In breve
- La domanda con cui si chiede il cambio del giudice resta nello stesso ufficio giudiziario. La Corte costituzionale ha respinto come infondata, all’unanimità, la censura rivolta alla regola dell’art. 68 comma (1) del Codice di procedura penale. La ricusazione del giudice per i diritti e le libertà e del giudice della camera preliminare è decisa da un giudice dello stesso ufficio in cui lavora il ricusato.
- L’ascolto resta una possibilità, non un obbligo. Secondo l’art. 68 comma (5), il giudice «può» sentire il pubblico ministero, le parti e la persona ricusata, e l’autore dell’eccezione chiedeva che quella parola fosse letta come un obbligo. I giudici costituzionali non hanno accolto questa lettura. Il termine di decisione resta di 24 ore al massimo e l’udienza si tiene in camera di consiglio, cioè senza pubblico.
- L’ordinanza non si impugna da nessuna parte. L’art. 68 comma (7) esclude ogni mezzo di impugnazione, e la Corte ha ritenuto che l’accesso alla giustizia non significhi accesso a tutti i gradi di giudizio per ogni incidente di un processo. Restano tre cose concrete: la presenza all’udienza fissata, le conclusioni scritte depositate agli atti e il sostegno della domanda per mezzo di un avvocato.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 783 del 15 settembre 2026
Pronunciata: 12 marzo 2026, definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, 15 settembre 2026
Chi in un processo penale chiede la sostituzione del giudice riceve la risposta da un collega di quest’ultimo, entro 24 ore al massimo, e la risposta è definitiva. Con la Sentenza n. 225 del 12 marzo 2026, pubblicata il 15 settembre 2026, la Corte costituzionale ha respinto come infondata la censura rivolta ai tre commi che compongono lo scheletro della procedura di ricusazione nel processo penale e ne ha dichiarato la conformità alla Costituzione. Una settimana prima, il 5 marzo 2026, la stessa Corte aveva detto lo stesso sul versante civile, con la Sentenza n. 213/2026, pubblicata il 2 settembre 2026, che ha convalidato la regola secondo cui la domanda di ricusazione arriva a un altro collegio dello stesso ufficio giudiziario. La sentenza di settembre aggiunge il tassello mancante: nemmeno l’assenza di un mezzo di impugnazione cambia qualcosa.
Il fascicolo è partito dal Tribunale di primo grado di Reșița. Un istante che contestava, alle condizioni dell’art. 340 del Codice di procedura penale, l’archiviazione disposta nel suo caso ha chiesto la ricusazione del giudice della camera preliminare investito del reclamo. Con l’ordinanza del 29 settembre 2021 il giudice ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, che ha iscritto la causa al n. 2.963D/2021. Il Tribunale di primo grado di Reșița ha espresso il parere secondo cui l’eccezione è infondata, mentre il Governo e il rappresentante del pubblico ministero hanno chiesto, in via principale, il rigetto per inammissibilità. I presidenti delle due Camere del Parlamento e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso alcun punto di vista.
Le censure erano tre, e ciascuna toccava una parte diversa della procedura. La prima riguardava la competenza: l’istante sosteneva che un giudice chiamato a valutare la condotta di un collega dello stesso ufficio non possa farlo liberamente, soprattutto quando il motivo invocato è quello dell’art. 64 comma (1) lett. f) del codice, cioè il ragionevole sospetto che l’imparzialità del giudice sia compromessa. La soluzione richiesta era che domande simili passassero a un altro ufficio giudiziario di pari grado nel distretto della stessa corte d’appello. La seconda censura colpiva la parola «può» dell’art. 68 comma (5): finché l’ascolto delle parti è rimesso alla valutazione del giudice, il contraddittorio diventa, diceva l’autore, un favore e non una regola. La terza censura riguardava l’art. 68 comma (7), che non lascia alcun mezzo di impugnazione contro l’ordinanza resa da un giudice monocratico.
La risposta della Corte parte da una qualificazione da cui discende tutto il resto. La decisione su una domanda di ricusazione non è un processo a sé, ma un incidente, una questione di amministrazione della giustizia. La Corte la definisce procedura di carattere amministrativo-giudiziario, che assume l’aspetto di un giudizio solo nella forma, non nell’oggetto. Se non è un processo, non ha bisogno di tutte le garanzie di un processo. La Corte ricorda inoltre che la legge prevede due fasi. Anzitutto, il giudice davanti al quale si formula la domanda ne verifica l’ammissibilità in linea di principio, ai sensi dell’art. 67 comma (5). Solo se supera questo filtro, la domanda passa a un altro giudice o a un altro collegio dello stesso ufficio.
