In breve

  • Finché l’accisa sul gasolio è temporaneamente ridotta a causa della crisi sul mercato del petrolio greggio, i soldi che i trasportatori si riprendono dallo Stato scendono da 85 a 71, 57 o 43 bani al litro, a seconda di quanto è profonda la riduzione di accisa: 15%, 20% o 25%.
  • Al 3 settembre 2026, quando la decisione è stata pubblicata, la riduzione in vigore era del 25%, quindi si applica il valore più basso, 43 bani al litro. Il trasportatore resta comunque in guadagno, perché paga meno alla pompa.
  • Cambia anche il prospetto dei rifornimenti che le imprese presentano ogni trimestre: compare una colonna nuova, «Tipo di gasolio», in cui si scrive «Standard» oppure «Diverso dallo standard». La riduzione di accisa della crisi si applica soltanto al gasolio standard.
Atto: Decisione del Governo n. 690 del 3 settembre 2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 746 del 3 settembre 2026
Entrata in vigore: 3 settembre 2026, data della pubblicazione

Le imprese di trasporto che si riprendono una parte dell’accisa pagata sul gasolio riceveranno di meno finché dura la crisi sul mercato del petrolio greggio. La decisione del Governo n. 690/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 746 del 3 settembre 2026, aggiunge tre nuovi commi al regime di compensazione istituito con la decisione del Governo n. 1.094/2025 e lega il valore dell’aiuto a quanto è stata tagliata l’accisa per tutti. È il terzo intervento del Governo sullo stesso dossier in poco più di un mese, dopo la legge n. 162/2026, che ha dichiarato la crisi, e dopo il decreto con cui il Ministero delle Finanze ha chiesto alle imprese che vendono benzina e gasolio di dichiarare il proprio margine commerciale.

Per capire il meccanismo servono tre nozioni. L’accisa è l’imposta fissa che lo Stato mette su ogni litro di carburante, indipendentemente dal prezzo esposto sul cartellone. Nel 2026, per il gasolio standard, essa è di 2.804,29 lei ogni 1.000 litri, cioè quasi 2,81 lei al litro. L’aliquota ridotta di accisa è l’accisa più bassa che la normativa europea consente di far sopportare, in ultima istanza, ai trasportatori professionali. E l’aiuto di Stato è proprio la differenza tra le due, che l’impresa chiede indietro allo Stato, trimestre dopo trimestre.

Il regime esiste dal dicembre 2025 e si rivolge a una categoria precisa: i trasportatori di merci su strada, in conto proprio o per conto terzi, con veicoli di almeno 7,5 tonnellate, e i trasportatori di persone con autobus e pullman delle categorie M2 e M3, escluso il trasporto pubblico locale. I soldi sono pagati dal Ministero delle Finanze, e le domande sono verificate dall’Autorità Stradale Rumena (ARR). La forma iniziale del regime stimava 2.200 operatori economici beneficiari.

Da aprile 2026, dopo una prima modifica apportata con la decisione del Governo n. 145/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 197 del 13 marzo 2026, l’aiuto era di 85 bani al litro, e l’aliquota ridotta di accisa di 1.954,29 lei ogni 1.000 litri. Le cifre tornano: 2.804,29 meno 850 lei ogni mille litri dà esattamente 1.954,29.

Poi è arrivata la crisi. La legge n. 162/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 642 del 4 agosto 2026, ha istituito la situazione di crisi sul mercato del petrolio greggio dal 7 agosto al 31 ottobre 2026, con possibilità di proroga di tre mesi in tre mesi. La legge ha messo in funzione un meccanismo che taglia temporaneamente l’accisa sul gasolio standard per tutti, non soltanto per i trasportatori. Il livello del taglio è stabilito dal Ministero delle Finanze due volte al mese, per ciascuna metà del mese, sulla base delle quotazioni Platts e del prezzo medio alla pompa. Per il 16 agosto 2026 il taglio è stato del 20%, mentre per il 1° settembre è salito al 25%, il che significa 701,07 lei in meno ogni 1.000 litri e un’accisa effettiva di 2.103,22 lei ogni 1.000 litri.

