In breve

  • La Corte costituzionale ha esaminato l’intera ordinanza sulle tasse giudiziarie di bollo, non un singolo articolo, e ha respinto in quanto infondata la contestazione di una parte tenuta a pagare 50 lei per un ricorso.
  • L’argomento centrale resta quello enunciato fin dal 2009: il libero accesso alla giustizia non significa gratuità, e la giustizia è un servizio pubblico i cui costi non possono gravare per intero sul bilancio dello Stato.
  • Chi non è in grado di pagare dispone di due strade: le esenzioni e le rateizzazioni previste dall’ordinanza e il patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dalla legge speciale.
Atto: Sentenza CCR n. 36/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 591 del 20 luglio 2026
Pronunciata: 20 gennaio 2026

Una tassa di 50 lei per un ricorso davanti all’Alta Corte è diventata il pretesto di una contestazione che rimetteva in discussione l’intera disciplina delle tasse giudiziarie di bollo. La Corte costituzionale l’ha respinta. La Decisione n. 36 del 20 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 591 del 20 luglio 2026, dichiara che l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013 è conforme alla Costituzione rispetto alle censure formulate. È la seconda decisione sullo stesso tema pubblicata nella medesima edizione, accanto a quella sulla tassa di 100 lei per ciascun giudice ricusato.

L’eccezione è stata sollevata davanti all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, Collegio di cinque giudici, nell’ambito di una domanda di riesame del modo in cui la tassa era stata determinata. L’autore sosteneva che l’obbligo di pagare una tassa per la trattazione degli atti di citazione limita il suo libero accesso alla giustizia e viola gli articoli 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

A differenza di altri fascicoli, qui l’oggetto dell’eccezione non era un articolo determinato, bensì l’ordinanza nel suo complesso, con le successive modifiche e integrazioni.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è la conferma in blocco. La Corte accerta che le disposizioni dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013 sono conformi alla Costituzione rispetto alle censure formulate, quindi l’intera architettura delle tasse giudiziarie di bollo resta in piedi.

Il secondo effetto è la riaffermazione del principio. Le prestazioni giudiziarie non devono e non possono essere gratuite in ogni caso, e il libero accesso alla giustizia non significa gratuità. Nessuna disposizione costituzionale vieta le tasse in materia giudiziaria, ed è giustificato che chi si rivolge agli organi giudiziari contribuisca alla copertura delle spese.

Il terzo effetto riguarda l’uguaglianza. Sia l’obbligo di pagamento delle tasse sia le eccezioni stabilite dalla legge si applicano allo stesso modo a tutti i cittadini che si trovino in situazioni identiche e a tutte le controversie della stessa natura, quindi non vi sono discriminazioni o privilegi contrari all’articolo 16 della Costituzione.

Il quarto effetto attiene alla sanzione. Poiché il pagamento delle tasse è una condizione di legge per l’avvio dei processi civili, l’obbligo di pagamento anticipato è giustificato, così come lo è l’annullamento dell’azione o della domanda in caso di mancato pagamento.

Il quinto effetto è quello del recupero. Il contributo versato dalla parte può essere recuperato, su sua richiesta, ai sensi dell’articolo 453 del codice di procedura civile, dalla parte soccombente. La regola è l’assoggettamento a tassa di bollo delle azioni giudiziarie, e le eccezioni sono possibili soltanto nella misura in cui il legislatore le preveda.

Il sesto effetto è la valvola sociale. La Corte richiama l’articolo 90 del codice di procedura civile: chi non può far fronte alle spese di un processo civile senza mettere in pericolo il proprio mantenimento o quello della famiglia può ottenere l’assistenza giudiziaria, alle condizioni della legge speciale sul patrocinio a spese dello Stato.

Il settimo effetto è di metodo. La Corte constata che l’autore ha invocato in modo puramente formale gli articoli 1, commi (3) e (5), 15, comma (1), e 124 della Costituzione, senza motivare in che cosa consista il contrasto. La Corte non può sostituirsi all’autore nella formulazione dei motivi, perché ciò equivarrebbe a un controllo di costituzionalità d’ufficio, inammissibile.

Che cosa cambia rispetto a prima

Sul piano del diritto, nulla. L’ordinanza resta in vigore nella forma che aveva. La Corte afferma espressamente che non sono intervenuti elementi nuovi tali da determinare un mutamento della giurisprudenza, quindi le motivazioni e le soluzioni delle decisioni precedenti conservano la loro validità.

Ciò che si aggiunge è una conferma riferita all’intero atto, non a un singolo articolo. La Corte elenca sei decisioni anteriori su censure analoghe: la Decisione n. 690 del 12 dicembre 2023, la Decisione n. 371 del 29 giugno 2023, la Decisione n. 721 del 29 ottobre 2015, la Decisione n. 358 del 24 settembre 2013, la Decisione n. 87 del 20 gennaio 2009 e la Decisione n. 808 del 19 maggio 2009. Il rappresentante del Pubblico Ministero ne ha richiamate altre tre.

