 comma (4) si applica al vostro procedimento. Il testo è stato modificato con la Legge n. 201/2023, e la Corte ha esaminato la formulazione precedente, perché i suoi effetti proseguivano.
- Se nel fascicolo c’è una dichiarazione di un testimone denunciante resa solo nelle indagini preliminari, chiedete per tempo l’assunzione della prova davanti al giudice. Contestarla dopo è più difficile che chiederne l’audizione.
- Contestate la legittimità dell’assunzione delle prove davanti al giudice della camera preliminare, alle condizioni dell’art. 342 del codice di procedura penale. La Corte rinvia espressamente a questa via, e il giudice può escludere una, più d’una o tutte le prove.
- Se una condanna si fonda in modo determinante sulla dichiarazione di un testimone che non avete potuto interrogare in nessuna fase, invocate i criteri delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo citate nella decisione. La Corte li ha ripresi espressamente.
Domande frequenti
Cambia qualcosa nel codice di procedura penale?
Qual è la differenza tra rigetto come inammissibile e rigetto come infondata?
Che cosa succede ai procedimenti sospesi in attesa di queste sentenze?
Posso chiedere la revisione automaticamente, se nel mio procedimento è stata accolta un’eccezione di incostituzionalità?
Che cos’è il testimone denunciante?
Una condanna può basarsi sulla dichiarazione di un testimone non sentito in udienza?
Analisi della redazione
Le due sentenze dicono, insieme, qualcosa su che cosa si possa ottenere dalla Corte costituzionale in un processo penale. La prima domanda era, in sostanza, una preghiera rivolta alla Corte perché scrivesse una regola che il legislatore non ha scritto: quanto pesa ancora il giudice della revisione dopo che una disposizione è caduta. La Corte ha rifiutato, correttamente, ma il rifiuto lascia dietro di sé proprio il vuoto lamentato. La seconda domanda era una censura vera, ha ricevuto una risposta nel merito, e la risposta è argomentata con giurisprudenza europea, non solo con formule interne.
Ciò che non si vede leggendo le sentenze dall’inizio alla fine emerge quando si guardano le date che contengono. Nel primo procedimento l’ordinanza di rimessione dell’Alta Corte è dell’8 giugno 2021, e la sentenza è stata pronunciata il 12 febbraio 2026, cioè dopo quattro anni e otto mesi. Nel secondo, l’ordinanza del Tribunale di Dâmbovița è del 30 agosto 2021, e la sentenza è arrivata il 17 febbraio 2026, dopo quattro anni e sei mesi. La pubblicazione ha aggiunto altri sei mesi e mezzo in entrambi i casi. Le due rimessioni sono arrivate alla Corte nello stesso anno, a meno di tre mesi l’una dall’altra, l’ordinanza dell’Alta Corte essendo dell’8 giugno 2021 e quella del Tribunale di Dâmbovița del 30 agosto 2021, e sono state decise a cinque giorni di distanza, il che dice che il ritardo non viene dalla complessità di ciascuna, ma dall’anzianità dell’arretrato.
La seconda osservazione riguarda un silenzio che si ripete. In entrambi i procedimenti i presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato alcun punto di vista, benché la legge dia loro questa possibilità proprio perché il giudice costituzionale senta anche la posizione dell’autorità che ha scritto il testo. Nel primo procedimento neppure l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia ha espresso la propria opinione sull’eccezione, contrariamente all’art. 29 comma (4) della Legge n. 47/1992, e la Corte lo annota espressamente. Il risultato è che, in una causa sugli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, le sole posizioni espresse sono state quelle dell’avvocato e del pubblico ministero.
La terza emerge dall’accostamento delle due soluzioni. Sull’art. 381 comma (7) la Corte spiega in due pagine perché la dichiarazione letta non abbia un valore predeterminato e perché il giudice la soppesi insieme alle altre prove. Sull’art. 453 comma (4) la Corte rifiuta di dire come il giudice della revisione soppesi l’effetto di una sentenza di incostituzionalità. I due atteggiamenti non si contraddicono, perché nel primo caso il criterio esiste nella legge, all’art. 103, e nel secondo non esiste. È esattamente questo il problema che la sentenza lascia in eredità: l’espressione «sentenze illegittime o infondate» copre allo stesso tempo quattro casi di revisione molto diversi, dalla falsa testimonianza fino all’incostituzionalità, senza dire quale attributo si applichi a ciascuno.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un criterio esplicito per la revisione fondata sull’incostituzionalità. L’art. 453 comma (4) tratta allo stesso modo quattro casi che non si somigliano; un comma separato per la lett. f) direbbe che cosa verifica il giudice della revisione e chiuderebbe la discussione che la Corte ha rifiutato, correttamente, di affrontare.
- Un termine di pubblicazione per le sentenze della Corte costituzionale. Sei mesi e mezzo tra la pronuncia e la pubblicazione significano sei mesi e mezzo in cui i giudici decidono senza conoscere la soluzione, benché sia già stata presa.
- Una sanzione per la mancata opinione del giudice remittente. La Legge n. 47/1992 obbliga il giudice che rimette la questione alla Corte a esprimere la propria opinione; quando non lo fa, il fascicolo arriva in decisione senza la posizione dell’unico giudice che conosce la causa.
- La definizione legale del denunciante. La Corte constata essa stessa che la nozione non è definita dal legislatore e che il «testimone denunciante» è una costruzione della dottrina; una definizione nel codice chiuderebbe un’intera serie di eccezioni sullo stesso tema.
- La pubblicazione di un elenco dei procedimenti pendenti presso la Corte, con la loro anzianità. Due cause del 2021 decise nel 2026 e pubblicate in agosto mostrano un arretrato che dall’esterno nessuno può stimare.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 722 e n. 724 del 28 agosto 2026 16 pagine PDF, 112 KB l'atto inizia a pagina 3
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
