In breve
- Il Governo ha sostituito integralmente l’elenco delle istituzioni che rispondono delle infrastrutture critiche del Paese. Sono le reti e gli impianti senza i quali la vita quotidiana si ferma: la corrente, il gas, l’acqua, il cibo, gli ospedali, i trasporti, le comunicazioni, le banche. La tabella ha 12 settori e 21 istituzioni, e accanto a ogni settore è scritto chi ne risponde. Sono interessati direttamente gli operatori pubblici e privati di questi settori, perché l’istituzione indicata accanto al loro settore è quella che li può chiamare nella procedura con cui una rete o un impianto viene dichiarato infrastruttura critica.
- Sparisce il secondo livello, quello delle infrastrutture critiche europee. La nozione è uscita dal diritto rumeno il 2 dicembre 2024, con la legge n. 294/2024 sulla resilienza dei soggetti critici. L’allegato della decisione ha conservato per altri 653 giorni un elenco separato per questo livello, e il titolo ha continuato per altrettanto tempo a parlare di infrastrutture «nazionali ed europee». Entrambi vengono ripuliti dal 16 settembre 2026.
- Nella tabella quasi nulla si sposta. In 11 delle 12 posizioni cambiano soltanto i nomi dei ministeri, dopo la riorganizzazione governativa del dicembre 2024. L’unica integrazione sostanziale è alla posizione 10, «spazio e ricerca», dove entra il Ministero dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo. Questo arriva così a comparire in 4 dei 12 settori, più di qualsiasi altra istituzione dell’elenco.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 788 del 16 settembre 2026
Entrata in vigore: 16 settembre 2026, data della pubblicazione
Dal 16 settembre 2026, la tabella che dice quale istituzione dello Stato risponde della protezione di ciascuna rete vitale del Paese ha un aspetto diverso. Il Governo ha sostituito integralmente l’allegato della Decisione del Governo n. 35/2019, l’atto che ripartisce fra ministeri e servizi la responsabilità per i 12 settori considerati critici, dall’energia e dall’acqua fino ai trasporti, alla sanità e al sistema finanziario. La posta non è teorica: nell’agosto e nel settembre 2026, per non lasciare senza acqua di raffreddamento la centrale nucleare di Cernavodă, lo Stato ha cambiato due volte la soluzione tecnica nell’alveo del Danubio, e l’istituzione che porta la responsabilità del settore energetico è proprio quella iscritta alla prima posizione di questo elenco.
La decisione ha un solo articolo, con due punti. Il primo riscrive il titolo della decisione del 2019, da cui toglie le parole «ed europee». Il secondo sostituisce l’allegato con uno nuovo. Il documento è stato adottato nella seduta di Governo dell’11 settembre 2026 e porta la firma del primo ministro Ilie-Gavril Bolojan, controfirmata dal ministro degli Interni, per il tramite di un sottosegretario di Stato, dal ministro dell’economia, della digitalizzazione, dell’imprenditoria e del turismo e dal ministro dell’istruzione e della ricerca.
L’espressione «autorità pubblica responsabile» ha un significato preciso, dato dall’art. 3 lettera e) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 98/2010. È l’ente pubblico che risponde delle attività nei campi corrispondenti a un settore di infrastruttura critica. Che cosa fa, in concreto: individua le reti e gli impianti che potrebbero rientrare nella categoria, ai sensi dell’art. 9 dell’ordinanza, e ne propone poi la designazione al Ministero degli Interni, tramite il Centro Nazionale di Coordinamento della Protezione delle Infrastrutture Critiche. La designazione si approva con decisione del Governo, e il proprietario o l’operatore ne è informato entro 10 giorni dall’entrata in vigore dell’atto di designazione.
Per un’impresa o un ente di questi settori l’elenco non è una formalità. L’art. 9 comma (6) della stessa ordinanza obbliga le persone giuridiche di diritto pubblico o privato che forniscono servizi essenziali di interesse nazionale a partecipare, su richiesta dell’autorità responsabile o del Ministero degli Interni, al processo di individuazione e designazione. Chi bussa alla porta è scritto nella tabella ora sostituita.
Gli effetti che produce
L’elenco nuovo conserva i 12 settori e il loro ordine. Il settore energetico resta di competenza del Segretariato Generale del Governo e del Ministero dell’Energia. La tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni passa al Ministero dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo, insieme al Servizio di Telecomunicazioni Speciali, al Servizio di Informazioni Esterne e al Servizio Rumeno di Informazioni. L’acqua, le foreste e l’ambiente restano al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente, delle Acque e delle Foreste. L’alimentazione e l’agricoltura vanno al Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, all’Autorità Nazionale Sanitaria Veterinaria e per la Sicurezza Alimentare e al Ministero della Salute. La sanità resta al Ministero della Salute e al Ministero della Difesa Nazionale.
