In breve
- Il Ministero dell’Agricoltura ha approvato un nuovo regolamento per gli organismi che certificano le bevande spiritose con indicazione geografica. Il decreto del 2022 è abrogato e la denominazione «organismi di certificazione» è sostituita da «organismi delegati».
- Per essere riconosciuto, un organismo deve superare sei condizioni cumulative, tra cui l’accreditamento EN ISO/IEC 17065 e un laboratorio proprio accreditato oppure un contratto con un laboratorio di questo tipo. Il certificato dura 4 anni, ma va vidimato ogni anno, e la domanda di vidimazione si presenta prima del 31 marzo.
- Finché non esiste alcun organismo delegato riconosciuto, una commissione del ministero rilascia un verbale di conformità. La sua validità cessa 6 mesi dopo che il ministero riconosce un organismo delegato.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 673 del 14 agosto 2026
Entrata in vigore: 14 agosto 2026
Una bottiglia di țuică venduta con una denominazione protetta non può arrivare sul mercato senza che qualcuno abbia verificato che rispetti il disciplinare. Il decreto pubblicato venerdì riscrive chi sia quel qualcuno. Il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale ha approvato, con il Decreto n. 213/2026, un nuovo regolamento sul riconoscimento degli organismi delegati che certificano le bevande spiritose designate da indicazioni geografiche. È il secondo giorno consecutivo in cui il ministero interviene nel settore delle indicazioni geografiche, dopo i decreti sui gruppi di produttori e sulla protezione internazionale, pubblicati il giorno prima nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 671.
C’è una coincidenza di numerazione che può trarre in inganno: il nuovo atto porta il numero 213, lo stesso del decreto del 2022 che abroga. Il Decreto MADR n. 213/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 802 del 12 agosto 2022, cessa di essere in vigore proprio nel giorno in cui entra in vigore quello nuovo.
Il decreto non nomina alcuna bevanda in particolare. Si applica a qualsiasi bevanda spiritosa designata da un’indicazione geografica registrata o che deve ancora ottenere la protezione, e le denominazioni effettivamente protette sono tenute nel registro europeo, non in questo atto.
Il motivo della riscrittura è europeo. Il regolamento (UE) 2024/1.143 ha ridisegnato il sistema delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, e la terminologia è cambiata: il titolo del decreto abrogato parlava di «organismi di certificazione delle bevande spiritose», mentre il nuovo atto parla di «organismi delegati», ai quali il ministero delega compiti di verifica e di certificazione.
Il principio di fondo è enunciato nel corpo del decreto: prima dell’immissione sul mercato, una bevanda spiritosa designata da un’indicazione geografica è sottoposta a un sistema di controllo ufficiale. Il regolamento allegato dice chi effettua il controllo, quali condizioni deve soddisfare, come viene riconosciuto, quali obblighi ha dopo il riconoscimento e che cosa accade finché non ne esiste alcuno. Consta di 15 articoli, tre capitoli e dieci allegati con moduli tipo.
Gli effetti che produce
L’organismo che certifica deve superare sei condizioni cumulative. L’articolo 6 le elenca alle lettere da a) a f): essere persona giuridica con sede in Romania oppure, se ha la sede principale in un altro Stato membro, stabilire e mantenere una sede secondaria in Romania; disporre di struttura, attrezzature e procedure; avere un laboratorio proprio accreditato o un contratto di collaborazione con un laboratorio di questo tipo; disporre di personale qualificato ed esperto; essere imparziale e indipendente rispetto a tutte le parti coinvolte; e soddisfare i requisiti della norma europea EN ISO/IEC 17065, con accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento della Romania, RENAR, o da un organismo di accreditamento equivalente. L’atto dice espressamente «cumulativamente», quindi tutte e sei.
Il fascicolo di riconoscimento comprende otto categorie di documenti. L’articolo 7 richiede la domanda tipo, la copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese, la copia del certificato di accreditamento, l’atto costitutivo o lo statuto, una dichiarazione scritta sulla messa a disposizione delle informazioni relative all’accreditamento, la procedura standard di controllo, il fascicolo del personale dipendente o collaboratore, con diplomi, curricula, contratti e certificati di formazione, e, all’ultima lettera, l’impegno scritto a non consentire agli operatori economici l’uso di organismi geneticamente modificati o di loro derivati.
