In breve
- Cinque categorie di prodotti escono dalle regole europee che impongono di dimostrare che la merce non provenga da terreno disboscato. Sono i cuoi e le pelli di bovini, in tutte e tre le forme in cui comparivano nell’elenco, più i nastri trasportatori e gli altri lavori di gomma vulcanizzata. Escono dal 18 settembre 2026, quindi prima che gli obblighi comincino ad applicarsi.
- Diciotto codici nuovi entrano nell’elenco, ma soltanto dal 30 dicembre 2027: il caffè solubile, la lingua di bovino congelata e sedici prodotti chimici fabbricati con olio di palma, dal glicerolo al sapone. Chi importa o esporta questi prodotti ha un anno di respiro in più rispetto agli altri.
- Per il legno non entra e non esce alcun prodotto. Venticinque delle cinquantadue modifiche riguardano il legno, e tutte restringono: i mobili di seconda mano, la paletta di carico riutilizzata, il rifiuto di legno e l’imballaggio che soltanto trasporta un’altra merce restano fuori dagli obblighi. Interessati restano gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti che immettono la merce sul mercato dell’Unione o la esportano.
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2102 del 17 settembre 2026
Entrata in vigore: 18 settembre 2026, il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo l’articolo 2
La Commissione europea ha riscritto l’elenco dei prodotti per i quali un’impresa deve dimostrare, con una dichiarazione, che la merce non provenga da terreno disboscato. Il regolamento delegato (UE) 2026/2102, pubblicato il 17 settembre 2026 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 in cinquantasette punti e produce effetti senza che serva alcun atto romeno, come altri regolamenti europei che lavorano su elenchi di codici di prodotto, tra i quali quello con cui l’Unione ha fissato il livello di verifica per 185 categorie di prodotti da costruzione. Per un’impresa romena che lavora il legno, importa caffè o vende mobili, la domanda pratica è una sola: il mio codice è ancora nell’elenco e da quando.
Il regolamento (UE) 2023/1115 è l’atto che lega l’accesso al mercato europeo alla provenienza della merce. Chi immette sul mercato dell’Unione o esporta legno, soia, cacao, caffè, olio di palma, gomma o bovini deve raccogliere le coordinate del terreno da cui viene la materia prima, valutare il rischio e depositare una dichiarazione di dovuta diligenza. L’elenco delle materie prime e dei prodotti derivati che rientrano in questo obbligo sta nell’allegato I, e l’allegato I è la sola cosa che la Commissione può modificare da sé, con un atto delegato, in base all’articolo 34, paragrafo 1.
Ciò che esce dall’elenco esce immediatamente. La lettera c) dell’allegato sopprime tre voci di cuoi e pelli di bovini: le pelli greggi del codice ex 4101, i cuoi e le pelli conciati o in crosta del codice ex 4104 e i cuoi preparati dopo la concia del codice ex 4107. Le lettere v) e y) sopprimono i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata, del codice ex 4010, e gli altri lavori di gomma vulcanizzata non nominati altrove, del codice ex 4016. Nessuna di queste cinque soppressioni ha un termine differito, quindi opera dal 18 settembre 2026.
Ciò che entra nell’elenco entra tra un anno e tre mesi. Tutti i diciotto codici aggiunti hanno accanto, nell’allegato, la stessa menzione: «A decorrere dal 30 dicembre 2027». Sono la lingua di bovino congelata, del codice ex 0206 21 00, gli estratti, le essenze e i concentrati di caffè, del codice 2101 11 00, cioè esattamente il caffè solubile, e sedici prodotti derivati dall’olio di palma, dagli oli idrogenati del codice ex 1516 20 fino ai saponi dei codici ex 3401 11 00 ed ex 3401 20.
