In breve
- La Sezione per i giudici del Consiglio Superiore della Magistratura ha modificato tre articoli del Regolamento di ordine interno degli uffici giudiziari. In tutti e tre compare la stessa frase nuova: l’assegnazione dei fascicoli si fa «con applicazione della procedura sulla gestione dell’attività degli uffici giudiziari in rapporto alla capacità di trattazione delle cause».
- La modifica copre l’intero percorso di un fascicolo dentro l’ufficio giudiziario: la sua consegna dopo la registrazione (art. 94), l’assegnazione degli atti di citazione in primo grado (art. 107) e l’assegnazione in appello o in ricorso (art. 115). Un processo iniziato prima del settembre 2026 passa sotto la regola nuova nel momento in cui arriva all’ufficio giudiziario superiore.
- La delibera entra in vigore il 15 settembre 2026, sette giorni dopo la pubblicazione. Il testo nuovo non dice che cosa contiene la procedura che rende obbligatoria e non la identifica con un numero o una data, e quella procedura non risulta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial).
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania n. 764 dell’8 settembre 2026
Entrata in vigore: 15 settembre 2026
Dal 15 settembre 2026 un fascicolo depositato presso un ufficio giudiziario romeno non entra più automaticamente nell’assegnazione casuale ai collegi. La Sezione per i giudici del Consiglio Superiore della Magistratura ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 764 dell’8 settembre 2026 la Delibera n. 1.223 del 19 maggio 2026, che aggiunge in tre punti del Regolamento di ordine interno degli uffici giudiziari la stessa condizione: l’assegnazione si fa «alle condizioni del presente regolamento, con applicazione della procedura sulla gestione dell’attività degli uffici giudiziari in rapporto alla capacità di trattazione delle cause, approvata con delibera della Sezione per i giudici del Consiglio Superiore della Magistratura». Il Regolamento di ordine interno è il documento che stabilisce come funziona all’interno ogni tribunale di primo grado, ogni tribunale e ogni corte d’appello, dall’ora in cui il cancelliere entra in aula fino al collegio che decide una domanda di ricusazione.
L’assegnazione casuale è il meccanismo per cui il fascicolo arriva a un collegio giudicante sorteggiato dal sistema informatico, non scelto da qualcuno. È la garanzia che nessuno sceglie il proprio giudice e che nessuno sceglie il giudice di un altro. La Delibera n. 1.223/2026 non abolisce il sorteggio. Gli aggiunge un filtro a monte: prima che il fascicolo entri nella lotteria, si verifica se l’ufficio giudiziario ha ancora, quel giorno, la capacità di prenderlo in carico.
Che cosa significhi «capacità di trattazione» non è scritto nella delibera. La procedura a cui rinviano i tre articoli modificati è stata approvata separatamente, con la Delibera della Sezione per i giudici n. 1.642 del 9 luglio 2026, ed entra in vigore anch’essa il 15 settembre 2026. Secondo le informazioni rese pubbliche dal Consiglio e i resoconti di stampa del luglio 2026, il meccanismo calcola per ciascun ufficio giudiziario e per ciascuna materia un numero massimo di fascicoli assegnabili in un giorno, rapportato al numero di giudici effettivamente in attività. I fascicoli che superano il tetto giornaliero non si perdono e non vengono respinti: si iscrivono in una lista d’attesa ed entrano in assegnazione nell’ordine di arrivo, man mano che si libera capacità. La capacità non utilizzata in un giorno si riporta al giorno lavorativo successivo. Le cause considerate urgenti si assegnano nello stesso giorno, anche se il tetto è stato raggiunto, e la capacità dell’ufficio giudiziario può così diventare negativa.
La differenza pratica per chi deposita un atto di citazione è la data in cui il fascicolo riceve un collegio e, di conseguenza, la data in cui può ricevere la prima udienza. Fino al 15 settembre 2026 il regolamento chiedeva che i fascicoli fossero consegnati alla persona addetta all’assegnazione casuale e assegnati alle condizioni del regolamento, senza alcun riferimento al carico di lavoro dell’ufficio giudiziario. Dopo quella data, la stessa operazione si fa «con applicazione della procedura», cioè può essere legalmente rinviata.