Il certificato di riconoscimento dura 4 anni, ma va vidimato ogni anno. La vidimazione è concessa a seguito del controllo e della sorveglianza dell’attività dell’organismo, svolti dalla struttura di ispezione e controllo del ministero. Senza la vidimazione per l’anno in corso il certificato non copre più l’attività: l’articolo 3 del decreto stabilisce che gli organismi possono operare «fino alla data di scadenza della validità della vidimazione annuale», e il modello di certificato dell’allegato n. 5 reca la menzione che esso è valido soltanto se vidimato per l’anno in corso.
Il termine per la vidimazione è fisso: prima del 31 marzo. Ogni anno, prima di tale data, l’organismo delegato deve presentare la domanda, corredata di tre documenti: il certificato di accreditamento, l’elenco con i nomi e le funzioni del personale responsabile delle verifiche e dei controlli e le procedure relative alle verifiche e ai controlli. La mancata presentazione entro il termine figura, alla lettera f) dell’articolo 10, tra i motivi per i quali può essere respinta «una domanda di parere annuale», come la chiama l’atto in quel punto, benché l’articolo 9 chiami la stessa procedura vidimazione.
La comunicazione dei decreti ha ovunque la stessa durata: 10 giorni di calendario. Il termine è scritto tre volte negli articoli del regolamento, per il riconoscimento, per la vidimazione annuale e per l’estensione dell’ambito di certificazione, con una differenza di formulazione: per il riconoscimento e per l’estensione decorre dalla data della firma del decreto, mentre per la vidimazione annuale dalla data della sua emissione. La differenza non regge però nemmeno all’interno della stessa procedura: il modello di decreto di vidimazione annuale dell’allegato n. 7 dice «dalla data della firma dello stesso», e contraddice quindi proprio l’articolo che attua. Il decreto di revoca rinvia alle stesse condizioni.
Sei motivi possono portare alla revoca del riconoscimento o al rigetto della vidimazione. Attività non conforme alle procedure standard di verifica e controllo; mancata correzione delle non conformità rilevate in sede di controllo; impedimento ai rappresentanti del ministero di svolgere la propria attività di controllo; cessazione o sospensione dell’attività, oppure assoggettamento a esecuzione forzata; scadenza o revoca dell’accreditamento, constatata a seguito della comunicazione ricevuta dal RENAR o da un organismo equivalente; e mancata presentazione della domanda di vidimazione prima del 31 marzo. Il testo dice che il certificato «può essere revocato» e che la vidimazione «può essere respinta», quindi la sanzione non è automatica.
La revoca può essere totale o parziale. Il decreto di revoca è comunicato alle stesse condizioni del decreto di vidimazione annuale, e il suo modello, contenuto nell’allegato n. 8, ha una voce per i motivi di fatto e una per le norme di diritto violate. L’atto non spiega che cosa significhi parziale, ma il certificato è concesso per le bevande spiritose elencate nella domanda, e il modello di decreto si riferisce alle categorie coperte dal certificato.
La revoca non colpisce soltanto l’organismo, ma anche i richiedenti iscritti presso di esso. Il ministero informa il RENAR o l’organismo di accreditamento equivalente, nonché i richiedenti iscritti presso l’organismo sanzionato, che il suo marchio di certificazione e qualsiasi dichiarazione di conformità non possono più essere utilizzati e che occorre stipulare un contratto con un altro organismo delegato. La stessa informazione è data anche quando una domanda di parere annuale viene respinta, non soltanto quando il certificato viene revocato.
Il ricorso ha 30 giorni per la presentazione e 30 per la decisione. I due termini non decorrono però dallo stesso momento: quello di presentazione decorre dalla comunicazione del decreto, mentre quello di decisione, espresso in giorni di calendario, decorre dalla data in cui il ricorso perviene alla commissione per l’esame dei ricorsi, nominata dai vertici del ministero. La commissione comunica poi la decisione di accoglimento o di rigetto.
