In breve

  • La Corte costituzionale ha rigettato, all’unanimità, in quanto inammissibile, l’eccezione con cui un giudice di Giurgiu censurava la regola che limita ciò che un pubblico ministero agli inizi della carriera può fare da solo. Inammissibile significa che la Corte non è entrata nel merito: ha affermato che la domanda riguarda il modo in cui la legge è stata applicata in un fascicolo determinato, non la legge stessa.
  • Il testo impugnato, l’art. 23 comma (2) della legge n. 303/2004, prevedeva che i pubblici ministeri in tirocinio possono rassegnare conclusioni in udienza e firmare atti, ma solo sotto il coordinamento di un pubblico ministero di ruolo. Il giudice ha osservato che in nessun punto la legge indica come si esercita questo coordinamento, quindi non si può verificare se vi sia stato.
  • La legge vecchia non esiste più. La legge n. 303/2004 è abrogata dal 16 dicembre 2022, e il testo censurato è passato parola per parola nell’art. 45 comma (4) della legge n. 303/2022. La lacuna segnalata dal giudice è dunque diritto vigente oggi, e la Corte non l’ha esaminata né ora né 12 giorni prima, quando aveva rigettato, sempre come inammissibile, un’eccezione sullo stesso articolo.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 17 febbraio 2026 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 23 comma (2) della legge n. 303/2004 sullo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 768 del 10 settembre 2026
Entrata in vigore: 10 settembre 2026, data della pubblicazione

La Corte costituzionale ha rifiutato di dire che cosa significhi, concretamente, che un pubblico ministero agli inizi della carriera lavora sotto il coordinamento di un pubblico ministero esperto. La sentenza n. 132 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 768 del 10 settembre 2026, rigetta l’eccezione in quanto inammissibile, all’unanimità. La ragione del rifiuto è che le censure rivolte alla legge sarebbero, in realtà, lamentele sul modo in cui la legge è stata applicata in un fascicolo concreto, e questo non rientra nella competenza della Corte. È lo stesso tipo di soluzione descritto su MonitorLegal a proposito delle sentenze n. 117 e n. 139 del 2026, dove anche una questione di procedura penale è rimasta senza risposta nel merito.

Il pubblico ministero in tirocinio è il magistrato del pubblico ministero agli inizi della carriera. Si diploma all’Istituto nazionale della magistratura, viene nominato dal Consiglio superiore della magistratura in un posto presso una procura del tribunale di primo grado e lavora un anno in questo regime, fino all’esame di idoneità. Non è un praticante senza attribuzioni: istruisce fascicoli, firma atti, va in udienza. La legge limita però i suoi poteri, perché per ipotesi ha un’esperienza ridotta, e gli atti di un pubblico ministero possono portare una persona in carcere.

Il limite si legge nel testo arrivato alla Corte. L’art. 23 comma (2) della legge n. 303/2004, nella formulazione data dalla legge n. 242/2018, prevedeva: «I pubblici ministeri in tirocinio hanno il diritto di rassegnare conclusioni in udienza, di compiere e di firmare atti processuali e procedurali, sotto il coordinamento di un pubblico ministero di ruolo.» Accanto a esso stavano altre due regole dello stesso articolo: il pubblico ministero in tirocinio non ha il diritto di disporre misure privative o restrittive della libertà, e le sue determinazioni sono controfirmate dal pubblico ministero che lo coordina. Il pubblico ministero di ruolo è quello che ha superato l’esame di idoneità, cioè chi non è più in tirocinio.

Il fascicolo che ha prodotto la domanda è arrivato dal Tribunale di primo grado di Giurgiu, sezione penale. Un giudice della camera preliminare verificava, dopo il rinvio a giudizio, la legittimità delle indagini. Ha constatato che le ordinanze di esercizio dell’azione penale e di prosecuzione delle indagini, nonché la custodia cautelare dell’imputato, sarebbero illegittime, poiché l’attività era stata svolta da un pubblico ministero in tirocinio che non aveva la competenza necessaria. Ha sollevato l’eccezione d’ufficio, con ordinanza del 29 ottobre 2020, e ha rimesso la questione alla Corte.

