In breve
- La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una censura contro le regole del Codice di procedura penale sul collegio allargato per divergenza e sulla rimessione della causa sul ruolo. I testi restano invariati.
- Il motivo è il difetto di motivazione: l’autore ha sostenuto che i testi siano «contorti» e che il legislatore non avrebbe dovuto adottarli, senza indicare in che cosa violino la Costituzione.
- Il punto di vista del Governo, riprodotto nella sentenza, spiega passo dopo passo come funziona il collegio allargato per divergenza: il terzo giudice si aggiunge dalla pianificazione dei turni di permanenza e giudica di nuovo, come se la divergenza non fosse mai esistita.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 560 dell’8 luglio 2026
Pronunciata: 4 dicembre 2025
Quando due giudici non trovano un accordo, il fascicolo non sale a un giudice superiore, ma viene giudicato di nuovo in basso, con l’aggiunta di un terzo giudice. La Corte costituzionale ha lasciato la regola intatta con la sentenza n. 680 del 4 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 560 dell’8 luglio 2026, dichiarando inammissibile la censura di un imputato di Craiova. La sentenza esce lo stesso giorno di un’altra fondata sullo stesso vizio, con cui la Corte ha mostrato, in una controversia civile, che cosa deve contenere una questione per essere giudicata nel merito.
Sono stati censurati tre testi del Codice di procedura penale. L’art. 394 comma (5) prevede che, se nel collegio non si può raggiungere la maggioranza o l’unanimità, il giudizio della causa riprenda in collegio allargato per divergenza. L’art. 395 comma (2) stabilisce che, quando il processo si è svolto con la procedura semplificata e il giudice constata che sono necessarie prove ulteriori rispetto ai documenti, la causa venga rimessa sul ruolo e sia disposta l’istruttoria dibattimentale. L’art. 399 commi (1), (4) e (5) obbliga il giudice a pronunciarsi con decisione sulla misura cautelare, rende la decisione esecutiva e impone la comunicazione al luogo di detenzione quando l’imputato viene rimesso in libertà.
L’autore della questione, imputato in una causa pendente in appello davanti alla Corte d’appello di Craiova, ha sostenuto che i testi siano privi di chiarezza perché non prevedono criteri oggettivi per la formazione dei collegi allargati per divergenza, che la procedura di rimessione sul ruolo non dovrebbe essere disciplinata affatto e che sarebbe conforme alla Costituzione che, nelle cause giunte in divergenza, l’accusa e la difesa fossero esaminate da un collegio di un giudice superiore.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che i testi restano in vigore, nella formulazione che la Corte riproduce nella sentenza. Una dichiarazione di inammissibilità non constata la conformità alla Costituzione, ma soltanto che la rimessione non poteva essere giudicata nel merito.
Il secondo effetto è informativo e viene da una parte della sentenza che in pochi leggono: il punto di vista del Governo. Lì viene spiegato l’intero meccanismo. La decisione deve essere il risultato dell’accordo dei membri del collegio sulle soluzioni date alle questioni sottoposte a deliberazione; se non si raggiunge l’unanimità, la decisione è presa a maggioranza; se non si raggiunge nemmeno la maggioranza, il giudizio riprende in collegio allargato per divergenza, con la partecipazione di un altro giudice. Il terzo giudice non è tenuto a scegliere una delle soluzioni iniziali, ma giudica di nuovo, come se la divergenza non fosse mai esistita, proprio perché sia rispettato il principio di immediatezza.
Il terzo effetto attiene al motivo per cui il fascicolo non sale. Il Governo ha spiegato che la ripresa del giudizio in divergenza da parte di un collegio del giudice superiore violerebbe l’indipendenza dei giudici, sancita dall’art. 124 comma (3) della Costituzione, perché un giudice superiore interverrebbe al di fuori di un’impugnazione, in una fase processuale non esaurita. La divergenza è un incidente procedurale, non un’impugnazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel testo del Codice di procedura penale, nulla. L’art. 394 comma (5), l’art. 395 comma (2) e l’art. 399 commi (1), (4) e (5) restano nella formulazione riprodotta nella sentenza.