Una nuova domanda può essere presentata soltanto dopo la rimozione delle non conformità. Un organismo al quale sia stato revocato il certificato può presentare una nuova domanda di riconoscimento soltanto dopo aver rimosso le non conformità individuate. Il regolamento pone la condizione per la presentazione della domanda, non per la ripresa dell’attività. Che cosa comporti la procedura successiva al deposito non risulta da questo testo.
L’estensione a nuove categorie con ogni probabilità non fa ripartire i 4 anni. L’organismo già riconosciuto presenta una domanda con tre documenti: la domanda tipo, il certificato di accreditamento per le nuove categorie e le procedure di verifica e controllo corrispondenti. Il ministero redige la relazione con la proposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione, e il decreto è emanato successivamente, sulla base della relazione. Il nuovo certificato conserva il numero di quello iniziale e la validità di 4 anni, con l’indicazione della data del riaccreditamento dell’ambito di certificazione e della data di estensione. L’atto collega espressamente al certificato iniziale soltanto il numero, non anche il termine, benché l’allegato n. 5, con le quattro caselle di vidimazione dall’anno I all’anno IV, vada nello stesso senso.
L’articolo 13, comma 1, elenca sedici obblighi degli organismi riconosciuti. Sono le lettere da a) a p), e tre di esse portano termini propri. Il primo audit annunciato deve essere svolto entro un massimo di 120 giorni di calendario dalla firma del contratto di certificazione con il richiedente, e ogni anno deve essere effettuato almeno un audit programmato, al quale si possono aggiungere controlli senza preavviso. Le modifiche dello stato di accreditamento sono comunicate al ministero entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione ufficiale, e l’elenco degli operatori verificati nell’anno precedente è trasmesso entro il 31 gennaio.
Un richiedente lavora con un solo organismo delegato. Il regolamento consente tuttavia il cambiamento: se per motivi pertinenti il contratto non può essere rispettato, il richiedente può stipularne un altro con un diverso organismo delegato, a condizione di risolvere il primo. L’organismo che perde il cliente è tenuto a trasmettere con sollecitudine al subentrante tutte le informazioni necessarie alla prosecuzione della verifica.
Il documento che il richiedente riceve alla fine si chiama «Attestato ufficiale». È rilasciato dall’organismo delegato al richiedente che rispetta il disciplinare, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del regolamento (UE) 2024/1.143, secondo il modello dell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione. «Richiedente» è il termine usato ovunque dal regolamento, e l’articolo 13, comma 1, lettera m), lo spiega: il tipo di operatore può essere produttore o trasformatore.
Il ministero esercita la sorveglianza attraverso due strutture diverse. La struttura che attua il regolamento (UE) 2019/787 verifica il rispetto delle condizioni e della documentazione e revoca il riconoscimento, mentre la struttura di ispezione e controllo monitora l’attività, svolge ogni anno almeno un audit mediante osservazione diretta degli ispettori dell’organismo delegato e redige, entro il 31 marzo, la relazione di valutazione per l’anno precedente. L’elenco degli organismi delegati muniti di certificato di riconoscimento, con la loro denominazione completa e la sede, è pubblicato annualmente sul sito del ministero.
Esiste una soluzione di ripiego finché nessun organismo delegato è riconosciuto. La condizione posta dal testo è l’assenza generale di organismi delegati riconosciuti dal ministero, non l’assenza di uno competente per una determinata bevanda. In tale situazione l’attestazione della conformità è effettuata da una commissione approvata dai vertici del ministero, composta da un numero dispari di membri designati dal ministro e dimensionata in funzione della zona geografica indicata nel disciplinare. La commissione rilascia, dopo la valutazione della documentazione, un verbale di conformità.
Il verbale scade 6 mesi dopo il riconoscimento di un organismo delegato. La sua validità cessa entro tale termine, e in quell’intervallo il richiedente ha l’obbligo di stipulare un contratto di verifica della conformità con l’organismo delegato riconosciuto. La commissione stessa opera, dice l’atto, «per un periodo limitato», fino alla data in cui sarà riconosciuto un organismo delegato.