Altre voci non scompaiono, ma si restringono a codici più stretti. Gli pneumatici rigenerati o usati del codice ex 4012 sono sostituiti dal codice ex 4012 90 30, cioè resta nell’elenco soltanto il battistrada nuovo, non lo pneumatico usato. Le fave di soia del codice 1201 diventano 1201 90 00, e la soia destinata alla semina esce. I mobili per sedersi di legno del codice ex 9401, una voce generale, sono sostituiti da sei sottovoci nominate una per una, ex 9401 31 00, ex 9401 41 00, ex 9401 61 00, ex 9401 69 00, ex 9401 80 00 ed ex 9401 91 90, così che i mobili per sedersi per veicoli aerei del codice 9401 10 00 e quelli per autoveicoli del codice 9401 20 00 restano fuori.
Le altre modifiche aggiungono la menzione «ex» davanti alle voci e appiccicano dopo di esse parentesi di esclusione. La formula «esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano» compare trenta volte. I rifiuti, così come sono definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, sono esclusi in nove punti. I prodotti utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario sono esclusi in tredici punti. E cinque note nuove, collocate in testa alla tabella, dicono per la prima volta con chiarezza quali specie siano interessate: i bovini soltanto del genere Bos, non i bufali e non i bisonti; la palma soltanto del genere Elaeis, non il babassù; la gomma soltanto da Hevea brasiliensis, non quella sintetica; e il legno non comprende né il bambù né le canne d’India.
Gli effetti che produce
L’effetto più chiaro si vede nelle concerie e nelle imprese che importano pelli. Per esse, il regolamento (UE) 2023/1115 scompare del tutto: la pelle di bovino non è mai arrivata a essere dichiarata, perché gli obblighi cominciano il 30 dicembre 2026, e la pelle è uscita dall’elenco il 18 settembre 2026. Chi ha iniziato a chiedere ai fornitori le coordinate dell’allevamento per le pelli può fermare il progetto. La motivazione della Commissione, nel considerando (5), è che il valore della pelle greggia è piccolo accanto a quello della carne, quindi l’operatore europeo non ha modo di strappare al fornitore l’informazione di cui avrebbe bisogno.
Per un’impresa di lavorazione del legno, l’effetto è di semplificazione, non di esenzione. L’obbligo resta per il legno segato, il compensato, i pannelli, i parchetti, gli imballaggi di legno e i mobili che entrano sul mercato dell’Unione. Ciò che cambia è il contorno: i mobili e la paletta di carico di seconda mano non si dichiarano, la segatura e gli avanzi che si qualificano come rifiuto non si dichiarano, e la cassa o la paletta che soltanto sostiene e trasporta un’altra merce non si dichiara nemmeno essa, anche se la merce trasportata non ha nulla a che fare con la foresta. La stessa logica si applica alla carta e al cartone, dove la voce vecchia, che rinviava in blocco ai capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, è sostituita da due voci più strette, ex 47 per la pasta di legno ed ex 48 per la carta e il cartone, con i prodotti recuperati esclusi espressamente.
Per le torrefazioni e gli importatori di caffè, l’effetto è inverso: il campo si allarga, ma in ritardo. Il caffè in grani, verde o torrefatto, del codice 0901, era già nell’elenco. Il caffè solubile non c’era, e il considerando (6) dice perché era un problema: poteva essere portato nell’Unione senza alcuna dichiarazione, cosa che sposta il rischio di deforestazione invece di eliminarlo. Dal 30 dicembre 2027, l’estratto di caffè entra anch’esso sotto gli stessi obblighi dei grani.
Per l’industria chimica e per quella dei detergenti e dei cosmetici, l’elenco dei sedici codici nuovi di prodotti derivati dall’olio di palma è la parte davvero pesante dell’atto. Là entrano alcoli grassi, glicerolo greggio, acidi grassi, ammine, ammidi, sali di ammonio quaternari, saponi e perfino polieteri, tutti soltanto nella misura in cui sono stati fabbricati con olio di palma. Sempre là compare la sola eccezione di sanità pubblica dell’atto: i prodotti utilizzati per la fabbricazione di medicinali restano fuori, per quanto olio di palma contengano.