È cambiata però, nel frattempo, la legge su cui si appoggia la spiegazione del Governo. Il punto di vista, formulato nel 2021, rinvia all’art. 17 della legge n. 304/2004 sull’organizzazione giudiziaria, per la regola secondo cui il collegio allargato per divergenza si costituisce includendo il giudice della pianificazione dei turni di permanenza. La legge n. 304/2004 è stata abrogata dalla legge n. 304/2022 sull’organizzazione giudiziaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1104 del 16 novembre 2022, entrata in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione. La regola in sé è sopravvissuta: si trova ora nell’art. 19 comma (1) della legge n. 304/2022, con lo stesso contenuto, cioè l’inclusione nel collegio del giudice della pianificazione dei turni di permanenza. La sentenza pubblicata nel 2026 riproduce il rinvio alla legge vecchia, senza segnalare il cambiamento.
Una seconda cosa è cambiata proprio nel corso del giudizio davanti alla Corte, cioè l’oggetto della questione. Il giudice rimettente aveva investito la Corte soltanto dell’art. 395 comma (2) e dell’art. 399 commi (1), (4) e (5). La Corte ha constatato che, dalle note scritte dell’autore e dalle considerazioni dell’ordinanza, l’oggetto reale comprendeva anche l’art. 394 comma (5), e lo ha esaminato come tale, secondo la propria regola: quando il giudice investe la Corte di alcune disposizioni senza pronunciarsi su altre censurate nella stessa questione, la Corte esamina la questione così come è stata sollevata dal suo autore.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Raccoglie in un solo luogo la spiegazione del meccanismo della divergenza, dalla deliberazione all’unanimità, alla maggioranza e al collegio allargato, in una forma che il testo della legge non offre.
- Dice chiaramente perché il terzo giudice non sceglie tra le due soluzioni esistenti, ma rigiudica: altrimenti si spezzerebbe il principio di immediatezza.
- Spiega perché il fascicolo non sale al giudice superiore, con un fondamento costituzionale, l’art. 124 comma (3), e non solo con argomenti di tecnica processuale.
- La Corte ha esaminato la questione così come era stata sollevata, aggiungendo il testo che il giudice rimettente aveva omesso, quindi non ha lasciato una censura non giudicata per un vizio dell’ordinanza.
Che cosa resta un problema
- La censura sulla mancanza di criteri oggettivi per la formazione dei collegi allargati per divergenza non è stata esaminata nel merito, benché sia l’unica del fascicolo che toccasse una questione reale.
- La spiegazione del meccanismo resta un punto di vista del Governo, riprodotto nella sentenza, non una statuizione della Corte. Non ha la forza vincolante di una motivazione.
- Il rinvio all’art. 17 della legge n. 304/2004 è riprodotto senza alcuna menzione del fatto che la legge era stata sostituita più di tre anni prima della pubblicazione. Il lettore deve fare da sé la corrispondenza.
- Né i Presidenti delle due Camere del Parlamento, né l’Avvocato del Popolo hanno comunicato punti di vista.
Consigli pratici
- Se volete contestare la legittimità costituzionale di un testo, indicate concretamente in che cosa consiste il contrasto con l’articolo della Costituzione che invocate. Le affermazioni sulla qualità della scrittura, per quanto giustificate possano sembrare, non sono una censura di illegittimità costituzionale.
- La doglianza secondo cui il legislatore avrebbe dovuto scegliere un’altra soluzione non può essere risolta davanti alla Corte costituzionale. La Corte verifica se il testo rispetta la Costituzione, non se esiste una variante migliore.
- Se il vostro fascicolo arriva in collegio allargato per divergenza, chiedete di verificare nell’ordinanza chi sia il giudice aggiunto e se provenga dalla pianificazione dei turni di permanenza. La regola si trova oggi nell’art. 19 comma (1) della legge n. 304/2022.
- Il terzo giudice non è obbligato a scegliere una delle due soluzioni in divergenza. Può arrivare a una terza. Preparate la difesa per un giudizio completo, non per un semplice spareggio.
- Quando sollevate una questione, controllate nell’ordinanza di rimessione se il giudice ha riportato tutti i testi che avete censurato. La Corte può recuperarli dalle note scritte, ma non in tutti i casi.
Domande frequenti
Che cos’è il collegio allargato per divergenza?
Chi è il giudice che si aggiunge?
Il terzo giudice sceglie tra le due soluzioni?
Perché non giudica il giudice superiore?