Più avanti, la sicurezza nazionale raccoglie nove istituzioni sulla stessa posizione, l’amministrazione resta al Ministero dello Sviluppo, dei Lavori Pubblici e della Pubblica Amministrazione, i trasporti al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, l’industria al Ministero dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo insieme al Ministero dell’Energia, lo spazio e la ricerca all’Agenzia Spaziale Rumena, al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e allo stesso ministero dell’economia, il settore finanziario e bancario al Ministero delle Finanze e alla Banca Nazionale della Romania, e la cultura al Ministero della Cultura.
L’effetto pratico per un operatore è il cambio del destinatario. Un’impresa di comunicazioni elettroniche, un centro dati o un fornitore di servizi pubblici elettronici trovava nell’elenco, fino al 16 settembre 2026, il Ministero della Ricerca, dell’Innovazione e della Digitalizzazione, un ministero che sotto quella denominazione non esiste più dal dicembre 2024. Da ora, l’interlocutore iscritto nell’allegato è il ministero dell’economia e della digitalizzazione. Allo stesso modo, un soggetto del settore spaziale ha ora tre istituzioni accanto al proprio settore, e non due, perché il ministero dell’economia è stato aggiunto accanto all’Agenzia Spaziale Rumena e al ministero dell’istruzione.
Sul livello europeo, la decisione non fa che confermare una realtà più vecchia. La legge n. 294/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1189 del 29 novembre 2024 ed entrata in vigore il 2 dicembre 2024, ha abrogato la definizione di infrastruttura critica europea dell’art. 3 lettera b) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 98/2010 e ne ha tolto i capitoli che riguardavano la procedura europea. La stessa legge ha abrogato gli articoli da 1 a 3 e gli allegati della Decisione del Governo n. 683/2016, l’atto con cui erano state effettivamente designate le infrastrutture critiche europee della Romania. E l’art. 25 comma (2) della legge prevede che i rinvii alla nozione di infrastruttura critica europea contenuti negli atti normativi in vigore si leggano come rinvii all’infrastruttura critica nazionale.
La decisione non crea alcun obbligo nuovo, non prevede alcun termine e alcuna sanzione. Non chiede a nessuna istituzione di ripetere le designazioni fatte finora e non cambia lo statuto delle infrastrutture già designate come critiche nazionali. Non compare alcuna spesa di bilancio, perché non si istituisce e non si sopprime alcuna struttura.
Che cosa cambia rispetto a prima
La forma in vigore fino al 16 settembre 2026 era quella data dalla Decisione del Governo n. 656 del 16 giugno 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 620 del 24 giugno 2021, l’unica modifica subita dall’atto del 2019 in sette anni e mezzo. Il confronto si fa dunque con quella forma, non con il testo pubblicato il 1° febbraio 2019.
Posizione per posizione, i cambiamenti sono pochi. Alla posizione 2, tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni, il Ministero della Ricerca, dell’Innovazione e della Digitalizzazione è sostituito dal Ministero dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo. Alle posizioni 6 e 9, sicurezza nazionale e industria, il Ministero dell’Economia, dell’Imprenditoria e del Turismo diventa lo stesso ministero dell’economia e della digitalizzazione. Alla posizione 10, spazio e ricerca, il ministero della ricerca esce, il Ministero dell’Istruzione diventa Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, e il ministero dell’economia e della digitalizzazione viene aggiunto. Le posizioni 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11 e 12 restano immutate, lettera per lettera.
Le prime tre operazioni sono soltanto ridenominazioni. Vengono dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 153/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1319 del 24 dicembre 2024, con la quale i campi della digitalizzazione, dell’innovazione e delle comunicazioni sono passati dal ministero della ricerca al ministero dell’economia, e il Ministero dell’Istruzione è diventato Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. La quarta è un’integrazione vera: il ministero dell’economia entra nel settore spaziale perché, con la Decisione del Governo n. 189/2025 sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento, gli sono state attribuite competenze in materia, dall’adesione degli enti pubblici ai sistemi satellitari europei IRIS2 e GOVSATCOM fino alla gestione delle coordinate orbitali assegnate alla Romania con convenzioni internazionali.