Il calendario dell’atto merita una lettura attenta. La delibera è stata adottata il 19 maggio 2026, nella seduta in cui la Sezione per i giudici ha votato la modifica del regolamento per l’attuazione della normazione del lavoro. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania l’8 settembre 2026, cioè 112 giorni più tardi. Agli uffici giudiziari e ai cittadini restano 7 giorni fra la pubblicazione e l’entrata in vigore.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è giuridico e si vede nel testo: l’assegnazione casuale diventa un’operazione condizionata. I tre articoli modificati coprono i momenti in cui un fascicolo cambia titolare all’interno dell’ufficio giudiziario. L’articolo 94 comma (9) riguarda la consegna del fascicolo dalla persona che stabilisce l’oggetto della causa al personale che effettua l’assegnazione. L’articolo 107 comma (1) riguarda gli atti di citazione in primo grado. L’articolo 115 comma (2) riguarda il giudice del controllo giudiziario, cioè l’ufficio giudiziario che decide l’appello o il ricorso.
Il secondo effetto è di calendario. La data in cui il fascicolo entra in assegnazione non coincide più necessariamente con la data in cui è stato registrato. Fra i due momenti si può inserire un periodo di attesa la cui durata non è stabilita dal regolamento, ma dal rapporto fra il numero di domande depositate e la capacità calcolata dell’ufficio giudiziario. L’udienza si fissa dopo l’assegnazione, quindi il ritardo si trasmette più avanti, come in una catena.
Il terzo effetto riguarda la copertura nel tempo. La modifica non si applica soltanto ai processi iniziati dopo il 15 settembre 2026. L’articolo 115 comma (2) riguarda i fascicoli che arrivano al giudice dell’appello o del ricorso, e lì arrivano processi avviati anni prima. Un fascicolo registrato presso un tribunale di primo grado nel 2024 e appellato nell’ottobre 2026 entra alla corte d’appello sotto la regola nuova.
Il quarto effetto è di trasparenza, ed è ambivalente. Il Consiglio Superiore della Magistratura presenta il meccanismo come una misura che rende visibile il sovraccarico degli uffici giudiziari: se il ritardo è misurato e pubblicato, può essere invocato davanti al Parlamento e al Governo come argomento per posti e bilancio. L’effetto dipende però interamente dai dati che il sistema renderà pubblici, e il regolamento modificato non prevede alcun obbligo di pubblicazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il Regolamento di ordine interno degli uffici giudiziari è stato approvato con la Delibera della Sezione per i giudici n. 3.243 del 22 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.254 e 1.254 bis del 27 dicembre 2022. Nella forma del 2022 i tre commi ora modificati non contenevano alcun riferimento al volume di attività.
L’articolo 94 comma (9) aveva due frasi. La prima diceva chi stabilisce l’oggetto della causa, un cancelliere con studi superiori, sotto il coordinamento di un giudice. La seconda diceva che, dopo che il fascicolo riceve un numero nel sistema ECRIS, viene consegnato al personale responsabile dell’assegnazione casuale, con le prove di trasmissione allegate. Il testo si fermava lì. La Delibera n. 1.223/2026 lascia intatte entrambe le frasi e ne aggiunge una terza, che dice che cosa fa poi quel personale: assegna «alle condizioni del presente regolamento, con applicazione della procedura». In pratica, l’articolo 94 non descrive più soltanto un passaggio di carte, ma indica la regola in base alla quale si decide se il passaggio produce o meno un’assegnazione immediata.
L’articolo 107 comma (1) aveva una sola frase: i fascicoli con atti di citazione si trasmettono alla persona designata per l’assegnazione casuale, «ai fini dell’assegnazione ai collegi». La frase finiva lì. Ora prosegue con la stessa condizione. È l’unica modifica del punto 2 della delibera, e trasforma una disposizione puramente logistica in una che può produrre rinvio.
