In breve

  • Il testo della legge urbanistica che consentiva deroghe ai piani urbanistici, nella versione in vigore prima del 2006, è stato dichiarato incostituzionale con una precedente decisione della Corte. Nel procedimento in esame la questione è stata respinta in quanto divenuta inammissibile, proprio perché il problema era già stato risolto.
  • A contare è la conseguenza pratica: una questione respinta in quanto divenuta inammissibile può essere motivo di revocazione di una sentenza definitiva, cioè di riapertura di una sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 509, comma 1, punto 11 del Codice di procedura civile.
  • Per le versioni più recenti dello stesso articolo, quelle modificate tra il 2008 e il 2016, la questione è stata respinta come inammissibile, perché non motivata. La ricorrente ha ripreso gli argomenti del 2020, senza muovere critiche alle nuove disposizioni.
Atto: Sentenza CCR n. 10/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 630 del 30 luglio 2026
In vigore dal: 30 luglio 2026

Chi ha perso una causa su una deroga urbanistica disposta in base alla legge anteriore al 2006 può ora chiedere la revocazione della sentenza. La Corte costituzionale della Romania ha confermato questa situazione con la Decisione n. 10 del 15 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 630 del 30 luglio 2026, in un procedimento avviato dall’associazione «Constanța Altfel» davanti al Tribunale di Constanța. La decisione riguarda l’articolo 32 della legge n. 350/2001, cioè proprio il meccanismo con cui un piano urbanistico di zona può derogare al piano urbanistico generale, materia ripresa anche dal nuovo Codice del governo del territorio, dell’urbanistica e delle costruzioni.

Per capire la soluzione serve un passo indietro. Con la Decisione n. 49 del 4 febbraio 2020 la Corte aveva dichiarato incostituzionale l’art. 32, comma 1, primo periodo della legge n. 350/2001, nella versione successiva alla modifica introdotta dalla legge n. 289/2006. Il motivo: le garanzie contro l’arbitrio delle autorità erano vaghe, generiche e prevalentemente formali. Il testo consentiva di approvare o respingere una richiesta di deroga sulla base del semplice apprezzamento dell’autorità, senza criteri oggettivi, il che violava il principio di legalità e l’uguaglianza davanti alla legge.

Gli effetti di una decisione di accoglimento si producono però solo per il futuro. Così, con la Decisione n. 678 del 25 novembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 257 del 1 aprile 2026, la Corte ha esteso l’accertamento anche alla versione anteriore alla modifica del 2006, per identità di ragione.

Nel procedimento dell’associazione «Constanța Altfel» il primo certificato di destinazione urbanistica rilevante era stato rilasciato il 2 febbraio 2006, quindi sotto la vigenza del testo vecchio. Secondo l’art. 29, comma 3 della legge n. 47/1992, non possono formare oggetto di una questione le disposizioni la cui incostituzionalità sia già stata accertata. Da qui la decisione di rigetto in quanto divenuta inammissibile.

Gli effetti che produce

Il primo effetto, e il più importante, è l’apertura della via della revocazione. Al paragrafo 24 la Corte ricorda espressamente che una pronuncia di rigetto in quanto divenuta inammissibile può costituire motivo di una domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 509, comma 1, punto 11 del Codice di procedura civile. Chi ha una sentenza definitiva pronunciata sulla base del testo dichiarato incostituzionale dispone quindi di uno spiraglio processuale concreto.

Il secondo effetto riguarda la seconda parte del dispositivo. Per le versioni dell’art. 32, comma 1 modificate dall’ordinanza del Governo n. 27/2008, dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 7/2011, approvata con la legge n. 190/2013, e dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 100/2016, la questione è stata respinta come inammissibile. Questi testi restano in vigore e continuano ad applicarsi senza ostacoli.

Il terzo effetto è una lezione di procedura costituzionale. La Corte ha constatato che l’autrice della questione ha ripreso gli argomenti già accolti nella Decisione n. 49/2020, ignorando le nuove disposizioni introdotte successivamente nell’art. 32, rispetto alle quali non ha formulato critiche distinte. La Corte non può sostituirsi alla parte nella formulazione dei motivi, ai sensi dell’art. 29, comma 4 della legge n. 47/1992, e una questione non motivata è inammissibile.