Il secondo cambiamento, più grande di tutti quelli sopra, è la cancellazione del punto 1.2 dell’allegato. Lì si trovava un elenco separato, di due posizioni, per le infrastrutture critiche europee: il settore energetico, di competenza del Segretariato Generale del Governo e del Ministero dell’Energia, e il settore dei trasporti, di competenza del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Con esso sparisce anche la nota che legava l’elenco alla Direttiva 2008/114/CE, la direttiva abrogata nel 2022 dalla Direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza dei soggetti critici.
Resta una sola nota, quella secondo cui ogni autorità designa le proprie infrastrutture critiche soltanto nel sottosettore di competenza. Rispetto alla forma del 2021, essa riceve un rinvio in più, all’allegato n. 1 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 98/2010. Il rinvio era necessario, perché i sottosettori non figurano più nell’allegato della decisione dal 2021 in poi, quando la loro colonna è stata eliminata. Chi vuole vedere che cosa rientra in ciascun settore lo trova ormai soltanto nell’ordinanza, all’allegato n. 1 punto 1.1.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Resta una sola tabella, non due. Chi cerca chi risponde di un settore legge un elenco, non uno nazionale e uno europeo che si sovrapponevano in parte e in cui le stesse istituzioni comparivano due volte.
- Le denominazioni dei ministeri corrispondono finalmente ai ministeri che esistono. Fino al 16 settembre 2026, l’allegato nominava due ministeri soppressi sotto quelle denominazioni già dal 24 dicembre 2024.
- Il settore spaziale riceve il ministero che detiene effettivamente le competenze. Le coordinate orbitali della Romania e l’adesione degli enti ai sistemi satellitari europei spettano, in forza della Decisione del Governo n. 189/2025, al ministero dell’economia e della digitalizzazione, che finora non figurava accanto al settore.
- Non compare alcun obbligo nuovo per nessuno, alcun termine e alcuna sanzione, quindi l’atto non chiede agli operatori dei 12 settori alcun adeguamento e alcuna spesa.
- La sostanza resta intatta. Le stesse istituzioni rispondono degli stessi settori, sicché le designazioni di infrastrutture fatte finora non vanno ripetute e non serviva alcun periodo transitorio.
Che cosa resta un problema
- La correzione arriva 653 giorni dopo l’uscita della nozione di infrastruttura critica europea dalla legge e 631 giorni dopo il cambio di nome dei ministeri. Per quasi 21 mesi, un atto ufficiale dello Stato ha indicato come responsabili due ministeri inesistenti.
- L’articolo unico della decisione del 2019 resta intatto e continua a designare autorità «in materia di protezione delle infrastrutture critiche nazionali ed europee», benché il titolo, ora ripulito, e l’allegato, ora sostituito, parlino soltanto di quelle nazionali.
- La nota chiede a ciascuna autorità di lavorare soltanto nel proprio sottosettore, ma né l’allegato della decisione, che dal 2021 non ha più una colonna dei sottosettori, né l’allegato dell’ordinanza, che lega i sottosettori ai settori, dicono quale istituzione copra quale sottosettore.
- Nessun settore ha un’istituzione coordinatrice. Alla sicurezza nazionale sono elencate nove istituzioni sulla stessa riga, alla tecnologia dell’informazione quattro, e il testo non dice chi apre la procedura e chi risponde per primo.
- Il preambolo invoca soltanto l’art. 108 della Costituzione. La decisione del 2019 invocava in più l’art. 62 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 98/2010, il testo secondo cui le autorità responsabili si stabiliscono con decisione del Governo, su proposta del Ministero degli Interni, tramite il suo centro di coordinamento.
Consigli pratici
- Se gestite una rete, un impianto o un sistema di uno dei 12 settori, cercate il vostro settore nella tabella. L’istituzione indicata accanto è quella che vi può chiamare nella procedura di individuazione, e la partecipazione non è facoltativa: l’art. 9 comma (6) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 98/2010 la prevede come obbligo.
- Se finora la corrispondenza su questo tema andava al Ministero della Ricerca, dell’Innovazione e della Digitalizzazione o al Ministero dell’Economia, dell’Imprenditoria e del Turismo, dal 16 settembre 2026 il destinatario iscritto nell’allegato è il Ministero dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo.
- I sottosettori non sono più nell’allegato della decisione. Li trovate all’allegato n. 1 punto 1.1 dell’ordinanza del 2010, dove il settore energetico ha quattro sottosettori, la tecnologia dell’informazione sei, la sicurezza nazionale cinque e il settore finanziario e bancario cinque.
