In breve
- La metodologia fissa quanto terreno ricade sotto la cura di un cantone forestale, ossia di una guardia forestale: 400 ettari in pianura, 800 in collina e 1.300 in montagna, come media per distretto. Il numero di guardie forestali di un distretto non si discute più caso per caso, ma si ottiene dividendo la superficie per queste cifre.
- I distretti forestali ricevono un grado di organizzazione, I, II o III, calcolato con una formula in cui un ettaro di bosco di montagna pesa esattamente quanto 1.000 lei di fatturato. Tra il grado I e il grado III la differenza è di tre posti nell’ufficio del distretto, da 11 a 8.
- Il decreto non abroga alcun atto precedente e non ha disposizioni transitorie, benché gli organigrammi delle direzioni forestali dovessero essere approvati già dal 26 aprile 2026, 129 giorni prima che la metodologia con cui si dimensiona il personale arrivasse nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial).
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania n. 737 del 2 settembre 2026
Entrata in vigore: 2 settembre 2026, con la pubblicazione
Una guardia forestale di montagna avrà in custodia, in media, 1.300 ettari di bosco, e una di pianura 400. Le cifre sono scritte in una metodologia approvata con il Decreto del ministro dell’ambiente, delle acque e delle foreste n. 1.766/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 737 del 2 settembre 2026. Il documento stabilisce come si istituisce, come si organizza e quanto personale può avere ogni struttura territoriale della Regia Nazionale delle Foreste Romsilva, dal distretto forestale fino alla squadra che ripara le strade forestali. È il secondo atto dello stesso ministero in pochi giorni che lavora sulla mappa del bosco, dopo il catalogo delle zone prioritarie per la biodiversità, pubblicato il 31 agosto 2026, e i due si intersecano: le superfici di protezione integrale dei parchi nazionali entrano con peso ridotto nel calcolo del numero di guardie forestali.
Per capire che cosa sia stato regolato, aiuta lo schema. Romsilva è una regia autonoma, ha personalità giuridica e risponde allo Stato. Sotto di essa operano le direzioni forestali regionali, 19 dopo la riorganizzazione del marzo 2026, che non hanno personalità giuridica propria: non firmano contratti in nome proprio, non hanno un patrimonio separato, sono bracci della regia in una zona del Paese. Sono queste le «unità prive di personalità giuridica» del titolo del decreto.
Sotto le direzioni stanno le subunità, ed è di esse che tratta la metodologia. Il distretto forestale è la più conosciuta, la «subunità di base» nella formulazione dell’art. 20, ma l’elenco comprende anche sezioni di utilizzazione del legname, sezioni di lavorazione, sezioni per strade e ferrovie forestali, vivai, troticolture, allevamenti di selvaggina, depositi di materiale legnoso, centri per frutti di bosco e funghi, negozi propri e sezioni miste. Ciascuna di esse riceve ora una soglia a partire dalla quale può essere istituita e un massimale di posti.
All’interno del distretto la discesa continua. Il distretto si divide in circoscrizioni forestali, e la circoscrizione si divide in cantoni. Il cantone forestale è, nelle parole dell’art. 22, «l’unità di base per la gestione e la custodia di una superficie di patrimonio forestale». In pratica, è la porzione di bosco di cui risponde una sola guardia forestale, quella che la percorre, la conosce e ne risponde se da lì sparisce del legname. Una circoscrizione riunisce in media almeno cinque cantoni, e un distretto deve avere almeno due circoscrizioni.
