In breve

  • La Corte costituzionale ha accolto all’unanimità l’eccezione di incostituzionalità sollevata dall’Alta Corte di cassazione e giustizia e ha dichiarato incostituzionali quattro delle modifiche apportate al codice di procedura penale da una legge approvata nel maggio 2026. La legge non può essere promulgata nel testo votato.
  • Cade la norma che avrebbe permesso la prosecuzione della camera preliminare senza citazione delle parti, cioè la regola che avrebbe scaricato sulle spalle dell’imputato l’onere di seguire da solo, giorno per giorno, quello che accade nel suo fascicolo.
  • Cade anche la norma che attribuiva autorità di cosa giudicata alle ordinanze della camera preliminare: le prove dichiarate legittime in quella fase non avrebbero più potuto essere verificate dal giudice del merito, nemmeno per le nullità assolute.
Atto: Sentenza CCR n. 838/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 729 del 31 agosto 2026
Pronunciata: 15 luglio 2026

La legge che cambiava le regole della camera preliminare è stata fermata prima della promulgazione e il Parlamento dovrà riscriverla. La sentenza n. 838 del 15 luglio 2026 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 729 del 31 agosto 2026, accoglie l’eccezione sollevata dall’Alta Corte di cassazione e giustizia, Sezioni Unite, e dichiara incostituzionali quattro delle modifiche apportate alla legge n. 135/2010 sul codice di procedura penale. È il secondo intervento della Corte sulla procedura penale nel giro di pochi giorni, dopo le due sentenze pubblicate il 28 agosto, con le quali le norme sulla revisione e sul testimone denunciante sono rimaste invariate. Questa volta l’esito è opposto: le norme non hanno fatto in tempo a entrare in vigore e non vi entreranno nel testo votato.

La camera preliminare è la fase che sta tra il rinvio a giudizio e l’inizio del giudizio vero e proprio. Un giudice vi verifica tre cose e soltanto tre: se il giudice è stato investito legittimamente, se le prove sono state raccolte legittimamente e se gli atti del pubblico ministero sono legittimi. Non si discute la colpevolezza, non si assumono prove sul fatto, non si pronuncia alcuna decisione sull’accusa. È esattamente questa delimitazione l’argomento che ha fatto cadere tre delle quattro norme.

La legge contestata era stata approvata dal Senato, come prima Camera investita, il 16 marzo 2026, e dalla Camera dei deputati, come Camera decisionale, il 13 maggio 2026. Il 18 maggio è stata depositata presso i segretari generali delle due Camere e il 22 maggio l’Alta Corte ha adito la Corte costituzionale. Il 23 maggio la legge era già stata trasmessa al Presidente per la promulgazione. Il ricorso è stato presentato entro il termine di 5 giorni, quindi l’eccezione è stata dichiarata ammissibile. Non tutti i ricorsi arrivano così lontano: l’Alta Corte ha dichiarato inammissibile la questione sulla nullità degli atti compiuti da squadre miste DNA e DGA.

Gli effetti che produce

La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione. L’effetto immediato è che la promulgazione si blocca: ai sensi dell’art. 147 comma (2) della Costituzione, il Parlamento è tenuto a riesaminare le disposizioni dichiarate incostituzionali e a metterle in accordo con la decisione della Corte. La legge non scompare, ma non può arrivare in Gazzetta Ufficiale della Romania con queste norme dentro.

Il secondo effetto è che le regole attuali della camera preliminare restano invariate. Il giudice della camera preliminare non acquisisce la competenza a riunire e a separare i procedimenti, le parti continuano a essere citate per ogni udienza e le ordinanze della camera preliminare non acquisiscono autorità di cosa giudicata. Chi ha un procedimento in corso si regola sulle stesse norme di prima del maggio 2026.

Il terzo effetto riguarda un ragionamento che la Corte ripete e che conterà nella riscrittura della legge: la verifica della legittimità delle prove non si esaurisce nella camera preliminare. Il giudice del merito può accertare anche nel corso del giudizio la nullità assoluta della procedura e l’art. 3861 del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 201/2023, gli consente perfino di annullare l’atto con cui è stato disposto l’inizio del giudizio e di stabilire i limiti entro i quali la camera preliminare viene riaperta. Una legge che chiudesse definitivamente la discussione sulle prove al termine della camera preliminare entrerebbe in conflitto con questa norma.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nulla cambia nel testo del codice di procedura penale, ed è proprio questa la notizia. Quello che è cambiato è la sorte di quattro proposte concrete, che vale la pena esaminare una per una.

