In breve

  • I debitori che chiedono la mediazione con il Fisco prima che l’esecuzione forzata prosegua possono partecipare all’incontro in videoconferenza, sulla piattaforma del Ministero delle Finanze e dell’ANAF, e non soltanto allo sportello.
  • L’opzione per la modalità online si esercita entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione e soltanto attraverso lo spazio privato virtuale. Chi non la esercita entro questo termine resta con l’incontro in presenza.
  • La procedura di mediazione conta ora sei moduli anziché tre: due comunicazioni di organizzazione, due di riprogrammazione, più la notifica e il verbale già esistenti dal 2019.
Atto: Decreto ANAF n. 992/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 734 del 1° settembre 2026
Entrata in vigore: 1° settembre 2026

La discussione con cui un debitore cerca di fermare l’esecuzione forzata si può tenere d’ora in poi in videoconferenza. Il decreto del presidente dell’ANAF n. 992/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 734 del 1° settembre 2026, riscrive la Procedura di mediazione approvata nel 2019 e la collega alla piattaforma di videoconferenza del Ministero delle Finanze. La mediazione è l’istituto previsto dall’art. 2301 del Codice di procedura tributaria, lo stesso Codice che sarà ripubblicato con gli articoli rinumerati, quindi il numero dell’articolo cambierà, ma la procedura resta la stessa. Un’altra procedura nel rapporto con il fisco è cambiata nello stesso periodo: il decreto MF n. 1.128/2026 riscrive il ruling fiscale preventivo.

La mediazione funziona così: dopo aver ricevuto l’ingiunzione di pagamento, il debitore ha 15 giorni per depositare una notifica con cui annuncia di voler discutere. Da quel momento l’esecuzione forzata è sospesa per le somme indicate nell’ingiunzione e l’organo fiscale ha al massimo due giorni per comunicargli la data dell’incontro. L’incontro deve svolgersi entro 10 giorni dal ricevimento della notifica. Si discutono due cose: se le somme dell’ingiunzione sono corrette e se il debitore può ottenere una rateizzazione o un’altra agevolazione di pagamento.

Fino al 1° settembre 2026 tutto questo avveniva allo sportello. Il decreto n. 992/2026 aggiunge la modalità online, alle condizioni stabilite dal decreto del presidente dell’ANAF n. 705/2026, quello che a giugno ha approvato la procedura degli incontri sulla piattaforma di videoconferenza del Ministero delle Finanze e dell’ANAF. Il decreto di adesso è stato firmato il 14 agosto 2026 da Adrian Nicușor Nica e ha ricevuto il parere conforme del Ministero delle Finanze con la nota n. 797.604 del 21 luglio 2026.

Gli effetti che produce

La stessa soluzione è passata anche al controllo fiscale, ma lì il termine manca dal modulo: l’audizione nella verifica documentale si può tenere in videoconferenza.

Il primo effetto è che il debitore sottoposto a esecuzione forzata può partecipare alla mediazione senza spostarsi. La comunicazione che riceve gli dice che la procedura può svolgersi presso la sede dell’istituzione oppure sulla piattaforma di videoconferenza e gli lascia 2 giorni lavorativi dal ricevimento per scegliere la modalità online. La scelta si effettua dalla sezione dedicata dello spazio privato virtuale, dove il debitore inserisce i dati delle persone che parteciperanno e, se necessario, carica la procura firmata elettronicamente dal rappresentante legale. Le regole dell’incontro e il link di accesso arrivano in un secondo momento, sempre attraverso lo spazio privato virtuale.

Il secondo effetto riguarda il deposito della notifica di mediazione. Il nuovo comma (11) dell’art. 1 della procedura dice espressamente che la notifica si deposita attraverso lo spazio privato virtuale da parte dei soggetti che hanno l’obbligo di legge di comunicare in questo modo, mentre gli altri possono depositarla presso la sede dell’organo fiscale o inviarla per posta. La regola esisteva nella prassi; da adesso è scritta nella procedura.