Chi non è toccato da nulla di tutto questo: l’acquirente comune. La dichiarazione di dovuta diligenza è un obbligo d’impresa, non di consumatore, e l’atto non introduce alcuna tassa, alcun divieto di vendita e alcuna etichetta nuova sullo scaffale.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il confronto si fa voce per voce, e le differenze si leggono meglio sulle voci vecchie. Per i bovini, la voce «0102 21, 0102 29» diventa «ex 0102», quindi due sottovoci sono sostituite dalla voce intera, e la restrizione si sposta nella nota (1), che limita l’applicazione al genere Bos. Il considerando (3) dice apertamente perché: la distinzione tra i bovini riproduttori di razza pura e gli altri bovini non serviva a nulla. Per la gomma, la voce «4001» diventa «ex 4001», e la nota (3) esclude dal calcolo la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e la gomma sintetica, che fino a ora si potevano leggere come coperti dalla stessa voce.
Per il legno, la modifica ha la stessa forma ripetuta ventuno volte, dalla voce 4401 alla voce 4421: il codice riceve la menzione «ex» e una parentesi che esclude i prodotti usati e i prodotti di seconda mano. Nelle voci di imballaggi, 4405, 4415 e 4416, si aggiunge anche l’esclusione dei materiali da imballaggio, sia di quelli monouso sia di quelli che possono essere riutilizzati, dal momento in cui sono effettivamente usati per trasportare un’altra merce. La voce vecchia 4415 aveva già una parentesi sugli imballaggi, ma scritta in modo così confuso che si poteva leggere anche al contrario.
Per i mobili, la voce «9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 91» conserva i propri codici, ma ciascuno riceve «ex» e l’esclusione dei prodotti di seconda mano, mentre le costruzioni prefabbricate di legno passano da «9406 10» a «ex 9406 10 00». Per la soia, la scomparsa del codice generale 1201 in favore del 1201 90 00 esclude dal calcolo la soia da semina, e il considerando (12) spiega la decisione con i volumi commerciali trascurabili e con il piano della Commissione sulle proteine.
Cambia anche ciò che non va più dichiarato affatto, a prescindere dal codice. La nota (5), aggiunta in testa alla colonna dei prodotti interessati, esclude dal campo i campioni di prodotti senza valore commerciale e i prodotti inviati per esami, analisi o prove, rinviando agli articoli 86 e 95 del regolamento (CE) n. 1186/2009. I due articoli esistono e dicono esattamente ciò che gli si attribuisce: l’articolo 86 copre i campioni di valore trascurabile, l’articolo 95 le merci sottoposte a esami, analisi o prove. I considerando (16), (17) e (18) aggiungono nella stessa logica gli imballaggi, i materiali di marketing e gli invii di corrispondenza.
Questa modifica è la terza che restringe l’elenco in meno di un anno. Nel dicembre 2025, il regolamento (UE) 2025/2650 aveva soppresso dall’allegato I la voce «ex 49», cioè tutto ciò che riguardava libri, giornali e prodotti della stampa di carta, e aveva introdotto una dichiarazione semplificata per i micro operatori primari e per i piccoli operatori primari. L’atto di adesso continua nella stessa direzione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Esclude dal calcolo le cose di seconda mano e i rifiuti, con una formula ripetuta trenta volte. Un negozio di mobili di seconda mano o un magazzino che riutilizza palette di carico non ha più motivo di chiedersi se debba depositare una dichiarazione.
- Nomina le specie, invece di lasciare che il codice doganale decida da sé. Le note nuove dicono con chiarezza che il bufalo, il bisonte, l’olio di babassù, la gomma sintetica, il bambù e le canne d’India non sono interessati, cosa che elimina domande poste da quattro settori diversi.
- Rinvia di un anno l’ingresso dei diciotto codici nuovi, invece di imporli da domani. Chi vende caffè solubile o prodotti chimici derivati dall’olio di palma ha tempo fino al 30 dicembre 2027 per preparare la propria catena di fornitori.