L’argomento del giudice non riguardava i poteri del tirocinante in sé, ma la qualità della legge che li stabilisce. Il testo prevede che il tirocinante lavori sotto il coordinamento di un pubblico ministero di ruolo e che le sue determinazioni siano controfirmate, ma non indica come si esercita il coordinamento: se il pubblico ministero di ruolo emetta lui stesso qualche atto, se soltanto controfirmi, se possa annullare gli atti del tirocinante. La conseguenza pratica che ha sottolineato è che, in assenza di una manifestazione di volontà scritta del pubblico ministero coordinatore, nemmeno il pubblico ministero gerarchicamente superiore ha qualcosa da controllare, e l’imputato non ha nulla da impugnare. Da qui le censure sul principio di legalità dell’art. 1 comma (5) della Costituzione e sul diritto a un processo equo dell’art. 21 comma (3), letto attraverso l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto per inammissibilità e ha puntato su una distinzione di sostanza. Il fermo e la custodia cautelare non erano stati disposti dal pubblico ministero in tirocinio: la custodia è stata disposta dal giudice per i diritti e le libertà, e il tirocinante aveva redatto soltanto la relazione con cui proponeva la misura. Proporre non è disporre, quindi il divieto relativo alle misure privative della libertà non era violato, e la relazione non è una determinazione che richieda la controfirma. Il rappresentante della procura ha aggiunto che la mancata firma della relazione da parte di entrambi i pubblici ministeri non sarebbe nemmeno motivo di nullità, poiché l’obbligo di firmare non spetta al pubblico ministero di ruolo.

La Corte ha seguito la stessa strada, ma con una motivazione breve. Ha osservato che il testo ha la finalità di disciplinare le competenze dei pubblici ministeri in tirocinio, in coerenza con il principio della subordinazione gerarchica dell’art. 132 comma (1) della Costituzione, e che il legislatore ha limitato queste competenze proprio a causa dell’esperienza ridotta e delle conseguenze gravi che possono avere le misure disposte da un pubblico ministero. Poi ha affermato che le censure non possono essere accolte, essendo fondate esclusivamente su elementi di fatto, cioè sul modo concreto in cui il pubblico ministero in tirocinio ha agito in quel fascicolo. Gli argomenti riguardano l’applicazione della legge processuale penale, e la valutazione della legittimità degli atti spetta proprio al giudice della camera preliminare che ha sollevato l’eccezione.

Gli effetti che produce

La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, quindi dal 10 settembre 2026, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione. Trattandosi di un rigetto, non abroga alcuna norma e non modifica alcun testo. Un lettore che cerca un cambiamento di legge non ne troverà nessuno: l’effetto della sentenza è chiudere una via, non aprirne un’altra.

Il primo effetto concreto si produce nel fascicolo di Giurgiu. Il giudice della camera preliminare riceve una risposta che lo rimanda alla propria competenza: la legittimità degli atti del fascicolo è valutata da lui, non alla Corte costituzionale. Il giudizio della causa non si è fermato in tutto questo tempo, perché dal 2010 sollevare un’eccezione non sospende più il processo, ma tra l’ordinanza di rimessione e la pubblicazione della sentenza sono passati 2.142 giorni, cioè quasi sei anni.

Il secondo effetto riguarda chiunque voglia riproporre la stessa questione. Un rigetto per inammissibilità non consuma il testo: il divieto dell’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 si applica soltanto alle disposizioni già dichiarate incostituzionali. La porta resta aperta, ma una nuova eccezione va costruita in modo diverso, come censura rivolta alla norma e non al fascicolo. I fatti della fattispecie si invocano solo per dimostrare il collegamento con la definizione della causa, richiesto dall’art. 29 comma (1) della stessa legge.

