In breve
- L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia ha dichiarato inammissibile la domanda se l’indennità penitenziaria del 20 per cento entri nel calcolo della retribuzione delle ferie dei giudici in distacco.
- Il motivo non riguarda il merito del problema, ma la soglia di accesso: il giudice che ha inviato la domanda non ha indicato alcuna difficoltà reale di interpretazione, e il semplice dubbio sul senso di un testo non attiva il meccanismo della pronuncia pregiudiziale su una questione di diritto, la procedura interna con cui l’Alta Corte scioglie in anticipo un punto di diritto per tutti i giudici romeni.
- Sono interessati i magistrati che percepiscono questa indennità, ma anche tutti i giudici che si rivolgono all’Alta Corte: la decisione stabilisce che cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione per superare il filtro di ammissibilità.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 690 del 20 agosto 2026
Pronunciata: 22 giugno 2026
Un giudice ha chiesto che l’indennità penitenziaria del 20 per cento gli fosse conteggiata anche nel denaro delle ferie, e il tribunale ha inviato la domanda all’Alta Corte. La risposta è arrivata senza toccare il merito: la domanda non era abbastanza difficile da meritare una soluzione di principio. La decisione n. 80 del 22 giugno 2026 del Collegio per la risoluzione di questioni di diritto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 690 del 20 agosto 2026, dichiara inammissibile la rimessione formulata dal Tribunale di Alba. È la seconda volta nella stessa edizione che un giudice supremo chiude un fascicolo per motivi di procedura, dopo che anche la Corte costituzionale ha respinto 47 fascicoli sugli indennizzi per gli immobili acquisiti abusivamente.
La domanda inviata dal tribunale era concreta. L’indennità penitenziaria del 20 per cento, prevista dall’art. 13 dell’allegato n. V alla legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici e dal decreto del ministro della Giustizia n. 2.830/C/2017, ha la natura di un’indennità permanente, che deve essere presa in considerazione nella retribuzione delle ferie spettante per il periodo di distacco, alle condizioni dell’art. 6 del Regolamento sui congedi dei giudici e dei pubblici ministeri?
La causa di merito appartiene a un giudice del Tribunale di primo grado di Craiova. Il Tribunale di Alba, investito della controversia, ha ritenuto soddisfatte le condizioni di ammissibilità e ha esposto il proprio punto di vista, secondo cui l’indennità ha natura permanente. Proprio qui si è fermata l’Alta Corte.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che la domanda resta senza risposta vincolante. Non esiste una soluzione di principio che i giudici siano tenuti ad applicare, quindi ogni collegio che giudica una domanda simile stabilisce da sé se l’indennità entri o meno nel calcolo della retribuzione delle ferie.
Il secondo effetto è il più importante per la pratica e riguarda qualsiasi giudice, non solo le controversie sulla retribuzione. La decisione ricapitola, con rinvio all’ordinanza d’urgenza del Governo n. 62/2024, che cosa significa una vera questione di diritto: un problema che presuppone serie difficoltà di interpretazione di disposizioni legali imperfette, lacunose o contraddittorie, non l’interpretazione di un testo chiaro riferita alle circostanze di una determinata controversia e nemmeno semplici ostacoli che potrebbero essere superati con una riflessione più approfondita.
Il terzo effetto è un requisito di motivazione, formulato in modo esplicito. Il giudice che effettua la rimessione deve indicare nell’ordinanza perché la norma è complessa, dubbia o lacunosa, quali varianti di interpretazione ha soppesato e in che misura la difficoltà supera l’obbligo ordinario del giudice di interpretare e applicare la legge. La semplice affermazione che le condizioni di ammissibilità sono soddisfatte, seguita dall’esposizione della propria opinione, non basta.
Il quarto effetto riguarda i limiti del meccanismo. La Corte ricorda che non può sostituirsi alla funzione giurisdizionale del giudice di merito, quello che accerta i fatti e applica la legge nella causa che giudica. La procedura della pronuncia pregiudiziale serve all’uniformazione della giurisprudenza, non alla soluzione di una singola controversia.
Il quinto effetto è la qualificazione data proprio a questo problema. La Corte constata che stabilire il carattere permanente o temporaneo dell’indennità penitenziaria presuppone un semplice ragionamento logico-giuridico, mediante l’applicazione di strumenti giuridici usuali, cioè un’operazione ordinaria con cui i giudici si confrontano di continuo. In altre parole, il tribunale ha tutti i mezzi per rispondere da sé.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel regime dell’indennità penitenziaria non cambia nulla. I testi restano quelli della legge quadro n. 153/2017 e del decreto del ministro della Giustizia n. 2.830/C/2017, e il modo in cui vengono applicati resta affidato ai giudici di merito.