- Esclude l’imballaggio che soltanto trasporta un’altra merce, compreso quello riutilizzabile. Senza questa precisazione, qualunque cassa di legno o scatola di cartone avrebbe potuto attirare un obbligo di dichiarazione su una spedizione che non ha legami con la foresta.
- Chiude una scappatoia che l’atto riconosce come tale. L’estratto di caffè entrava nell’Unione senza alcuna verifica, sebbene si ricavi dagli stessi grani per i quali si chiede la dichiarazione, e il considerando (6) dice che questo sposta altrove il rischio di deforestazione.
- Protegge la fabbricazione dei medicinali, con un’eccezione scritta in tredici punti. Un produttore di medicinali non arriva a vedersi bloccare una materia prima per un motivo ambientale.
Che cosa resta un problema
- Da nessuna parte si può leggere quale elenco si applichi a una data determinata. I differimenti stanno sparsi in diciotto parentesi, all’interno dell’allegato, e l’atto non fornisce alcuna versione completa della tabella, né per il 30 dicembre 2026 né per il 30 dicembre 2027.
- L’espressione «prodotti usati e prodotti di seconda mano» non è definita in nessun luogo. Compare trenta volte e decide se una merce si dichiari o no, ma né l’atto di adesso né il regolamento (UE) 2023/1115 dicono che cosa significhi, mentre il rifiuto è definito con cura, con il rinvio a una direttiva.
- I cuoi e le pelli di bovini escono senza alcuna misura in sostituzione. Il considerando (5) riconosce che la loro esclusione può spostare il rischio di deforestazione invece di eliminarlo, ma la conclusione dell’atto è comunque la loro soppressione dall’elenco, e il riesame si rinvia al riesame generale del 2030.
- Il settore con la maggiore esposizione in Romania riceve soltanto chiarimenti. Delle cinquantadue modifiche di voci, venticinque riguardano il legno, e nessuna aggiunge o toglie un prodotto, sebbene sia proprio qui che si giochi la parte maggiore del commercio romeno interessato.
- Il modello dei differimenti ripetuti indebolisce la prevedibilità. L’applicazione degli obblighi del regolamento di base è stata spostata due volte, di dodici mesi ciascuna, e un’impresa che ha investito nella tracciabilità nel 2024 ha pagato per un termine che da allora si è spostato di due anni.
- L’atto non dice che cosa avvenga delle dichiarazioni già depositate per prodotti che escono dall’elenco. Chi ha depositato una dichiarazione per pelli o per nastri trasportatori non apprende dal testo se essa resti valida, se si ritiri o se semplicemente non conti più.
Consigli pratici
- Verificate il vostro codice di prodotto nell’allegato I nella forma consolidata, non in questo atto. Il regolamento delegato dice soltanto che cosa cambia, mentre la tabella intera si legge nella versione consolidata del regolamento (UE) 2023/1115, dove le modifiche compaiono al loro posto.
- Annotatevi due date, non una. L’obbligo di depositare la dichiarazione di dovuta diligenza comincia il 30 dicembre 2026 per la maggior parte delle imprese e il 30 giugno 2027 per le persone fisiche, le microimprese e le piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024. I codici aggiunti adesso si applicano soltanto dal 30 dicembre 2027.
- Se vendete o comprate merce di seconda mano, mettete da parte la prova che sia di seconda mano. L’esclusione è generosa, ma l’atto non dice come si provi, quindi la fattura di acquisto, l’età del prodotto e il suo stato sono le sole cose con cui potete rispondere a un controllo.
- Se usate legno, verificate se sia bambù o canna d’India prima di preparare qualunque fascicolo. La nota (4) li esclude completamente dal campo, e per un prodotto di bambù tutto il lavoro di tracciabilità sarebbe fatto per nulla.
- Se lavorate olio di palma, leggete l’elenco dei sedici codici nuovi per codice, non per denominazione. Molti di essi si applicano soltanto se il prodotto è stato sintetizzato usando olio di palma, e la differenza tra lo stesso composto ottenuto dalla palma e da un’altra fonte decide se abbiate o no l’obbligo.