L’estratto dell’elenco si chiede al ministero, ma lo rilascia la commissione. Gli operatori possono chiedere al ministero, con apposita domanda, il rilascio di un estratto dell’elenco, ma il comma successivo stabilisce che lo emette la commissione. Per lo stesso documento l’atto indica due modelli: il comma 6 rinvia all’allegato n. 2 del regolamento, il comma 7 all’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26. Il modello dell’allegato n. 2 richiede di allegare il verbale di conformità. Il meccanismo fa quindi parte dello stesso regime provvisorio della commissione, non è una facilitazione permanente. Il documento serve, secondo il modello, a essere messo a disposizione delle autorità doganali o di altre autorità dell’Unione.
Che cosa cambia rispetto a prima
L’unico cambiamento che l’atto documenta da sé è quello lessicale, ma ha effetto giuridico. L’articolo 4 del decreto cita per intero il titolo dell’atto abrogato, dove si legge «organismi di certificazione delle bevande spiritose». Il nuovo regolamento parla ovunque di «organismi delegati», e il certificato di riconoscimento è definito espressamente come l’atto con il quale il ministero delega loro determinati compiti. È il linguaggio del regolamento (UE) 2024/1.143.
Il resto del confronto non si può fare a partire dall’atto: il decreto abroga il regolamento del 2022 senza riprodurne il testo, quindi sulla base di questo atto non si può affermare nulla su ciò che prevedeva la forma precedente. Quanto segue descrive l’architettura di oggi, non la differenza rispetto a quella vecchia.
Il fondamento giuridico invocato nel preambolo è composto da quattro elementi: l’articolo 3, commi 4 e 5, della Decisione del Governo n. 537/2022, il regolamento (UE) 2024/1.143, l’articolo 57, comma 1, del Codice amministrativo e l’articolo 9, comma 5, della Decisione del Governo n. 30/2017. Il regolamento (UE) 2019/787 non figura come fondamento autonomo, ma soltanto all’interno dei titoli degli altri atti citati, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione non compare affatto nel fondamento: è invocato separatamente, nel corpo del regolamento, per il modello dell’estratto dell’elenco e per quello dell’attestato ufficiale.
Il sistema è visibile su due piani. Il ministero trasmette alla Commissione dell’Unione europea l’elenco degli organismi delegati e delle loro competenze, mentre sul proprio sito pubblica ogni anno l’elenco degli organismi per i quali sono stati rilasciati i certificati, con la denominazione completa e la sede. L’atto descrive due elenchi con contenuto diverso, non uno solo.
Vale la pena dire anche che l’atto cita sé stesso in modo incoerente, in quattro punti. L’articolo 9 parla della «vidimazione annuale» del certificato, mentre l’articolo 10 parla di «una domanda di parere annuale», benché il parere e la vidimazione siano istituti diversi. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 è invocato due volte, all’articolo 4, comma 7, e all’articolo 13, comma 1, lettera p), del regolamento, con lo stesso numero e la stessa data, ma con due titoli che descrivono tipi di atto diversi: il primo è il titolo di un regolamento delegato, che integra il regolamento (UE) 2024/1.143 e abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014, il secondo è quello di un regolamento di esecuzione, che stabilisce norme di applicazione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Sono due atti diversi, quindi uno dei due rinvii porta un numero errato. Pur cambiando ovunque la terminologia, l’articolo 10, comma 3, quello sui ricorsi, mantiene la formula vecchia e parla di «un organismo di ispezione e certificazione». E l’articolo 8, comma 4, che definisce il certificato di riconoscimento, descrive la delega come riguardante il disciplinare «dei prodotti agricoli designati da indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite», cioè una formulazione ripresa dal regime dei prodotti agricoli, non da quello delle bevande spiritose che il decreto disciplina.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La soluzione di ripiego attraverso la commissione del ministero impedisce il blocco dei richiedenti finché nessun organismo delegato è riconosciuto.
- I 6 mesi di validità del verbale dopo il riconoscimento di un organismo danno un tempo di transizione reale, invece di un cambiamento dall’oggi al domani.
- I motivi di revoca sono enumerati in un elenco chiuso, e la revoca può essere anche parziale, non soltanto totale.
