In breve
- La Corte costituzionale ha confermato il testo che punisce l’ultraj, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale: nella fattispecie base rientra la minaccia commessa direttamente o con un mezzo di comunicazione diretto, non qualsiasi forma di minaccia.
- La critica veniva dai poliziotti: la legge li tutelerebbe meno dei magistrati. La Corte risponde che il regime della pena è identico, perché la forma aggravata dell’oltraggio a pubblico ufficiale aumenta i limiti della metà quando la vittima è un poliziotto o un gendarme.
- La decisione interessa chiunque entri in contatto con un pubblico ufficiale nell’esercizio dell’autorità dello Stato: poliziotti, gendarmi, ispettori, personale dei comuni, ma anche le persone indagate per fatti di questo tipo.
Pubblicato: G.U. n. 598 del 22 luglio 2026
Depositata: 16 ottobre 2025
Un poliziotto ha sostenuto che la legge penale lo tutela meno di un giudice o di un pubblico ministero, e la Corte costituzionale gli ha risposto con un confronto di cifre. La Sentenza n. 449 del 16 ottobre 2025, pubblicata ora nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), rigetta come infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro l’art. 257 comma (1), primo periodo, del codice penale, il testo che definisce l’oltraggio a pubblico ufficiale. È la seconda volta negli ultimi mesi che la tutela penale di chi esercita l’autorità dello Stato torna nel dibattito pubblico, dopo che il Parlamento ha adottato pene più severe per le aggressioni al personale medico.
Il testo contestato recita così: «La minaccia commessa direttamente o con un mezzo di comunicazione diretto, le percosse o altre violenze, la lesione personale, le percosse o le lesioni seguite da morte oppure l’omicidio commessi contro un pubblico ufficiale che ricopre una funzione che implica l’esercizio dell’autorità dello Stato, che si trova nell’esercizio delle attribuzioni di servizio o in relazione all’esercizio di tali attribuzioni, sono puniti con la pena prevista dalla legge per quel reato, i cui limiti speciali sono aumentati di un terzo.»
Il dettaglio che ha dato origine al procedimento è la formula «direttamente o con un mezzo di comunicazione diretto». L’autore della questione ha osservato che, nel reato generale di minaccia previsto dall’art. 206 del codice penale, il legislatore non opera alcuna distinzione tra le forme di comunicazione, mentre per l’oltraggio a pubblico ufficiale ha mantenuto questa condizione. La causa era partita dal Tribunale di primo grado di Câmpulung Moldovenesc, in un fascicolo relativo a un reclamo contro un provvedimento di non esercizio dell’azione penale, e dalla rimessione del giudice, nell’aprile 2021, alla pubblicazione della sentenza sono passati più di cinque anni.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è la conferma del testo. L’art. 257 comma (1), primo periodo, resta in vigore esattamente nella forma criticata e i limiti di pena del reato base continuano a essere aumentati di un terzo.
Il secondo effetto riguarda la struttura del reato, che la Corte descrive punto per punto e che non è evidente a una prima lettura. L’oltraggio a pubblico ufficiale ha una fattispecie base, al comma (1), due fattispecie assimilate, ai commi (2) e (3), e una fattispecie aggravata, al comma (4). Le fattispecie assimilate coprono i fatti commessi a scopo di intimidazione o di ritorsione, in relazione alle attribuzioni di servizio, compresi quelli diretti contro i beni del pubblico ufficiale, nonché i fatti diretti contro un suo familiare.
Il terzo effetto è proprio la risposta alla censura di discriminazione. Quando la vittima ha la qualità di poliziotto o di gendarme si applica l’art. 257 comma (4) e i limiti speciali della pena sono aumentati della metà, non di un terzo. La Corte rileva che il regime sanzionatorio dei fatti previsti dall’art. 257 comma (4) e dall’art. 279 commi (1)-(3), cioè l’oltraggio a magistrato commesso contro un giudice o un pubblico ministero, è il medesimo. In altre parole, il poliziotto non riceve meno del magistrato, ma esattamente altrettanto.
Il quarto effetto è una regola di metodo, valida al di là di questo procedimento. L’illegittimità costituzionale di una norma ha carattere intrinseco e non può essere dedotta dal confronto tra due testi di legge. La Corte ha quindi rifiutato di mettere a confronto l’art. 257 comma (1) e l’art. 206, perché altrimenti si arriverebbe alla conclusione che ciascun testo preso singolarmente è costituzionale e che solo la loro coesistenza mette in discussione la legittimità di uno dei due.
Il quinto effetto riguarda l’oggetto giuridico del reato, utile per capirne i limiti. L’oltraggio a pubblico ufficiale tutela in via principale i rapporti sociali relativi al rispetto dovuto alle autorità dello Stato e solo in via secondaria la libertà psichica, l’integrità fisica o la vita della persona. Per questo motivo la tutela non è legata alla persona, ma alla funzione che essa esercita e al momento in cui la esercita.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel testo della legge, nulla. La sentenza non modifica l’art. 257 e non aggiunge alcuna ipotesi nuova. È una pronuncia di rigetto, quindi conferma il diritto vigente.