L’articolo 115 comma (2) aveva tre frasi, e la delibera interviene soltanto nella prima. La seconda frase, quella che dice che le regole di registrazione del primo grado si applicano in modo corrispondente ai mezzi di impugnazione, resta identica. Anche la terza resta immutata nel contenuto: in appello o in ricorso si forma un fascicolo separato con lo stesso numero, recante l’indicativo «A» per l’appello e «R» per il ricorso, al quale si allega il fascicolo di merito della causa. Qui serve una precisazione, perché l’espressione induce in errore. Il «fascicolo di merito della causa» non è il nocciolo del processo o gli argomenti di merito, ma la cartella fisica ed elettronica del fascicolo giudicato in primo grado, quella che contiene la domanda, le prove e la sentenza impugnata. Essa si allega al fascicolo appena formato presso l’ufficio giudiziario superiore, perché i giudici dell’appello abbiano davanti tutto ciò che è esistito fino a quel momento. L’unica differenza visibile rispetto al 2022 è tipografica: le virgolette romene „A” e „R” del regolamento iniziale compaiono ora come virgolette angolari «A» e «R».
Esiste anche un’altra modifica che non si vede nel testo del regolamento, ma nella sua architettura. Finora i criteri in base ai quali un fascicolo arriva a un collegio stavano interamente nel regolamento, cioè in un atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania e accessibile a chiunque. Dopo il 15 settembre 2026 il regolamento dice che l’assegnazione si fa con applicazione di una procedura separata, e il contenuto di quella procedura sta in un altro atto, che non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania e che non figura nemmeno nel registro pubblico delle delibere del Consiglio. Il regolamento resta pubblico. La regola che decide quando il fascicolo entra in assegnazione, no.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Rende visibile e misurabile un ritardo che esiste comunque. Un fascicolo che oggi riceve udienza fra otto mesi perché il giudice ha troppe cause produce la stessa attesa, ma senza traccia nel sistema. La lista d’attesa la trasforma in cifra.
- Distribuisce la pressione in modo più uniforme fra i collegi. L’assegnazione casuale pura può mandare, statisticamente, una serie di fascicoli pesanti allo stesso giudice. Il tetto giornaliero per ufficio giudiziario e per materia limita l’accumulo.
- La modifica è minima e chirurgica. Non tocca il principio dell’assegnazione casuale, non cambia le competenze degli uffici giudiziari, non introduce criteri di contenuto. I tre interventi aggiungono esattamente la stessa frase, il che riduce il rischio di interpretazioni divergenti fra uffici giudiziari.
- Dà al Consiglio un argomento numerico nella discussione su posti e bilancio. Se la lista d’attesa di un tribunale di primo grado cresce mese dopo mese, la cifra diventa difficile da contestare per il ministero che rifiuta i posti.
Che cosa resta un problema
- La regola che conta davvero non è pubblicata. Dal regolamento modificato non si può conoscere né il tetto giornaliero di un ufficio giudiziario, né quali cause siano urgenti, né quanto possa attendere un fascicolo. Il testo rinvia a una procedura che non identifica con numero e data.
- Il rinvio non ha un termine massimo. Il regolamento non prevede alcun limite di giorni oltre il quale un fascicolo in lista d’attesa entri obbligatoriamente in assegnazione, indipendentemente dalla capacità.
- La parte non ha alcuna via di contestazione. Il regolamento non prevede chi comunichi al cittadino che il suo fascicolo è rimasto in attesa, quale posizione occupi e a chi possa chiedere il riesame.
- La vacatio legis di sette giorni è breve per un cambiamento di flusso a livello di tutti gli uffici giudiziari del Paese, tanto più per un testo scritto oltre tre mesi prima della pubblicazione.
- La categoria delle «cause urgenti» diventa decisiva, e la sua definizione non è nel regolamento. In pratica, ciò che conta per un cittadino è se il suo fascicolo rientri o meno in quell’elenco, e l’elenco non è nell’atto pubblicato.