La riunione dei procedimenti in camera preliminare, art. I punto 2 della legge. Il testo aggiungeva un comma nuovo all’art. 43 del codice, con il quale il giudice della camera preliminare poteva disporre la riunione. La Corte osserva che la riunione, così com’è disciplinata oggi, presuppone di per sé uno sguardo sul merito: chi sono gli imputati, quali fatti hanno commesso, quale qualificazione giuridica hanno. Questa è la competenza del giudice che decide sull’azione penale, non del giudice che opera il filtro di legittimità. Inoltre l’art. 346 del codice, che elenca le decisioni possibili in camera preliminare, non prevede la riunione, quindi la misura sarebbe rimasta priva di fondamento processuale.

La separazione dei procedimenti, art. I punto 3. Lo stesso ragionamento, allo specchio. La separazione si dispone, ai sensi dell’art. 46 del codice, «con riguardo ad alcuni degli imputati o ad alcuni dei reati», quindi richiede una valutazione preliminare sui fatti e sulle persone. La Corte rileva anche un’incoerenza pratica: il giudice della camera preliminare può restituire il fascicolo alla procura soltanto per intero, non a frammenti, e anche il pubblico ministero può chiedere la restituzione dell’intero procedimento.

La camera preliminare senza citazione, art. I punto 45, con riferimento all’art. 343 commi (3) e (4). Se le istanze e le eccezioni non potevano essere decise all’udienza fissata ai sensi dell’art. 344 comma (4), la procedura sarebbe proseguita in udienze successive senza che le parti fossero più citate. Il regolare compimento della procedura alla prima udienza sarebbe valso come conoscenza legale del processo per tutto il resto della fase. La Corte riprende un orientamento giurisprudenziale di lunga data, dalla sentenza n. 599/2014 alla sentenza n. 496/2015, con il quale ha smontato una a una le soluzioni legislative che lasciavano svolgere la camera preliminare senza la partecipazione delle parti. L’argomento, detto in modo semplice: la citazione non è un formalismo, ma il modo ufficiale in cui lo Stato avvisa una persona che sta per essere deciso qualcosa che la riguarda.

L’autorità di cosa giudicata delle ordinanze di camera preliminare, art. I punto 50. Il testo avrebbe trasformato gli accertamenti del giudice della camera preliminare sulla legittimità delle prove in statuizioni definitive, opponibili anche nei procedimenti separati e anche per i vizi sanzionati con la nullità assoluta. La Corte risponde che le ordinanze della camera preliminare non decidono il rapporto giuridico penale di conflitto, quindi non sono compatibili né con l’autorità di cosa giudicata né con il principio del ne bis in idem. E l’estensione degli effetti di un’ordinanza pronunciata in un procedimento a imputati che non erano presenti e non hanno svolto le proprie difese contraddice il carattere individuale della responsabilità penale.

Un dettaglio che dice qualcosa sul percorso politico della legge: nel procedimento davanti alla Corte, il Governo ha ritenuto fondata l’eccezione. Non ha difeso le norme.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La citazione resta obbligatoria a ogni udienza della camera preliminare, quindi un imputato non rischia di perdere la fase in cui si decide la sorte delle prove solo perché non ha controllato il portale del tribunale nel giorno giusto.
  • Il giudice del merito conserva il diritto di accertare la nullità assoluta della procedura e di rimettere in discussione la legittimità delle prove, anche dopo la chiusura della camera preliminare.
  • La sentenza è stata pronunciata all’unanimità dei voti, quindi non lascia spazio a un rapido ripensamento sullo stesso ragionamento.
  • La Corte non blocca l’idea in sé, ma indica esattamente che cosa andrebbe coordinato: l’art. 342, l’art. 345 comma (3), l’art. 346 commi (3) e (4) e l’art. 3861 del codice.

Che cosa resta un problema

  • Il problema pratico che la legge cercava di risolvere resta irrisolto: i procedimenti connessi arrivano in camera preliminare separatamente e non esiste alcun meccanismo per trattarli insieme prima dell’inizio del giudizio.
  • La legge torna in Parlamento senza un termine costituzionale entro il quale il riesame debba essere svolto, quindi può restare lì a tempo indeterminato.
  • Tra la pronuncia, il 15 luglio 2026, e la pubblicazione, il 31 agosto 2026, sono passati 47 giorni nei quali la legge è rimasta, formalmente, in attesa di promulgazione, mentre la motivazione non era pubblica.
  • La Corte non si è pronunciata sulle altre modifiche contenute nella legge, quindi non si sa ancora se il resto del testo reggerà a un eventuale nuovo ricorso dopo il riesame.