Il terzo effetto è quello che conta per la pratica. La regola resta esattamente dove era, solo sotto un altro numero. Per i pubblici ministeri in tirocinio oggi in servizio e per i pubblici ministeri che li coordinano si applica l’art. 45 della legge n. 303/2022: il comma (4) riproduce identico il testo censurato, il comma (6) mantiene il divieto delle misure privative o restrittive della libertà, il comma (7) mantiene la controfirma delle determinazioni. In nessun punto, nemmeno nella legge nuova, si dice quale forma abbia il coordinamento.

Il quarto effetto è ciò che non è stato chiarito. La domanda che stava alla base del fascicolo, se una relazione con cui si propone la custodia cautelare equivalga a disporre una misura privativa della libertà, resta senza risposta vincolante. Ogni giudice della camera preliminare la risolve nel proprio fascicolo, e da quella risposta può dipendere la nullità di una custodia. Il silenzio della Corte non è una conferma della posizione del Pubblico Ministero, per quanto la soluzione le somigli.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto non è cambiato nulla. È cambiata però la legge attorno, due volte, nei quasi sei anni in cui il fascicolo è rimasto alla Corte, e il confronto è la parte utile di questa sentenza.

La formulazione del 2005 dell’art. 23 comma (2), quella della ripubblicazione della legge n. 303/2004 nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 826 del 13 settembre 2005, diceva qualcosa di diverso dal testo giudicato ora: i pubblici ministeri in tirocinio potevano compiere e firmare «atti procedurali», sotto il coordinamento di «un pubblico ministero che gode di stabilità». La legge n. 242/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 868 del 15 ottobre 2018, ha riscritto il comma nella forma giunta alla Corte, con «atti processuali e procedurali» e con «pubblico ministero di ruolo», e ha aggiunto due nuovi commi: uno che prevede che il pubblico ministero in tirocinio emetta un parere consultivo motivato e definisca le pratiche assegnategli dal procuratore capo, l’altro che vieta ai giudici e ai pubblici ministeri in tirocinio di disporre misure privative o restrittive della libertà. L’eccezione è stata sollevata il 29 ottobre 2020, quindi si applicava la formulazione del 2018.

Il secondo cambiamento è la sostituzione della legge. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.102 del 16 novembre 2022, la legge n. 303/2022 è entrata in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, il 16 dicembre 2022, e ha abrogato la legge n. 303/2004 con l’art. 294 comma (5) lettera a). Il vecchio art. 23 si è spostato nell’art. 45, con le stesse regole e nello stesso ordine: il comma (4) è il testo censurato, virgola per virgola; il comma (5) è il parere consultivo; il comma (6) è il divieto delle misure privative della libertà; il comma (7) è la controfirma delle determinazioni. La durata del tirocinio è rimasta di un anno, all’art. 44 comma (1).

Ciò che non è cambiato in nessuna delle due riscritture è esattamente l’obiezione del giudice. La legge nuova chiede al pubblico ministero coordinatore un solo atto scritto, la relazione trimestrale di valutazione individuale dell’art. 44 comma (4), e quella riguarda l’acquisizione delle conoscenze pratiche, non un fascicolo determinato. La controfirma dell’art. 45 comma (7) copre soltanto le determinazioni. Il coordinamento del comma (4), che si estende a tutti gli atti processuali e procedurali, non ha né forma, né traccia scritta, né sanzione.