Si aggiunge inoltre una precisazione utile per chi lavora in tribunale: il legislatore può prevedere tasse fisse oppure calcolate sul valore, a seconda dell’oggetto della controversia, e la determinazione delle modalità di pagamento e dell’importo rientra nella politica legislativa in materia fiscale, non nel controllo di costituzionalità.

Nulla cambia nemmeno per il fascicolo dell’autore. La sua domanda di riesame resta di competenza del giudice che gli aveva determinato la tassa.

La decisione è stata pronunciata all’unanimità dei voti ed è definitiva e generalmente obbligatoria.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiude, con riferimento all’intero atto, la discussione sulla legittimità costituzionale delle tasse giudiziarie di bollo.
  • Ricorda in modo esplicito le due strade a disposizione di chi non può pagare: le esenzioni previste dall’ordinanza e il patrocinio a spese dello Stato.
  • Conferma che la tassa versata può essere recuperata dalla parte soccombente.
  • Uniforma il ragionamento per i giudici che ricevono eccezioni analoghe, riducendo il tempo speso su fascicoli senza prospettive.
  • Ribadisce che il semplice richiamo formale di alcuni articoli della Costituzione non equivale a una motivazione.

Che cosa resta un problema

  • La decisione non si pronuncia sull’entità concreta delle tasse, quindi non risponde alla domanda se certi importi scoraggino davvero l’accesso alla giustizia.
  • Il patrocinio a spese dello Stato e le esenzioni si ottengono su richiesta e con prove documentali, il che comporta un passaggio procedurale in più per chi non ha mezzi.
  • Tra la proposizione dell’eccezione, nel marzo 2022, e la pubblicazione della decisione, nel luglio 2026, sono trascorsi oltre quattro anni.
  • Né i presidenti delle due Camere del Parlamento, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo hanno comunicato il proprio punto di vista.
  • Contestare un atto nella sua interezza, senza censure puntuali, si scontra con uno standard di motivazione che poche parti prive di avvocato riescono a soddisfare.

Consigli pratici

  1. Se sollevi un’eccezione di incostituzionalità, motiva ciascun articolo che invochi. La Corte respinge le censure puramente formali, prive di argomenti, e non completa la motivazione al posto tuo.
  2. Non attaccare un atto normativo in blocco. Individua la disposizione che ti si applica davvero e spiega in che modo lede un tuo diritto concreto.
  3. Se non puoi pagare la tassa, chiedi l’esenzione, la riduzione, la rateizzazione o la dilazione ai sensi dell’ordinanza, allegando i documenti sui tuoi redditi.
  4. Verifica anche se rientri nei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato, previsto dalla legge speciale a cui rinvia l’articolo 90 del codice di procedura civile.
  5. Chiedi espressamente le spese di giudizio nelle conclusioni. La tassa versata si recupera dalla parte soccombente, ai sensi dell’articolo 453 del codice di procedura civile.
  6. Contro il modo in cui la tassa è stata determinata puoi proporre domanda di riesame allo stesso giudice, entro tre giorni dalla comunicazione, senza pagare un’altra tassa.
  7. Ricorda che il mancato pagamento della tassa comporta l’annullamento della domanda. Il termine di pagamento va rispettato anche se hai proposto domanda di riesame.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Ha respinto in quanto infondata l’eccezione e ha accertato che le disposizioni dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013 sulle tasse giudiziarie di bollo sono conformi alla Costituzione rispetto alle censure formulate.
Cambia qualcosa per le tasse di bollo?
No. L’ordinanza resta in vigore nella stessa forma, e la Corte precisa che non sono intervenuti elementi nuovi tali da modificare la giurisprudenza.
Perché la giustizia non è gratuita?
Perché, nel ragionamento della Corte, la funzione di ristabilire l’ordine giuridico è un servizio pubblico, ed è giustificato che chi si rivolge ai giudici contribuisca alla copertura delle spese, anziché lasciarle interamente a carico del bilancio dello Stato.
Che cosa faccio se non ho i soldi per la tassa?
Puoi chiedere l’esenzione, la riduzione, la rateizzazione o la dilazione del pagamento della tassa e, se non riesci a far fronte alle spese del processo senza mettere in pericolo il mantenimento tuo o della tua famiglia, puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato, alle condizioni della legge speciale.
Recupero la tassa se vinco?
Sì, su richiesta. Il contributo si recupera dalla parte soccombente, ai sensi dell’articolo 453 del codice di procedura civile.
Che cosa succede se non pago la tassa?
Il pagamento è una condizione di legge per l’avvio del processo civile, e il mancato pagamento comporta l’annullamento dell’azione o della domanda.
Perché la Corte ha respinto le censure relative agli articoli 1, 15 e 124 della Costituzione?
Perché sono stati invocati in modo puramente formale, senza indicare in che cosa consista il contrasto con le disposizioni di legge censurate. La Corte non può sostituirsi all’autore dell’eccezione nella formulazione dei motivi.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 591 del 20 luglio 2026 16 pagine PDF, 113 KB l'atto inizia a pagina 4

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.