Consigli pratici

  1. Se avete un procedimento in camera preliminare, continuate a regolarvi sulle norme attuali: per ogni udienza siete citati e la mancanza della citazione regolare resta motivo di nullità. Le modifiche della legge contestata non sono mai entrate in vigore.
  2. Non confondete questa sentenza con una che cambia il testo del codice. Non viene modificato alcun articolo; viene bloccata una legge prima della promulgazione. Il codice di procedura penale oggi si legge esattamente come ieri.
  3. Se un atto processuale è stato compiuto in violazione di una norma sanzionata con la nullità assoluta, l’eccezione resta proponibile anche nella fase del giudizio, non solo in camera preliminare. L’art. 3861 del codice permette al giudice di annullare l’atto di inizio del giudizio e di stabilire i limiti della riapertura.
  4. Seguite il percorso della legge con il numero PL-x n. 228/2026. Il riesame si svolge in Parlamento e il testo che ne uscirà può differire sensibilmente da quello votato nel maggio 2026.
  5. Per i procedimenti separati, verificate se la vostra difesa sulla legittimità di una prova è stata svolta nel vostro fascicolo. La Corte dice espressamente che le difese sono individuali e che un’ordinanza pronunciata in un altro procedimento non vi può essere opposta.

Domande frequenti

Che cosa succede adesso alla legge?
Torna in Parlamento. L’art. 147 comma (2) della Costituzione obbliga il Parlamento a riesaminare le disposizioni dichiarate incostituzionali e a metterle in accordo con la decisione della Corte. Fino ad allora la legge non può essere promulgata e non produce alcun effetto.
Cambia qualcosa per i procedimenti che sono ora in camera preliminare?
No. Le norme contestate non sono mai entrate in vigore, perché la legge non è stata promulgata. La procedura resta quella del codice di procedura penale nel testo attuale, con la citazione delle parti a ogni udienza.
Perché il giudice della camera preliminare non può riunire i procedimenti?
Perché la riunione presuppone una valutazione sul merito, cioè sui fatti, sulle persone e sulla qualificazione giuridica, mentre la competenza del giudice della camera preliminare è limitata dall’art. 342 del codice alla verifica della legittimità dell’atto che investe il giudice, delle prove e degli atti di indagine. Inoltre l’art. 346, che elenca le decisioni possibili al termine di questa fase, non prevede la riunione.
Che cosa significava, in concreto, «prosecuzione della procedura senza citazione»?
Significava che, dopo la prima udienza per la quale eravate stati citati regolarmente, il giudice poteva fissare udienze successive senza inviarvi più alcuna citazione, e voi avevate l’onere di seguire da soli il fascicolo. La Corte ha rilevato che il testo non prevedeva alcuna modalità concreta con cui adempiere a questo onere e che spostava sul cittadino il rischio dei guasti dei sistemi informatici dei tribunali.
Chi ha adito la Corte?
L’Alta Corte di cassazione e giustizia, tramite le Sezioni Unite, uno dei soggetti titolari del diritto di ricorso previsti dall’art. 146 lett. a) della Costituzione. Il Governo, chiamato a esprimere il proprio punto di vista, ha ritenuto fondata l’eccezione.
La decisione è stata presa all’unanimità?
Sì. La Corte ha deciso all’unanimità dei voti, in collegio di nove giudici presieduto da Elena-Simina Tănăsescu. Non ci sono opinioni dissenzienti o concorrenti allegate alla sentenza.
Le prove dichiarate legittime in camera preliminare possono ancora essere contestate nel giudizio?
Sì, nei casi di nullità assoluta. La Corte riprende il paragrafo 29 della sentenza n. 802/2017, secondo cui la verifica della legittimità e della lealtà nell’assunzione delle prove non si esaurisce esclusivamente nella camera preliminare. È proprio la possibilità di chiudere definitivamente questa verifica il motivo per cui l’art. I punto 50 è caduto.

Analisi della redazione

La legge cercava di risolvere un problema reale. La camera preliminare è stata pensata come un filtro rapido, ma nei procedimenti di grandi dimensioni, con molti imputati e con indagini svolte da uffici di procura diversi, il filtro si inceppa. I procedimenti che dovrebbero essere giudicati insieme arrivano in camera preliminare separatamente e il giudice non ha alcuno strumento per riunirli. Si spiega così perché qualcuno abbia scritto l’art. I punti 2 e 3. E l’attribuzione dell’autorità di cosa giudicata alle ordinanze di camera preliminare rispondeva a un’altra frustrazione, altrettanto reale: le stesse prove vengono contestate più volte, in camera preliminare, poi nel merito, poi in appello.