È cambiata anche la prassi della Corte, nel senso che non è cambiata. Con la sentenza n. 408 del 18 settembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 97 del 5 febbraio 2026, la Corte aveva già rigettato, in quanto inammissibile, un’eccezione che censurava gli artt. 22 e 23 della stessa legge n. 303/2004, sollevata in un fascicolo del Tribunale di primo grado di Târgu Jiu, con il motivo che l’autore formulava le censure attraverso il prisma dell’interpretazione e dell’applicazione della legge nella fattispecie. La sentenza di oggi ha la stessa soluzione, sullo stesso articolo, con lo stesso argomento, 12 giorni dopo la pubblicazione di quella precedente.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Mantiene il limite della competenza della Corte costituzionale dove deve stare: un’eccezione non può diventare un mezzo di impugnazione mascherato contro il modo in cui un pubblico ministero ha lavorato in un fascicolo.
  • Afferma espressamente che la valutazione della legittimità degli atti e delle misure del fascicolo spetta al giudice della camera preliminare, quindi la parte riceve una risposta dal giudice che decide la causa, non un ulteriore rinvio.
  • È resa all’unanimità, senza opinioni dissenzienti o concorrenti, quindi la soluzione non lascia dubbi su ciò che la Corte ha voluto dire.
  • Non blocca la questione. Il rigetto per inammissibilità non comporta il divieto dell’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992, quindi un’eccezione costruita come censura rivolta alla norma può arrivare di nuovo alla Corte.
  • Riafferma, con richiamo all’art. 132 comma (1) della Costituzione, la ragione per cui i poteri del pubblico ministero in tirocinio sono limitati, il che è utile in qualunque discussione sulla competenza funzionale.

Che cosa resta un problema

  • Il problema di fondo resta non trattato ed è diritto vigente. Il testo censurato si applica oggi come art. 45 comma (4) della legge n. 303/2022, e la domanda su che cosa sia il coordinamento non ha risposta né nella legge né nella giurisprudenza della Corte.
  • Tra la decisione e la pubblicazione sono passati 205 giorni, e la sentenza produce effetti solo dalla pubblicazione. Nessuna norma impone alla Corte un termine di pubblicazione, mentre per un’ordinanza di rigetto della richiesta di rimessione la legge dà alla parte 48 ore per il ricorso e al giudice superiore 3 giorni per deciderlo.
  • Dall’ordinanza di rimessione alla decisione sono passati 1.937 giorni, cioè 5 anni e 4 mesi, e il testo giudicato era già abrogato da 1.159 giorni alla data della decisione.
  • La sentenza non cita alcuna pronuncia precedente, nemmeno la sentenza n. 408/2025, pubblicata 12 giorni prima sullo stesso articolo e con lo stesso argomento. Il lettore non può capire dal testo se ha davanti una prassi costante o una soluzione isolata.
  • La motivazione usa la formula secondo cui le censure non possono essere accolte, che è il linguaggio di un rigetto per infondatezza, mentre il dispositivo rigetta per inammissibilità. Le due soluzioni hanno conseguenze diverse, e la loro mescolanza nella motivazione non aiuta il lettore.
  • Il testo pubblicato non chiarisce chi abbia disposto il fermo dell’imputato: un paragrafo lo attribuisce al pubblico ministero in tirocinio, un altro lo descrive come misura adottata dall’organo di polizia. Tutto il ragionamento sull’illegittimità dipende da questo dettaglio.

