In breve
- L’ANAF ha riscritto il modulo Invito all’audizione, il documento con cui si viene chiamati a esporre il proprio punto di vista prima che il Fisco emetta un avviso di accertamento a seguito di un controllo svolto dalla scrivania, senza ispettori nella sede dell’impresa.
- L’audizione si può tenere anche online e il nuovo modulo dice che avviene soltanto attraverso la piattaforma di videoconferenza del Ministero delle Finanze e dell’ANAF. La versione precedente lasciava i dettagli tecnici all’accordo con l’ispettore.
- Dal modulo è sparito l’unico termine che diceva al contribuente di muoversi per tempo, il preavviso di almeno 24 ore. Il termine effettivo, di 2 giorni lavorativi, si trova in un altro decreto, al quale il nuovo modulo non rinvia.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 732 del 1° settembre 2026
Entrata in vigore: 1° settembre 2026
Il controllo fiscale più discreto è quello che non si vede: l’ANAF guarda il tuo fascicolo fiscale e ciò che altri hanno dichiarato su di te, e la prima notizia che ricevi è una lettera con le differenze riscontrate. Si chiama verifica documentale ed è disciplinata dagli articoli 148 e 149 del Codice di procedura tributaria, lo stesso codice che sarà ripubblicato con gli articoli rinumerati. Il decreto del presidente dell’ANAF n. 1.019/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 732 del 1° settembre 2026, cambia uno dei quattro moduli di questa procedura: l’invito con cui si viene chiamati in audizione prima che il Fisco decida quanto si deve. Nella stessa serie di procedure riscritte nel 2026, il decreto MF n. 1.128/2026 cambia le regole del ruling fiscale preventivo.
La verifica documentale è un controllo fiscale a distanza. Nessuno si presenta nella sede dell’impresa, non si acquisiscono documenti, non si redige un rapporto di ispezione. L’organo fiscale svolge, nelle parole della legge, un’analisi di coerenza: confronta ciò che hai dichiarato con quello che ha già nel tuo fascicolo fiscale e con le informazioni ricevute da terzi, dalle banche alle fatture che i tuoi partner hanno trasmesso nel sistema elettronico. Se emerge una differenza, ti viene comunicata e ti vengono chiesti i documenti. Hai 30 giorni dalla comunicazione per presentarli, con la possibilità di chiedere una proroga per motivi debitamente giustificati. Se non li presenti, oppure se i documenti confermano la differenza o sono errati o incompleti, l’ANAF emette un avviso di accertamento.
Prima dell’accertamento c’è però un passaggio obbligatorio, ed è la posta in gioco del modulo cambiato adesso. L’art. 149 comma (4) del Codice di procedura tributaria dice che l’avviso di accertamento emesso senza l’audizione del contribuente è nullo, con una sola eccezione: il contribuente ha notificato per iscritto di rinunciare all’audizione. L’Invito all’audizione è il documento con cui l’organo fiscale avvia questo passaggio. Dal 1° settembre 2026 il suo contenuto è nuovo.
L’ANAF procede allo stesso modo quando manca la dichiarazione IVA: un decreto recente taglia automaticamente metà dell’IVA detraibile alle imprese che non presentano il decontul 300.
Gli effetti che produce
La stessa opzione è entrata anche nella procedura di mediazione, dove però il termine è scritto: la videoconferenza va chiesta entro due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.
Il primo effetto è che l’audizione online ha d’ora in poi una sola strada. Il modulo dice che la discussione può svolgersi presso la sede dell’organo fiscale oppure attraverso sistemi elettronici di comunicazione a distanza che assicurano la connessione audio-video, e che, se si sceglie la modalità a distanza, essa si realizza attraverso la piattaforma di videoconferenza del Ministero delle Finanze e dell’ANAF. La piattaforma è stata approvata con il decreto del presidente dell’ANAF n. 705/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 494 del 15 giugno 2026 ed entrato in vigore il 17 giugno 2026, e l’elenco delle procedure che vi si possono svolgere comprende espressamente, al punto 2.5, l’audizione della verifica documentale.