Il terzo effetto è la comparsa della riprogrammazione come atto formale. Finora il debitore che non poteva presentarsi alla data stabilita telefonava all’organo fiscale e fissava un’altra data. Dal 1° settembre la nuova data si comunica con una comunicazione di riprogrammazione, che ha un modulo proprio in due versioni: una per l’incontro che può svolgersi online e una per quello presso la sede dell’organo fiscale. Il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica resta il limite, indipendentemente da quante riprogrammazioni intervengano.

Il quarto effetto è una traccia scritta in più per le mediazioni online. Il nuovo comma (111) dell’art. 3 obbliga l’organo dell’esecuzione forzata ad allegare il resoconto dell’incontro al verbale sull’esito della mediazione, quando la discussione si è svolta in videoconferenza. Per la mediazione in presenza un obbligo simile non esiste.

Il quinto effetto riguarda la comunicazione del verbale. Il testo del 2019 diceva che un esemplare «viene consegnato al debitore». La nuova formulazione dice «viene consegnato/comunicato al debitore, secondo il caso», e serviva: a un incontro online non c’è nessuno che possa consegnare qualcosa.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il decreto del 2019 aveva quattro allegati: la procedura e tre moduli, cioè la notifica di mediazione, la comunicazione di organizzazione e il verbale. Il decreto di adesso porta gli allegati a sette e i moduli da tre a sei. I tre moduli nuovi sono la comunicazione di organizzazione della mediazione presso la sede dell’organo fiscale, la comunicazione di riprogrammazione e la comunicazione di riprogrammazione presso la sede dell’organo fiscale.

Il modulo di comunicazione del 2019 cambia completamente. La vecchia versione convocava il debitore a un indirizzo preciso, con località, via, piano e numero di stanza. La nuova versione non indica più alcun luogo nel corpo del modulo: dice soltanto la data e l’ora, poi spiega i due modi in cui la procedura può svolgersi. L’indirizzo dell’organo fiscale resta nell’intestazione dell’atto, secondo la nota 1 del modulo. Sempre nella vecchia versione, l’intestazione chiedeva «Fascicolo di esecuzione n.»; nei nuovi moduli si legge «Fascicolo fiscale n.».

Il vecchio modulo mostrava al debitore la data limite. Aveva uno spazio da compilare per «la data in cui scade il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica dell’intenzione di mediazione», quindi il debitore vedeva nero su bianco fino a quando poteva ancora chiedere un rinvio. Nella nuova comunicazione di organizzazione della mediazione quello spazio è sparito ed è stato sostituito da una formula generale: «L’incontro avrà luogo entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica dell’intenzione di mediazione». Il modulo gemello, quello per l’incontro presso la sede dell’organo fiscale, ha invece conservato lo spazio da compilare.

È cambiato anche chi fissa la nuova data. Il testo del 2019 diceva che il debitore e l’organo fiscale potevano stabilire «di comune accordo» un’altra data. Il nuovo testo dell’art. 3 comma (3) dice che il debitore, «insieme all’organo fiscale», può fissare un’altra data, ma aggiunge che ciò avviene mediante l’emissione di una comunicazione di riprogrammazione da parte dell’organo fiscale competente.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Un debitore che risiede in un distretto diverso da quello dell’organo fiscale competente non perde più una giornata di viaggio per una discussione di un’ora.
  • La riprogrammazione acquista un modulo e un numero di protocollo, quindi non dipende più da una telefonata che il debitore non può dimostrare.
  • Il resoconto obbligatorio per le mediazioni online lascia una traccia in più di quanto è stato discusso, utile se il debitore contesta in seguito l’esito.
  • Il verbale può essere comunicato e non soltanto consegnato, quindi il debitore lo riceve anche se non si presenta fisicamente allo sportello.
  • Il deposito della notifica di mediazione ha ora una regola scritta, invece di essere dedotto dall’obbligo generale di usare lo spazio privato virtuale.

Che cosa resta un problema

  • I 2 giorni lavorativi per l’opzione online si sottraggono a un termine complessivo di 10 giorni, e il debitore non ha modo di prorogarlo.
  • La modalità online presuppone lo spazio privato virtuale, quindi le persone fisiche non iscritte restano, in pratica, con la trasferta allo sportello.
  • La nuova comunicazione di organizzazione non mostra più la data limite entro cui si può chiedere il rinvio, mentre il modulo gemello la mostra.
  • Le note dei quattro moduli dividono i debitori in base al criterio dello spazio privato virtuale in modi che si contraddicono, quindi non si può dire con certezza chi riceve quale comunicazione.
  • Il decreto non prevede alcun termine entro cui l’organo fiscale debba inviare le regole e il link di accesso alla videoconferenza.