- Se siete una conceria o un importatore di pelli, fermate il progetto di tracciabilità, ma conservate la documentazione. La pelle esce dall’elenco, e la Commissione annuncia nel considerando (2) che riesamina la sua inclusione nel riesame generale del 2030.
- Se inviate o ricevete campioni, tenetene la contabilità separata dalla merce commerciale. I campioni senza valore commerciale e i prodotti inviati per prove sono fuori dal campo, ma soltanto alle condizioni degli articoli 86 e 95 del regolamento (CE) n. 1186/2009, che richiedono che essi siano consumati, distrutti o restituiti.
Domande frequenti
Da quando si applica questo regolamento?
La Romania deve adottare un atto perché il regolamento si applichi?
Quali prodotti escono definitivamente dall’elenco?
Il caffè solubile entra da adesso?
Da quando va effettivamente depositata la dichiarazione di dovuta diligenza?
I mobili vecchi che vendo in un negozio di seconda mano rientrano in queste regole?
Che cosa succede alle palette di carico e alle casse di legno?
I prodotti di bambù o di canna d’India sono interessati?
Che cosa significa la menzione «ex» davanti a un codice?
Dove trovo il testo ufficiale in italiano?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il considerando (6) e la lettera e) dell’allegato non scrivono allo stesso modo il codice del caffè solubile. Il considerando dice che va aggiunto all’allegato I il codice SA «ex 2101 11 00», per gli estratti, le essenze e i concentrati di caffè, quindi con la menzione «ex» davanti. La lettera e) dell’allegato, che è la disposizione che fa il lavoro, inserisce invece la voce «2101 11 00 Estratti, essenze e concentrati di caffè», senza «ex». La differenza non è tipografica: come spiega l’atto stesso nel considerando (7), «ex» significa che la voce è coperta soltanto nella misura in cui il prodotto è fabbricato con una materia prima interessata, mentre senza «ex» la voce è coperta per intero. Un torrefattore che legge il considerando e un altro che legge l’allegato arrivano a due conclusioni diverse sullo stesso codice. La versione inglese, altrettanto ufficiale, scrive «2101 11 00» senza «ex» in entrambi i posti, quindi la menzione in più è della versione italiana.
- Il considerando (2) attribuisce all’articolo 34, paragrafo 2, lettera i), una disposizione che là non si trova. Il testo dice che, «come stabilito all’articolo 34, paragrafo 2, lettera i)», l’inclusione del cuoio e delle pelli di bovini rientrerà nel riesame generale previsto per il 2030. La lettera i) del regolamento (UE) 2023/1115 parla dell’estensione ad altre materie prime, compreso il granturco, e della potenziale inclusione dei biocarburanti del codice SA 382600. Il cuoio e le pelli non sono menzionati in alcun punto di essa. Il loro riesame resta un impegno della Commissione, non un obbligo scritto nel regolamento, e la differenza conta per un settore che esce adesso da sotto le regole.
- La lettera b) dell’allegato cita una voce con una denominazione che l’allegato I in italiano non contiene. L’atto dice che la voce nuova sulla lingua di bovino congelata si inserisce dopo la voce «ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate», ma nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1115, nella versione italiana pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quella voce si chiama «ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate», con «delle» al posto di «della». Il codice identifica la voce senza dubbio, così l’inserimento funziona, però chi cerca nell’allegato I il testo citato non lo trova, e la voce citata è proprio il punto di riferimento che dice dove va collocata la riga nuova.
Analisi della redazione
L’atto ha una simmetria che si vede soltanto se ne si sommano le date. Ciò che esce dall’elenco esce il 18 settembre 2026, 103 giorni prima che gli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115 comincino perfino ad applicarsi, quindi la pelle di bovino e il nastro trasportatore non saranno mai dichiarati. Ciò che entra nell’elenco entra il 30 dicembre 2027, cioè esattamente 365 giorni dopo che gli obblighi partono e 183 giorni dopo che essi arrivano anche alle imprese piccole. La restrizione è immediata, l’estensione è rinviata di un anno, e l’asimmetria non è motivata in alcun considerando: il considerando (21) dice soltanto che le imprese hanno bisogno di tempo per le categorie nuove, senza spiegare perché le soppressioni non abbiano bisogno di alcun tempo.