Il secondo effetto è che l’audizione online diventa una procedura con traccia scritta. Secondo l’art. 5 del decreto n. 705/2026, gli incontri sulla piattaforma si registrano, si trascrivono con il sistema elettronico dell’organo fiscale e il resoconto dell’incontro si comunica nello spazio privato virtuale. L’identificazione avviene con i certificati qualificati del profilo dello spazio privato virtuale, con nome utente e password più un codice ricevuto sul telefono, oppure attraverso la piattaforma ROeID. È esattamente l’opposto della situazione precedente, nella quale i dettagli tecnici di una discussione video si stabilivano di comune accordo con l’ispettore e dell’incontro restava soltanto ciò che l’ispettore annotava.
Il terzo effetto è il più importante per chi riceve l’invito ed è un effetto di omissione. Il modulo del 2023 chiedeva al contribuente di avvisare l’organo fiscale almeno 24 ore prima dell’ora fissata, se voleva l’audizione online. Il nuovo modulo ha cancellato la frase e non ha messo nulla al suo posto. Il termine che si applica davvero è scritto nell’art. 3 comma (2) del decreto n. 705/2026: l’opzione si esercita attraverso lo spazio privato virtuale, entro 2 giorni lavorativi, a pena di decadenza dal diritto di optare. Chi manca i 2 giorni lavorativi resta con l’incontro in presenza, e il nuovo modulo non menziona né il termine né la decadenza. Rinvia invece al portale dell’ANAF, sezione Servizi online, per «informazioni supplementari».
Il quarto effetto è una condizione di accesso di cui il modulo non dice nulla. L’art. 3 comma (1) del decreto n. 705/2026 riserva la piattaforma ai contribuenti registrati nello spazio privato virtuale. L’invito offre la scelta tra sede e online a chiunque lo riceva, compresa una persona fisica che lì non ha alcun profilo e che, di fatto, la modalità online non può usarla.
Il quinto effetto è che il resto delle regole resta intatto. Il termine di 5 giorni lavorativi dalla data dell’audizione, entro il quale si possono depositare le osservazioni scritte, resta nel modulo, così come la possibilità di prorogarlo di al massimo altri 5 giorni lavorativi per motivi giustificati, con il consenso del dirigente dell’organo di controllo fiscale. Restano anche le due date di audizione, con giorno e ora, la notifica con cui si può rinunciare all’audizione e i canali attraverso cui si trasmette il proprio punto di vista: lo spazio privato virtuale, la posta elettronica, la raccomandata con avviso di ricevimento o il protocollo dell’organo fiscale. La stessa logica di semplificazione è proseguita a settembre 2026, quando l’ANAF ha deciso che il certificato fiscale si stampa senza elementi di sicurezza e si trasmette firmato elettronicamente.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il modulo che viene sostituito adesso non è quello del 2020. L’allegato n. 2 al decreto n. 3.666/2020 era già stato riscritto una volta, con il decreto del presidente dell’ANAF n. 927/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 587 del 28 giugno 2023, un decreto con il titolo esattamente identico a quello di adesso. Il confronto che conta è dunque con la versione del 2023, e da essa cambia pochissimo, ma proprio nel punto sensibile.
Il paragrafo sull’audizione a distanza. La versione del 2023 diceva: «Qualora optiate per l’audizione attraverso i sistemi elettronici di comunicazione a distanza, informerete l’organo fiscale almeno 24 ore prima dell’ora fissata per l’audizione, al fine di stabilire i dettagli tecnici dell’incontro, di comune accordo con il rappresentante designato dell’organo fiscale». La versione del 2026 dice: «Qualora optiate per lo svolgimento della procedura di audizione attraverso i sistemi elettronici di comunicazione a distanza, essa si realizza attraverso la piattaforma di videoconferenza», e la frase prosegue con la denominazione della piattaforma del Ministero delle Finanze e dell’ANAF. Nella stessa frase sono spariti il termine di 24 ore, l’obbligo di informare l’organo fiscale e l’accordo comune sui dettagli tecnici.
