In breve
- La Corte costituzionale ha confermato, all’unanimità dei voti, che il pubblico ministero può estinguere da solo l’azione penale con l’archiviazione, senza che il fascicolo arrivi davanti a un giudice chiamato a decidere nel merito dell’accusa. Decine di disposizioni del Codice di procedura penale sono state dichiarate costituzionali.
- L’argomento centrale: il Pubblico Ministero fa parte dell’autorità giudiziaria, non del potere esecutivo, e il provvedimento di archiviazione resta soggetto al controllo del giudice della camera preliminare, su reclamo della persona interessata.
- Una parte delle censure è stata respinta come inammissibile, perché le disposizioni impugnate riguardavano la riapertura delle indagini e i procedimenti con azione penale già esercitata, situazioni che non ricorrevano nel fascicolo degli autori.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 625 del 29 luglio 2026
In vigore dal: 29 luglio 2026
Quando il pubblico ministero dispone l’archiviazione, il tuo fascicolo si chiude senza che alcun giudice si pronunci nel merito dell’accusa. Due ricorrenti hanno sostenuto che questo meccanismo li priva del diritto a un processo equo, ma la Corte costituzionale ha respinto la loro censura con la Decisione n. 119 del 12 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 625 del 29 luglio 2026. È la seconda decisione pubblicata nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Romania che riguarda l’archiviazione, accanto a quella con cui la Corte ha stabilito che il reclamo contro il provvedimento di archiviazione si decide solo sugli atti del fascicolo e sui documenti nuovi.
L’eccezione è stata sollevata da Dragoș Pașc e Maria Magdalena Pașc nel fascicolo n. 228/42/2021 della Corte d’appello di Ploiesti, sezione penale e per le cause riguardanti minori e famiglia, in un procedimento in cui il loro reclamo contro un provvedimento di archiviazione era già stato accolto, in base all’art. 341 comma (6) lett. c) del Codice di procedura penale.
L’elenco delle disposizioni impugnate è insolitamente lungo: art. 14, 15, 16, 17, 294, 305, 309, 314, 315, 317, 335, 339, 340 e 341 del Codice di procedura penale, cioè praticamente l’intero meccanismo attraverso cui l’azione penale viene esercitata e si estingue. Il dispositivo ha due punti, entrambi di rigetto, adottati all’unanimità dei voti.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è la conferma della competenza del pubblico ministero. La Corte osserva che, in modo simmetrico rispetto alle norme sull’esercizio dell’azione penale, il legislatore ha disciplinato nell’art. 17 del Codice di procedura penale le modalità di estinzione della stessa: nel corso delle indagini penali, con l’archiviazione o con la rinuncia all’azione penale, mentre nel corso del giudizio, con il passaggio in giudicato della sentenza. Il fatto che la prima variante non arrivi davanti a un giudice del merito non costituisce un vizio di costituzionalità.
Il secondo effetto è una precisazione sulla collocazione istituzionale, spesso ignorata nel dibattito pubblico. Secondo la Legge fondamentale, il Pubblico Ministero è parte integrante dell’autorità giudiziaria, non del potere esecutivo o della pubblica amministrazione. Le prerogative del pubblico ministero riguardanti l’assunzione e la valutazione delle prove nel corso delle indagini penali sono, afferma la Corte, espressione del ruolo costituzionale previsto dall’art. 131.
Il terzo effetto è la garanzia che riequilibra il sistema. Le decisioni di non procedere e di non rinviare a giudizio sono soggette al controllo del giudice della camera preliminare, e questo controllo dà attuazione proprio all’art. 126 comma (1) della Costituzione, la norma invocata dagli autori. In altre parole, la giustizia non viene aggirata, ma interviene con un tipo di controllo diverso dal giudizio di merito.
Il quarto effetto riguarda i termini che la decisione conferma indirettamente. Chiunque può presentare reclamo contro le misure e gli atti delle indagini penali se sono stati lesi i suoi interessi legittimi, secondo l’art. 336 comma (1). Nel caso dei provvedimenti di archiviazione, il reclamo al procuratore gerarchicamente superiore si presenta entro 20 giorni dalla comunicazione della copia dell’atto, secondo l’art. 339 comma (4).
Il quinto effetto è una lezione di procedura costituzionale. Le censure rivolte all’art. 335 commi (1), (2), (5) e (6) e all’art. 341 comma (7) non sono state esaminate nel merito, perché riguardavano la riapertura delle indagini e i procedimenti in cui l’azione penale era già stata esercitata. Nessuna di queste ipotesi ricorreva nel fascicolo degli autori, quindi quelle disposizioni non avevano attinenza con la definizione della causa. La Corte precisa espressamente che le stesse censure possono essere esaminate nel merito, ma soltanto in un procedimento in cui quelle disposizioni trovino effettiva applicazione. La strada verso il giudice si ferma però un passo più in là: a settembre 2026 la Corte ha stabilito che contro il rifiuto di riaprire le indagini non esiste un ricorso analogo a quello contro l’archiviazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nulla sul piano delle disposizioni. Tutte le norme esaminate restano in vigore, nella stessa formulazione, e la decisione chiude la discussione per il futuro sugli stessi motivi.
