In breve
- La Corte costituzionale ha respinto, nello stesso giorno di pubblicazione, due impugnazioni della legge sulla cittadinanza romena, una sul mezzo di impugnazione contro la revoca della cittadinanza, l’altra sulla condizione di domicilio per i minori.
- Chi si vede revocare la cittadinanza dispone di un solo mezzo di impugnazione, davanti al tribunale, entro 15 giorni, senza ricorso. La Corte afferma che è costituzionale, perché la situazione è diversa da quella delle altre controversie fondate sulla stessa legge.
- Il minore che chiede la cittadinanza romena senza il consenso di un genitore deve essere domiciliato in Romania. La Corte afferma che la cittadinanza è una questione di Stato, quindi la condizione è giustificata.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 713 e n. 716 del 27 agosto 2026
Pronunciate: 11 dicembre 2025 e 30 aprile 2026
Due sentenze della Corte costituzionale pubblicate nello stesso giorno lasciano invariate due regole che decidono chi perde e chi ottiene la cittadinanza romena. La prima, la Sentenza n. 758 dell’11 dicembre 2025, è comparsa nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 713; la seconda, la Sentenza n. 425 del 30 aprile 2026, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 716. Entrambe riguardano la legge sulla cittadinanza romena n. 21/1991 ed entrambe sono state respinte all’unanimità dei voti. È il terzo giorno di questa settimana in cui la Corte compare nella Gazzetta Ufficiale della Romania, dopo la sentenza sulla legge sulla biodiversità.
La prima eccezione era stata sollevata da una persona a cui era stata revocata la cittadinanza, in un procedimento della Corte d’appello di Constanța. La seconda proveniva da un procedimento del Tribunale di Bucarest, aperto nel 2017, riguardante un minore che voleva la cittadinanza romena.
Gli effetti che produce
Sempre in tema di mezzi di impugnazione, ma con un termine molto più breve, c’è la sentenza per cui il rifiuto di rimettere la questione alla Corte costituzionale si impugna in 48 ore.
La prima sentenza riguarda l’articolo 32 comma (7) e l’articolo 371 della legge sulla cittadinanza, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 14/2025. L’articolo 32 comma (7) stabilisce che il decreto di revoca della cittadinanza può essere impugnato entro 15 giorni dalla comunicazione, davanti alla sezione del contenzioso amministrativo e tributario del tribunale del domicilio del richiedente e, se questi non ha il domicilio in Romania, davanti al Tribunale di Bucarest. La sentenza del tribunale è definitiva e irrevocabile, quindi non esiste ricorso.
In confronto, l’articolo 371 assegna alle altre controversie nate dalla stessa legge un percorso in due gradi: il tribunale, poi il ricorso davanti alla corte d’appello. Era questa differenza il nocciolo dell’impugnazione.
La Corte ha risposto su due piani. Il primo: il doppio grado di giurisdizione è un diritto riconosciuto soltanto in materia penale, mentre la disciplina dei mezzi di impugnazione rientra nella competenza esclusiva del legislatore, che può istituire regole processuali speciali per situazioni particolari.
Il secondo piano è più interessante. La Corte osserva che, in tutti i casi di acquisto o di perdita della cittadinanza, la legge serve un interesse personale, con una sola eccezione: la revoca della cittadinanza, che serve un interesse pubblico. La revoca interviene, secondo la legge, per fatti particolarmente gravi commessi all’estero contro gli interessi dello Stato romeno, per l’arruolamento nell’esercito di uno Stato con cui la Romania ha rotto le relazioni diplomatiche, per l’ottenimento della cittadinanza con mezzi fraudolenti o per i legami con gruppi terroristici. Poiché la situazione è diversa, il diverso trattamento processuale ha una giustificazione oggettiva e ragionevole, ossia la celerità del procedimento.