Un paragrafo nuovo, di rinvio. Dopo di esso è stato aggiunto che le informazioni supplementari sulle regole e sulle condizioni specifiche di svolgimento degli incontri sulla piattaforma sono disponibili sul portale dell’ANAF, www.anaf.ro, nella sezione Servizi online. È l’unico punto del modulo in cui il contribuente viene mandato a cercare le regole, e la destinazione è una pagina internet, non un atto normativo.
La struttura incaricata dell’attuazione. Nell’elenco dell’art. II, la «Direzione generale di coordinamento del controllo fiscale» del 2023 è sostituita dalla «Direzione procedure e programmazione del controllo fiscale». Il resto dell’elencazione, cioè la Direzione generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti, le direzioni generali regionali delle finanze pubbliche e le strutture subordinate, la Direzione generale antifrode fiscale e la Direzione generale controllo redditi persone fisiche, resta identico.
Che cosa non è cambiato, anche se sembra nuovo. Il termine di 5 giorni lavorativi per le osservazioni scritte, l’ora indicata accanto a ciascuna delle due date di audizione, la notifica di rinuncia all’audizione e la menzione che il documento firmato con certificato digitale qualificato è valido senza timbro sono nel modulo dal 2023. Vi entrarono allora per effetto dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 188/2022, che ha integrato l’art. 149 del Codice di procedura tributaria. La versione iniziale, quella del 2020, era costruita diversamente: aveva una sola data, nella quale il punto di vista si poteva presentare per iscritto oppure sostenere oralmente, senza ora e senza i 5 giorni lavorativi successivi.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- L’audizione online non dipende più dalla buona volontà e dalla dotazione dell’ispettore: la piattaforma è una sola, messa a disposizione dall’organo fiscale.
- La discussione si registra e si trascrive, e il resoconto arriva al contribuente attraverso lo spazio privato virtuale, quindi esiste una traccia indipendente da ciò che ha annotato l’ispettore.
- L’identificazione dei partecipanti avviene per via elettronica, con gli strumenti riconosciuti dall’ANAF, quindi l’audizione online ha lo stesso valore procedurale di quella allo sportello.
- Un contribuente amministrato da una direzione regionale di un altro distretto non perde più una giornata di viaggio per una discussione di un’ora su un progetto di accertamento.
- Il modulo conserva, nero su bianco, i 5 giorni lavorativi successivi all’audizione, il termine che conta di più per la difesa.
Che cosa resta un problema
- Il termine entro cui si chiede la modalità online non compare più da nessuna parte nel modulo, anche se esiste e si perde per decadenza dopo 2 giorni lavorativi.
- Il modulo offre a chiunque la scelta tra sede e online, sebbene la piattaforma funzioni soltanto per chi è registrato nello spazio privato virtuale.
- Le regole dell’audizione online sono rinviate a una pagina internet, che può cambiare in qualsiasi momento, invece che al decreto che le stabilisce.
- Il decreto non ha disposizioni transitorie per gli inviti emessi sul modulo vecchio prima del 1° settembre 2026, per audizioni fissate dopo tale data.
- Il modulo dice che cosa accade se non ci si presenta a nessuna delle due date, ma non dice che cosa accade se si notifica la rinuncia all’audizione, mentre la conseguenza è la stessa.
Consigli pratici
- Non confondere l’invito all’audizione con una semplice informativa. È l’ultimo momento procedurale in cui puoi cambiare il contenuto dell’avviso di accertamento prima che venga emesso e notificato.
- Se vuoi l’audizione online, comunicalo subito e non il giorno dell’incontro. L’opzione si esercita attraverso lo spazio privato virtuale entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione e, scaduto il termine, il diritto di optare si perde.
- Controlla ogni giorno lo spazio privato virtuale dopo aver ricevuto la comunicazione dell’organo fiscale. Lì arrivano sia l’invito a esercitare l’opzione sia, in seguito, le regole e l’accesso alla videoconferenza.
