In breve
- I termini del giudice restano intatti. La Corte costituzionale ha rifiutato di esaminare nel merito la censura rivolta ai 15 giorni entro cui il giudice di sorveglianza sulla privazione della libertà decide sul reclamo di un detenuto e ai 3 giorni entro cui gliene comunica la decisione. Il motivo: sarebbe una questione di interpretazione della legge, non di costituzionalità.
- Le condizioni della visita intima restano costituzionali. I requisiti del matrimonio o della convivenza registrata, della condotta disciplinare e della partecipazione a programmi educativi sono stati confermati, perché il diritto alla visita intima non è un diritto assoluto.
- Attenzione alla numerazione. I testi sulla visita intima esaminati dalla Corte sono quelli anteriori al 9 luglio 2023. Le condizioni di oggi hanno le stesse parole, ma altre lettere, e nel frattempo la cerchia delle persone che possono chiedere la visita intima si è allargata.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 785 del 16 settembre 2026
Entrata in vigore: 16 settembre 2026, data della pubblicazione; le sentenze della Corte costituzionale sono definitive e generalmente vincolanti dalla pubblicazione
Un detenuto del carcere di Aiud ha chiesto alla Corte costituzionale di spiegare perché lui perde il diritto di reclamare se tarda dieci giorni, mentre il giudice che gli risponde può superare i 15 giorni previsti dalla legge senza alcuna conseguenza. La Corte ha risposto il 17 febbraio 2026, e la sentenza è comparsa nella Gazzetta Ufficiale della Romania il 16 settembre 2026: la domanda riguarda il modo in cui i giudici leggono la legge, non il suo testo, quindi non si giudica alla Corte costituzionale. È lo stesso ragionamento che la Corte ha usato anche nel caso del lavoratore che voleva sapere da quando decorre il termine per impugnare una misura del datore di lavoro, e il risultato è altrettanto poco soddisfacente per chi ha posto la domanda.
Il reclamo di cui si parla qui è l’unica leva reale che una persona detenuta ha contro le decisioni dell’amministrazione penitenziaria: il trasferimento in un altro regime, il rifiuto di un pacco, la limitazione delle telefonate, il diniego di una visita. L’art. 56 comma (2) della legge n. 254/2013 le concede 10 giorni dalla data in cui ha appreso della misura. Se li supera, il reclamo è respinto per tardività, per quanto fondato possa essere.
Dall’altra parte dello sportello, l’art. 56 comma (6) impone al giudice di sorveglianza sulla privazione della libertà di decidere sul reclamo con ordinanza motivata entro 15 giorni dal ricevimento, e il comma (7) gli impone di comunicare l’ordinanza entro 3 giorni dalla pronuncia. La prassi dei giudici tratta questi due termini come semplici raccomandazioni: il loro superamento non annulla nulla e non attribuisce al detenuto alcun diritto in più. L’autore dell’eccezione ha definito tutto questo una discriminazione e ha invocato l’art. 16 della Costituzione, oltre all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La seconda parte del fascicolo riguardava la visita intima. L’autore ha sostenuto che questo diritto non debba essere subordinato all’esistenza di un matrimonio o di una convivenza registrata, all’assenza di un permesso di uscita dal carcere negli ultimi 3 mesi, all’assenza di sanzioni disciplinari per 6 mesi e alla partecipazione a programmi educativi, di assistenza psicologica e sociale oppure al lavoro.
Il risultato è una sentenza con due risposte diverse, adottata all’unanimità. Per i termini dell’art. 56, l’eccezione è stata respinta come inammissibile, cioè non si è nemmeno arrivati a soppesarla. Per le condizioni della visita intima, il rigetto è arrivato per infondatezza, cioè i testi sono stati esaminati e trovati in regola.
Gli effetti che produce
Per la persona detenuta, nella pratica non cambia nulla. Il termine di 10 giorni entro cui può reclamare resta un termine che si perde definitivamente, e i termini del giudice restano quello che erano: obiettivi di organizzazione del lavoro, non garanzie che qualcuno possa invocare.