- Non confondete i due regimi. L’infrastruttura critica nazionale si designa secondo l’ordinanza del 2010, con decisione del Governo. Il soggetto critico si individua secondo la legge n. 294/2024, e il relativo elenco si approva con decisione del primo ministro. Sono procedure ed elenchi diversi, anche se riguardano spesso le stesse imprese.
- Se avete un’infrastruttura designata prima del dicembre 2024 come critica europea, verificatene lo statuto. Gli articoli da 1 a 3 e gli allegati della Decisione del Governo n. 683/2016, l’atto che aveva operato quelle designazioni, sono stati abrogati dal 2 dicembre 2024.
- Non aspettatevi una notifica dello Stato sulla base di questa decisione. Il termine di 10 giorni previsto dall’art. 10 comma (8) dell’ordinanza riguarda l’informazione del proprietario al momento della designazione di un’infrastruttura, non il cambio di nome dell’istituzione che risponde del settore.
Domande frequenti
Che cosa significa, in parole semplici, infrastruttura critica?
Che cosa fa in concreto l’istituzione indicata accanto al mio settore?
Perché spariscono le infrastrutture critiche europee?
Chi risponde ora del settore energetico?
Che cosa è cambiato per un’impresa di comunicazioni o di servizi informatici?
Dove trovo i sottosettori, se l’allegato non li ha più?
La decisione mi crea qualche obbligo nuovo o qualche termine?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Allegato, nota finale. La nota dice che ogni autorità pubblica responsabile designa le proprie infrastrutture critiche nazionali «exclusiv în subsectorul corespondent, potrivit art. 9 alin. (6) și anexei nr. 1» dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 98/2010, cioè esclusivamente nel sottosettore corrispondente, ai sensi dell’art. 9 comma (6) e dell’allegato n. 1. L’art. 9 comma (6) dell’ordinanza disciplina però altro: l’obbligo delle persone giuridiche di diritto pubblico o privato che forniscono servizi essenziali di partecipare, su richiesta delle autorità responsabili o del Ministero degli Interni, al processo di individuazione e designazione. La regola di competenza invocata dalla nota non si trova né lì né nell’allegato n. 1, che dispone i sottosettori per settori e non per istituzioni; la parola «exclusiv» non compare in alcun punto dell’ordinanza. La conseguenza si vede alla posizione 6, sicurezza nazionale, dove l’allegato elenca nove istituzioni per cinque sottosettori: dall’atto non si può stabilire quale istituzione copra quale sottosettore, quindi neppure chi possa proporre la designazione di una determinata infrastruttura.
Analisi della redazione
Il problema che la decisione risolve è reale e semplice da descrivere: fino al 16 settembre 2026, un atto normativo in vigore indicava come responsabili delle reti vitali del Paese due ministeri che sotto quelle denominazioni non esistevano più e conservava un elenco separato per una categoria giuridica soppressa. La pulizia era necessaria. Ciò che merita attenzione è l’orologio. La nozione di infrastruttura critica europea è uscita dal diritto rumeno il 2 dicembre 2024, e i ministeri hanno cambiato nome il 24 dicembre 2024. Sono passati rispettivamente 653 e 631 giorni fino alla pubblicazione. Il termine europeo di recepimento della direttiva era scaduto ancora prima, il 17 ottobre 2024, 699 giorni prima. Quando il fascicolo si è finalmente messo in moto, è andato velocissimo: secondo il parere del Consiglio Legislativo n. 799, la richiesta è stata registrata il 10 settembre 2026, il parere favorevole è stato dato il giorno seguente e il Governo ha adottato la decisione nello stesso 11 settembre. Sei giorni dalla richiesta alla pubblicazione, dopo quasi ventidue mesi di attesa.
L’osservazione che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine riguarda ciò che è rimasto fuori. La decisione modifica il titolo dell’atto del 2019 e ne sostituisce l’allegato, ma non tocca la sua unica disposizione. L’articolo unico della Decisione del Governo n. 35/2019 continua a dire che si designano autorità pubbliche responsabili «in materia di protezione delle infrastrutture critiche nazionali ed europee», esattamente la formula che questo atto toglie dal titolo e dall’allegato. Il risultato, dopo il 16 settembre 2026, è un atto a tre piani che non dicono più la stessa cosa: un titolo sulle infrastrutture nazionali, un articolo sulle infrastrutture nazionali ed europee e un allegato che copre soltanto quelle nazionali. Giuridicamente la situazione si risolve, perché l’art. 25 comma (2) della legge n. 294/2024 prevede che i rinvii alla nozione europea si leggano come rinvii a quella nazionale. Ma è proprio quel testo a essere stato invocato come fondamento per ripulire il titolo, il che rende l’omissione nell’articolo difficile da spiegare: la stessa ragione si applicava in modo identico a entrambe le formule.