- Se non sei registrato nello spazio privato virtuale, metti in conto la trasferta. La piattaforma di videoconferenza è riservata ai contribuenti registrati lì, qualunque scelta ti offra il modulo.
- Leggi con attenzione il progetto di avviso di accertamento o di disposizione di misure allegato all’invito. È l’oggetto dell’audizione, e il tuo punto di vista deve riferirsi alle constatazioni che vi si trovano, non al controllo in generale.
- Annota la data dell’audizione e conta 5 giorni lavorativi da essa. È l’intervallo entro cui puoi depositare le osservazioni scritte, e la proroga di al massimo altri 5 giorni lavorativi si chiede motivata e si approva dal dirigente dell’organo di controllo fiscale.
- Se non puoi presentarti alla prima data, non dare per scontato che la seconda risolva tutto. La mancata presentazione a due date consecutive fa considerare l’audizione come effettuata, secondo l’art. 9 comma (3) lett. b) del Codice di procedura tributaria, e l’accertamento può essere emesso senza di te.
- Ricorda che l’avviso di accertamento emesso a seguito della verifica documentale è soggetto a verifica successiva, quindi la questione può essere riaperta in una futura ispezione. Contro di esso si può presentare contestazione entro 45 giorni dalla notifica, all’organo fiscale che lo ha emesso.
Domande frequenti
Che cos’è, in breve, la verifica documentale?
In che cosa si distingue da un’ispezione fiscale?
Che cosa devo fare quando ricevo l’invito all’audizione?
Come chiedo che l’audizione si svolga online?
Che cosa succede se non mi presento all’audizione?
Posso rinunciare all’audizione?
In quanto tempo ricevo l’accertamento dopo l’audizione?
Da quando si applica il nuovo modulo?
È lo stesso atto del decreto n. 1.019/2026 sul ricarico sui carburanti?
Analisi della redazione
Il decreto fa una cosa giusta e necessaria: allinea il modulo all’infrastruttura che l’ANAF ha già costruito. Dal 17 giugno 2026, quando è entrato in vigore il decreto n. 705/2026, l’audizione della verifica documentale figurava nell’elenco delle procedure che si possono svolgere sulla piattaforma di videoconferenza, ma il modulo inviato al contribuente continuava a parlargli di dettagli tecnici stabiliti di comune accordo con l’ispettore. Tra i due momenti sono passati 76 giorni, nei quali il documento ufficiale descriveva una realtà procedurale che non esisteva più. Il decreto di adesso chiude lo scarto, e questa è la parte buona.
Il problema sta in ciò che ha messo al posto della frase cancellata. Il modulo del 2023 conteneva un segnale semplice: avvisa almeno 24 ore prima. Non era il termine legale esatto e non doveva esserlo, ma diceva al lettore che l’opzione per l’online non si esercita il giorno dell’audizione. Il nuovo modulo ha cancellato la frase e l’ha sostituita con un rinvio a una sezione di sito. Il termine reale, quello dell’art. 3 comma (2) del decreto n. 705/2026, è più breve e più duro di quello cancellato: 2 giorni lavorativi, attraverso lo spazio privato virtuale, a pena di decadenza. Il contribuente che ha in mano l’invito non ha modo di saperlo dall’invito. L’art. 7 comma (1) del Codice di procedura tributaria obbliga l’organo fiscale a informare il contribuente sui diritti e sugli obblighi che gli spettano nello svolgimento della procedura, e il modulo di invito è esattamente il veicolo di questo obbligo. Un termine di decadenza che non compare nel documento informativo è l’unica cosa davvero sbagliata di questo decreto, anche se non contraddice nulla del suo testo.