Il quarto effetto è un segnale per l’amministrazione locale. La Corte osserva che nel frattempo nell’art. 32 sono state introdotte nuove ipotesi normative, che riconfigurano le soluzioni precedenti e dettagliano in modo sostanziale il regime delle deroghe alle documentazioni urbanistiche. In altre parole, i vizi accertati nel 2020 sono stati, secondo la Corte, corretti dal legislatore.

Il quinto effetto è il limite temporale. La decisione non rimette in discussione le deroghe approvate in base alle nuove versioni della legge e non produce effetti sugli atti urbanistici emessi dopo la correzione del testo.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nessuna norma in vigore viene modificata. Si chiarisce però una mappa giuridica piuttosto intricata, perché l’art. 32 della legge n. 350/2001 ha attraversato almeno cinque formulazioni successive e ogni certificato di destinazione urbanistica si misura sulla versione della legge vigente alla data del rilascio.

La situazione attuale è la seguente. La versione anteriore alla legge n. 289/2006 è incostituzionale, per effetto della Decisione n. 678/2025. La versione successiva alla legge n. 289/2006 è incostituzionale, per effetto della Decisione n. 49/2020. Le versioni successive, risultanti dall’ordinanza del Governo n. 27/2008, dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 7/2011 e dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 100/2016, restano in vigore e le critiche rivolte loro in questo procedimento non sono state esaminate nel merito.

Vale la pena ricordare anche il ragionamento di merito del 2020, perché spiega perché i criteri oggettivi contino tanto. La Corte aveva rilevato che chi abita in una zona con un regime edificatorio stabilito dalle documentazioni urbanistiche non può avere la certezza del suo mantenimento nemmeno per un periodo ragionevole, se l’autorità può modificarlo di continuo, senza alcuna condizione di legge. Si tratta di un’ingerenza nel diritto alla vita intima, familiare e privata, tutelato dall’art. 26 della Costituzione e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ciò che cambia, dunque, è piuttosto la posizione processuale di chi ha contenziosi risalenti: da contestatori di un testo diventano, potenzialmente, titolari di una domanda di revocazione.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Conferma espressamente la via della revocazione per le sentenze definitive pronunciate in base al testo dichiarato incostituzionale, con richiamo all’art. 509, comma 1, punto 11 del Codice di procedura civile.
  • Chiude un’incertezza che durava dal 2020: anche la versione del testo anteriore al 2006 è incostituzionale, non solo quella successiva.
  • Ricorda lo standard costituzionale delle deroghe urbanistiche: criteri oggettivi, requisiti minimi, protezione contro l’arbitrio.
  • Conferma che le modifiche introdotte successivamente nell’art. 32 hanno corretto i vizi accertati nel 2020, il che dà stabilità alle documentazioni approvate nella versione attuale.
  • È stata pronunciata all’unanimità dei voti, senza opinioni dissenzienti, quindi la soluzione non è contestata nemmeno all’interno della Corte.

Che cosa resta un problema

  • Le critiche rivolte alle versioni del 2008, 2011 e 2016 dell’art. 32 non sono state esaminate nel merito. Restano aperte, ma solo per chi le motiva in modo distinto.
  • La via della revocazione ha termini stretti e condizioni proprie. Una decisione della Corte non riapre automaticamente il processo e chi lascia scadere il termine resta con la vecchia sentenza.
  • Le costruzioni realizzate in base alle deroghe già approvate non spariscono. Anche una causa vinta in sede di revocazione si scontra con situazioni di fatto ormai consolidate sul terreno.
  • Il cittadino comune deve individuare da solo la versione di legge applicabile alla data del proprio certificato di destinazione urbanistica, il che presuppone, in pratica, assistenza legale.
  • La causa di merito, avviata nel 2018, arriva a un chiarimento soltanto nel 2026. La durata dei processi urbanistici resta il principale problema pratico.