Le tre cifre dell’art. 22 traducono tutto questo sul terreno. Quattrocento ettari di pianura sono quattro chilometri quadrati, un quadrato di due chilometri per due. Milletrecento ettari di montagna sono tredici chilometri quadrati, un quadrato con il lato di quasi 3,6 chilometri, solo che non è un quadrato e non è piano, ma versanti, valli e strade che girano attorno. La metodologia lo riconosce in parte: se almeno il 30% dei cantoni di un distretto ha il bosco sparso in più di 12 corpi oppure disperso su un raggio di oltre 30 chilometri, la superficie media può essere ridotta del 20%. In montagna, 1.300 ettari diventano 1.040. Il ministero che emana queste regole è stato a sua volta riorganizzato: la decisione n. 698/2026 gli lascia 511 posti, 20 in meno.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che il numero di guardie forestali di un distretto diventa il risultato di una divisione, non di una trattativa. Si prende la superficie dall’ultima rilevazione statistica SILV 1, si aggiungono i boschi privati amministrati per contratto, si contano le fasce forestali di protezione all’equivalente di 10 ettari per ogni chilometro, e il totale si divide per 400, 800 o 1.300, a seconda del rilievo. Anche i rilievi sono definiti con esattezza, per altitudine: pianura sotto i 300 metri, collina tra 301 e 800, montagna sopra gli 800.
Dalla stessa operazione esce anche una sottrazione che merita di essere guardata da vicino. L’art. 22 comma (3) richiede che la superficie considerata sia ridotta del 30% del bosco che si trova nelle zone di protezione strettamente integrale e integrale dei parchi nazionali e naturali. Un distretto di montagna con 10.000 ettari, dei quali 3.000 in protezione integrale, entra nel calcolo con 9.100 ettari, perché 900 vengono sottratti. Diviso per 1.300, il risultato è esattamente 7 cantoni, contro i 7,7 che sarebbero usciti senza la sottrazione. In altre parole, il bosco più protetto porta al distretto meno personale sul terreno della stessa superficie di bosco di produzione.
Il secondo effetto riguarda l’ufficio, non il terreno. Ogni distretto riceve un grado di organizzazione, calcolato con un punteggio totale ponderato che la metodologia indica come VPT. Vi entrano la superficie amministrata, il fatturato e l’utile lordo, corretti con due coefficienti: uno per la superficie da rimboschire, l’altro per lo «sforzo proprio», ossia per quanta parte del fatturato resta dopo aver sottratto il valore del legname in piedi. Sopra gli 11.000 punti il distretto è di grado I, tra 6.501 e 11.000 è di grado II, sotto i 6.500 è di grado III.
Che cosa comprino i gradi, in termini di posti, si vede nella tabella dell’art. 24. Un distretto di grado I può avere 11 posti nell’apparato centrale, dei quali 10 sono personale tecnico, economico e amministrativo e uno è operaio. Il grado II scende a 10, il grado III a 8. La differenza tra gli estremi si concentra in una sola riga della tabella, «personale forestale, economico e di altra specializzazione», che scende da 8 a 5. Tutto l’apparato di criteri, punteggi e coefficienti sposta, alla fine, tre posti d’ufficio.
Per le altre subunità la regola è più semplice: una soglia quantitativa e una tabella di posti. Una sezione di utilizzazione si giustifica sopra i 50.000 metri cubi di legname utilizzati ogni anno e può avere 10 posti nell’apparato centrale. Una troticoltura diventa sezione sopra le 60 tonnellate di trota all’anno, officina tra 20 e 60, squadra di lavoro sotto le 20. Un allevamento di fagiani diventa sezione sopra i 16.000 capi all’anno. Un centro per frutti di bosco, funghi, piante medicinali e carne di selvaggina si istituisce sopra le 50 tonnellate commercializzate. Un deposito di legname allestito è officina sopra i 10.000 metri cubi e squadra sotto questa soglia. E il distretto che gestisce legname allestito può ricevere un posto di capotecnico forestale ogni 8.000 metri cubi all’anno, quindi tre capotecnici a 24.000 metri cubi.
Che cosa cambia rispetto a prima
Finora, i criteri con cui si stabiliva quante persone avesse un distretto e quando si istituisse una sezione erano questioni interne della regia, non pubblicate. La novità non è che Romsilva conti i propri posti, ma che la regola di conteggio sia diventata un atto normativo pubblicato, leggibile da chiunque, compreso un sindaco al quale viene soppresso il distretto del suo comune o un dipendente che vuole verificare se il suo posto rientri nel massimale.