La seconda sentenza riguarda due espressioni dell’articolo 10 comma (6): «e che è domiciliato, alla data della domanda, sul territorio della Romania» e «il tribunale del domicilio del minore». Il testo consente al giudice di supplire al consenso di un genitore affinché un minore acquisti la cittadinanza romena, quando l’altro genitore l’ha ottenuta o riacquistata, ma soltanto se il minore è domiciliato in Romania.
L’autrice dell’eccezione lamentava tre disuguaglianze: tra il genitore, a cui non si richiede il domicilio in Romania per ottenere la cittadinanza, e il minore, a cui invece si richiede; tra i minori domiciliati in Romania e quelli che non lo sono; e tra minori che acquistano la cittadinanza su fondamenti diversi previsti dalla stessa legge. La Corte ha respinto tutte le censure, con l’argomento che, trattandosi della cittadinanza romena, è naturale che sia un giudice nazionale a decidere e che la competenza territoriale spetti al giudice del domicilio del minore. La Corte ha inoltre ricordato che la cittadinanza costituisce, per eccellenza e in via esclusiva, una questione di Stato.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto, nulla. Entrambe le sentenze confermano i testi esistenti, quindi le regole restano quelle di prima.
Ciò che è cambiato, nel frattempo, è la legge stessa. La Corte osserva espressamente che, dopo essere stata investita della questione, l’articolo 32 comma (7) è stato modificato dalla legge n. 14/2025. La sentenza si pronuncia, dunque, sulla formulazione anteriore, quella applicabile nel procedimento da cui è nata l’eccezione. Per chi oggi impugna un decreto di revoca della cittadinanza, il testo applicabile è quello nuovo, non quello esaminato qui.
La terza cosa da tenere a mente riguarda la durata dei procedimenti. Il fascicolo da cui è nata la seconda eccezione risale al 2017 e l’eccezione è arrivata alla Corte nel 2020. La sentenza è stata pronunciata nell’aprile 2026 ed è stata pubblicata in agosto. Nove anni dall’apertura del fascicolo al chiarimento costituzionale.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Entrambe le soluzioni sono state adottate all’unanimità dei voti, quindi lasciano poco spazio a ripensamenti.
- La Corte spiega perché la revoca della cittadinanza è trattata in modo diverso: è l’unico caso previsto dalla legge in cui l’interesse perseguito è pubblico, non personale.
- La motivazione distingue chiaramente tra il doppio grado di giurisdizione, garantito in sede penale, e l’accesso a un giudice, garantito in generale.
- Nella seconda causa, la Corte ricorda un limite processuale utile: il giudizio costituzionale si svolge soltanto nei limiti dell’ordinanza di rimessione, quindi non si possono aggiungere nuovi motivi strada facendo.
- Le sentenze sono definitive e generalmente vincolanti, quindi i giudici che decidono controversie analoghe dispongono ora di un punto di riferimento fermo.
Che cosa resta un problema
- Chi perde la cittadinanza ha una sola possibilità in giudizio, con un termine di 15 giorni e senza ricorso, in un procedimento dalla posta in gioco massima.
- La prima sentenza riguarda una formulazione già modificata, quindi non dice nulla sulla regola applicabile oggi.
- Il minore che non è domiciliato in Romania resta dipendente dal consenso di entrambi i genitori, anche quando uno di loro è cittadino romeno.
- L’argomento secondo cui è naturale che decida il giudice del domicilio del minore non spiega che cosa accada quando il minore non ha domicilio in Romania.
- Nove anni tra l’apertura del fascicolo e la pubblicazione della sentenza significano che, per il minore della causa iniziale, la questione probabilmente non ha più oggetto.
Consigli pratici
- Se ricevete un decreto di revoca della cittadinanza, tenete a mente il termine: 15 giorni dalla comunicazione, davanti alla sezione del contenzioso amministrativo e tributario del tribunale. È l’unica via, non esiste ricorso.
- Verificate quale formulazione della legge si applica al vostro caso. La prima sentenza esamina il testo anteriore alla legge n. 14/2025, mentre le domande di oggi ricadono sotto la formulazione modificata.
- Se non avete il domicilio o la residenza in Romania, la competenza spetta al Tribunale di Bucarest, non a un giudice straniero.