Consigli pratici

  1. Se sollevate un’eccezione di incostituzionalità, scrivete che cosa della norma è incostituzionale, non che cosa ha sbagliato il pubblico ministero o il giudice nel fascicolo. I fatti si invocano solo per dimostrare il collegamento con la definizione della causa, richiesto dall’art. 29 comma (1) della legge n. 47/1992. La sentenza di oggi mostra come si perde un’iniziativa fondata, perché è stata formulata come rimprovero di applicazione.
  2. Per un imputato, la via contro un atto firmato da un pubblico ministero in tirocinio resta nel codice di procedura penale: il reclamo al pubblico ministero gerarchicamente superiore, le richieste e le eccezioni della camera preliminare ai sensi dell’art. 342 e seguenti, il reclamo dell’art. 204 per le misure cautelari. La Corte costituzionale non verifica la legittimità degli atti del fascicolo.
  3. Verificate nel fascicolo quale traccia scritta abbia lasciato il coordinamento. La legge non richiede un atto di coordinamento per ogni causa: richiede la controfirma delle determinazioni, all’art. 45 comma (7) della legge n. 303/2022, e una relazione trimestrale di valutazione individuale, all’art. 44 comma (4). L’assenza di un atto di coordinamento per singolo fascicolo non è, di per sé, una violazione della legge.
  4. Tenete presente la distinzione su cui si è appoggiato il Pubblico Ministero. Il pubblico ministero in tirocinio non ha il diritto di disporre misure privative o restrittive della libertà, ai sensi dell’art. 45 comma (6), ma una relazione con cui propone al giudice l’adozione di una misura non è una disposizione. La differenza tra proporre e disporre può decidere se una custodia cautelare resta in piedi.
  5. Quando lavorate con un testo abrogato, citate la formulazione applicabile alla data dei fatti e verificatela nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Il testo consolidato della legge n. 303/2004 sul portale legislativo è aggiornato soltanto al 20 maggio 2016 e non contiene le modifiche del 2018, quindi mostra un testo diverso da quello citato dalla Corte, con «pubblico ministero che gode di stabilità» invece di «pubblico ministero di ruolo».
  6. Non trattate il rigetto come una convalida del testo. La Corte non ha affermato che l’art. 23 comma (2) è costituzionale, ma che non esamina la censura così come è stata formulata. La differenza conta se vi basate su questa sentenza in una motivazione.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale, in breve?
Ha rigettato, all’unanimità, in quanto inammissibile, l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 23 comma (2) della legge n. 303/2004, il testo secondo cui i pubblici ministeri in tirocinio possono rassegnare conclusioni in udienza e firmare atti solo sotto il coordinamento di un pubblico ministero di ruolo. L’eccezione era stata sollevata d’ufficio dal Tribunale di primo grado di Giurgiu, sezione penale.
Che cosa significa rigettata per inammissibilità e in che cosa differisce dal rigetto per infondatezza?
Inammissibile significa che la Corte non arriva ad analizzare se il testo rispetti la Costituzione, perché la domanda non soddisfa le condizioni di esame. Infondato significa che ha analizzato e ha constatato che il testo è costituzionale. Qui la Corte ha affermato che le censure riguardano l’applicazione della legge in un fascicolo concreto, cosa che non rientra nella sua competenza, quindi non si è pronunciata nel merito.
Chi è il pubblico ministero in tirocinio e che cosa ha il diritto di fare?
È il magistrato del pubblico ministero agli inizi della carriera, nominato dopo il diploma all’Istituto nazionale della magistratura, che lavora un anno presso una procura del tribunale di primo grado fino all’esame di idoneità. Ha il diritto di rassegnare conclusioni in udienza, di compiere e di firmare atti processuali e procedurali, ma sotto il coordinamento di un pubblico ministero di ruolo. Non ha il diritto di disporre misure privative o restrittive della libertà, e le sue determinazioni sono controfirmate dal pubblico ministero che lo coordina.
Se la legge è stata abrogata nel 2022, perché l’eccezione è stata giudicata nel 2026?
Perché il testo si applicava nel fascicolo da cui è arrivata la domanda. La Corte ha richiamato la sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 549 del 3 agosto 2011, secondo cui possono essere controllate anche le disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo l’uscita di vigore. Altrimenti il requisito che la norma sia in vigore, previsto dall’art. 29 comma (1) della legge n. 47/1992, avrebbe impedito l’esame.
Il testo censurato esiste ancora oggi?
Sì, sotto un altro numero. La legge n. 303/2022 ha ripreso il vecchio art. 23 nell’art. 45, e il comma (4) riproduce identica la frase contestata. Il divieto delle misure privative o restrittive della libertà è al comma (6), la controfirma delle determinazioni al comma (7). Nemmeno la legge nuova dice come si esercita il coordinamento.
Che cosa succede ora al fascicolo di Giurgiu?
Riprende davanti al giudice della camera preliminare, che valuterà da sé la legittimità degli atti e delle misure delle indagini. La sentenza afferma espressamente che questa valutazione spetta a lui. La sentenza viene comunicata al Tribunale di primo grado di Giurgiu, sezione penale.
Qualcuno può riproporre la stessa questione alla Corte?
Sì. Il divieto dell’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 riguarda soltanto le disposizioni già dichiarate incostituzionali, e qui non è stato dichiarato nulla. Una nuova eccezione dovrebbe però censurare la chiarezza e la prevedibilità della norma in quanto tale, senza appoggiarsi sul modo in cui si è lavorato in un determinato fascicolo.
Perché ci è voluto tanto tempo?
L’ordinanza di rimessione è del 29 ottobre 2020, la decisione del 17 febbraio 2026, la pubblicazione del 10 settembre 2026. Sono 1.937 giorni fino alla decisione e altri 205 fino alla pubblicazione. Nella legge n. 47/1992 non esiste un termine per la definizione delle eccezioni né per la pubblicazione della pronuncia, e l’effetto generalmente vincolante compare solo con la pubblicazione.
Dove trovo il testo integrale della sentenza?
Nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 768 del 10 settembre 2026, pagine da 9 a 11. La sentenza è riprodotta integralmente anche in questo articolo, nella sezione con il testo originale dell’atto.