La catena di atti che porta qui parte dal 2025. Il Codice forestale, la legge n. 331/2024, è stato modificato dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 44/2025, perché le misure di organizzazione e riorganizzazione di Romsilva potessero essere approvate con decisione del Governo, in un traguardo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La decisione è arrivata il 12 marzo 2026, è la Decisione del Governo n. 123/2026 e ha riorganizzato la regia su 19 direzioni forestali regionali. Il decreto di adesso chiude il piano inferiore di questa costruzione, e il suo fondamento, l’art. 32 comma (21) del Codice forestale, richiede che la metodologia delle subunità sia approvata con decreto del titolare dell’autorità.
Il preambolo regge alla verifica. L’art. 27 lett. h) della Decisione del Governo n. 123/2026 attribuisce effettivamente al Consiglio di amministrazione di Romsilva il compito di proporre questa metodologia, e l’art. 15 comma (1), richiamato nel testo stesso della metodologia, è quello che elenca i tipi di subunità prive di personalità giuridica delle direzioni forestali regionali. Né il Codice forestale né la decisione del Governo impongono però un termine entro il quale il decreto dovesse essere emesso, a differenza di altri obblighi della stessa decisione, che hanno ricevuto termini di 45, 60, 90 e 120 giorni.
Quello che non è cambiato, ed è importante dirlo, è il numero complessivo di dipendenti. L’art. 2 avverte che le disposizioni della metodologia «in linea di principio non comportano un aumento della struttura di personale esistente». È una redistribuzione secondo regole comuni, non un piano di assunzioni. Il direttore di ciascuna direzione forestale deve sostenere il proprio organigramma davanti alla direzione esecutiva e al Consiglio di amministrazione, con argomenti scritti.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La regola di dimensionamento del personale diventa pubblica e verificabile. Chi vuole sapere perché il distretto del suo territorio abbia otto guardie forestali e non dodici può fare da solo la divisione.
- I criteri sono gli stessi per tutto il Paese, il che risponde esattamente al problema indicato all’art. 1, «l’eliminazione delle disparità tra le unità e le subunità della regia che svolgono le stesse attività».
- La dispersione del bosco entra nel calcolo. Un distretto con il bosco spezzato in più di 12 corpi o disteso su un raggio di oltre 30 chilometri riceve una riduzione del 20% della superficie media per cantone, quindi più persone per la stessa superficie.
- Le fasce forestali di protezione e i terreni degradati non sono più invisibili nel calcolo: ricevono il punteggio più alto per ettaro, 1,70 e rispettivamente 1,25 punti, contro 0,75 del bosco di montagna.
- Le soglie per le attività piccole sono scritte in unità che chiunque può verificare, tonnellate di trota, metri cubi di legname, capi di fagiano, non in formulazioni elastiche.
Che cosa resta un problema
- Il massimale di posti dell’art. 24 è annullato dall’art. 25, che consente di aumentare il numero complessivo di posti nei distretti che hanno raggiunto gli indicatori per tre anni di seguito, senza dire di quanti posti.
- Il denaro pesa più del bosco. Il fatturato e l’utile lordo hanno insieme un peso di 0,60 nel punteggio, contro 0,40 per la superficie, e il coefficiente che gonfia la parte finanziaria può arrivare a 0,40, contro un massimo di 0,30 per la superficie.
- La superficie protetta in modo integrale porta meno guardie forestali, per via della riduzione del 30% dell’art. 22 comma (3), benché la custodia vi resti necessaria come ovunque.
- Alcune soglie si sovrappongono o lasciano vuoti, e da esse dipende direttamente il massimale di personale. Un volume di 4.000 metri cubi di legname utilizzato rientra contemporaneamente nell’officina e nella squadra di lavoro.
