In breve
- Un’impresa ha chiesto alla Corte costituzionale di correggere una lacuna nelle regole della revocazione, il rimedio straordinario contro una sentenza definitiva. La Corte ha risposto che non può integrare la legge e ha respinto la questione come inammissibile.
- Quando si chiede la revocazione per sentenze definitive contrastanti, il fascicolo va al giudice immediatamente superiore a quello che ha pronunciato la prima sentenza, non al giudice che ha deciso nel merito.
- La lezione per qualunque avvocato: una censura con cui si chiede di aggiungere un’ipotesi al testo non è una censura di incostituzionalità, è una richiesta di legiferare.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 711 del 26 agosto 2026
Pronunciata: 5 marzo 2026
Una società del distretto di Argeș ha perso cinque anni ad aspettare una risposta che la Corte costituzionale non poteva dare: scrivere nella legge qualcosa che il legislatore non ha scritto. La Sentenza della Corte costituzionale n. 210/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 711 del 26 agosto 2026, respinge come inammissibile la questione sollevata dalla Societatea Viator & Vektor Ro, del comune di Mărăcineni, contro l’art. 510, commi 2 e 3, in relazione all’art. 509, comma 1, punto 8 e all’art. 513, comma 4 del codice di procedura civile. È la terza sentenza della Corte pubblicata nello stesso giorno, insieme a quelle sull’estinzione del processo esecutivo per inattività e sull’indennità dei professionisti nella pandemia.
La posta in gioco è pratica: a quale giudice si deposita la domanda di revocazione quando il motivo è l’esistenza di due sentenze definitive contrastanti. Il codice detta due regole. La regola generale, dell’art. 510, comma 1, manda la domanda al giudice che ha deciso nel merito. La regola speciale, dell’art. 510, comma 2, prima proposizione, la manda al giudice immediatamente superiore a quello che ha pronunciato la prima sentenza. Se le sentenze contrastanti provengono da giudici che hanno deciso in sede di ricorso per cassazione e una di esse è dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, la competenza spetta alla Corte suprema.
L’impresa ha sostenuto che l’art. 510, comma 2 non dice nulla del giudice che ha deciso nel merito, il che creerebbe confusione tra istituti, termini e discipline applicabili e lascerebbe spazio a interpretazioni soggettive. Ha invocato il principio di legalità, il libero accesso alla giustizia, l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’amministrazione della giustizia e le norme di tecnica legislativa della legge n. 24/2000.
Il 28 agosto 2026 la Corte ha pubblicato altre due sentenze sul Codice di procedura penale, n. 117/2026 e n. 139/2026, entrambe di rigetto, nelle quali rifiuta di nuovo di completare la legge.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è il limite della competenza della Corte. La Corte si pronuncia soltanto sulla costituzionalità degli atti con cui è stata investita, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge n. 47/1992, e non può modificare o integrare le disposizioni sottoposte al controllo.
Il secondo effetto è la qualificazione della censura. Una motivazione che in realtà chiede l’aggiunta di un’ipotesi giuridica favorevole al suo autore non è una vera censura di incostituzionalità. Per questo la questione è stata respinta come inammissibile, non come infondata.
Il terzo effetto conferma le regole di competenza nella revocazione. Per i motivi che presuppongono una sentenza che ha deciso nel merito, la competenza spetta al giudice che si è pronunciato sul merito della pretesa, anche se sono stati esperiti mezzi di impugnazione attraverso i quali il merito non è stato esaminato.
Il quarto effetto riguarda esattamente la situazione dell’impresa. Per la revocazione fondata su sentenze contrastanti, la competenza spetta al giudice immediatamente superiore a quello che ha pronunciato la prima sentenza.
Il quinto effetto attiene alla gerarchia. Se le sentenze contrastanti sono state pronunciate da giudici in sede di ricorso per cassazione e una di esse è dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, la domanda è decisa dalla Corte suprema.
Il sesto effetto è che i testi censurati restano invariati, e il fascicolo di revocazione del Tribunale di Dolj prosegue con essi.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto, nulla. La sentenza è di inammissibilità, quindi non conferma né smentisce la costituzionalità dei testi; constata soltanto che la Corte non è stata investita di una censura che possa giudicare.
Ciò che si chiarisce è il confine tra la censura di incostituzionalità e la richiesta di legiferare. La Corte afferma espressamente di non avere il potere di creare norme nuove integrando un testo di legge.
Si chiarisce anche la mappa delle competenze nella revocazione, esposta in modo compatto nella motivazione: art. 510, comma 1 per i motivi che richiedono una sentenza sul merito, art. 510, comma 2, prima proposizione per le sentenze contrastanti, seconda proposizione per il caso in cui una delle sentenze provenga dalla Corte suprema.
Vale la pena ricordare anche che, ai sensi dell’art. 510, comma 3, quando si invocano motivi che attraggono competenze diverse non opera la proroga della competenza. Le domande si separano.
Non cambia la posizione del Governo, che fin dall’inizio ha ritenuto la questione inammissibile, per le stesse ragioni.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La motivazione riassume con chiarezza, in un solo paragrafo, le tre regole di competenza nella revocazione, utili a chiunque formuli una domanda del genere.
- La Corte ribadisce la separazione dei poteri: integrare una legge spetta al Parlamento, non al giudice costituzionale.