Sulle altre due censure la motivazione si appoggia alla giurisprudenza della Corte stessa e a una distinzione di diritto costituzionale. Il termine breve e l’udienza senza pubblico sono ricondotti alla celerità, cioè alla preoccupazione di non bloccare il fascicolo principale a causa di un incidente. E l’assenza di un mezzo di impugnazione rientra, dice la Corte, nella competenza esclusiva del legislatore: l’art. 129 della Costituzione prevede che contro le decisioni giudiziarie i mezzi di impugnazione si esercitano «alle condizioni della legge», e l’art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo esige un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, cioè un solo grado di giurisdizione, non tutti i gradi. Poiché non sono emersi elementi nuovi rispetto alle sentenze precedenti, la Corte ha mantenuto sia la soluzione sia le motivazioni.
Gli effetti che produce
La sentenza non modifica una sola parola della legge. Il suo effetto è di conferma: dal 15 settembre 2026 è stabilito con efficacia generalmente vincolante che la procedura di ricusazione del processo penale, così com’è oggi, supera il vaglio costituzionale rispetto alle censure formulate. Per chi si trova in un procedimento penale, questo significa un percorso prevedibile e breve, ma anche stretto.
- La domanda la decide il vostro stesso ufficio giudiziario. Per il giudice per i diritti e le libertà e per il giudice della camera preliminare, l’art. 68 comma (1) assegna la domanda a un giudice dello stesso ufficio. Per un giudice che fa parte di un collegio giudicante, l’art. 68 comma (2) la assegna a un altro collegio dello stesso ufficio.
- Il termine è di 24 ore al massimo. Così prevede l’art. 68 comma (5), e l’udienza si svolge in camera di consiglio, quindi non pubblica.
- Il vostro ascolto dipende dal giudice. Lo stesso comma gli consente di compiere qualsiasi verifica e di sentire il pubblico ministero, i soggetti processuali principali, le parti e la persona di cui si chiede la ricusazione, ma soltanto «se lo ritiene necessario».
- L’ordinanza è definitiva. Contro di essa non esiste alcun mezzo di impugnazione, come prevede l’art. 68 comma (7).
- Il fascicolo non si ferma. Ai sensi dell’art. 67 comma (6), il collegio davanti al quale è stata formulata la ricusazione decide sulle misure cautelari anche con la partecipazione del giudice ricusato. E se la ricusazione è accolta, l’art. 68 comma (6) impone di stabilire espressamente in quale misura restano validi gli atti già compiuti.
- Le stesse regole, con altre cifre, per il pubblico ministero. Per il pubblico ministero della fase delle indagini, l’art. 70 commi (1) e (3) assegnano la domanda al procuratore gerarchicamente superiore, che la risolve in 48 ore con provvedimento non impugnabile. Quando il pubblico ministero partecipa all’udienza, l’art. 70 commi (8) e (10) riprendono il termine di 24 ore, la camera di consiglio e l’assenza di impugnazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel testo della legge, nulla. L’articolo 68 ha la forma attuale dal 1° febbraio 2014, data di entrata in vigore del Codice di procedura penale adottato con la legge n. 135/2010, a eccezione dei commi (8), (9), (91) e (10), riscritti dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 18/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 389 del 23 maggio 2016. I commi censurati, (1), (5) e (7), non sono mai stati toccati.
Ciò che cambia è la posizione giuridica di questi testi. Finora il comma (1) era stato confermato dalla Sentenza n. 276 del 24 aprile 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 589 dell’11 luglio 2018, e il comma (5) ultima parte e il comma (7) dalla Sentenza n. 271 del 24 aprile 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 657 del 29 luglio 2018, ciascuno su censure formulate separatamente. La Sentenza n. 225/2026 è la prima a confermarli tutti e tre insieme, come insieme procedurale, il che rende più difficile sostenere che, presi uno a uno, avrebbero superato il vaglio, ma combinati avrebbero prodotto uno squilibrio.
Qui conta anche la differenza fra i due modi di perdere davanti alla Corte costituzionale. Sia il pubblico ministero sia il Governo avevano chiesto, in via principale, il rigetto per inammissibilità, sostenendo che l’autore mirasse in realtà a modificare la legge e a far consacrare una determinata interpretazione. La Corte non ha seguito questa strada. È entrata nel merito e ha respinto l’eccezione come infondata, cioè ha letto le censure e ha stabilito che i testi rispettano la Costituzione. La differenza conta: un rigetto per inammissibilità lascia la domanda senza risposta, come è accaduto lo stesso giorno alla censura rivolta al divieto di fermare l’auto sul marciapiede, mentre un rigetto per infondatezza chiude l’argomento sui motivi invocati.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il termine di 24 ore impedisce di usare la domanda di ricusazione come freno. Un incidente procedurale non può tenere fermo il fascicolo per settimane intere.