Consigli pratici

  1. Se avete ricevuto l’ingiunzione di pagamento e volete la mediazione, depositate la notifica entro i 15 giorni dalla comunicazione dell’ingiunzione. È l’unico momento in cui la procedura si avvia e da quel momento l’esecuzione forzata è sospesa per le somme dell’ingiunzione.
  2. Controllate ogni giorno lo spazio privato virtuale dopo aver depositato la notifica. L’organo fiscale ha al massimo due giorni per comunicarvi la data e dal ricevimento della comunicazione decorrono i 2 giorni lavorativi entro cui potete chiedere la modalità online.
  3. Non rinviate l’opzione all’ultimo giorno. Se la comunicazione arriva a fine settimana, i 2 giorni lavorativi possono estendersi su quattro giorni di calendario e del termine complessivo di 10 giorni resta pochissimo per l’organizzazione vera e propria.
  4. Preparate per tempo la procura, se all’incontro partecipa qualcuno che non è il rappresentante legale. Si trasmette in originale, firmata elettronicamente dal rappresentante legale, attraverso la sezione dedicata dello spazio privato virtuale.
  5. Se non potete presentarvi alla data stabilita, chiedete la riprogrammazione per iscritto e chiedete di ricevere la comunicazione di riprogrammazione. È il modulo che prova la nuova data.
  6. Portate all’incontro i documenti che sostengono la vostra situazione economica: l’estratto della posizione fiscale, la prova delle somme da restituire o da rimborsare in corso di lavorazione, qualsiasi atto che dimostri la mancanza temporanea di liquidità e il periodo in cui potete pagare.
  7. Ricordate che cosa succede dopo la mediazione. Se non soddisfate le condizioni per le agevolazioni di pagamento, avete 15 giorni dalla redazione del verbale per pagare e, scaduto questo termine, l’esecuzione forzata prosegue.
  8. Se la mediazione si è svolta online, chiedete copia del resoconto dell’incontro e non soltanto del verbale. Il decreto lo impone come allegato, quindi è agli atti.

