In breve

  • Il Governo ha abrogato due posizioni dagli elenchi delle miniere e delle cave da chiudere, una nella fase IX e una nella fase X. L’atto non dice quali siti si trovino in quelle posizioni.
  • Per la cessazione dell’attività, la decisione contiene una sola regola: vi provvede il titolare della licenza di sfruttamento, con fondi propri, mediante rinvio alla legge mineraria.
  • La decisione consta di tre articoli, non contiene alcuna motivazione e non fissa alcun termine per la cessazione dell’attività.
Atto: Decisione del Governo n. 612/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 676 del 14 agosto 2026
Entrata in vigore: 14 agosto 2026

Due posizioni degli elenchi di miniere e cave approvati per la chiusura sono state abrogate e la decisione prevede che alla cessazione dell’attività mineraria provveda il titolare della licenza di sfruttamento, con fondi propri. Il Governo ha adottato la Decisione n. 612/2026, pubblicata venerdì nella Gazzetta Ufficiale della Romania, con cui modifica due atti del 2006 e del 2007 che approvavano la chiusura definitiva e il monitoraggio dei fattori ambientali post-chiusura di alcune miniere e cave. Sempre in materia ambientale, quest’estate il Governo ha aggiornato anche il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, che annovera il ritiro delle capacità a lignite tra le fonti delle riduzioni di emissioni finora ottenute.

La chiusura definitiva delle miniere e delle cave è stata approvata dal Governo per fasi. La fase IX è stata approvata con la Decisione del Governo n. 1.008/2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 692 del 14 agosto 2006, e la fase X con la Decisione del Governo n. 644/2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 469 del 12 luglio 2007. L’allegato n. 1 di ciascuna contiene l’Elenco delle miniere e delle cave che vengono chiuse nella fase corrispondente. Entrambe sono state modificate da allora: la nuova decisione le cita entrambe «con le successive modifiche».

La decisione di venerdì abroga una posizione da ciascun elenco. Dalla fase IX esce il numero d’ordine 51, iscritto al punto XV dell’allegato, punto che porta la denominazione Societatea Națională a Sării SALROM S.A. București. Dalla fase X esce il numero d’ordine 48, senza alcuna altra precisazione. L’atto non riproduce i due allegati e non dice quale sito si trovi in nessuna delle due posizioni, nemmeno se si tratti di una miniera o di una cava.

Il testo non contiene alcuna motivazione. L’atto invoca come fondamento esclusivamente l’art. 108 della Costituzione della Romania, ripubblicata, e non contiene alcuna considerazione di fatto: non si dice se i siti siano già stati chiusi, se l’attività sia stata ripresa, se la licenza sia stata trasferita o se sia intervenuto altro. La decisione si limita alle due abrogazioni e a una sola regola sostanziale.

Gli effetti che produce

La cessazione dell’attività avviene con fondi propri del titolare della licenza. L’art. III merita di essere letto per intero, perché è l’unica norma sostanziale della decisione: «La cessazione dell’attività mineraria è effettuata dal titolare della licenza di sfruttamento, con fondi propri, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera p), della Legge mineraria n. 85/2003, con le successive modifiche e integrazioni». Il testo è formulato in termini generali, senza dire esplicitamente che riguarda i siti di cui agli artt. I e II, ma la decisione non ha altro oggetto oltre alle due abrogazioni.

I due siti non figurano più nelle fasi IX e X. Essendo state abrogate le posizioni, la chiusura definitiva e il monitoraggio dei fattori ambientali post-chiusura per questi siti non si svolgono più nell’ambito delle due fasi approvate con le decisioni del 2006 e del 2007.

Il contenuto dell’obbligo si legge nella legge mineraria, non qui. L’art. III non riproduce l’art. 39, comma 1, lettera p), della Legge mineraria n. 85/2003, ma vi rinvia soltanto. Che cosa preveda quel testo e a quali condizioni si può verificare unicamente nella legge mineraria.

Sul monitoraggio post-chiusura l’atto non disciplina nulla. Entrambe le decisioni modificate riguardavano sia la chiusura definitiva, sia il monitoraggio dei fattori ambientali post-chiusura. L’art. III copre però soltanto la cessazione dell’attività mineraria, e nella decisione di venerdì l’espressione compare soltanto nei titoli citati delle due decisioni modificate, senza essere seguita da alcuna regola. Chi effettui e chi sostenga il monitoraggio successivo, per i siti tolti dagli elenchi, non risulta da questo atto.

Firma il Primo ministro e tre delle sei controfirme sono apposte per il titolare della carica. La decisione è firmata dal Primo ministro Ilie-Gavril Bolojan e il blocco delle controfirme comprende sei voci. Tre di esse recano la menzione «p.», cioè sono firmate per il titolare della carica: Cristian-Gabriel Seidler, segretario di Stato, firma per il vice primo ministro che è anche ministro della difesa nazionale; Marius-Andrei Miftode, segretario di Stato, firma per il ministro dell’economia, della digitalizzazione, dell’imprenditoria e del turismo; e Petru Farago firma per il segretario generale del Governo, senza che l’atto ne indichi la funzione. Firmano in nome proprio il capo della Cancelleria del Primo ministro, il presidente dell’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore minerario, petrolifero e dello stoccaggio geologico del biossido di carbonio e il ministro dell’ambiente, delle acque e delle foreste. Quanto un titolare paga allo Stato può cambiare anche a licenza già firmata: in una sentenza pubblicata a settembre 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che i canoni minerari introdotti nel 2013 si applicano pure alle licenze in corso.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino a venerdì, i due siti figuravano negli elenchi degli allegati n. 1 alle decisioni del 2006 e del 2007, nella forma modificata finora, accanto alle altre miniere e cave delle fasi IX e X. Da venerdì non vi figurano più.