- Non esistono disposizioni transitorie. Le strutture in funzione al 2 settembre 2026 che non rientrano nelle soglie non ricevono alcun termine di allineamento né alcuna regola per il periodo intermedio.
Consigli pratici
- Se volete stimare quante guardie forestali dovrebbe avere il distretto della vostra zona, prendete la superficie amministrata, sottraete il 30% del bosco in protezione strettamente integrale o integrale, aggiungete 10 ettari per ogni chilometro di fascia forestale e dividete per 400, 800 o 1.300, a seconda dell’altitudine.
- Verificate prima in quale forma di rilievo rientra il bosco, perché la soglia cambia di oltre tre volte tra la pianura e la montagna. I limiti sono a 300 e a 800 metri di altitudine, e l’inquadramento si prende dal piano di assestamento forestale, non dalla mappa.
- I proprietari di bosco che hanno un contratto di amministrazione con un distretto statale hanno ora un riferimento: l’art. 22 comma (7) richiede che la tariffa incassata in un anno per il cantone costituito a tempo determinato copra integralmente le spese. Se vi viene proposto un aumento, chiedete qual è il calcolo.
- I dipendenti che si vedono spostare o sopprimere il posto possono chiedere la motivazione scritta. L’art. 2 obbliga il direttore della direzione forestale a sostenere la modifica davanti alla direzione esecutiva e al Consiglio di amministrazione, quindi il documento esiste.
- Se avete un vivaio, una troticoltura o un’officina in discussione, calcolate il punteggio prima della seduta. Per i vivai si assegna un punto ogni 50 mila piantine consegnate e un punto ogni 50 mila lei incassati, come media degli ultimi due anni.
- Chiedete alla direzione forestale regionale la media di cantoni per circoscrizione. L’art. 21 comma (3) fissa il minimo di cinque come media regionale, non come regola per ogni circoscrizione, quindi una circoscrizione sottodimensionata può essere legale soltanto se un’altra la compensa.
- Il decreto si applica dal 2 settembre 2026. Non aspettate una norma di attuazione separata, perché la metodologia è essa stessa l’allegato che si applica direttamente.
Domande frequenti
Che cos’è, esattamente, un cantone forestale?
Quanti ettari avrà un cantone?
Che cosa significa «unità priva di personalità giuridica» nel titolo del decreto?
Chi decide se si istituisce o si sopprime un distretto forestale?
Da quale superficie in su si può costituire un distretto forestale?
Come si calcola il grado di un distretto forestale?
Si perdono posti a causa di questa metodologia?
La metodologia sostituisce un atto precedente?
Da quale data si applica?
Che cosa succede alle strutture che funzionavano già al 2 settembre 2026 e non rientrano nelle soglie?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Art. 25, aumento di posti senza massimale. L’art. 24 stabilisce un «numero massimo di posti» per gradi di organizzazione, mentre l’art. 25 consente che nei distretti che hanno raggiunto tutti gli indicatori negli ultimi tre anni «si possa aumentare il numero complessivo di posti», senza dire di quanti. Il contrasto con l’articolo successivo mostra che non è una svista di stile: l’art. 26 dice chiaramente «di un posto». Così com’è scritto, il massimo dell’art. 24 non è più un massimo.
- Art. 42, colonna «Squadra» della tabella dei posti. La riga del totale, «Apparato centrale, totale, di cui», indica 1 posto, ma le sue componenti ne sommano 3: un posto TESA di caposquadra e 2 operai indirettamente produttivi. Verificato nel facsimile della Gazzetta Ufficiale della Romania, non è una perdita in fase di estrazione. Non si può stabilire se una squadra di lavorazione del legname possa avere un posto o tre.