Qui interviene la nuova decisione. Se i trasportatori avessero continuato a ricevere 85 bani al litro sopra un’accisa già tagliata di un quarto, sarebbero arrivati a sopportare un’accisa netta molto al di sotto della soglia minima che la direttiva 2003/96/CE impone, 330 euro ogni 1.000 litri. Il Governo ha ricalibrato l’aiuto in modo che, quale che sia la profondità del taglio generale, il trasportatore resti nello stesso punto.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è immediato e si vede in soldi. Dal 3 settembre 2026, per il gasolio standard acquistato mentre la riduzione di accisa è del 25%, l’aiuto scende da 85 a 43 bani al litro. Al 20% è di 57 bani, e al 15% di 71 bani. Le aliquote ridotte di accisa dichiarate nella decisione sono, nello stesso ordine, 2.374,29, 2.234,29 e 2.094,29 lei ogni 1.000 litri, cioè esattamente 2.804,29 lei meno l’aiuto concesso.

Il secondo effetto è quello che la decisione non scrive da nessuna parte, ma che risulta dal calcolo. Un trasportatore che compra gasolio standard paga alla pompa l’accisa tagliata e riceve poi l’aiuto. Con un taglio del 15% arriva a 2.383,65 meno 710 lei, cioè 1.673,65 lei ogni 1.000 litri. Al 20%, a 1.673,43 lei. Al 25%, a 1.673,22 lei. Praticamente la stessa cifra in tutti e tre gli scenari, con una differenza inferiore a mezzo leu ogni mille litri, dovuta all’arrotondamento dell’aiuto al bano intero. In altre parole, per un beneficiario del regime non ha alcuna importanza se l’accisa generale scende del 15% o del 25%: il suo onere netto resta lo stesso.

Il terzo effetto è che i trasportatori escono in guadagno rispetto ai periodi senza crisi, ma con un guadagno a tetto fisso. Fuori dalla crisi sopportano un’accisa netta di 1.954,29 lei ogni 1.000 litri. In crisi, circa 1.673 lei. La differenza è di circa 28 bani al litro, indipendentemente dal livello del taglio. Per un camion pesante che percorre 120.000 chilometri all’anno e consuma 30 litri ogni cento, cioè 36.000 litri, questo significa circa 10.100 lei all’anno. La stessa somma sia al 15% sia al 25%.

Il quarto effetto è amministrativo e ricade sulle spalle delle imprese. Il prospetto dei rifornimenti, l’allegato n. 2 della decisione di base, viene sostituito integralmente e riceve una colonna nuova, la dodicesima, in cui si dichiara il tipo di gasolio: «Standard» oppure «Diverso dallo standard». La distinzione conta, perché la riduzione di accisa della crisi riguarda soltanto il gasolio standard, mentre i rifornimenti con un altro tipo di gasolio restano sotto la regola ordinaria.

Il quinto effetto riguarda il circuito dell’informazione. Il comma (6) di nuova introduzione obbliga il Ministero delle Finanze, in qualità di erogatore dell’aiuto, a trasmettere all’Autorità Stradale Rumena l’aliquota ridotta di accisa attraverso il sistema informatico del regime, nei termini dell’art. 7 comma (3) della legge n. 162/2026. In pratica, la stessa istituzione che pubblica sul proprio sito il livello del taglio deve trasmetterlo anche all’amministratore del regime, nella finestra di giorni rimasta della metà di mese analizzata.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino al 3 settembre 2026, il regime aveva un solo valore dell’aiuto per tutto l’intervallo 1° aprile 2026 – 31 dicembre 2026: 85 bani al litro, con un’aliquota ridotta di accisa di 1.954,29 lei ogni 1.000 litri. Il valore dipendeva dal calendario, non dal mercato. Adesso dipende anche dal mercato, attraverso la percentuale stabilita dal Ministero delle Finanze due volte al mese.

È cambiata anche la frequenza con cui l’importo può cambiare. I vecchi commi legavano l’aiuto a periodi lunghi, di alcuni mesi. I nuovi commi lo legano a segmenti di mezzo mese ciascuno. In un solo trimestre, un trasportatore può passare attraverso più valori. Il terzo trimestre del 2026 è già un esempio: nessun taglio fino al 15 agosto, 20% tra il 16 e il 31 agosto, 25% dal 1° settembre.

È cambiato il modello. La forma iniziale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1162 del 15 dicembre 2025, aveva undici colonne, numerate da 0 a 10, e usava un artificio tipografico: quattro delle intestazioni di colonna erano sostituite dalle lettere A, B, C e D, spiegate sopra la tabella. La forma nuova ha dodici colonne, scrive tutte le intestazioni per esteso e aggiunge «Tipo di gasolio», con una nota a piè di pagina propria. Le vecchie colonne restano identiche nel significato. La decisione di base è stata modificata anche nel frattempo, quindi il modello sostituito adesso non è necessariamente quello del numero del dicembre 2025, ma la colonna per il tipo di gasolio non esisteva nella forma iniziale.