Quello che cambia è la solidità di un orientamento giurisprudenziale. La Corte riprende integralmente la Decisione n. 292 del 6 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 777 dell’11 agosto 2021, e constata che non sono intervenuti elementi nuovi tali da giustificare un mutamento di giurisprudenza. In pratica, la domanda se il potere del pubblico ministero di archiviare un fascicolo sia compatibile con il diritto a un processo equo riceve la seconda risposta identica in cinque anni.
Un secondo argomento degli autori è stato respinto senza approfondimenti: il confronto con la materia delle sanzioni amministrative, dove l’art. 11 comma (5) dell’ordinanza del Governo n. 2/2001 offrirebbe, a loro avviso, una procedura più conforme agli standard del processo equo. La Corte ha inoltre rilevato che le disposizioni dell’art. 148 della Costituzione, relative all’integrazione nell’Unione europea, non sono pertinenti nella causa.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Conferma che il provvedimento di archiviazione non è un atto discrezionale: resta soggetto al controllo del giudice della camera preliminare, su reclamo dell’interessato.
- Chiarisce pubblicamente la posizione costituzionale del Pubblico Ministero, parte dell’autorità giudiziaria e non strumento dell’esecutivo.
- Tutela la celerità delle indagini penali, evitando che ogni fascicolo chiuso generi automaticamente un processo nel merito.
- Spiega con chiarezza la simmetria del Codice di procedura penale: l’azione penale si estingue in modo diverso nelle indagini penali e nella fase del giudizio.
- Ricorda il termine concreto da cui dipende ogni contestazione reale: 20 giorni dalla comunicazione della copia del provvedimento di archiviazione.
Che cosa resta un problema
- La persona offesa non può ottenere un giudizio nel merito dell’accusa se il pubblico ministero ha archiviato il fascicolo, per quanto sia convinta del contrario.
- Il controllo del giudice della camera preliminare riguarda la legittimità e la fondatezza della decisione, non la colpevolezza, quindi non sostituisce un processo.
- Le censure rivolte alla riapertura delle indagini restano inesaminate, quindi la questione di merito relativa all’art. 335 del Codice di procedura penale è ancora aperta.
- Il confronto con la procedura sanzionatoria amministrativa non ha ricevuto una risposta argomentata, pur essendo uno dei due motivi principali dell’eccezione.
- Tra l’investitura della Corte, nel luglio 2021, e la pubblicazione della decisione, nel luglio 2026, sono passati cinque anni, un intervallo difficile da conciliare con l’utilità pratica dell’eccezione per i suoi autori.
Consigli pratici
- Ricorda il termine di 20 giorni. Il reclamo contro il provvedimento di archiviazione si presenta al procuratore gerarchicamente superiore entro 20 giorni dalla comunicazione della copia del provvedimento, secondo l’art. 339 comma (4).
- Non saltare il reclamo al procuratore gerarchicamente superiore. È il passaggio obbligatorio prima di rivolgersi al giudice della camera preliminare, alle condizioni dell’art. 340.
- Concentrati sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimento. Il giudice verifica la decisione del pubblico ministero, non rigiudica il fatto.
- Chiedi la motivazione completa dell’archiviazione. L’art. 315 stabilisce gli elementi obbligatori che il provvedimento deve contenere, e la loro mancanza è un argomento concreto.
- Verifica il fondamento invocato dal pubblico ministero. I casi previsti dall’art. 16 comma (1) lett. a)-d) hanno conseguenze diverse, e la scelta errata del fondamento può essere contestata.
- Se vuoi impugnare una norma di legge, scegli il fascicolo giusto. Un’eccezione di incostituzionalità sulla riapertura delle indagini ha qualche possibilità solo in un procedimento in cui la riapertura sia stata effettivamente disposta.
- Non costruire la censura sul confronto con un altro ramo del diritto. La Corte non paragona la procedura penale con quella sanzionatoria amministrativa, ma rapporta ogni norma alla Costituzione.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale con la Decisione n. 119/2026?
Il pubblico ministero può chiudere un fascicolo penale senza un giudice?
Che cosa posso fare se non sono d’accordo con l’archiviazione?
Perché non è violato il diritto a un processo equo?
Il pubblico ministero fa parte del potere esecutivo?
Perché una parte dell’eccezione è stata respinta come inammissibile?
Da quando produce effetti la decisione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 625 del 29 luglio 2026 32 pagine PDF, 269 KB l'atto inizia a pagina 7
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