- Per un minore che chiede la cittadinanza romena senza il consenso di un genitore, la condizione del domicilio in Romania alla data della domanda resta obbligatoria. Senza di essa, la domanda non trova fondamento nell’articolo 10 comma (6).
- Se sollevate un’eccezione di incostituzionalità, formulate tutti i motivi davanti al giudice che rimette la questione alla Corte. I motivi invocati direttamente davanti alla Corte, in un momento successivo, non vengono presi in considerazione.
- Per citazioni corrette, attenzione all’indice: il testo è l’articolo 371 della legge n. 21/1991, non l’articolo 371.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte nella prima causa?
Perché non esiste ricorso contro la revoca della cittadinanza?
In quali casi viene revocata la cittadinanza romena?
Dove si impugna il decreto di revoca?
Che cosa ha deciso la Corte nella seconda causa?
Che cosa disciplina l’articolo 10 comma (6)?
Qual era la censura?
Che cosa ha risposto la Corte?
Le sentenze sono vincolanti?
Analisi della redazione
Le due sentenze hanno in comune un ragionamento che merita di essere guardato insieme, anche se sono state pronunciate a quattro mesi e mezzo di distanza: in materia di cittadinanza lo Stato ha un margine di apprezzamento più ampio che in altri settori, e la Corte glielo riconosce ogni volta. La formula «la cittadinanza costituisce, per eccellenza e in via esclusiva, una questione di Stato» non è retorica; spiega perché differenze di trattamento che in un altro contesto verrebbero censurate superano qui il vaglio costituzionale.
L’argomento più solido è quello della prima sentenza. La distinzione che la Corte traccia, tra i procedimenti della legge sulla cittadinanza che servono un interesse personale e l’unico che serve un interesse pubblico, è verificabile nel testo della legge e spiega perché la revoca ha un percorso processuale più breve. Non è un argomento di comodo, è una lettura attenta dell’architettura della legge.
Ciò che resta scomodo è la proporzione tra la posta in gioco e le garanzie. Chi si vede revocare la cittadinanza perde tutto ciò che ne deriva, e la difesa si gioca in un solo processo, con un termine di 15 giorni per proporre l’azione. La Corte ha ragione quando dice che nessuna norma costituzionale impone il ricorso al di fuori della materia penale. Ma la celerità, invocata come giustificazione, è difficile da sostenere come argomento decisivo in un procedimento che, nel caso di specie, è durato dal 2019 fino alla pubblicazione della sentenza, nel 2026. L’argomento difende una regola che, nella pratica, non produce la velocità per cui era stata pensata.
La seconda sentenza lascia aperta una domanda che non era chiamata a risolvere. Il minore che si trova all’estero, il cui genitore ha riacquistato la cittadinanza romena, resta dipendente dal consenso dell’altro genitore, senza alcuna via per supplirvi. La Corte spiega perché la competenza spetta al giudice del domicilio del minore, il che è logico, ma non dice quale giudice sia competente quando il minore non è domiciliato in Romania, perché il testo semplicemente non prevede quella situazione.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine più lungo per l’azione contro la revoca della cittadinanza. Quindici giorni per trovare un avvocato, ottenere i documenti e redigere un ricorso in una causa di questa gravità sono pochi, tanto più per chi si trova all’estero.
- Una regola di competenza per i minori che non sono domiciliati in Romania. Anche se la soluzione di merito resta restrittiva, l’assenza di qualsiasi giudice competente lascia una categoria senza alcuna via d’accesso.
- Una pubblicazione più rapida delle sentenze della Corte. Quattro mesi e mezzo tra la pronuncia e la pubblicazione, in una causa che attendeva dal 2020, si sommano a un ritardo già ampio.
- Una nota ufficiale sulla formulazione del testo esaminato. La prima sentenza riguarda una redazione già modificata; senza una menzione visibile, il lettore può credere che si applichi al testo di oggi.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Le altre edizioni citate: nr. 716/2026
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