Consigli pratici
- Se avete un atto di citazione pronto da depositare e nulla vi obbliga ad aspettare, depositatelo prima del 15 settembre 2026. I fascicoli registrati fino ad allora entrano in assegnazione secondo la regola vecchia.
- Verificate se la vostra situazione rientri in un procedimento con termine legale breve, come l’ordinanza presidenziale, l’ordine di protezione o l’opposizione all’esecuzione. Sono i candidati naturali alla lista delle cause urgenti, e la domanda va formulata esplicitamente in tal senso, con l’indicazione del fondamento.
- Dopo il deposito, seguite il fascicolo su portal.just.ro. La data in cui compare il collegio assegnato è, da ora, l’informazione che conta. Se il numero di fascicolo esiste, ma il collegio non compare per giorni, il fascicolo è molto probabilmente in attesa.
- Conservate la prova della data di registrazione, la ricevuta della cancelleria o la conferma elettronica. L’ordine nella lista d’attesa è quello di arrivo, quindi la data certa diventa rilevante nella pratica, non solo formalmente.
- Se il termine di prescrizione o un termine di decadenza è vicino, ditelo nella domanda. Il deposito interrompe la prescrizione a prescindere dal momento dell’assegnazione, ma una menzione esplicita aiuta a qualificare l’urgenza.
- In appello o in ricorso, non date per scontato che il fascicolo salga automaticamente e subito. L’articolo 115 comma (2) modificato si applica anche lì, e il fascicolo di merito si allega dopo la formazione del fascicolo nuovo presso l’ufficio giudiziario superiore.
- Se siete avvocati o consulenti giuridici con un portafoglio ampio, confrontate dal 15 settembre 2026 l’intervallo fra registrazione e assegnazione in uffici giudiziari diversi. È l’unica via per documentare dall’esterno come funziona il tetto nella pratica.
Domande frequenti
Viene abolita l’assegnazione casuale dei fascicoli?
Da quando si applica?
Che cosa significa «capacità di trattazione delle cause»?
Che cosa succede al mio fascicolo se l’ufficio giudiziario ha raggiunto il tetto il giorno in cui deposito la domanda?
Si perde qualcosa se il fascicolo resta in attesa?
Le cause urgenti sono toccate?
La modifica si applica anche ai processi iniziati prima del 15 settembre 2026?
Che cosa significa «fascicolo di merito della causa» nell’articolo 115?
Dove posso leggere la procedura a cui rinvia la delibera?
Chi ha firmato la delibera e in base a quale fondamento?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Art. I punti 1, 2 e 3, il rinvio a una procedura non identificata e non pubblicata. Tutti e tre i commi modificati condizionano l’assegnazione alla «procedura sulla gestione dell’attività degli uffici giudiziari in rapporto alla capacità di trattazione delle cause, approvata con delibera della Sezione per i giudici del Consiglio Superiore della Magistratura». La delibera non indica il numero e la data di quella delibera, e l’atto in questione, la Delibera della Sezione per i giudici n. 1.642 del 9 luglio 2026, non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania. La conseguenza non è formale: dal regolamento pubblicato un cittadino non può stabilire né il tetto dell’ufficio giudiziario, né quali cause siano urgenti, né quanto possa durare l’attesa, quindi non può giungere ad alcuna conclusione sul momento in cui il suo fascicolo riceve un collegio. L’articolo 152 comma (1) lettera b) della legge n. 304/2022 chiede che proprio «le modalità e i criteri di assegnazione delle cause ai collegi giudicanti» siano stabiliti dal Regolamento di ordine interno, e il comma (2) dello stesso articolo chiede che il regolamento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania. La modifica sposta i criteri fuori dall’atto che la legge vuole pubblico.
Analisi della redazione
La delibera ha quattro articoli e tre modifiche, tutte identiche nella formulazione. È un atto pulito dal punto di vista tecnico: non contraddice nulla del regolamento, non lascia categorie senza regola, non introduce termini che si escludono a vicenda. Il suo problema non è che cosa dice, ma che cosa non dice e dove è stato spostato il resto.
