In breve
- Il Ministero dell’Ambiente ha approvato una deroga al divieto di catturare pesci di specie rigorosamente protette, per 1.000 esemplari di barbo canino e 400 esemplari di asprete (pesce endemico del fiume Vâlsan), nella valle del Vâlsan e nei monti Făgăraș.
- I pesci vengono catturati, misurati e rilasciati nello stesso luogo, senza arrecare loro danno. La deroga vale fino al 31 dicembre 2026.
- L’unico beneficiario è la Fondazione Centura Verde, con il progetto «Aspretele Trăiește», e ogni azione viene comunicata entro sette giorni alla direzione distrettuale dell’ambiente.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 691 del 20 agosto 2026
Emesso: 17 agosto 2026
L’asprete, un pesce noto soltanto nel fiume Vâlsan e considerato tra i più rari al mondo, sarà catturato e misurato legalmente fino alla fine dell’anno. Il Ministero dell’Ambiente ha approvato una deroga per 400 esemplari, con l’obbligo che ciascuno sia rilasciato vivo, nel punto da cui è stato prelevato. Il decreto del ministro dell’ambiente, delle acque e delle foreste n. 1.682 del 17 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 691 del 20 agosto 2026, approva la deroga a fini di ricerca scientifica per due specie di pesci. È il secondo atto di quest’anno con cui il ministero interviene in modo puntuale sul regime di una specie protetta, dopo quello con cui il periodo di caccia alla tortora selvatica è stato ridotto a zero giorni. Nel frattempo sono cambiate le regole generali per i pescatori sportivi: il decreto MADR n. 260/2026 porta il permesso online e richiede la scheda di cattura.
La deroga riguarda l’art. 33 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007, il testo che vieta, di regola, la cattura di esemplari delle specie di fauna selvatica rigorosamente protette. Il decreto ha cinque articoli e un allegato con il modello di rapporto che il titolare deve compilare dopo ogni uscita sul campo.
Le due specie sono trattate in modo diverso quanto al numero. Per Barbus meridionalis, noto come barbo canino, sono approvati 1.000 esemplari, adulti e giovani. Per Romanichthys valsanicola, l’asprete, sono approvati 400 esemplari, anch’essi adulti e giovani. In entrambi i casi, la tabella del decreto indica lo stesso stato degli esemplari prima e dopo il prelievo: vivi.
Il 28 agosto 2026 il ministero dell’agricoltura ha completato anche l’elenco dei luoghi in cui il pesce di cattura commerciale può essere sbarcato e venduto: il decreto MADR n. 250/2026 aggiunge nove voci, quasi tutte sui laghi dell’Olt.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è la deroga stessa al divieto. Senza questo decreto, la cattura di un asprete sarebbe rimasta vietata, quale che fosse la finalità scientifica. La deroga copre tre operazioni distinte: la cattura, l’inventario e il successivo rilascio, nel territorio di tre aree naturali protette, la valle del Vâlsan (ROSCI0268), i monti Făgăraș (ROSCI0122) e la Riserva naturale della Valle del Vâlsan (codice 2125).
Il secondo effetto è la restrizione a un solo titolare. La cattura è effettuata unicamente dalla Fondazione Centura Verde, con personale tecnico specializzato, per gli obiettivi di conservazione dell’asprete previsti dal progetto «Aspretele Trăiește». Nessuna altra organizzazione e nessuna persona può invocare questo decreto.
Il terzo effetto è l’obbligo di rilascio. Gli esemplari vengono catturati temporaneamente, per misurazioni biometriche, e rilasciati nello stesso luogo, senza arrecare loro danno. Non è un’autorizzazione al prelievo, bensì un’autorizzazione a una manipolazione controllata, e il risultato atteso è un insieme di dati, non una collezione di esemplari.
Il quarto effetto riguarda il modo di lavorare sul campo. Il decreto vieta i mezzi con grado elevato di usura o con perdite di carburante e lubrificante, impone motori dotati di silenziatori e carenature e obbliga a limitare le attività che producono inquinamento acustico. Il titolare deve rispettare i piani e i regolamenti di gestione delle aree in cui opera e tenere il registro dei rifiuti prodotti.
Il quinto effetto è la responsabilità per i danni. Se si verificano incidenti o interventi che pregiudicano gli obiettivi di conservazione o l’integrità dei siti, i lavori di ripristino ecologico sono approvati dall’Agenzia nazionale per l’ambiente e le aree protette e si eseguono a spese del titolare. Ogni evento che mette in pericolo l’ambiente va segnalato immediatamente all’agenzia, alla Guardia nazionale dell’ambiente e al ministero.