È cambiata invece la chiarezza su una questione pratica che ricorre spesso nei fascicoli. Finora l’argomento secondo cui il poliziotto sarebbe tutelato meno del giudice circolava senza una risposta pubblicata direttamente su questo testo. Da ora ne esiste una, e non è di principio, ma aritmetica: l’aumento della metà previsto dall’art. 257 comma (4) pareggia il regime dell’art. 279.
Il secondo chiarimento riguarda il limite del reato base. La Corte riporta il testo con la sua condizione esplicita, minaccia commessa direttamente o con un mezzo di comunicazione diretto, e non estende questa ipotesi. Chi analizza un fatto concreto deve verificare prima di tutto come la minaccia sia arrivata al destinatario, perché è questo l’elemento che separa l’oltraggio a pubblico ufficiale dal reato generale di minaccia.
Il terzo chiarimento riguarda la giurisprudenza su cui si fonda la soluzione. La Corte si basa sulla Sentenza n. 446 del 28 giugno 2018 e sulla Sentenza n. 820 del 12 dicembre 2019, entrambe relative allo stesso articolo. Si tratta quindi di un orientamento costante, non di una pronuncia isolata.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il testo resta prevedibile: chi applica la legge sa che l’oltraggio nella forma base richiede una minaccia diretta e che la forma aggravata interviene quando la vittima è un poliziotto o un gendarme.
- Si chiude, con una motivazione pubblicata, la discussione sulla presunta discriminazione tra poliziotti e magistrati in materia di oltraggio a pubblico ufficiale.
- La Corte ricorda che la tutela penale segue la funzione e non la persona, il che mantiene il reato entro i suoi confini naturali ed evita estensioni arbitrarie.
- La regola secondo cui l’illegittimità costituzionale non si deduce dal confronto tra due testi protegge la coerenza del codice penale, in cui le differenze di disciplina sono spesso volute.
Che cosa resta un problema
- La questione di fondo, se una minaccia trasmessa attraverso un intermediario debba rientrare nell’oltraggio a pubblico ufficiale, resta affidata al Parlamento e la Corte non può risolverla.
- La differenza di formulazione tra l’art. 206 e l’art. 257 comma (1) continua a produrre situazioni in cui la stessa minaccia viene qualificata in modo diverso, a seconda della via attraverso cui è arrivata al destinatario.
- Tra la rimessione del giudice, nell’aprile 2021, e la pubblicazione della sentenza, nel luglio 2026, sono passati più di cinque anni, durante i quali il fascicolo di origine è rimasto in attesa.
- I presidenti delle due Camere, il Governo e il Difensore civico non hanno trasmesso alcun punto di vista, benché si trattasse della tutela penale di un’intera categoria professionale.
Consigli pratici
- Se siete pubblici ufficiali e siete stati minacciati nell’esercizio delle vostre attribuzioni, indicate nella denuncia in che modo la minaccia vi è arrivata. Il fatto che sia stata rivolta di persona o per telefono, cioè attraverso un mezzo di comunicazione diretto, è essenziale per la qualificazione come oltraggio a pubblico ufficiale.
- Verificate se vi trovate nell’ipotesi della forma aggravata. Per i poliziotti e i gendarmi, l’art. 257 comma (4) aumenta i limiti della pena della metà, non di un terzo.
- Tenete presente che l’oltraggio a pubblico ufficiale copre anche i fatti diretti contro i beni del pubblico ufficiale o contro un suo familiare, se sono commessi a scopo di intimidazione o di ritorsione, in relazione alle attribuzioni di servizio.
- Se siete indagati per oltraggio a pubblico ufficiale, verificate se la persona coinvolta si trovava effettivamente nell’esercizio delle attribuzioni di servizio o se il fatto è collegato a esse. Senza questa condizione si applica il reato comune, con limiti di pena più bassi.
- Non costruite una questione di legittimità costituzionale sul confronto tra due articoli del codice. La Corte ha ripetuto che l’illegittimità è intrinseca al testo impugnato e non si deduce dalla coesistenza di discipline diverse.
- Se volete cambiare la regola, la strada è la proposta legislativa, non il contenzioso costituzionale. La determinazione dei reati e delle pene rientra nella competenza del Parlamento, secondo l’art. 73 comma (3) lett. h) della Costituzione.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Che cosa significa minaccia commessa direttamente o con un mezzo di comunicazione diretto?
I poliziotti sono tutelati meno dei giudici e dei pubblici ministeri?
Di quanto aumentano le pene per l’oltraggio a pubblico ufficiale?
L’oltraggio a pubblico ufficiale riguarda solo i poliziotti?
Perché la Corte non ha confrontato l’oltraggio con il reato di minaccia?
Sono compresi anche i fatti contro la famiglia del pubblico ufficiale?
Si può contestare di nuovo questo testo?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 598 del 22 luglio 2026 16 pagine PDF, 107 KB l'atto inizia a pagina 2
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