Non è cambiato nulla su chi ha diritto all’aiuto, sul periodo coperto o sulle modalità di presentazione della domanda. Restano valide le condizioni di ammissibilità dell’art. 6, il termine di acquisto del gasolio, fino al 31 dicembre 2026, e la domanda trimestrale dell’allegato n. 1, che questa decisione non ha toccato.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Tiene il regime nei limiti del diritto europeo. Senza ricalibratura, un aiuto di 85 bani al litro sopra un’accisa tagliata del 25% avrebbe portato l’onere netto dei trasportatori molto al di sotto della soglia minima di 330 euro ogni 1.000 litri della direttiva 2003/96/CE, cioè sotto la condizione che tiene il regime esentato dalla notifica alla Commissione europea.
  • I trasportatori restano in guadagno, non in perdita. Anche se l’importo restituito scende, il guadagno alla pompa è maggiore della perdita sul rimborso. Il risultato netto è migliore di circa 28 bani al litro rispetto ai periodi fuori crisi.
  • Le cifre tornano al leu. Ciascuna delle tre coppie dell’atto, aliquota ridotta più aiuto, dà esattamente 2.804,29 lei ogni 1.000 litri, cioè il livello ordinario dell’accisa sul gasolio standard dell’allegato n. 1 al titolo VIII del Codice tributario. Non c’è alcuno scarto di arrotondamento.
  • La nuova colonna del prospetto risolve un problema reale. Senza di essa, l’Autorità Stradale Rumena non avrebbe potuto separare i rifornimenti con gasolio standard, gli unici interessati dal taglio di accisa, dagli altri, che restano sotto la vecchia regola.

Che cosa resta un problema

  • Il meccanismo ha cinque gradini, la decisione ne copre tre. La legge n. 162/2026 consente tagli del 5%, 10%, 15%, 20% e 25%. Per i primi due, l’atto non dice né quale sia l’aliquota ridotta né a quanto ammonti l’aiuto.
  • Non esiste alcuna disposizione transitoria. La crisi è iniziata il 7 agosto, il primo taglio si è applicato dal 16 agosto, e la decisione entra in vigore soltanto il 3 settembre. Per il gasolio acquistato nei diciotto giorni tra il 16 agosto e il 2 settembre resta applicabile il vecchio aiuto, di 85 bani, sopra un’accisa già tagliata del 20% e poi del 25%.
  • La domanda trimestrale non è stata adattata. L’allegato n. 1 chiede una sola quantità e un solo importo per trimestre, ma in un trimestre possono esistere fino a sei valori diversi dell’aiuto. Chi faccia il calcolo intermedio e come lo si verifichi non è scritto da nessuna parte.
  • L’aiuto dipende da una cifra pubblicata soltanto su un sito. Il livello del taglio si pubblica sulla pagina del Ministero delle Finanze, non nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Dal momento in cui da esso dipende l’importo restituito, diventa elemento di un diritto patrimoniale, senza avere la pubblicità di un atto normativo.

Consigli pratici

  1. Verificate la data di ogni rifornimento, non soltanto il trimestre. Dal 3 settembre 2026, due pieni fatti a due settimane di distanza possono avere valori diversi dell’aiuto. La data del rifornimento, la colonna 7 del prospetto, diventa l’elemento che decide l’importo.
  2. Compilate correttamente la nuova colonna «Tipo di gasolio». Si scrive «Standard» oppure «Diverso dallo standard». Un rifornimento con gasolio non standard indicato come standard, o viceversa, cambia la regola applicabile e può portare al rigetto parziale della domanda.
  3. Non date per scontato che l’aiuto di 85 bani sia sparito del tutto. Resta la regola per il gasolio che non è standard e per i periodi in cui non si applica alcun taglio di accisa. I tre nuovi valori si applicano soltanto al gasolio standard e soltanto per la durata della crisi.
  4. Seguite gli annunci del Ministero delle Finanze a metà e a fine di ogni mese. Il livello del taglio per la metà di mese successiva si pubblica sulla pagina del ministero nei giorni rimanenti del segmento analizzato. Da esso dipende direttamente quanti soldi ricevete indietro.
  5. Tenete una contabilità separata per il periodo 16 agosto – 2 settembre 2026. È l’intervallo in cui la nuova decisione non si applica, ma il taglio di accisa si applicava già. Se l’Autorità Stradale Rumena dovesse interpretare diversamente, vi serviranno le quantità di quell’intervallo, disaggregate.
  6. Se il taglio scende al 5% o al 10%, chiedete per iscritto il punto di vista dell’amministratore del regime prima di presentare la domanda. L’atto non prevede nulla per questi due gradini, e una domanda presentata su un’interpretazione propria rischia il rigetto.