La seconda osservazione viene dal preambolo. La decisione del 2019 era stata adottata in forza dell’art. 108 della Costituzione e dell’art. 62 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 98/2010, cioè del testo secondo cui le autorità pubbliche responsabili si stabiliscono con decisione del Governo, su proposta del Ministero degli Interni, tramite il Centro Nazionale di Coordinamento della Protezione delle Infrastrutture Critiche. La decisione odierna, che cambia proprio l’elenco di quelle autorità, invoca soltanto l’art. 108 della Costituzione. Il Ministero degli Interni controfirma, per il tramite di un sottosegretario di Stato, ma dal testo non si vede da nessuna parte la proposta che la legge richiede. È una differenza di tecnica legislativa fra due atti che fanno la stessa cosa, a sette anni di distanza, e l’unica cosa che si perde è la traccia della procedura.
Infine, una cifra che emerge dal conteggio della tabella. I 12 settori raccolgono 32 menzioni di istituzioni, cioè 21 istituzioni distinte, con una media di 2,7 per settore. Il Ministero dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo compare in quattro posizioni, tecnologia dell’informazione, sicurezza nazionale, industria e spazio e ricerca, più di qualsiasi altra istituzione dell’elenco. Il Ministero della Salute segue con tre. All’altro estremo, il Ministero degli Interni, l’istituzione che coordina l’intero sistema attraverso il proprio centro specializzato e a cui tutte le designazioni vengono proposte, compare esattamente una volta, alla sicurezza nazionale. E tre settori, l’amministrazione, i trasporti e la cultura, hanno una sola istituzione responsabile, mentre la sicurezza nazionale ne ha nove, senza che una sola riga dell’atto dica quale di esse guidi.
Che cosa andrebbe cambiato
- Modificare anche l’articolo unico della Decisione del Governo n. 35/2019, e non soltanto il titolo e l’allegato. Un terzo punto, di una riga, toglierebbe dal dispositivo le parole «ed europee». L’effetto pratico: il lettore non avrebbe più bisogno di conoscere l’art. 25 comma (2) della legge n. 294/2024 per capire che la decisione non designa più nessuno per un livello europeo che non esiste più.
- Correggere il rinvio contenuto nella nota dell’allegato. La regola secondo cui un’autorità lavora soltanto nel proprio sottosettore non si trova nell’art. 9 comma (6) dell’ordinanza del 2010, che disciplina l’obbligo degli operatori di partecipare all’individuazione. L’effetto pratico: il limite di competenza diventerebbe verificabile, e un’istituzione che rifiuta di occuparsi di un’infrastruttura potrebbe indicare il testo su cui si fonda.
- Dire esplicitamente se l’esclusività si legga a livello di settore o di sottosettore. La via più semplice sarebbe il ritorno della colonna dei sottosettori, eliminata nel 2021. L’effetto pratico: alla sicurezza nazionale, dove nove istituzioni stanno sulla stessa riga, si saprebbe chi può proporre la designazione di un’infrastruttura di frontiera e chi quella di un istituto penitenziario.
- Designare, per ogni settore con più istituzioni, una coordinatrice. L’effetto pratico: in un incidente del settore delle comunicazioni, dove figurano quattro istituzioni, esisterebbe un solo punto di ingresso per l’operatore e una sola istituzione responsabile dei termini, non quattro in parallelo.
- Invocare nel preambolo l’art. 62 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 98/2010 e menzionare la proposta del Ministero degli Interni. L’effetto pratico: dal testo stesso pubblicato si vedrebbe che la procedura speciale prevista dalla legge è stata seguita, e non soltanto la competenza generale del Governo di adottare decisioni.
- Aggiornare l’elenco insieme alla riorganizzazione che lo rende necessario, e non 21 mesi dopo. L’Ordinanza d’urgenza n. 153/2024 chiedeva ai ministeri riorganizzati di proporre entro 30 giorni gli atti sulla propria organizzazione. L’effetto pratico: non esisterebbero più periodi lunghi in cui un atto in vigore designa come responsabili istituzioni che non portano più quel nome.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 788 del 16 settembre 2026 8 pagine PDF, 82 KB l'atto inizia a pagina 5
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