Il sesto effetto è la catena di comunicazione, con due termini. Entro sette giorni dalla cattura, il titolare trasmette alla direzione distrettuale dell’ambiente un rapporto per ciascuna azione, secondo il modello dell’allegato. La direzione distrettuale trasmette a sua volta, entro un massimo di 30 giorni dall’applicazione della deroga, un rapporto sui risultati all’Agenzia nazionale per l’ambiente e le aree protette e al ministero.
Che cosa cambia rispetto a prima
La regola di fondo non cambia. Il divieto dell’art. 33 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007 resta in vigore per tutti. Ciò che cambia è che, per un elenco limitato di esemplari, un titolare determinato e un periodo determinato, esso non si applica.
La deroga ha una data di scadenza. È stabilita dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026, quindi copre poco più di quattro mesi. Dopo tale data il decreto non può più essere invocato, e la prosecuzione del monitoraggio richiede un atto nuovo.
Il secondo cambiamento è la comparsa di un’autorizzazione ulteriore, distinta dal decreto. Secondo l’art. 2 comma (11), per la cattura vera e propria si richiede e si ottiene l’autorizzazione ambientale per il prelievo o la cattura. Il decreto rimuove il divieto generale, ma non tiene luogo di autorizzazione.
Il terzo elemento di novità è la documentazione. L’allegato introduce un modulo tipo, con il richiedente, la specie, il numero di esemplari, lo stadio di sviluppo, lo stato prima e dopo il prelievo, il luogo e la data del prelievo, i mezzi impiegati e la destinazione degli esemplari, più il motivo della deroga barrato in un elenco di cinque varianti previste dalla legge.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Consente di misurare una specie sulla quale i dati di campo sono difficili da ottenere proprio perché è rigorosamente protetta.
- Impone il rilascio nello stesso luogo e senza arrecare danno, quindi non trasforma la ricerca in una perdita per la popolazione studiata.
- I numeri sono fissati come tetto nel testo stesso del decreto, 1.000 e 400 esemplari, e non lasciati alla valutazione del titolare.
- Il termine di comunicazione è breve, sette giorni dalla cattura, il che tiene l’autorità aggiornata quasi in tempo reale.
- Stabilisce chi paga il ripristino ecologico se si verificano danni, e quello è il titolare dell’attività.
Che cosa resta un problema
- La deroga scade il 31 dicembre 2026, mentre il monitoraggio di una specie rara ha bisogno di continuità su più anni.
- Il decreto non prevede la pubblicazione dei rapporti, quindi i risultati restano nel circuito interno tra titolare, direzione distrettuale, agenzia e ministero.
- Non è precisato che cosa accade se un esemplare muore accidentalmente durante la manipolazione, benché la tabella richieda lo stato dopo il prelievo.
- Il termine di 30 giorni per il rapporto della direzione distrettuale decorre dalla data di applicazione della deroga, formula meno precisa di quella dei sette giorni dalla cattura.
Consigli pratici
- Se peschi sul Vâlsan, tieni presente che il decreto non ti dà alcun diritto. La deroga è nominativa e si applica esclusivamente alla Fondazione Centura Verde, con personale tecnico specializzato.
- Se lavori a un progetto di ricerca su specie protette, usa questo decreto come modello di domanda. Mostra quali documenti stanno alla base di una deroga: la relazione della direzione di settore e il parere dell’Accademia Romena.
- Non confondere la deroga con l’autorizzazione. L’art. 2 comma (11) richiede separatamente l’autorizzazione ambientale per il prelievo o la cattura, e la sua mancanza non è coperta dal decreto.
- Verifica il piano di gestione dell’area naturale protetta in cui entri. Il decreto obbliga il titolare a rispettare i piani, i regolamenti e le misure di gestione di ciascuna area interessata.
- Prepara il modulo dell’allegato prima di uscire sul campo. Il termine di sette giorni decorre dalla cattura, non dalla fine della campagna.
- Se vedi squadre che lavorano sul fiume con mezzi rumorosi o con perdite di carburante, segnalalo alla Guardia nazionale dell’ambiente. Il decreto vieta espressamente questo tipo di mezzi.
Domande frequenti
Che cos’è l’asprete?
I pesci catturati vengono uccisi?
Chi può catturare gli esemplari?
Fino a quando è valida la deroga?
Quali aree protette sono interessate?
Che cosa si comunica ed entro quanto tempo?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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