Domande frequenti

Chi riceve questo aiuto di Stato?
I trasportatori di merci su strada, in conto proprio o per conto terzi, con autoveicoli o complessi di almeno 7,5 tonnellate, e i trasportatori di persone, regolari o occasionali, con autoveicoli delle categorie M2 e M3. Il trasporto pubblico locale di persone è escluso. L’impresa deve possedere una licenza comunitaria rilasciata in Romania e almeno un veicolo ammissibile.
Quanto ricevo indietro al litro a partire dal 3 settembre 2026?
Dipende dal livello del taglio di accisa stabilito dal Ministero delle Finanze per la metà di mese in questione: 71 bani al litro con un taglio del 15%, 57 bani al 20% e 43 bani al 25%. Al 1° settembre 2026 il taglio era del 25%, quindi si applicano 43 bani al litro.
Perché l’aiuto scende, se la crisi c’è ancora?
Perché l’accisa che pagate alla pompa è già scesa. Lo Stato restituisce la differenza fino a un livello considerato minimo, e se il punto di partenza si abbassa, la differenza da restituire si riduce. Il risultato finale per il trasportatore resta lo stesso, intorno a 1.673 lei di accisa netta ogni 1.000 litri.
Esco in guadagno o in perdita rispetto al mese scorso?
In guadagno. Perdete 42 bani al litro sul rimborso, con un taglio del 25%, ma guadagnate 70,11 bani al litro alla pompa. La differenza a vostro favore è di circa 28 bani al litro, cioè intorno a 10.100 lei all’anno per un camion che consuma 36.000 litri.
Che cos’è il gasolio standard e perché conta?
È il tipo di gasolio commercializzato correntemente sul mercato interno, al quale si applica il livello di accisa del n. 12 dell’allegato n. 1 al titolo VIII del Codice tributario. Conta perché il taglio temporaneo di accisa si applica soltanto a questo tipo, e il prospetto chiede adesso di dichiarare, per ogni rifornimento, se sia stato standard o no.
Che cosa succede al gasolio acquistato tra il 16 agosto e il 2 settembre 2026?
La decisione non contiene alcuna disposizione transitoria e non retroagisce, quindi per quell’intervallo resta applicabile l’aiuto di 85 bani al litro, benché il taglio di accisa fosse già in vigore, del 20% dal 16 agosto e del 25% dal 1° settembre. È un punto che la domanda per il terzo trimestre porterà alla luce.
Che cosa succede se il taglio di accisa è del 5% o del 10%?
L’atto non prevede nulla per questi due gradini, benché la legge li consenta. Si può sostenere o che si torni alla regola generale di 85 bani al litro, oppure che, essendo il nuovo comma un’eccezione per tutta la durata della crisi, non esista più alcun valore applicabile. La differenza tra le due letture è di 85 bani al litro.
Devo rifare i prospetti già presentati?
No. Il nuovo modello si applica alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della decisione. Le domande già presentate sono state compilate sul modello valido a quella data. Per il terzo trimestre del 2026, però, userete il modello a dodici colonne.
Fino a quando posso chiedere la compensazione?
La misura copre il gasolio acquistato fino al 31 dicembre 2026, mentre il pagamento dell’aiuto può avvenire fino al 30 aprile 2027, secondo la forma in vigore della decisione di base. La crisi dichiarata con la legge n. 162/2026 dura fino al 31 ottobre 2026, con possibilità di proroga con decisione del Governo, di tre mesi in tre mesi.
Chi paga i soldi e chi verifica la domanda?
L’erogatore dell’aiuto di Stato è il Ministero delle Finanze, mentre l’amministratore del regime è l’Autorità Stradale Rumena, che riceve le domande trimestrali, le verifica ed emette le decisioni di accoglimento o di rigetto. Il pagamento avviene con bonifico sul conto aperto presso la Tesoreria dello Stato.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • L’art. 5 comma (4) lett. c) chiama «aliquota ridotta» un’accisa più alta di quella in vigore. La lettera c) fissa, per un taglio del 25%, un’aliquota ridotta di accisa di 2.374,29 lei ogni 1.000 litri. Al 3 settembre 2026, data della pubblicazione della decisione, il taglio in vigore era proprio del 25%, e l’accisa applicabile al gasolio standard, annunciata dal Ministero delle Finanze per l’intervallo 1-15 settembre 2026, era di 2.103,22 lei ogni 1.000 litri. Il livello chiamato «ridotto» è di 271,07 lei ogni 1.000 litri più alto del livello che paga chiunque. La conseguenza non è terminologica: l’art. 1 commi (1) e (6) della decisione di base definiscono l’aiuto come differenza tra il livello ordinario delle accise e l’aliquota ridotta, e al 25% questa differenza è negativa, mentre il comma (5) lett. c) concede 43 bani al litro. Al 20% la differenza calcolata dall’atto sarebbe di 0,91 bani al litro, contro i 57 bani concessi, e al 15% di 28,94 bani, contro 71. Le tre aliquote del comma (4) sono calcolate rispetto a 2.804,29 lei ogni 1.000 litri, cioè rispetto all’accisa che non è in vigore durante la crisi. Dallo stesso atto risultano due importi diversi per lo stesso diritto.
  • Il meccanismo invocato ha cinque gradini, la decisione ne disciplina tre. L’art. 5 commi (4) e (5) rinviano al livello della riduzione stabilito secondo il meccanismo temporaneo della legge n. 162/2026 e danno valori soltanto per il 15%, il 20% e il 25%. L’art. 6 comma (1) della legge prevede però che il livello si stabilisca gradualmente tra il 5% e il 25%, e l’art. 8 comma (1) dell’allegato alla legge elenca cinque gradini: 5%, 10%, 15%, 20% e 25%. Se il Ministero delle Finanze stabilisce il 5% o il 10% per una metà di mese, nessuna lettera dei commi (4) e (5) è applicabile. Poiché il comma (4) si dichiara eccezione ai commi (1) e (2) per tutta la durata della crisi, si può leggere o che torni la regola generale di 85 bani al litro, oppure che non esista più alcun valore applicabile. La differenza tra le due letture è di 85 bani al litro, cioè oltre 30.000 lei all’anno per un solo camion che consuma 36.000 litri.