Analisi della redazione

Il confine che la Corte difende è corretto in principio. Un’eccezione di incostituzionalità non può essere un mezzo di impugnazione contro un pubblico ministero, e se lo fosse diventata, la Corte si sarebbe trasformata in giudice di controllo sopra la camera preliminare. Solo che la domanda del giudice di Giurgiu aveva anche un nucleo normativo, distinto dal suo fascicolo: la legge impone un coordinamento senza dire che cosa sia il coordinamento, come si manifesti e che cosa accada se manca. Questa è una classica censura di chiarezza e prevedibilità, il tipo di critica che la Corte esamina abitualmente sull’art. 1 comma (5) della Costituzione. La motivazione non spiega perché non si potesse separare lo strato di fatto da quello normativo, sebbene fosse proprio questa separazione l’operazione necessaria.

L’osservazione più concreta non si vede leggendo la sentenza, ma facendo un calcolo. Dall’ordinanza del 29 ottobre 2020 alla decisione sono passati 1.937 giorni, e dalla decisione alla pubblicazione altri 205, in totale 2.142 giorni, quasi sei anni, per tre paragrafi di motivazione nel merito. In questo intervallo il testo giudicato è stato abrogato e, alla data della decisione, era uscito di vigore da 1.159 giorni. Il confronto che fa male è con i termini che la stessa legge impone agli altri: ai sensi dell’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992, quando il giudice rigetta la richiesta di rimessione alla Corte, la parte ha 48 ore per il ricorso e il giudice superiore 3 giorni per deciderlo. Per la propria procedura, la legge non prevede alcun termine, né per la definizione né per la pubblicazione, e la pronuncia non produce effetti se non dal giorno della pubblicazione.

La seconda osservazione nasce dall’affiancare questa sentenza a una pubblicata 12 giorni prima. Con la sentenza n. 408 del 18 settembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 97 del 5 febbraio 2026, la Corte aveva rigettato per inammissibilità un’eccezione che censurava gli artt. 22 e 23 della stessa legge, sempre con il motivo che l’autore criticava l’interpretazione e l’applicazione della norma nella fattispecie. La motivazione di allora si appoggiava su una giurisprudenza costante e citava la sentenza n. 838 del 27 maggio 2009. La sentenza n. 132/2026 arriva alla stessa soluzione, sullo stesso articolo, con lo stesso argomento, ma in tre paragrafi e senza alcun richiamo, né alla propria pronuncia di 12 giorni prima, né ad altro. Per un atto che si pubblica perché sia generalmente vincolante, l’assenza del richiamo è una perdita: il lettore non può distinguere una prassi consolidata da una soluzione del momento.