Consigli pratici

  1. Controlla la data del certificato di destinazione urbanistica. È lei a decidere quale versione della legge si applica e, di conseguenza, se rientri negli effetti della Decisione n. 678/2025 o della Decisione n. 49/2020.
  2. Se hai perso una causa con sentenza definitiva fondata su questo testo, valuta la revocazione. Il fondamento è l’art. 509, comma 1, punto 11 del Codice di procedura civile e il termine decorre dalla pubblicazione della decisione di accoglimento nella Gazzetta Ufficiale della Romania.
  3. Tieni a mente la data di riferimento per la versione vecchia: la Decisione n. 678/2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 257 del 1 aprile 2026.
  4. Se impugni un piano urbanistico di zona approvato di recente, non copiare gli argomenti del 2020. La Corte ha respinto proprio un’impostazione di questo tipo. Le critiche vanno formulate in modo distinto, sul testo vigente alla data dell’atto impugnato.
  5. Come associazione di proprietari o organizzazione civica, chiedi per tempo le documentazioni urbanistiche e i pareri. Le opposizioni ben documentate e presentate nei termini hanno più possibilità delle questioni di legittimità costituzionale generiche.
  6. Come autorità locale, verifica se le delibere di consiglio che hanno approvato deroghe nel periodo 2001-2006 producano ancora effetti in contenziosi pendenti. Possono essere rimesse in discussione per la via della revocazione.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale con la Decisione n. 10/2026?
Ha respinto la questione su due punti: in quanto divenuta inammissibile, per l’art. 32, primo periodo della legge n. 350/2001 nella formulazione anteriore alla legge n. 289/2006, e come inammissibile, per l’art. 32, comma 1 nelle versioni modificate dall’ordinanza del Governo n. 27/2008, dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 7/2011 e dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 100/2016. La decisione è stata assunta all’unanimità dei voti.
Qual è la differenza tra «inammissibile» e «divenuta inammissibile»?
Divenuta inammissibile significa che il testo criticato era già stato dichiarato incostituzionale con una decisione precedente, quindi non può più formare oggetto di una nuova questione. Inammissibile, nel caso di specie, significa che la questione non è stata motivata e che la Corte non può sostituirsi alla parte nella formulazione delle critiche.
Che cosa significa in concreto per una causa in corso?
Se la sentenza definitiva si è fondata sul testo dichiarato incostituzionale, la pronuncia di rigetto in quanto divenuta inammissibile può costituire motivo di revocazione, ai sensi dell’art. 509, comma 1, punto 11 del Codice di procedura civile. La Corte lo afferma espressamente, al paragrafo 24 della decisione.
Che cosa prevedeva l’art. 32 della legge n. 350/2001?
Il regime delle deroghe alle documentazioni urbanistiche approvate, cioè i casi in cui, con un piano urbanistico di zona o di dettaglio, si può modificare il regime edificatorio stabilito in precedenza per una zona. È il meccanismo centrale nell’autorizzazione delle costruzioni che escono dalle regole del piano urbanistico generale.
Perché il testo è stato dichiarato incostituzionale?
Perché non conteneva garanzie sufficienti ed efficaci contro l’arbitrio: mancavano i criteri oggettivi e i requisiti minimi che una richiesta di deroga avrebbe dovuto soddisfare. La Corte ha rilevato che il testo consentiva l’approvazione o il rigetto sulla base del semplice apprezzamento dell’autorità, incidendo sulla prevedibilità e sulla certezza del diritto, oltre che sul diritto alla vita intima, familiare e privata.
Il testo attuale della legge presenta ancora gli stessi problemi?
La Corte osserva che nell’art. 32 sono state introdotte nuove ipotesi normative, che riconfigurano le soluzioni precedenti e dettagliano in modo sostanziale il regime delle deroghe, correggendo i vizi accertati. Le critiche rivolte a queste nuove versioni non sono state però esaminate nel merito in questo procedimento, perché non sono state motivate in modo distinto.
Chi ha sollevato la questione?
L’associazione «Constanța Altfel» di Constanța, in procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Constanța, Sezione del contenzioso amministrativo e tributario. I due fascicoli della Corte sono stati riuniti per identità di oggetto.
Da quando produce effetti la decisione?
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè dal 30 luglio 2026. È definitiva e generalmente obbligatoria, ai sensi dell’art. 147, comma 4 della Costituzione.
La decisione annulla i permessi di costruire già rilasciati?
No. Una decisione della Corte non caduca di per sé gli atti amministrativi individuali. Apre la via dell’impugnazione o della revocazione, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge, mentre le situazioni consolidate di fatto restano un problema a parte.
Dove posso verificare quale versione della legge si applica al mio caso?
Sul portale legislativo del Ministero della Giustizia, che mostra le versioni successive degli atti normativi e il loro stato. Il riferimento è la data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica o dell’atto amministrativo impugnato.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 630 del 30 luglio 2026 32 pagine PDF, 203 KB l'atto inizia a pagina 7

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.