- Art. 39 e art. 41, soglie che si sovrappongono e lasciano vuoti. Nell’utilizzazione, l’officina è «fino a 25.000 metri cubi all’anno», mentre la squadra è «fino a 5.000», quindi un volume di 4.000 metri cubi soddisfa entrambe, con massimali di personale diversi, 7 posti contro 1. Nello stesso tempo, l’intervallo tra 25.001 e 50.000 metri cubi non rientra in alcuna categoria. La stessa costruzione si ripete all’art. 41, dove il vuoto è tra 10.001 e 15.000 metri cubi.
- Art. 19 e art. 31, griglie che non si chiudono. Il grado del distretto è I sopra gli 11.000 punti, II tra 6.501 e 11.000 e III sotto i 6.500, quindi un punteggio di 6.500,5 non ha grado. Il VPT è per costruzione decimale, perché i punteggi si ponderano con 0,4 e 0,3 e si correggono con coefficienti dell’ordine dei centesimi. Nei vivai, l’art. 31 dà sezione con un punteggio maggiore o uguale a 8 e officina per 6,1-8, quindi il valore 8 rientra in entrambe, mentre un punteggio inferiore a 4 non rientra da nessuna parte.
- Art. 37 lett. c), soglia impossibile da leggere. La squadra di lavoro si costituisce per una «rete di strade inferiore a 200-600 km». La formulazione non ha un significato univoco, e una direzione che amministra 150 chilometri di strade forestali non ha modo di sapere quale struttura possa istituire.
- Art. 34 comma (4), contraddizione all’interno dello stesso comma. La frase introduttiva dice che un allevamento di selvaggina in regime di complesso venatorio si istituisce «come officina o squadra di lavoro», mentre la lettera a) immediatamente successiva prevede «sezione» sopra i 200 punti. In più, il valore 100 compare in due categorie contemporaneamente, nell’officina («100-200») e nella squadra («minore o uguale a 100»).
- Art. 46, manca il criterio annunciato. L’articolo dice che i negozi propri si istituiscono e funzionano «in funzione della quantità e della natura dei prodotti commercializzati, come segue:», e la tabella che segue non contiene alcuna soglia di quantità, ma soltanto il numero di posti nel negozio fisico e in quello virtuale. La condizione di istituzione resta non scritta.
Analisi della redazione
La cifra più istruttiva di questo decreto non è scritta da nessuna parte al suo interno, ma esce da una moltiplicazione. Nel criterio della superficie, un ettaro di bosco di montagna porta 0,75 punti, e il risultato si pondera con 0,4, quindi 0,30 punti per ettaro. Nel criterio del fatturato, ogni 1.000 lei portano un punto, ponderato con 0,30, quindi sempre 0,30. Un ettaro di bosco di montagna vale in questa griglia esattamente quanto mille lei di vendite. In collina l’equivalente sale a 1.333 lei, in pianura a 1.667, e un ettaro di fascia forestale arriva a 2.267 lei. Aggiungete che l’utile lordo si valuta a parte, con lo stesso peso di 0,30, benché l’utile sia già compreso nel fatturato, e ottenete un distretto che guadagna punti due volte per lo stesso leu. La parte finanziaria parte da 0,60 del punteggio contro 0,40 della superficie, e il coefficiente di correzione che la gonfia può arrivare a 0,40, mentre quello applicato alla superficie non supera 0,30.
La seconda osservazione nasce dall’accostamento di tre articoli che di solito non si leggono insieme. La superficie minima per un distretto di montagna è di 7.000 ettari, la superficie media di un cantone di montagna è di 1.300 ettari, quindi un distretto di questo tipo ha 5,4 cantoni. L’art. 21 comma (3) richiede almeno cinque cantoni per circoscrizione, e l’art. 23 richiede almeno due circoscrizioni per distretto, quindi almeno dieci cantoni. Per arrivarci, un distretto di montagna avrebbe bisogno di 13.000 ettari, quasi il doppio della soglia di istituzione. In collina il conto dà 6,25 cantoni contro i 10 necessari, in pianura 7,5 contro 10. La salvezza viene da un dettaglio di formulazione: la media di cinque cantoni si calcola «a livello della direzione forestale regionale», non per ogni circoscrizione. In altre parole, un distretto costituito alla soglia minima è legale soltanto perché un altro distretto della stessa regione ha circoscrizioni più grandi. La metodologia funziona, ma per compensazione statistica, non per coerenza interna.