La terza osservazione esce dalla combinazione di tre commi della legge oggi in vigore. L’art. 45 comma (4) della legge n. 303/2022 richiede il coordinamento per tutti gli atti processuali e procedurali del tirocinante. Il comma (7) richiede la controfirma soltanto per le determinazioni. Il comma (6) vieta soltanto le misure privative o restrittive della libertà. Tra queste tre reti cade esattamente l’atto del fascicolo di Giurgiu: la relazione con cui si propone la custodia cautelare non è una determinazione, quindi non si controfirma, e non è una misura privativa della libertà, quindi non rientra nel divieto, ma è l’atto dalla conseguenza più grave che un pubblico ministero in tirocinio possa firmare. È il solo atto per il quale la legge non richiede alcuna traccia verificabile del coordinamento, e questo non si vede leggendo nessuno dei tre commi separatamente.

Infine, una nota per chi vuole verificare da sé. Il testo citato dalla Corte al paragrafo 13, con «atti processuali e procedurali» e «pubblico ministero di ruolo», non si trova nel testo consolidato della legge n. 303/2004 sul portale legislativo, che dice «atti procedurali» e «pubblico ministero che gode di stabilità». Non è un errore della Corte: la versione del portale è aggiornata soltanto al 20 maggio 2016 e non recepisce le modifiche introdotte dalla legge n. 242/2018. Chi confronta le due senza notare la data di aggiornamento arriva alla conclusione sbagliata che la sentenza citi un testo inesistente.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La definizione del coordinamento nell’art. 45 della legge n. 303/2022. Un comma che dica in quale forma si esercita, quale atto lo documenta e che cosa accade quando manca. Effetto: il giudice della camera preliminare verifica un requisito obiettivo, invece di dedurre l’esistenza del coordinamento dalla controfirma di una determinazione che nel fascicolo può anche non esserci.
  • L’elencazione espressa degli atti che il pubblico ministero in tirocinio può redigere in materia di misure cautelari. Compresa la relazione con proposta di custodia cautelare, in un senso o nell’altro. Effetto: scompare la discussione se la proposta equivalga a disporre una misura privativa della libertà, discussione dalla quale oggi dipende la nullità di una custodia.
  • Un termine di legge per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania delle pronunce della Corte costituzionale rese su eccezioni. Effetto: l’intervallo di 205 giorni tra decisione e pubblicazione non sarebbe più possibile, e il momento dal quale la pronuncia diventa generalmente vincolante sarebbe prevedibile per i giudici che nel frattempo decidono la causa da cui è arrivata la domanda.
  • Il richiamo obbligatorio del proprio precedente quando la soluzione e l’argomento si ripetono sullo stesso testo. Effetto: il lettore e il giudice vedono di avere davanti una prassi costante, e gli autori di eccezioni non riprendono un’iniziativa già chiusa per lo stesso motivo.
  • L’indicazione visibile, sul portale legislativo, della data fino alla quale è aggiornato il testo consolidato di un atto abrogato. Effetto: chi cerca il testo applicabile nel 2020 non arriva più alla versione del 2016, che ha un contenuto diverso e non comprende il divieto introdotto nel 2018.
  • La separazione, nella motivazione, della censura di applicazione da quella di chiarezza della norma. Quando un’eccezione mescola le due, la Corte dovrebbe dire che cosa ha esaminato e che cosa no. Effetto: l’autore di un’eccezione con nucleo normativo scopre che cosa riformulare, e il problema di fondo non si perde per il secondo anno di fila.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 768 del 10 settembre 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 9

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.