Anche l’aritmetica dei termini dice qualcosa che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine. Dopo l’audizione il contribuente ha 5 giorni lavorativi per depositare le osservazioni scritte, e la proroga di al massimo altri 5 giorni lavorativi non dipende da lui: si concede per motivi giustificati, con il consenso del dirigente dell’organo di controllo fiscale, cioè della struttura che poi deciderà. Dallo stesso momento l’ANAF ha, secondo l’art. 149 comma (6), fino a 25 giorni lavorativi per emettere l’accertamento. Il rapporto è di uno a cinque. In giorni di calendario, il contribuente ha circa una settimana e l’organo fiscale circa cinque. Non è un’ingiustizia in sé, un fascicolo si scrive con più fatica di una lettera, ma vale la pena dire che l’unico termine della procedura che si può perdere irrimediabilmente è quello del contribuente, e l’unico che si può prorogare con il consenso di qualcun altro è sempre il suo.
C’è poi un’altra discrepanza, questa volta tra ciò che il modulo offre e chi lo può usare. L’invito propone al destinatario la scelta tra sede e videoconferenza, «secondo la modalità da voi scelta». La piattaforma è però riservata, dall’art. 3 comma (1) del decreto n. 705/2026, ai contribuenti registrati nello spazio privato virtuale. La persona fisica che riceve l’invito su carta, proprio perché lì non ha un profilo, è esattamente la persona alla quale il modulo offre una scelta che non può compiere. Quanto ai rinvii, il modulo cita l’art. 9 e l’art. 149 comma (5) del Codice di procedura tributaria attraverso il numero. Entrambi sono corretti oggi, verificati nel testo in vigore. Solo che la legge n. 136/2026 ha avviato la ripubblicazione del codice con gli articoli rinumerati, e il giorno della ripubblicazione un modulo stampato e inviato ai contribuenti citerà due articoli che sotto quei numeri non esisteranno più.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il termine di 2 giorni lavorativi, scritto nel modulo. Una sola frase, «l’opzione per l’audizione attraverso la piattaforma di videoconferenza si esercita nello spazio privato virtuale, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza», renderebbe inutile la ricerca sul portale e chiuderebbe l’unico rischio concreto della nuova versione: la perdita di un diritto senza che il titolare ne sia stato avvisato.
- Il rinvio al decreto che stabilisce le regole, non a una sezione di sito. Il portale dell’ANAF viene riorganizzato, e una sezione che oggi si chiama Servizi online tra un anno può chiamarsi altrimenti. Un rinvio al decreto del presidente dell’ANAF n. 705/2026 resta verificabile e dà al contribuente un testo da opporre all’organo fiscale.
- La condizione della registrazione nello spazio privato virtuale, detta accanto alla scelta. Il modulo dovrebbe precisare che la modalità online è disponibile per i contribuenti registrati nello spazio privato virtuale. Altrimenti la scelta offerta a chi non è registrato è formale, e il rifiuto che segue sembra arbitrario.
- L’effetto della rinuncia all’audizione, detto espressamente. Il modulo spiega che cosa accade se non ci si presenta a nessuna delle due date, ma tace su che cosa accade se si notifica la rinuncia. Un lettore in buona fede può credere che la rinuncia lo protegga, mentre in realtà l’art. 149 comma (4) la tratta allo stesso modo: l’accertamento può essere emesso. Una frase eviterebbe una rinuncia decisa per errore di calcolo.
- Il termine di 25 giorni lavorativi, riportato nel modulo. Il contribuente che conosce i propri 5 giorni lavorativi dovrebbe vedere anche la finestra entro cui gli può essere emesso l’accertamento. Saprebbe quando controllare le comunicazioni e potrebbe rilevare più facilmente un accertamento emesso prima della scadenza del suo termine di difesa.
- Rinvii fatti attraverso la rubrica dell’articolo, non solo attraverso il numero. Scritto come «art. 149 comma (5), Esito della verifica documentale», il testo sopravvive alla ripubblicazione del codice. È una precauzione a costo zero per un modulo che arriva ai contribuenti in decine di migliaia di esemplari e che sarà letto anche dopo la rinumerazione.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 732 del 1° settembre 2026 16 pagine PDF, 143 KB l'atto inizia a pagina 9
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