Che cosa significhi questo in termini di denaro non risulta dalla decisione. L’atto non parla in nessun punto di finanziamento, di bilancio o di fondi pubblici. L’unica menzione finanziaria è «con fondi propri», all’art. III, riferita al titolare della licenza di sfruttamento. Come fossero finanziati i lavori delle fasi IX e X si può leggere soltanto nelle decisioni del 2006 e del 2007 e nella legge mineraria, non in questo atto.

La seconda differenza riguarda il calendario. La decisione non fissa alcun termine per la cessazione dell’attività e non dice quali termini contenessero, ammesso che ne contenessero, gli allegati del 2006 e del 2007, che non riproduce. Da questo atto risulta soltanto che il momento dipende dal titolare della licenza di sfruttamento.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La regola sostanziale è breve e inequivocabile: alla cessazione dell’attività mineraria provvede il titolare della licenza di sfruttamento, con fondi propri.
  • L’art. III pone l’onere a carico di chi detiene la licenza di sfruttamento, il che va nel senso del principio «chi inquina paga».
  • La decisione rinvia espressamente all’art. 39, comma 1, lettera p), della Legge mineraria n. 85/2003, quindi non lascia l’obbligo privo di un fondamento giuridico indicato.
  • L’atto è breve e facile da seguire: due abrogazioni e una regola sostanziale.

Che cosa resta un problema

  • La decisione non contiene alcuna motivazione per l’abrogazione delle due posizioni e la parte introduttiva si riduce al fondamento costituzionale.
  • Nessuno dei due siti è identificato con una denominazione. La posizione 51 è localizzata soltanto attraverso il punto XV dell’allegato del 2006 e la posizione 48 soltanto attraverso il numero d’ordine, il che rende l’atto di difficile lettura senza la forma consolidata degli allegati.
  • Non è previsto alcun termine entro cui il titolare della licenza debba realizzare la cessazione dell’attività.
  • L’art. III copre soltanto la cessazione dell’attività mineraria. Sul monitoraggio dei fattori ambientali post-chiusura, che formava oggetto di entrambe le decisioni modificate, l’atto non disciplina nulla: l’espressione compare soltanto nei titoli citati delle due decisioni.
  • Non esiste alcuna disposizione transitoria per i lavori eventualmente avviati in questi siti nell’ambito delle fasi IX e X.

Consigli pratici

  1. Se siete titolari di una licenza di sfruttamento minerario, verificate se i vostri siti figurano ancora negli allegati n. 1 alle decisioni n. 1.008/2006 e n. 644/2007, nella loro forma consolidata. Il nuovo atto le cita entrambe «con le successive modifiche».
  2. Tenete presente il fondamento a cui rinvia l’art. III: l’art. 39, comma 1, lettera p), della Legge mineraria n. 85/2003. Il contenuto dell’obbligo si legge lì, non in questa decisione.
  3. Se lavorate nell’amministrazione locale di una zona mineraria, chiedete chi effettui il monitoraggio dei fattori ambientali post-chiusura per i siti tolti dagli elenchi. La decisione disciplina soltanto la cessazione dell’attività mineraria.
  4. Per identificare le posizioni 51 e 48, consultate la forma consolidata degli allegati n. 1 alle due decisioni. La nuova decisione non nomina nessuno dei due siti.
  5. Se seguite il settore, tenete presente che l’atto non fissa alcun termine per la cessazione dell’attività. Il calendario dipende dal titolare della licenza di sfruttamento.

Domande frequenti

Che cosa significa che una posizione esce dall’elenco di chiusura?
Significa che il numero d’ordine corrispondente è abrogato dall’allegato n. 1 alla decisione che approva la fase. La chiusura definitiva e il monitoraggio dei fattori ambientali post-chiusura per quel sito non si svolgono più nell’ambito della fase.
Chi effettua la cessazione dell’attività mineraria?
Il titolare della licenza di sfruttamento, con fondi propri, ai sensi dell’art. III della decisione, che rinvia all’art. 39, comma 1, lettera p), della Legge mineraria n. 85/2003.
Quali posizioni sono state abrogate?
Il numero d’ordine 51 dell’Elenco delle miniere e delle cave che vengono chiuse nella fase IX, iscritto al punto XV dell’allegato del 2006, e il numero d’ordine 48 dell’elenco della fase X. La decisione non nomina i siti che si trovano in queste posizioni.
SALROM è il titolare della licenza di sfruttamento?
La decisione non lo dice. Societatea Națională a Sării SALROM S.A. București compare come denominazione del punto XV dell’allegato approvato nel 2006, sotto il quale è iscritto il numero d’ordine 51. Il titolare della licenza di sfruttamento non è nominato in nessun punto dell’atto.
I siti in questione verranno comunque chiusi?
L’art. III prevede che alla cessazione dell’attività mineraria provveda il titolare della licenza di sfruttamento. La decisione non fissa un termine e non dice se i lavori siano iniziati o meno.
Perché sono stati tolti dagli elenchi?
La decisione non contiene alcuna motivazione. Il testo si limita alle due abrogazioni e alla regola sulla cessazione dell’attività mineraria.
Che cosa sono le fasi IX e X?
Sono fasi della chiusura definitiva e del monitoraggio post-chiusura di alcune miniere e cave, approvate rispettivamente con la Decisione del Governo n. 1.008/2006 e con la Decisione del Governo n. 644/2007, ciascuna con il proprio elenco contenuto nell’allegato n. 1.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 676 del 14 agosto 2026 16 pagine PDF, 119 KB l'atto inizia a pagina 11

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.