Per chi riceve una pronuncia di inammissibilità, l’effetto è più duro di quanto sembri. Un rigetto per infondatezza chiude la discussione: il testo è costituzionale, punto. Un rigetto per inammissibilità lascia la domanda senza risposta, ma consuma il fascicolo. Chi voleva un chiarimento se ne va senza averlo e senza la possibilità di chiederlo di nuovo per la stessa via.
La Corte indica però dove va portata la discussione: davanti al giudice che decide la controversia. Se qualcuno ritiene che il superamento dei 15 giorni gli abbia arrecato un pregiudizio, l’argomento si propone davanti al tribunale di primo grado che decide sull’impugnazione dell’ordinanza del giudice di sorveglianza, non davanti alla Corte costituzionale.
Per le condizioni della visita intima, la conferma ha un effetto pratico immediato: l’amministrazione penitenziaria può respingere la domanda di chi sia stato sanzionato disciplinarmente negli ultimi 6 mesi o non partecipi a programmi educativi o al lavoro, senza che il diniego possa essere impugnato sostenendo che la regola stessa sia incostituzionale.
Che cosa cambia rispetto a prima
La sentenza in sé non cambia nulla. La parte che conta per il lettore è un’altra: fra il momento in cui il Tribunale di primo grado di Aiud ha trasmesso il fascicolo alla Corte, il 27 aprile 2021, e il momento della pubblicazione della sentenza, il 16 settembre 2026, la legge è cambiata. Dal 9 luglio 2023, l’art. IV punto 1 della legge n. 200/2023 ha riscritto l’elenco delle condizioni dell’art. 69 comma (1) della legge n. 254/2013.
L’elenco esaminato dai giudici costituzionali è quello vecchio, con sei lettere, dalla a) alla f). L’elenco di oggi ha cinque lettere, dalla a) alla e), e il contenuto si è spostato di una posizione. Chi cerca ora nella legge l’articolo 69 comma (1) lettera c), credendo di trovarvi la condizione del matrimonio di cui parla la sentenza, incontra tutt’altro: la condizione di non aver beneficiato di un permesso di uscita dal carcere negli ultimi 3 mesi. Matrimonio e convivenza registrata si sono spostati alla lettera b).
Il cambiamento di sostanza è ancora più importante. La vecchia lettera b) esigeva che la persona non fosse sotto processo in qualità di imputato, il che escludeva del tutto dalla visita intima chi si trovava in custodia cautelare durante il processo. La legge n. 200/2023 ha rovesciato la regola: la nuova lettera a) include espressamente le persone in custodia cautelare nel corso del giudizio. Per loro la condizione disciplinare è più breve, 30 giorni senza sanzioni anziché 6 mesi, cioè un intervallo sei volte minore dei 180 giorni richiesti a un condannato in via definitiva.
Nella stessa occasione è stato aggiunto l’art. 69 comma (41): se fra l’accoglimento della domanda e la data della visita la persona non soddisfa più le condizioni, la visita non viene più concessa. È una disposizione nuova, che la sentenza del 2026 non esamina, perché non esisteva alla data della rimessione.
L’art. 56 commi (6) e (7), invece, è rimasto intatto. I 15 giorni e i 3 giorni sono ancora oggi scritti esattamente come nel 2013, e il resto dell’articolo conserva i suoi termini: 5 giorni per l’impugnazione dell’ordinanza davanti al tribunale di primo grado e 2 giorni per la trasmissione del fascicolo al giudice.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La sentenza dice chiaramente dove va portato un malcontento legato al modo in cui un giudice applica un termine: davanti al giudice che decide la controversia, non alla Corte costituzionale.
- Le regole con cui si concede la visita intima restano prevedibili. Amministrazione e detenuto lavorano con gli stessi criteri, senza il rischio che cadano da un giorno all’altro.
- La Corte riprende l’argomento della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Varnas contro Lituania, del 9 luglio 2013: il legame con la famiglia stretta è essenziale anche in detenzione, e le restrizioni vanno giustificate.