- La regola è la stessa in tutto il Paese e non dipende dall’ufficio, dalla sezione o dalla materia, quindi l’esito procedurale è prevedibile.
- Il filtro di ammissibilità dell’art. 67 comma (5) blocca le domande ripetute contro la stessa persona, per lo stesso motivo di incompatibilità e per gli stessi fatti già respinti una volta.
- Il giudice ricusato non decide sulla propria ricusazione. L’art. 67 comma (2) dichiara inammissibile la ricusazione di chi è chiamato a decidere sulla ricusazione, quindi la catena non si chiude su sé stessa.
- La parte conserva tre strumenti reali, espressamente riconosciuti dalla Corte: la presenza all’udienza fissata, le conclusioni scritte depositate agli atti e il sostegno della domanda per mezzo di un avvocato.
- Quando la ricusazione è accolta, l’art. 68 comma (6) impone una ricognizione degli atti già compiuti, così il processo non prosegue su una base non chiarita.
- La legge ha già una valvola per le situazioni in cui l’ufficio non può risolvere da solo il problema. Con l’art. 68 commi (8), (9) e (91), la domanda sale all’ufficio gerarchicamente superiore, e di lì può essere trasmessa a un altro ufficio di pari grado, della stessa corte d’appello o di una limitrofa.
Che cosa resta un problema
- Chi valuta la condotta del giudice è un collega dello stesso ufficio, talvolta dello stesso corridoio. Per la parte che invoca la mancanza di imparzialità, è esattamente il problema che voleva risolvere.
- L’ascolto è facoltativo proprio là dove conterebbe di più. Il motivo dell’art. 64 comma (1) lett. f), il ragionevole sospetto sull’imparzialità, si fonda su fatti concreti, e i fatti si chiariscono ascoltando persone, non leggendo un fascicolo.
- Nessun mezzo di impugnazione significa che un’ordinanza sbagliata resta sbagliata per sempre. L’unico controllo che rimane è quello che il giudice esercita sulla propria motivazione.
- La camera di consiglio sottrae la procedura allo sguardo del pubblico, in un incidente che riguarda proprio la fiducia pubblica nella giustizia.
- Finché la domanda è pendente, il giudice la cui imparzialità è contestata può partecipare alla decisione sulle misure cautelari, ai sensi dell’art. 67 comma (6). La posta di quella decisione è la libertà di una persona.
- La valvola dell’art. 68 commi (8) e (9) si apre solo quando non è possibile designare un giudice, e non anche quando il motivo invocato riguarda l’ufficio in quanto tale.
- I testi sono stati confermati il 12 marzo 2026, ma sono diventati generalmente vincolanti soltanto il 15 settembre 2026. Fra le due date, giudici e parti hanno lavorato senza poter invocare la soluzione.
Consigli pratici
- Formulate la domanda contro la persona concreta e indicate, per ciascuna, il motivo di incompatibilità e i fatti su cui vi fondate. I requisiti sono scritti nell’art. 67 commi (2) e (4), e una domanda generica si ferma al filtro di ammissibilità.
- Scrivete tutti i motivi fin dall’inizio. Una seconda domanda contro la stessa persona, per lo stesso motivo di incompatibilità e per gli stessi fatti già respinti, è inammissibile ai sensi dell’art. 67 comma (5).
- Depositate conclusioni scritte insieme alla domanda. Poiché l’ascolto resta rimesso alla valutazione del giudice, la carta agli atti è l’unica cosa che arriva con certezza a chi decide.
- Non chiedete la ricusazione del giudice che decide sulla vostra ricusazione. La legge la dichiara inammissibile, all’art. 67 comma (2), e il tempo perso lì non si recupera.
- Chiedete che i vostri motivi siano verbalizzati per intero nell’ordinanza o nel processo verbale. Poiché l’ordinanza non viene riesaminata da nessuno, la verbalizzazione è l’unica traccia che resta negli atti.
- Se il vostro malcontento riguarda il pubblico ministero della fase delle indagini, rivolgete la domanda al procuratore gerarchicamente superiore. L’art. 70 comma (1) prevede questo obbligo a pena di inammissibilità.
- Non rinviate. Ai sensi dell’art. 67 comma (1), la domanda si propone non appena si è appresa l’esistenza del motivo di incompatibilità.