- Il termine di comunicazione dei decreti ha la stessa durata ovunque, 10 giorni di calendario, per il riconoscimento, per la vidimazione e per l’estensione, anche se il punto di partenza è diverso.
- L’informazione al RENAR e ai richiedenti iscritti presso un organismo sanzionato tutela chi resterebbe altrimenti con una certificazione priva di valore.
- Il richiedente non è legato in modo definitivo a un organismo: può stipulare un contratto con un altro, risolvendo il primo, e l’organismo che perde il cliente deve consegnare le informazioni.
- Il ministero pubblica ogni anno sul sito l’elenco degli organismi per i quali sono stati rilasciati i certificati e trasmette separatamente alla Commissione europea l’elenco degli organismi delegati e delle loro competenze, il che rende il sistema verificabile dall’esterno.
Che cosa resta un problema
- Il termine del 31 marzo è l’unico termine imposto agli organismi che il regolamento inserisce espressamente nell’elenco dei motivi di revoca o di rigetto. Gli altri, quelli di 5 giorni o di 120 giorni, non compaiono in quell’elenco.
- Le condizioni di ingresso sono gravose: oltre all’accreditamento EN ISO/IEC 17065, l’articolo 6 richiede un laboratorio proprio accreditato oppure un contratto di collaborazione con un laboratorio di questo tipo, il che limita fin dall’inizio il numero dei candidati.
- Per il riconoscimento iniziale il regolamento non fissa al ministero alcun termine: l’articolo 8 chiede una relazione dopo l’analisi dei documenti, senza dire entro quanto tempo, mentre per l’estensione dell’ambito l’articolo 11 concede espressamente 30 giorni.
- La commissione di ripiego è legata all’assenza generale di organismi riconosciuti. Se esiste un organismo riconosciuto, ma nessuno accreditato per la bevanda in questione, il testo non dice chi attesti la conformità, e il certificato è concesso soltanto per le bevande elencate nella domanda.
- Il costo della certificazione non è toccato in nessun punto: le parole tariffa, tassa o massimale non compaiono nel testo, in un mercato che può restare a lungo con un solo fornitore.
Consigli pratici
- Se producete una bevanda spiritosa con indicazione geografica, verificate se l’organismo con cui avete un contratto è riconosciuto per la vostra bevanda. Il certificato è concesso per le bevande spiritose elencate nella domanda, non in generale.
- Finché nessun organismo delegato è riconosciuto, chiedete la valutazione della commissione del ministero. Il verbale di conformità vi permette di andare avanti ed è il documento da allegare se chiedete un estratto dell’elenco.
- Se lavorate con un verbale della commissione, ricordate che esso scade 6 mesi dopo che il ministero riconosce un organismo delegato. In quell’intervallo dovete stipulare il contratto.
- Se gestite un organismo delegato, presentate la domanda di vidimazione annuale prima del 31 marzo. È l’unico termine imposto agli organismi che il regolamento inserisce espressamente nell’elenco dei motivi di revoca del riconoscimento o di rigetto della vidimazione annuale.
- Se volete diventare un organismo delegato, preparate per tempo la parte di laboratorio, non soltanto l’accreditamento: il regolamento richiede un laboratorio proprio accreditato oppure un contratto di collaborazione con un laboratorio di questo tipo.
- Per l’estensione a nuove categorie il ministero ha 30 giorni per la relazione, e il decreto viene dopo. Il nuovo certificato conserva il numero di quello iniziale e la validità di 4 anni, quindi l’estensione con ogni probabilità non fa ripartire il termine.
- Se ricevete un decreto di revoca, avete 30 giorni per presentare ricorso. Una nuova domanda di riconoscimento può essere presentata soltanto dopo aver rimosso le non conformità individuate.
Domande frequenti
Che cos’è un organismo delegato?
Che cosa accade finché nessun organismo delegato è riconosciuto?
Quanto dura il certificato di riconoscimento?
Per quali motivi il certificato può essere revocato?
Che documento riceve alla fine il produttore?
Che cosa accade ai produttori se il loro organismo perde il riconoscimento?
Quale atto è stato abrogato?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 673 del 14 agosto 2026 16 pagine PDF, 108 KB l'atto inizia a pagina 5
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