- Si conferma che il diritto alla visita intima non può essere limitato in modo arbitrario. Una differenza di trattamento fra persone in situazioni simili resta discriminatoria se non ha uno scopo legittimo e non è proporzionata.
- La sentenza è stata adottata all’unanimità, senza opinioni dissenzienti, quindi non lascia spazio a letture su una maggioranza fragile.
- Il fatto che i due capi della domanda abbiano ricevuto soluzioni diverse mostra che il giudice costituzionale non respinge in blocco, ma soppesa separatamente ciascun testo impugnato.
Che cosa resta un problema
- La domanda di fondo resta senza risposta. Nessuno ha spiegato perché il termine del detenuto si perda mentre quello del giudice non produce alcuna conseguenza.
- Il fascicolo è rimasto alla Corte 1.757 giorni, dal 27 aprile 2021 fino alla pronuncia, per ricevere una risposta di procedura. Sono 117 volte i 15 giorni che la legge concede al giudice di sorveglianza.
- Dalla pronuncia, il 17 febbraio 2026, alla pubblicazione, il 16 settembre 2026, sono passati altri 211 giorni, un intervallo in cui la sentenza non ha prodotto alcun effetto.
- La sentenza esamina un testo che non è più in vigore, senza dire in alcun punto che le lettere sono state rinumerate. Il lettore che non confronti da sé le due versioni resta con l’impressione che le regole discusse siano quelle di oggi.
- La legge non prevede alcuna conseguenza per il superamento dei 15 giorni, e la Corte conferma di non poterne creare una. Il risultato è un termine scritto nella legge che nessuno può far rispettare.
- La persona detenuta resta senza uno strumento rapido. Anche se il reclamo si risolve, segue l’impugnazione davanti al tribunale di primo grado, con altri 5 giorni per proporla e 2 giorni per trasmettere il fascicolo, oltre ai 15 e ai 3 già consumati.
Consigli pratici
- Annotate la data in cui siete venuti a conoscenza della misura dell’amministrazione penitenziaria. I 10 giorni decorrono da allora, non dalla data dell’atto, e il loro superamento porta al rigetto del reclamo per tardività.
- Scrivete nel reclamo in che cosa consiste il pregiudizio concreto, non solo gli articoli della Costituzione che ritenete violati. Una semplice elencazione di testi costituzionali non è una censura, e in questo fascicolo il pubblico ministero ha chiesto il rigetto proprio per questo motivo.
- Se vi sembra che il giudice abbia superato il termine, sollevate l’argomento nell’impugnazione davanti al tribunale di primo grado, entro 5 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. È lì che si discute l’applicazione della legge, non alla Corte costituzionale.
- Prima di chiedere la visita intima, verificate se negli ultimi 6 mesi avete avuto una sanzione disciplinare e se essa sia stata revocata. La revoca della sanzione vi rimette in condizione.
- La famiglia che prepara la prova della convivenza registrata ha bisogno di una dichiarazione sostitutiva autenticata dal notaio, e la relazione deve essere esistita prima della data di ingresso in carcere.
- Se fra l’accoglimento della domanda e la data della visita interviene una sanzione o un permesso di uscita dal carcere, la visita non viene più concessa. La regola è all’art. 69 comma (41), introdotto nel 2023.
- Quando leggete una sentenza della Corte costituzionale più vecchia di due o tre anni, verificate la forma attuale del testo sul portale legislativo. La numerazione delle lettere cambia a ogni modifica, e i rinvii della sentenza restano alla forma vecchia.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in parole semplici, la Corte costituzionale?
Qual è la differenza fra un’eccezione inammissibile e una infondata?
Quanto tempo ha una persona detenuta per reclamare contro una decisione del carcere?
Che cosa succede se il giudice supera i 15 giorni?
Si può impugnare l’ordinanza del giudice di sorveglianza?
Le condizioni della visita intima discusse nella sentenza sono quelle di oggi?
Chi può chiedere oggi una visita intima?
Perché ci è voluto tanto tempo fino alla pubblicazione?