La terza osservazione è di calendario. La Decisione del Governo n. 123/2026 è entrata in vigore il 12 marzo 2026 e ha dato alle direzioni forestali 45 giorni, ossia fino al 26 aprile 2026, per approvare i propri organigrammi e regolamenti di organizzazione. La metodologia con cui si dimensiona il personale di quegli organigrammi è stata approvata dal Consiglio di amministrazione soltanto il 5 agosto, 146 giorni dopo la decisione, firmata dal ministro il 26 agosto, a 167 giorni, e pubblicata il 2 settembre, a 174 giorni. Tra il termine degli organigrammi e la pubblicazione della regola di dimensionamento sono passati 129 giorni. Le strutture sono state quindi disegnate prima che lo strumento di misura esistesse pubblicamente, e il decreto non contiene alcuna disposizione transitoria che dica che cosa ne sia di esse adesso. La relazione di approvazione porta la data del 24 agosto, due giorni prima della firma, e dalla firma alla pubblicazione sono passati altri sette giorni.
Per il resto, l’atto è più onesto di quanto sembrino molte metodologie di questo tipo. Dice apertamente, all’art. 2, che non porta posti in più, il che significa che l’intera costruzione è una redistribuzione. E dove pone soglie semplici, nelle troticolture, negli allevamenti di fagiani o nei depositi di legname, le chiude correttamente, senza sovrapposizioni e senza vuoti. Il che mostra che i difetti degli articoli 39, 41 e 37 sono sviste di redazione, non una difficoltà reale della materia.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un massimale numerico all’art. 25. Scritto com’è adesso, consente il superamento illimitato del numero massimo di posti. Un «di al massimo due posti», sul modello dell’art. 26, restituirebbe alla tabella dell’art. 24 la funzione di massimale.
- La chiusura delle griglie di soglie. Il passaggio a formulazioni del tipo «oltre X e fino a Y» agli articoli 19, 31, 34, 37, 39 e 41 eliminerebbe sia le sovrapposizioni sia gli intervalli senza soluzione, senza cambiare alcuna soglia.
- La correzione del totale nella tabella dell’art. 42. La colonna «Squadra» deve indicare 3 posti, quanti ne sommano le componenti, oppure le componenti vanno ridotte a 1. Così com’è pubblicata, la tabella si contraddice da sola.
- Un articolo di disposizioni transitorie. Dovrebbe dire entro quando le strutture esistenti si allineano alle nuove soglie e quale regime abbiano nel frattempo quelle che restano sotto soglia, in modo che un distretto o una sezione non operi in un vuoto di regole.
- La pubblicazione dei gradi e dei punteggi. Se l’elenco dei distretti con il grado e il punteggio ottenuto fosse pubblico e aggiornato ogni anno, il calcolo potrebbe essere verificato dall’esterno, e l’art. 1 della metodologia, che si propone di eliminare le disparità, avrebbe una prova e non soltanto un’intenzione.
- La separazione della custodia dalla redditività. Il numero di guardie forestali si calcola sulla superficie, ma la superficie protetta in modo integrale entra con il 30% in meno, mentre il grado del distretto si decide prevalentemente sul denaro. Una regola che lasciasse la custodia fuori dai criteri finanziari risponderebbe a un’obiezione prevedibile: il bosco che non produce reddito ha bisogno della stessa sorveglianza di quello che ne produce.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 737 del 2 settembre 2026 16 pagine PDF, 112 KB l'atto inizia a pagina 6
Apri il PDF ufficialeScarica il PDF
Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.
Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