- La sentenza offre un criterio pratico per gli avvocati: se la domanda suona come «il testo dovrebbe prevedere anche la mia ipotesi», la questione sarà respinta come inammissibile.
- I testi restano invariati, quindi i fascicoli pendenti non subiscono modifiche di procedura.
Che cosa resta un problema
- Il problema segnalato dall’impresa resta irrisolto: nessuno le dice che cosa succede quando il giudice che ha deciso nel merito e quello immediatamente superiore alla prima sentenza non coincidono.
- Cinque anni dalla rimessione alla soluzione, in una causa di procedura che poteva essere chiarita molto prima.
- Quasi sei mesi tra la pronuncia e la pubblicazione, benché la sentenza sia lunga tre pagine.
- Né i presidenti delle Camere né l’Avvocato del Popolo hanno comunicato un punto di vista.
- Una sentenza di inammissibilità non impedisce che lo stesso problema sia sollevato in un altro fascicolo, quindi il tempo perso può ripetersi.
Consigli pratici
- Se chiedete la revocazione per sentenze definitive contrastanti, depositate la domanda presso il giudice immediatamente superiore a quello che ha pronunciato la prima sentenza, non presso quello che ha deciso nel merito.
- Se una delle sentenze contrastanti è stata pronunciata dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia in sede di ricorso per cassazione, la domanda è decisa dalla Corte suprema.
- Per gli altri motivi di revocazione, che presuppongono una sentenza che ha deciso nel merito, la competenza resta al giudice che si è pronunciato sul merito.
- Se invocate più motivi di revocazione che attraggono competenze diverse, non contate sulla proroga. L’art. 510, comma 3 la esclude espressamente.
- Quando formulate una questione di legittimità costituzionale, verificate se state chiedendo la rimozione di un testo o l’aggiunta di uno. La seconda strada è inammissibile.
- Non costruite la questione esclusivamente sulla violazione delle norme di tecnica legislativa della legge n. 24/2000. La Corte le tratta come argomento di sostegno, non come parametro autonomo.
- Se la lacuna vi danneggia davvero, la via è la proposta legislativa o l’interpretazione data dall’Alta Corte con il ricorso nell’interesse della legge, non il contenzioso costituzionale.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte?
Qual è la differenza tra inammissibile e infondata?
A quale giudice si deposita la domanda di revocazione per sentenze contrastanti?
E se una delle sentenze proviene dall’Alta Corte?
Che cosa succede se invoco più motivi di revocazione?
La Corte costituzionale può integrare una legge?
Cambia qualcosa nei fascicoli di revocazione già pendenti?
Analisi della redazione
La sentenza è, tecnicamente, incontestabile. La Corte non può scrivere nella legge un’ipotesi che manca, ed è esattamente ciò che l’impresa chiedeva: che l’art. 510, comma 2 dicesse qualcosa anche del giudice che ha deciso nel merito. La distinzione tra rimuovere un testo incostituzionale e integrarlo è la linea che separa il contenzioso costituzionale dal legiferare, e la motivazione la traccia in tre frasi.
Resta però una domanda che nessuno raccoglie. L’impresa non ha inventato un problema: nella revocazione per sentenze contrastanti la competenza si stabilisce guardando al giudice che ha pronunciato la prima sentenza, che abbia o no deciso nel merito, e nei processi con più cicli processuali il risultato può apparire controintuitivo. La Corte dice, correttamente, che non spetta a lei. Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura non hanno però alcun obbligo di attivarsi in base a una sentenza di inammissibilità, quindi il segnale si perde.
La parte difficile da difendere è il calendario. La rimessione è avvenuta con l’ordinanza del 2 febbraio 2021, la sentenza è stata pronunciata il 5 marzo 2026 e pubblicata il 26 agosto 2026. Cinque anni e mezzo per una soluzione di inammissibilità che poggia su una regola di competenza della Corte, non su un esame nel merito. In questo tempo, il fascicolo di revocazione del Tribunale di Dolj è rimasto fermo.
Merita notare anche un dettaglio di processo costituzionale: tra le autorità investite ha risposto soltanto il Governo, ritenendo anch’esso la questione inammissibile. I presidenti delle due Camere e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato nulla. È la seconda sentenza pubblicata nello stesso giorno in cui accade.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un filtro di ammissibilità applicato presto nella procedura della Corte. Una censura con cui si chiede di integrare la legge può essere individuata all’arrivo del fascicolo, non dopo cinque anni, e la causa di merito potrebbe intanto proseguire.
- La comunicazione delle sentenze di inammissibilità al Ministero della Giustizia, quando segnalano una lacuna reale. Qui è stato individuato un problema di competenza che la Corte non può risolvere, e dall’atto non risulta che arrivi a qualcuno che possa farlo.
- Il chiarimento legislativo della competenza nella revocazione per sentenze contrastanti, quando il giudice che ha deciso nel merito è diverso da quello immediatamente superiore alla prima sentenza. Rimuoverebbe proprio la situazione da cui la questione è partita e preverrebbe domande depositate presso il giudice sbagliato.
- L’obbligo per le autorità investite di comunicare un punto di vista o di motivare il silenzio. Tre su quattro non hanno risposto, benché la legge preveda la loro consultazione.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
