In breve
- Un cittadino ha contestato la regola secondo cui il ricorso è soggetto a una tassa di 100 lei sia che si invochi un solo motivo di cassazione sia che se ne invochino sette, ma la Corte costituzionale non è entrata nel merito della censura.
- La ragione del rigetto: la doglianza riguarda il modo in cui il giudice ha applicato la legge, non il testo della legge, e l’applicazione e l’interpretazione della legge spettano in via esclusiva agli organi giurisdizionali.
- Le regole restano invariate: 100 lei per i motivi di cassazione dei punti da 1 a 7 e il 50% della tassa dovuta sulla somma contestata per la violazione delle norme di diritto sostanziale.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 591 del 20 luglio 2026
Pronunciata: 20 gennaio 2026
Chi riceve una tassa di 200 lei per un ricorso, senza alcuna spiegazione su come sia stata calcolata, non ha nulla da fare davanti alla Corte costituzionale. Deve tornare dal giudice che l’ha determinata. È questa la conclusione della Decisione n. 37 del 20 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 591 del 20 luglio 2026, con cui l’eccezione è stata respinta in quanto inammissibile. La decisione compare nella stessa edizione di quella con cui la Corte ha confermato la costituzionalità dell’intera ordinanza sulle tasse giudiziarie di bollo.
L’eccezione è stata sollevata davanti all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, Sezione del contenzioso amministrativo e tributario, nell’ambito di una domanda di riesame del modo in cui la tassa era stata determinata. L’autore sosteneva di essere stato informato di dover versare 200 lei per il ricorso, senza alcuna spiegazione sul metodo di calcolo, e che per sette motivi di illegittimità la tassa è di 100 lei, esattamente come per un solo motivo di cassazione.
I testi contestati sono l’articolo 24, commi 1 e 2, e l’articolo 39, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013 sulle tasse giudiziarie di bollo.
Gli effetti che produce
Il primo effetto riguarda la competenza. La Corte rileva che i profili censurati costituiscono questioni di interpretazione e di applicazione della legge da parte degli organi giurisdizionali e non rientrano nella sua competenza. Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 47/1992, la Corte assicura il controllo di costituzionalità delle leggi, delle ordinanze, dei trattati internazionali e dei regolamenti del Parlamento, in rapporto alla Costituzione.
Il secondo effetto è la definizione delle due nozioni. L’interpretazione e l’applicazione della legge comprendono l’individuazione della norma applicabile, l’analisi del suo contenuto e l’adattamento ai fatti giuridici accertati, ed è il giudice a disporre degli strumenti necessari per pronunciarsi su tali aspetti.
Il terzo effetto è di principio, con richiamo alla giurisprudenza europea. La Corte cita la sentenza del 22 novembre 1995 della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa C.R. c. Regno Unito: per quanto chiaro sia il testo di una disposizione di legge, in ogni ordinamento giuridico esiste, inevitabilmente, un elemento di interpretazione giudiziaria.
Il quarto effetto attiene ai limiti del controllo. L’applicazione e l’interpretazione della legge spettano in via esclusiva al giudice che decide il merito della causa e ai giudici dell’impugnazione, come risulta dall’articolo 126, commi 1 e 3, della Costituzione.
Il quinto effetto è pratico: le regole di calcolo restano in vigore. Il ricorso è soggetto a una tassa di 100 lei se si invocano uno o più dei motivi previsti dall’articolo 488, comma 1, punti da 1 a 7, del codice di procedura civile. Quando si invoca la violazione o l’errata applicazione delle norme di diritto sostanziale, per le domande valutabili in denaro il ricorso è soggetto a una tassa pari al 50% della tassa dovuta sulla somma contestata, ma non inferiore a 100 lei, mentre per le domande non valutabili in denaro la tassa è di 100 lei.
Il sesto effetto riguarda il rimedio che resta. L’articolo 39, comma 1, prevede che contro il modo in cui la tassa è stata determinata il ricorrente può proporre domanda di riesame, allo stesso giudice, entro tre giorni dalla comunicazione della tassa dovuta, e che la domanda di riesame è esente da tassa.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nulla nel testo. Una decisione di rigetto per inammissibilità non produce effetti sulle disposizioni contestate, che restano in vigore così come sono.