Domande frequenti

Chi può chiedere la mediazione con l’ANAF?
Qualsiasi debitore al quale sia stata comunicata un’ingiunzione di pagamento in sede di esecuzione forzata, se deposita la notifica dell’intenzione di mediazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ingiunzione. La mediazione riguarda le obbligazioni fiscali, le sanzioni pecuniarie e gli altri crediti di bilancio individuati in quella ingiunzione.
Come chiedo che la mediazione si svolga online?
Attraverso la sezione dedicata dello spazio privato virtuale, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione sull’organizzazione della mediazione. Lì si inseriscono i dati delle persone che parteciperanno e, se necessario, si trasmette la procura firmata elettronicamente. Le regole e il link di accesso vi vengono comunicati in un secondo momento, sempre attraverso lo spazio privato virtuale.
Che cosa succede se non riesco a chiedere la modalità online entro 2 giorni lavorativi?
Resta l’incontro nella forma stabilita dalla comunicazione. Il decreto non prevede una rimessione in termini per questa opzione né una seconda occasione per esercitarla.
Posso rinviare l’incontro?
Sì, per motivi debitamente giustificati. La nuova data si stabilisce insieme all’organo fiscale e si comunica con una comunicazione di riprogrammazione, e l’incontro deve comunque rimanere entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica dell’intenzione di mediazione.
Che cosa succede se non mi presento affatto?
L’organo fiscale redige un verbale in cui dà atto della mancata presentazione e le misure di esecuzione forzata riprendono subito dopo la sua redazione.
Cambia qualcosa negli importi che devo?
No. Il decreto modifica la procedura e i moduli, non l’ammontare delle obbligazioni, gli interessi o le penalità. La mediazione resta una discussione sul chiarimento delle somme indicate nell’ingiunzione e sulle soluzioni per estinguerle, rateizzazione compresa.
Da quando si applicano le nuove regole?
Dal 1° settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Il decreto non prevede una data successiva di entrata in vigore.
Che cosa succede alle mediazioni avviate prima del 1° settembre 2026?
Il decreto non contiene disposizioni transitorie, quindi non dice nulla sulle notifiche depositate prima della pubblicazione e sugli incontri già fissati. In mancanza di una regola, i nuovi moduli si usano per gli atti emessi dopo l’entrata in vigore.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Allegato n. 2 e allegato n. 4 al decreto, nota 4. I due moduli per l’incontro che si tiene allo sportello dividono i debitori esattamente in modo opposto l’uno rispetto all’altro. La comunicazione sull’organizzazione della mediazione presso la sede dell’organo fiscale (allegato n. 2 al decreto, cioè il nuovo allegato n. 5 al decreto n. 1.757/2019) si usa, secondo la nota 4, «pentru persoanele care au obligația, potrivit legii, de a comunica cu organul fiscal prin SPV», cioè per i soggetti che hanno l’obbligo di legge di comunicare con l’organo fiscale attraverso lo spazio privato virtuale. La comunicazione sulla riprogrammazione dell’organizzazione della mediazione presso la sede dell’organo fiscale (allegato n. 4 al decreto, cioè il nuovo allegato n. 7) si usa, secondo la stessa nota 4, «pentru persoanele care nu au obligația, potrivit legii, de a comunica cu organul fiscal prin SPV», cioè per i soggetti che quell’obbligo non ce l’hanno. Si tratta della stessa procedura, dello stesso luogo e dello stesso debitore, in due fasi successive. Ne consegue che un debitore obbligato a usare lo spazio privato virtuale, convocato allo sportello con l’allegato n. 5, non può essere riprogrammato allo sportello, perché l’allegato n. 7 lo esclude; mentre un debitore senza quell’obbligo ha il modulo di riprogrammazione allo sportello, ma nessun modulo di prima convocazione allo sportello. L’organo fiscale non può ricavare dall’atto quale modulo emettere, e la mancata presentazione all’incontro fa riprendere subito l’esecuzione forzata.
  • Allegato n. 1 e allegato n. 2 al decreto, il paragrafo sul rinvio. L’art. I punto 5, che riscrive l’art. 3 comma (3) della procedura, prevede che il debitore, «împreună cu organul fiscal, poate fixa o altă dată și oră de organizare a întâlnirii», cioè insieme all’organo fiscale può fissare un’altra data e ora dell’incontro. L’allegato n. 2 al decreto riprende la formula classica e chiede al debitore di contattare l’organo fiscale «pentru fixarea de comun acord a unei alte date/ore de organizare a întâlnirii», cioè per fissare di comune accordo un’altra data o ora. L’allegato n. 1 al decreto dice però un’altra cosa: «Data și ora urmează a fi stabilite și comunicate de organul fiscal central», cioè data e ora saranno stabilite e comunicate dall’organo fiscale centrale. Lo stesso passaggio della stessa procedura è disciplinato in due modi diversi nello stesso decreto, e la differenza non è stilistica: nella prima versione il debitore negozia la data, nella seconda la riceve. Non si può stabilire quale regola si applichi a un debitore che chiede il rinvio.

Analisi della redazione

Il decreto risolve un problema reale e come principio lo risolve bene. La mediazione fiscale è una procedura breve, con una posta in gioco alta e con pochissima sostanza burocratica: due persone dell’organo fiscale e un debitore guardano insieme l’estratto di una posizione fiscale. È esattamente il tipo di discussione che non ha bisogno di una stanza. Il fatto che l’ANAF abbia esteso a essa la piattaforma di videoconferenza 78 giorni dopo averla approvata con il decreto n. 705/2026 mostra che l’estensione avviene procedura per procedura e non con una regola generale.

L’aritmetica dei termini dice però più del testo. La finestra complessiva della mediazione è di 10 giorni dal ricevimento della notifica. Di questi, l’organo fiscale può consumarne fino a due per inviare la comunicazione. Il debitore ha poi 2 giorni lavorativi per chiedere la modalità online e, se la comunicazione arriva di giovedì o di venerdì, quei due giorni lavorativi scavalcano il fine settimana e diventano quattro giorni di calendario. In questo scenario, che non ha nulla di eccezionale, sei dei 10 giorni se ne sono andati prima ancora che l’ANAF sappia se l’incontro sarà online o allo sportello. Restano quattro giorni per comunicare le regole, per inviare il link e per l’incontro vero e proprio.