Il calendario dice più del testo. Dall’adozione, 19 maggio 2026, alla pubblicazione, 8 settembre 2026, sono passati 112 giorni. Dalla pubblicazione all’entrata in vigore ne passano 7. Il rapporto è di 16 a 1. Il Consiglio si è preso sedici mesi di preparazione, misurati in unità di sette giorni, per ogni settimana che concede agli uffici giudiziari e agli avvocati per adattarsi. E il testo che arriva loro adesso è stato scritto nel mese di maggio, prima che esistesse la procedura che rende obbligatoria.
Perché qui sta la seconda osservazione. La Delibera n. 1.223/2026 è stata adottata il 19 maggio 2026 e rinvia a una procedura «approvata con delibera della Sezione per i giudici». Quella procedura è stata approvata solo il 9 luglio 2026, cioè 51 giorni più tardi. Alla data in cui i membri della Sezione hanno votato la modifica del regolamento, l’atto a cui rinviavano non esisteva. La situazione si è sistemata entro il 15 settembre 2026, quando entrambi entrano in vigore lo stesso giorno, ma l’ordine in cui si è lavorato spiega perché il regolamento descrive una procedura senza nominarla: al momento della redazione non aveva alcun numero da metterle.
La terza osservazione riguarda il preambolo. La delibera del 2022 con cui è stato approvato il regolamento invocava l’articolo 23 comma (1) e l’articolo 41 comma (1) lettera e) della legge n. 305/2022, e la lettera e) è il testo che dice che la Sezione per i giudici «adotta, alle condizioni di legge, il Regolamento di ordine interno degli uffici giudiziari». La delibera del 2026 invoca soltanto l’articolo 23 comma (1), che dice tutt’altro: che il Consiglio funziona come organo con attività permanente e che le delibere si adottano in plenum o in sezioni. La competenza esiste e resta coperta dall’articolo 152 comma (2) della legge n. 304/2022, citato nel preambolo, quindi la soluzione non cambia. Vale però la pena osservare che lo stesso articolo 152 comma (2) prevede che il regolamento «è elaborato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia», e il preambolo della delibera non menziona alcuna partecipazione del ministero alla modifica.
Che cosa andrebbe cambiato
- La pubblicazione della procedura nella Gazzetta Ufficiale della Romania, insieme agli allegati e alle formule di calcolo. Senza di essa, la regola che decide quando un fascicolo entra in assegnazione resta un documento interno, e la trasparenza invocata come motivo della riforma si ferma esattamente prima della parte che riguarda il cittadino.
- L’identificazione della procedura con numero e data nel testo del regolamento. La formula «approvata con delibera della Sezione per i giudici» obbliga il lettore a cercare da solo di quale atto si tratti. Un rinvio alla Delibera n. 1.642/2026 chiuderebbe la questione in una riga.
- Un termine massimo di attesa, scritto nel regolamento. Se un fascicolo resta nella lista d’attesa oltre un numero di giorni stabilito, dovrebbe entrare obbligatoriamente in assegnazione, e il superamento dovrebbe essere segnalato pubblicamente dall’ufficio giudiziario.
- La visualizzazione sul portale della posizione del fascicolo nella lista d’attesa. Il cittadino vede oggi su portal.just.ro il numero del fascicolo e il collegio. Dovrebbe vedere anche se il fascicolo è in attesa, quale posizione occupa e qual è la capacità giornaliera di quell’ufficio giudiziario.
- La definizione delle categorie di cause urgenti nel regolamento, non nella procedura. È l’unica decisione di tutto il meccanismo che cambia direttamente la sorte di un fascicolo concreto, quindi è quella che ha più bisogno di essere pubblica e stabile.
- Una via di riesame per la parte il cui fascicolo resta in attesa. O una domanda rivolta al presidente dell’ufficio giudiziario, o una procedura di qualificazione dell’urgenza, decisa in un termine breve e motivato.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 764 dell’8 settembre 2026 8 pagine PDF, 83 KB l'atto inizia a pagina 7
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