Ciò che si chiarisce è il confine. La Corte distingue nettamente due tipi di doglianza: quella che riguarda la norma in sé, che può essere esaminata in sede di controllo di costituzionalità, e quella che riguarda il modo in cui il giudice ha calcolato la tassa in un caso concreto, che non può esserlo. La seconda si risolve con la domanda di riesame, non con l’eccezione di incostituzionalità.
Si conferma anche un orientamento giurisprudenziale più risalente, con richiamo alla Decisione n. 838 del 27 maggio 2009, alla Decisione n. 164 del 21 marzo 2024, alla Decisione n. 600 del 14 aprile 2009 e alla Decisione n. 294 del 28 maggio 2024.
Per l’autore dell’eccezione, l’unico cambiamento è che gli resta aperta la via del riesame, se il termine di tre giorni non è già scaduto, e il consueto controllo giurisdizionale sul modo in cui il giudice ha applicato la legge.
La decisione è stata pronunciata all’unanimità dei voti ed è definitiva e generalmente obbligatoria.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Traccia con chiarezza la linea che separa la censura del testo di legge dalla censura del modo in cui il giudice lo ha applicato.
- Indirizza i cittadini verso il rimedio che può davvero risolvere il problema: la domanda di riesame, che è esente da tassa.
- Protegge il controllo di costituzionalità dal trasformarsi in un ulteriore mezzo di impugnazione delle decisioni giudiziarie.
- Riconosce espressamente, con il richiamo alla giurisprudenza europea, che l’interpretazione giudiziaria è inevitabile in qualsiasi ordinamento.
Che cosa resta un problema
- La doglianza di fondo, cioè che non gli è stato spiegato come siano stati calcolati quei 200 lei, resta senza risposta in questo procedimento.
- Il termine di tre giorni per la domanda di riesame è molto breve per chi non ha un avvocato.
- La legge non prevede l’obbligo di comunicare un calcolo dettagliato della tassa, ma soltanto il suo importo, il che rende difficile contestarne il risultato.
- Tra il momento in cui l’eccezione è stata sollevata, nel maggio 2022, e la pubblicazione della decisione, nel luglio 2026, sono passati oltre quattro anni.
- Né i presidenti delle due Camere del Parlamento, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo hanno comunicato il proprio punto di vista.
Consigli pratici
- Se non sei d’accordo con la tassa determinata, proponi domanda di riesame allo stesso giudice, entro tre giorni dalla comunicazione. È l’unica via diretta e non costa nulla.
- Nella domanda di riesame indica in concreto che cosa ritieni sia stato calcolato male: la qualificazione dei motivi di ricorso, il carattere valutabile o non valutabile in denaro della domanda, il valore contestato.
- Non sollevare un’eccezione di incostituzionalità per un calcolo errato. La Corte la respingerà in quanto inammissibile e il tempo perduto non si recupera.
- Verifica quali motivi di cassazione stai invocando. Per quelli dei punti da 1 a 7 dell’articolo 488, comma 1, del codice di procedura civile la tassa è fissa, pari a 100 lei.
- Se invochi la violazione delle norme di diritto sostanziale in una domanda valutabile in denaro, la tassa è pari al 50% della tassa dovuta sulla somma contestata, ma non inferiore a 100 lei. Calcola la somma contestata prima di depositare il ricorso.
- Paga la tassa nei termini anche se hai proposto domanda di riesame, per non rischiare l’annullamento della domanda per mancato pagamento del bollo.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Cambia qualcosa nella tassa per il ricorso?
Quanto costa un ricorso?
Perché pago lo stesso importo per un motivo e per sette?
Che cosa faccio se non capisco come è stata calcolata la tassa?
La Corte costituzionale può correggere un calcolo errato del giudice?
Che cosa significa rigetto per inammissibilità?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 591 del 20 luglio 2026 16 pagine PDF, 113 KB l'atto inizia a pagina 6
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