Analisi della redazione

La decisione risolve un problema reale e lo risolve in fretta. Senza di essa, i trasportatori avrebbero cumulato due vantaggi che non erano pensati per sovrapporsi: il taglio generale di accisa, fino a un quarto, e la restituzione di 85 bani al litro, calibrata su un’accisa non tagliata. Il risultato avrebbe portato il loro onere netto molto al di sotto della soglia di 330 euro ogni 1.000 litri che la direttiva 2003/96/CE impone come minimo, cioè esattamente sotto la condizione che tiene il regime esentato dalla notifica alla Commissione europea. La ricalibratura era necessaria e, sul piano aritmetico, è fatta bene: le tre coppie di cifre tornano al leu su 2.804,29 lei ogni 1.000 litri.

L’osservazione che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine è che, per un beneficiario del regime, la profondità del taglio generale non conta più affatto: al 15% il trasportatore sopporta un’accisa netta di 1.673,65 lei ogni 1.000 litri, al 20% di 1.673,43 lei e al 25% di 1.673,22 lei. La differenza massima tra le tre è di 43 bani ogni mille litri, cioè praticamente zero. Lo Stato ha costruito un meccanismo a cinque gradini che si aggiusta due volte al mese, ma per i circa 2.200 operatori del regime il risultato è una linea retta. Il loro guadagno rispetto ai periodi senza crisi è costante, intorno a 28 bani al litro, cioè circa 10.100 lei all’anno per un camion che percorre 120.000 chilometri e consuma 36.000 litri. Un meccanismo che si ricalcola ogni due settimane per produrre sempre lo stesso risultato merita la domanda se non potesse essere scritto direttamente come formula.