Il problema è che le norme sono state scritte come aggiunte, non come riforma. Non è stato toccato l’art. 342, che definisce l’oggetto della camera preliminare, né l’art. 346, che elenca tassativamente le decisioni, né l’art. 345 comma (3), che stabilisce che il pubblico ministero può chiedere la restituzione dell’intero procedimento. Il risultato: due competenze nuove collocate in un’architettura che non può riceverle. La Corte non ha detto che il giudice della camera preliminare non potrebbe mai riunire i fascicoli, ma che non può farlo finché il resto del codice resta scritto com’è oggi. La differenza conta per il riesame in Parlamento.

Il caso più istruttivo è il fallimento dell’art. I punto 45. L’idea era amministrativa: meno citazioni, udienze più ravvicinate, meno burocrazia. Quello che il legislatore ha mancato è che ha scritto l’obbligo senza scrivere anche lo strumento. Il testo diceva che le parti devono seguire l’andamento del fascicolo, ma non diceva dove, come e con quale garanzia che l’informazione fosse completa e aggiornata. In un sistema in cui le udienze possono essere fissate a pochi giorni di distanza, questo trasforma il diritto di difesa in una funzione della velocità di risposta del portale del tribunale. L’argomento della discriminazione sollevato dall’Alta Corte, che riguarda le persone anziane, le persone private della libertà e quelle senza accesso alla tecnologia, non è teorico: un imputato in custodia cautelare non ha modo di controllare ogni giorno il fascicolo online.

Vale la pena mettere accanto anche la cifra: dalla pronuncia, il 15 luglio 2026, alla pubblicazione, il 31 agosto 2026, sono passati 47 giorni. Per tutto questo periodo la legge era, formalmente, dal Presidente per la promulgazione, mentre la motivazione della Corte non era pubblica. Il termine di promulgazione dell’art. 77 comma (1) della Costituzione è di al massimo 20 giorni, ma non decorre finché la legge è sottoposta al controllo di costituzionalità. Il risultato pratico è che, per un mese e mezzo, né il Parlamento poteva iniziare il riesame né i cittadini potevano sapere che cosa restasse della legge. La legge n. 47/1992 impone ai ricorrenti termini stretti, 5 giorni e rispettivamente 2 giorni nella procedura d’urgenza, ma non impone alla Corte alcun termine per la redazione e la pubblicazione della sentenza.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La riunione e la separazione, riscritte negli artt. 342 e 346, non negli artt. 43 e 46. Se il filtro preliminare deve davvero poter riunire fascicoli connessi, l’oggetto della camera preliminare e l’elenco delle decisioni vanno modificati espressamente, e la riunione va limitata a criteri oggettivi, verificabili senza analisi del merito: l’identità del fatto, dell’imputato o dell’atto che investe il giudice. Altrimenti qualunque nuova stesura si scontra con lo stesso ragionamento.
  • Un meccanismo di informazione ufficiale, se si rinuncia alla citazione cartacea. Una comunicazione elettronica con conferma di ricezione, con l’obbligo per il tribunale di emetterla e con effetto solo dopo la conferma, darebbe il risparmio amministrativo perseguito dalla legge senza spostare il rischio sul cittadino. La semplice pubblicazione dell’udienza sul portale non equivale alla citazione, ed è esattamente quello che ha detto la Corte.
  • Un termine per la redazione e la pubblicazione delle sentenze pronunciate su eccezioni di incostituzionalità. Quando una legge resta bloccata in attesa di promulgazione, ogni giorno di ritardo della motivazione è un giorno in cui il Parlamento non può lavorare. Un termine di 30 giorni dalla pronuncia avrebbe dimezzato l’intervallo di questo procedimento.
  • Un coordinamento esplicito tra la camera preliminare e l’art. 3861. Se il legislatore vuole comunque stabilità per gli accertamenti sulle prove, l’unica via che resta è dire chiaramente quali nullità si estinguono al termine della camera preliminare e quali no, invece di dichiarare in blocco l’autorità di cosa giudicata. La norma del 2023 sulla riapertura della procedura mostra che la discussione era già aperta.
  • La pubblicazione, insieme alla legge, dei punti di vista del Governo e delle Camere. In questo procedimento il Governo ha sostenuto che l’eccezione era fondata e le due Camere non hanno comunicato alcun punto di vista. L’informazione emerge solo nella motivazione pubblicata dopo un mese e mezzo, benché sarebbe stata utile al pubblico proprio nel periodo in cui la legge attendeva la promulgazione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 729 del 31 agosto 2026 16 pagine PDF, 121 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.