La seconda osservazione riguarda il fondamento stesso. L’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1115 permette alla Commissione di modificare l’allegato I «per quanto riguarda i pertinenti codici NC dei prodotti interessati». Cinque delle cinquantasette modifiche non toccano alcun codice: le note (1) a (4) restringono il campo sul criterio della specie biologica, e la nota (5) esclude dal campo categorie intere di operazioni commerciali, i campioni e i prodotti inviati per prove, attraverso il rinvio a un regolamento doganale. Sono decisioni utili, che qualunque operatore accoglierà con sollievo, ma non somigliano allo spostamento di un codice doganale. I 66 giorni tra l’adozione dell’atto, il 13 luglio 2026, e la sua pubblicazione, il 17 settembre 2026, corrispondono al termine di due mesi entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono opporsi a un atto delegato, previsto dall’articolo 35, paragrafo 6. Nessuno si è opposto.
La terza osservazione riguarda le proporzioni. Venticinque delle cinquantadue modifiche di voci riguardano il legno, cioè metà dell’atto, e nessuna aggiunge o toglie un prodotto: tutte aggiungono «ex», prodotti usati, rifiuti o imballaggi. Per un settore forestale e di lavorazione del legno della dimensione di quello romeno, questo significa che l’atto non cambia chi dichiari, ma soltanto dove si fermi la dichiarazione. E là si vede la mancanza più costosa: l’espressione «prodotti usati e prodotti di seconda mano», che compare trenta volte e decide da sola se una merce rientri nell’obbligo, non è definita né in questo atto né nel regolamento (UE) 2023/1115, che invece definisce il rifiuto con il rinvio alla direttiva 2008/98/CE. Un regolamento in vigore da 1.280 giorni alla data in cui i suoi obblighi partono, con due differimenti di dodici mesi ciascuno alle spalle, non ha più il lusso di una nozione chiave lasciata all’apprezzamento di ciascuna autorità doganale.
Che cosa andrebbe cambiato
- La definizione del prodotto usato e del prodotto di seconda mano. Una definizione e una regola di prova semplice, per esempio la prima immissione sul mercato dimostrata con fattura, risparmierebbero a trenta parentesi dell’allegato trenta interpretazioni diverse in dogana.
- Lo spostamento dei termini dalle parentesi all’articolo. Il differimento al 30 dicembre 2027 dovrebbe essere scritto in una disposizione unica, non ripetuto diciotto volte all’interno dell’allegato, così da poter essere letto senza percorrere l’intero elenco di codici.
- La pubblicazione della tabella consolidata a ciascuna data di applicazione. Un’impresa ha bisogno dell’allegato I così come è il 30 dicembre 2026 e così come sarà il 30 dicembre 2027, non di un elenco di istruzioni di modifica da applicare per conto proprio.
- Dire a chiare lettere che cosa avverrà delle pelli dopo il 2030. Se il riesame è un impegno della Commissione, dovrebbe essere scritto come impegno, con un termine, non appoggiato su una lettera del regolamento di base che parla di granturco e di biocarburanti.
- Una regola transitoria per le dichiarazioni già depositate. L’atto sopprime cinque categorie dall’elenco e tace sulle dichiarazioni di dovuta diligenza fatte nel frattempo per esse, sebbene alcune imprese abbiano iniziato i preparativi già nel 2024.
- La correlazione della versione italiana con le denominazioni dell’allegato I. Quando l’atto cita una voce che modifica, la denominazione dovrebbe coincidere con quella pubblicata in italiano, altrimenti il lettore cerca nella tabella un testo che là non esiste.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2102 del 17 settembre 2026 14 pagine PDF, 593 KB
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