La seconda osservazione riguarda il calendario, e qui la decisione resta corta. La crisi è iniziata il 7 agosto 2026, il primo taglio di accisa si è applicato dal 16 agosto, il secondo dal 1° settembre, e la ricalibratura entra in vigore soltanto il 3 settembre. Nei diciotto giorni tra il 16 agosto e il 2 settembre si è cumulato esattamente ciò che la decisione vuole evitare: l’aiuto di 85 bani al litro sopra un’accisa tagliata del 20% e poi del 25%. L’accisa netta sopportata dal trasportatore in quell’intervallo scende a 1.393,43 e rispettivamente a 1.253,22 lei ogni 1.000 litri, cioè tra 280 e 420 lei ogni mille litri sotto la soglia che l’atto tratta adesso come quella corretta. Non esiste alcuna disposizione transitoria, e le domande per il terzo trimestre si presentano dopo il 30 settembre, quindi l’Autorità Stradale Rumena dovrà applicare tre regimi diversi all’interno di un solo prospetto trimestrale.

La terza osservazione riguarda la modulistica. La decisione sostituisce integralmente il prospetto dei rifornimenti per aggiungere una sola colonna, quella con il tipo di gasolio, ma lascia intatta la domanda dell’allegato n. 1, che continua a chiedere una sola quantità e un solo importo da compensare per trimestre. Poiché il livello del taglio cambia ogni mezzo mese, un trimestre può contenere fino a sei valori diversi dell’aiuto. Il richiedente dovrà fare da sé la disaggregazione, senza che alcun modello la chieda e senza che alcuna disposizione dica chi sopporta il rischio di un errore di calcolo. E il comma (6), che per i termini rinvia all’art. 7 comma (3) della legge n. 162/2026, prende in prestito in realtà una regola di pubblicazione su internet e la usa come termine di trasmissione tra due istituzioni. La finestra è determinabile, quindi il testo funziona, ma non dice nulla su che cosa accada se la trasmissione tarda.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Il completamento dei due gradini mancanti, del 5% e del 10%. Effetto pratico: nessuna metà di mese resterebbe senza regola. Applicando la stessa logica di calcolo degli altri tre gradini, risulterebbero 99 bani al litro con un taglio del 5% e 85 bani al 10%, con aliquote ridotte rispettivamente di 1.814,29 e 1.954,29 lei ogni 1.000 litri. Al 10%, il valore coincide con la regola generale, quindi in pratica soltanto il gradino del 5% richiede una cifra nuova.
  • La sostituzione della tabella con una formula. Effetto pratico: l’aiuto si calcolerebbe come differenza tra l’accisa effettivamente in vigore nel segmento in questione e una soglia fissa espressa in lei, e qualsiasi livello di taglio, compreso uno introdotto in futuro, sarebbe coperto senza una nuova decisione. L’attuale tabella richiede una modifica di atto normativo a ogni cambiamento del meccanismo.
  • La precisazione, nell’art. 1 o nel comma (4), di che cosa significhi «livello ordinario delle accise» durante la crisi. Effetto pratico: sparirebbe la contraddizione tra i due commi. Oggi, un beneficiario che applica la definizione dell’art. 1 ottiene 29 bani al litro con un taglio del 15%, mentre uno che legge direttamente il comma (5) ne ottiene 71. Entrambi leggono lo stesso atto.
  • Una disposizione transitoria per il periodo 16 agosto – 2 settembre 2026. Effetto pratico: i diciotto giorni in cui è stato pagato l’aiuto intero sopra un’accisa già tagliata sarebbero regolati esplicitamente, invece di essere lasciati all’interpretazione dell’amministratore del regime al momento della verifica delle domande per il terzo trimestre.
  • La modifica della domanda dell’allegato n. 1, con disaggregazione per segmenti di mezzo mese. Effetto pratico: il richiedente dichiarerebbe ciò che può verificare, e l’Autorità Stradale Rumena non dovrebbe più ricostruire da sola la ripartizione delle quantità per livello di aiuto, partendo soltanto dalla colonna con la data del rifornimento.
  • La pubblicazione del livello della riduzione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, non soltanto sulla pagina del Ministero delle Finanze. Effetto pratico: la cifra da cui dipende una restituzione a carico del bilancio dello Stato acquisterebbe la pubblicità e la datazione di un atto ufficiale. Oggi, una controversia sull’importo spettante si appoggerebbe a una pagina internet che può cambiare senza lasciare traccia.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 746 del 3 settembre 2026 16 pagine PDF, 118 KB l'atto inizia a pagina 2

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.