La sentenza può essere impugnata da qualche parte?
Analisi della redazione
L’atto è pulito dal punto di vista giuridico. I rinvii reggono alla verifica: la Sentenza n. 444 del 22 giugno 2017 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 909 del 21 novembre 2017 e contiene, ai paragrafi indicati, il ragionamento sul margine di apprezzamento del legislatore; la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 549 del 3 agosto 2011 e dice esattamente ciò che le viene attribuito sul controllo dei testi usciti di vigore; la legge n. 200/2023 è comparsa nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 616 del 6 luglio 2023, e l’art. IV punto 1 modifica effettivamente l’art. 69 comma (1). Nessuna cifra contraddice un’altra, e la doppia soluzione, inammissibilità per un testo e rigetto nel merito per l’altro, è motivata separatamente.
Ciò che non si vede leggendo la sentenza dall’inizio alla fine è il rapporto fra il tempo e i termini. Il Tribunale di primo grado di Aiud ha trasmesso il fascicolo il 27 aprile 2021 e ha ricevuto la risposta il 17 febbraio 2026, dopo 1.757 giorni. La domanda era se un termine di 15 giorni imposto al giudice abbia qualche conseguenza. La risposta è arrivata in 117 volte quell’intervallo, e la pubblicazione ha aggiunto altri 211 giorni. L’argomento della Corte, secondo cui il modo in cui i giudici applicano un termine non si censura in sede costituzionale, assume un altro rilievo quando viene formulato dopo cinque anni e quattro mesi.
La seconda osservazione riguarda la numerazione. La sentenza rinvia decine di volte all’art. 69 comma (1) lett. c), d), e) e f), senza mai dire che dal 9 luglio 2023 quelle lettere sono b), c), d) ed e), e che la vecchia lettera b), la quale vietava la visita intima a chi era sotto processo, è stata sostituita dal suo opposto. La formula del titolo, che rinvia alla formulazione anteriore all’entrata in vigore della legge n. 200/2023, è giuridicamente corretta, ma non dice alla persona comune che il rinvio cercato nella legge di oggi porta altrove. Dal confronto fra le due forme emerge anche un’asimmetria che la sentenza non tocca: il condannato in via definitiva deve essere rimasto 6 mesi senza sanzioni disciplinari, cioè 180 giorni, mentre la persona in custodia cautelare solo 30 giorni, per lo stesso diritto e nello stesso carcere.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine di legge ha bisogno di una conseguenza scritta nella legge. Se i 15 giorni dell’art. 56 comma (6) restano senza sanzione, il testo dovrebbe dirlo espressamente, e se il legislatore vuole che contino, dovrebbe prevedere un effetto procedurale. Oggi il detenuto legge un termine che nessuno può far rispettare.
- Le sentenze pubblicate dovrebbero recare una nota sulla forma in vigore. Una sola frase in calce alla sentenza, che dica che il testo esaminato è stato modificato e dove si trovi oggi, risparmierebbe a qualunque lettore un confronto che non ha modo di fare da solo.
- L’intervallo fra pronuncia e pubblicazione andrebbe limitato. I 211 giorni di questo fascicolo non hanno alcuna giustificazione visibile, e per tutta la loro durata la sentenza non produce effetti. Un termine massimo, per esempio di 30 giorni, renderebbe prevedibile il momento a partire dal quale la regola si applica.
- La condizione disciplinare andrebbe allineata. La differenza fra i 180 giorni per il condannato in via definitiva e i 30 giorni per la persona in custodia cautelare non è spiegata in alcun luogo e riguarda esattamente il tipo di trattamento differenziato che la Corte dichiara discriminatorio quando non ha una giustificazione oggettiva.
- Le rimessioni sui termini meriterebbero un percorso procedurale rapido. Quando l’oggetto della domanda è proprio la durata di una procedura, un fascicolo di cinque anni trasforma la risposta in teoria, per quanto corretta sia sul piano giuridico.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 785 del 16 settembre 2026 16 pagine PDF, 110 KB l'atto inizia a pagina 2
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