Che cosa significa rimettere la causa sul ruolo?
I testi sono stati dichiarati conformi alla Costituzione?
La Corte ha esaminato anche un testo che il giudice non aveva trasmesso?
Si può sollevare di nuovo la stessa questione?
Analisi della redazione
È la seconda sentenza dell’8 luglio 2026 con cui la Corte dichiara inammissibile una questione perché non era stata motivata, e le due insieme dicono qualcosa sul filtro d’ingresso. In entrambe il fondamento è lo stesso, la sentenza n. 1.313/2011 e la sentenza n. 785/2011, quindi criteri vecchi di quindici anni. In entrambe il vizio si poteva constatare dal primo documento depositato nel fascicolo. In entrambe la constatazione è arrivata dopo più di quattro anni.
Le cifre di questo fascicolo: la Corte d’appello di Craiova ha investito la Corte con l’ordinanza del 31 marzo 2021, e la sentenza è stata pronunciata il 4 dicembre 2025, a 1.709 giorni, quasi quattro anni e otto mesi. Dalla pronuncia alla pubblicazione sono passati altri 216 giorni, poco più di sette mesi. Nel frattempo la causa penale in cui la questione era stata sollevata, pendente in appello, ha seguito il suo corso, perché la rimessione alla Corte non sospende il giudizio.
Ciò che si perde con l’inammissibilità merita di essere nominato, perché non tutto quanto l’autore ha scritto era privo di sostanza. La censura secondo cui la legge non prevede criteri oggettivi per la formazione dei collegi allargati per divergenza tocca una questione reale: il giudice che si aggiunge viene dalla pianificazione dei turni di permanenza, cioè da un documento amministrativo dell’ufficio giudiziario, non da una regola di assegnazione casuale scritta nella legge. Formulata come rapporto di contrarietà con il requisito di prevedibilità dell’art. 1 comma (5) della Costituzione, avrebbe potuto diventare una censura esaminabile. Formulata come «mancanza di ragione giuridica (non professionalità)», non lo è potuta diventare.
La quarta cosa, visibile solo se si apre la legge invocata, è che la spiegazione più chiara della sentenza si appoggia su un testo abrogato. Il Governo cita l’art. 17 della legge n. 304/2004, nel suo punto di vista del 2021. La legge è stata abrogata dalla legge n. 304/2022, in vigore dal 16 dicembre 2022, e la regola si è spostata, immutata nella sostanza, nell’art. 19 comma (1) della legge nuova. La Corte non aveva ragione di correggere un punto di vista che si limita a riprodurre, e la soluzione non dipende da questo. L’effetto pratico però resta: un atto pubblicato nel luglio 2026 rinvia il lettore a un articolo di una legge che non esiste più da tre anni e mezzo.
Anche il collegio di divergenza fa parte dell’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario, categoria che la Delibera CSM 1223/2026 tocca ora con le nuove regole di assegnazione casuale delle cause.
Che cosa andrebbe cambiato
- Una nota di aggiornamento dei rinvii al momento della pubblicazione. Quando tra la formulazione di un punto di vista e la pubblicazione della sentenza la legge invocata è stata sostituita, una nota che indichi il testo corrispondente in vigore costerebbe una riga e risparmierebbe a ogni lettore la stessa verifica.
- Il criterio di designazione del giudice di divergenza, scritto nella legge e non solo nella pianificazione dei turni di permanenza. L’art. 19 comma (1) della legge n. 304/2022 dice da quale categoria viene il giudice, ma non secondo quale regola si sceglie tra i giudici in permanenza. Una regola di assegnazione casuale, come per l’assegnazione dei fascicoli, toglierebbe dalla discussione proprio la censura sollevata qui.
- Un termine breve per la definizione delle questioni manifestamente non motivate. Quattro anni e otto mesi per constatare che la rimessione non contiene una censura esaminabile significa che il filtro funziona all’uscita, non all’ingresso. Una procedura di filtro rapido libererebbe tempo per i fascicoli con sostanza.
- L’indicazione, nell’ordinanza di rimessione, di tutti i testi censurati dall’autore. Qui la Corte ha recuperato l’art. 394 comma (5) dalle note scritte. In un fascicolo in cui non lo avesse fatto, una censura sarebbe rimasta non giudicata per un’omissione del giudice, non della parte.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