L’asimmetria è ancora più visibile se si guarda chi ha un termine. Il debitore ha termini dappertutto: 15 giorni per depositare la notifica, 2 giorni lavorativi per chiedere l’online, presenza obbligatoria alla data stabilita, 15 giorni per pagare dopo la mediazione se non rientra nelle agevolazioni. L’organo fiscale ha un solo termine, quello di due giorni per la comunicazione, ereditato dal 2019. Per il passaggio che il decreto aggiunge adesso, cioè la trasmissione attraverso lo spazio privato virtuale delle regole e del link di accesso, non esiste alcun termine. Poiché l’incontro deve comunque stare nei 10 giorni, un ritardo qui non costa nulla a chi emette l’atto, ma può lasciare il debitore senza mediazione.

C’è poi una discrepanza di criteri che non si nota leggendo il decreto dall’inizio alla fine. L’art. 3 comma (1) della procedura, testo rimasto invariato dal 2019, dice che la comunicazione si trasmette attraverso lo spazio privato virtuale quando il debitore vi «è iscritto». Le note dei nuovi moduli dividono però i debitori secondo un altro criterio: se «hanno l’obbligo, secondo la legge» di comunicare attraverso lo spazio privato virtuale. I due insiemi non coincidono. Una persona fisica iscritta volontariamente riceve la comunicazione attraverso lo spazio privato virtuale e potrebbe quindi usare anche la piattaforma di videoconferenza, ma secondo le note dei moduli rientra nella categoria di chi non ha l’obbligo, cioè tra quelli convocati allo sportello.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’allineamento della nota 4 dell’allegato n. 5 con quella dell’allegato n. 7. I due moduli riguardano lo stesso incontro, allo stesso indirizzo, in fasi diverse. Se la nota dell’allegato n. 5 dicesse, come quella dell’allegato n. 7, che si usa per i soggetti privi dell’obbligo di comunicare attraverso lo spazio privato virtuale, i quattro moduli si disporrebbero in due coppie coerenti e l’organo fiscale saprebbe subito che cosa inviare.
  • Un criterio unico per la modalità online, scritto nella procedura e non nelle note dei moduli. È l’iscrizione allo spazio privato virtuale, e non l’obbligo di legge di usarlo, a rendere possibile la videoconferenza. Scritto così, il criterio coprirebbe anche le persone fisiche iscritte volontariamente, che oggi una nota a piè di pagina spinge verso lo sportello.
  • Il ripristino nel modulo della data limite per il rinvio. La vecchia comunicazione aveva uno spazio da compilare per la data di scadenza del termine di 10 giorni, e il modulo per l’incontro presso la sede lo ha conservato. Reintrodotto anche nella comunicazione di organizzazione della mediazione, mostrerebbe al debitore fino a quando può ancora chiedere un’altra data, invece di mandarlo a calcolare da solo un termine che decorre da un momento che non controlla.
  • Un termine per la trasmissione delle regole e del link di accesso. Anche un solo giorno lavorativo dall’esercizio dell’opzione trasformerebbe l’unico passaggio senza termine della procedura in un passaggio verificabile e impedirebbe che i 10 giorni si consumino per inerzia amministrativa.
  • Una disposizione transitoria per le mediazioni in corso. Il decreto entra in vigore con la pubblicazione, di martedì, e in quel momento esistono notifiche depositate e incontri fissati sui moduli vecchi. Una sola frase che dica che cosa ne è scioglierebbe gli organi fiscali da un’interpretazione che ciascuno farà a modo suo.
  • La correzione del rinvio contenuto nell’art. 3 comma (12) della procedura. Il testo rimanda al «verbale previsto al comma (10)», sebbene il modello del verbale sia stabilito al comma (11), che proprio questo decreto ha riscritto. Era l’occasione giusta per una rettifica che aspetta nel testo dal 2019.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 734 del 1° settembre 2026 16 pagine PDF, 105 KB l'atto inizia a pagina 6

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.