Cambia però qualcosa nel modo di leggere la nuova procedura. La rimessione è stata formulata in base all’ordinanza d’urgenza del Governo n. 62/2024, che ha sostituito il quadro precedente del Codice di procedura civile per questo tipo di rimessioni. La decisione fissa un punto di continuità: la giurisprudenza anteriore del Collegio per la risoluzione di questioni di diritto sul requisito della vera questione di diritto resta attuale anche sotto l’impero dell’ordinanza, perché la stessa condizione compare all’art. 2 dell’ordinanza.
Un secondo punto di riferimento da ricordare viene dal preambolo dell’ordinanza, citato dalla Corte: le misure sono state concepite per chiarire, fin da una fase iniziale, questioni difficili di diritto. La difficoltà resta dunque il criterio centrale, non la semplice esistenza di una domanda.
Per i magistrati che hanno controversie pendenti, la situazione pratica cambia solo nel senso dell’attesa. Chi sperava che una pronuncia pregiudiziale risolvesse rapidamente la questione, a proprio favore o a proprio sfavore, deve ora sostenere la propria causa nel merito, davanti al giudice che la giudica. Sempre nell’ambito della giustizia, un’altra questione procedurale è arrivata alla Corte costituzionale: il coordinamento dei pubblici ministeri in tirocinio.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Formula, in termini comprensibili per qualsiasi professionista, lo standard di motivazione di un’ordinanza di rimessione, il che riduce il numero di rimessioni respinte per motivi di procedura.
- Difende la competenza del giudice di merito: il giudice supremo non assume la soluzione di cause puntuali sotto forma di uniformazione della giurisprudenza.
- Conferma la continuità della giurisprudenza anteriore sotto il nuovo quadro dato dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 62/2024, quindi i professionisti non partono da zero.
- Lascia ai giudici di merito la libertà di analizzare la natura dell’indennità in funzione della situazione concreta di ciascun ricorrente.
Che cosa resta un problema
- La questione di merito resta irrisolta a livello nazionale, quindi è possibile che giudici diversi arrivino a soluzioni diverse per situazioni quasi identiche.
- I magistrati che hanno domande pendenti perdono il tempo trascorso tra la rimessione e la pubblicazione della decisione, senza ottenere un chiarimento.
- La soglia della difficoltà reale resta una nozione di apprezzamento, e il confine tra un vero problema e un semplice ragionamento logico-giuridico si stabilisce comunque caso per caso.
- Il decreto del ministro della Giustizia n. 2.830/C/2017, uno dei testi in discussione, non è pubblicato, il che rende più difficile la verifica da parte degli interessati.
Consigli pratici
- Se chiedi al giudice di rimettere la questione all’Alta Corte, non fermarti ad affermare che il problema è controverso. Indica in concreto che cosa, nel testo di legge, è lacunoso, contraddittorio o incompleto.
- Presenta nella domanda almeno due varianti di interpretazione possibili e spiega perché la scelta tra di esse non può essere compiuta con gli strumenti usuali. È esattamente la riflessione che la Corte chiede di far comparire nell’ordinanza.
- Verifica se il tuo problema non sia già stato risolto. La decisione ricorda che nei meccanismi di uniformazione della giurisprudenza erano già stati individuati elementi rilevanti, e una questione già chiarita non riapre la procedura.
- Se hai una controversia di merito sull’indennità penitenziaria, costruisci la tua argomentazione sui criteri di attribuzione dell’indennità, non sull’attesa di una soluzione vincolante. Questa non arriverà dalla decisione n. 80/2026.
- Tieni a mente la distinzione fatta dalla Corte: il meccanismo della pronuncia pregiudiziale serve a uniformare la giurisprudenza, non a risolvere la tua causa. Una domanda che chiede, in realtà, l’applicazione della legge alla propria situazione sarà dichiarata inammissibile.
- Segui il fondamento corretto. Le rimessioni di questo tipo si formulano ora in base all’ordinanza d’urgenza del Governo n. 62/2024, e le condizioni cumulative sono quelle dell’art. 1 e dell’art. 2, comma (1).
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in concreto, l’Alta Corte?
L’indennità penitenziaria entra o no nel calcolo della retribuzione delle ferie?
Perché la rimessione è stata dichiarata inammissibile?
Che cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione per essere ammissibile?
La decisione è vincolante, se ha dichiarato inammissibile la rimessione?
Che cosa succede ora con la controversia davanti al Tribunale di Alba?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 690 del 20 agosto 2026 16 pagine PDF, 119 KB l'atto inizia a pagina 13
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