Domande frequenti
Che cosa significa che l’eccezione è stata respinta come infondata?
Chi decide, in concreto, sulla mia domanda di ricusazione?
Qualcuno mi ascolta prima che si decida?
Posso impugnare l’ordinanza che ha respinto la mia ricusazione?
Che cosa succede al fascicolo finché la domanda è pendente?
E se voglio chiedere la ricusazione del pubblico ministero?
Esiste un caso in cui la domanda finisce comunque a un altro ufficio?
La sentenza cambia qualcosa nel fascicolo in cui è stata sollevata l’eccezione?
Da quando la sentenza produce effetti?
Analisi della redazione
La sentenza è breve, unanime e coerente con le pronunce della Corte degli ultimi dieci anni. Il suo problema non sta in ciò che ha deciso, ma nel rapporto fra il ritmo preteso dal cittadino e il ritmo che il sistema si è concesso. La legge dà al giudice 24 ore al massimo per decidere su una domanda di ricusazione. La verifica della costituzionalità di questo termine è durata 1.625 giorni dalla rimessione del Tribunale di primo grado di Reșița, il 29 settembre 2021, alla pronuncia del 12 marzo 2026, più altri 187 giorni fino alla pubblicazione, cioè 1.812 giorni in totale. Detto altrimenti, il controllo del termine di 24 ore ha richiesto 1.625 volte il tempo del termine controllato.
La seconda osservazione riguarda un testo che la sentenza non cita mai. L’autore dell’eccezione chiedeva che la domanda di ricusazione fosse trasmessa a un altro ufficio di pari grado nel distretto della stessa corte d’appello. Questa soluzione esiste già nella legge, all’art. 68 commi (9) e (91), riscritti dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 18/2016, mentre l’art. 68 comma (8) fa salire la domanda all’ufficio gerarchicamente superiore. Il legislatore ha dunque ammesso, nel 2016, che vi sono situazioni in cui l’ufficio non può risolvere da solo l’incidente. La differenza rispetto alla richiesta dell’autore sta nella condizione di attivazione: la valvola si apre quando non è possibile designare un giudice, un criterio di organico, non quando il motivo invocato mette in discussione il rapporto fra i giudici, un criterio di apparenza. La Corte ha riprodotto nella sentenza soltanto i commi (1), (5) e (7), quindi non ha avuto occasione di spiegare perché i due criteri non possano coesistere.
La terza osservazione nasce dalla combinazione di due testi che la sentenza tratta separatamente. L’art. 68 comma (5) colloca la domanda di ricusazione fra gli incidenti da risolvere in fretta e in forma riservata, mentre l’art. 67 comma (6) prevede che, in quell’intervallo, il giudice ricusato partecipi alla decisione sulle misure cautelari. Per la parte che sostiene che quel giudice non sia più imparziale, le 24 ore non sono solo una formalità amministrativa: in esse si può decidere se resterà o no in custodia. La qualificazione della procedura come amministrativo-giudiziaria, corretta dal punto di vista dell’oggetto, non descrive fino in fondo ciò che in quell’intervallo si gioca.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine di legge per la pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale. Oggi non ne esiste alcuno, e qui sono passati 187 giorni fra pronuncia e pubblicazione. Un termine di 60 o 90 giorni accorcerebbe il periodo in cui la soluzione esiste ma nessuno può invocarla.
- Ascolto su richiesta, e non solo a valutazione del giudice, quando il motivo è quello dell’art. 64 comma (1) lett. f). Il ragionevole sospetto sull’imparzialità si dimostra con i fatti, e una parte che chieda espressamente di essere sentita dovrebbe esserlo almeno per iscritto, senza che il termine di 24 ore venga superato.
- Motivazione obbligatoria e comunicazione dell’ordinanza alla parte che ha formulato la domanda. In una procedura senza impugnazione, la motivazione è l’unico controllo ancora funzionante, e la parte non può imparare nulla da un documento che non riceve.
- Estensione della valvola dell’art. 68 comma (9) ai motivi che riguardano l’ufficio, e non solo alla mancanza di giudici disponibili. Risolverebbe esattamente la situazione di questo fascicolo, senza toccare la regola generale e senza creare un nuovo mezzo di impugnazione.
- Una statistica pubblica annuale delle domande di ricusazione, per ufficio giudiziario, con la percentuale di quelle accolte. Oggi nessuno può dire se la regola del collega che decide sul collega funzioni o no, perché le cifre non si pubblicano. Senza di esse, la discussione resta di impressioni.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 783 del 15 settembre 2026 8 pagine PDF, 83 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
