In breve

  • La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una censura contro l’art. 304 del Codice di procedura civile, il testo che disciplina la querela di falso in un processo civile. Il testo resta invariato.
  • Il motivo del rigetto non attiene al merito della questione, ma al modo in cui è stata formulata: l’autrice ha elencato otto articoli della Costituzione senza indicare in che cosa il testo li violi.
  • La sentenza spiega che cosa deve contenere una questione di legittimità costituzionale per essere giudicata nel merito: il testo censurato, il testo della Costituzione e il legame tra i due. Senza il terzo elemento, la Corte non può giudicare.
Atto: Sentenza CCR n. 54/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 559 dell’8 luglio 2026
Pronunciata: 22 gennaio 2026

Elencare articoli della Costituzione non è una censura di illegittimità costituzionale. La Corte costituzionale lo ha ripetuto con la sentenza n. 54 del 22 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 559 dell’8 luglio 2026, con cui ha dichiarato inammissibile la questione sollevata da una società di Galați contro l’art. 304 del Codice di procedura civile. È lo stesso filtro che la Corte ha applicato anche in altri fascicoli recenti, accanto alle sentenze con cui ha mostrato, per esempio, che non può completare la legge al posto del Parlamento.

Il testo impugnato è quello che descrive la procedura della querela di falso. L’art. 304 del Codice di procedura civile stabilisce che la parte che dichiara falso un documento usato nel processo deve farlo al più tardi alla prima udienza successiva alla produzione del documento e deve indicare i motivi su cui si fonda. Se la parte che usa il documento è assente, il giudice le ordina di comparire personalmente, di depositare l’originale e di fornire spiegazioni. Il giudice può disporre la comparizione delle parti anche prima della prima udienza, se qualcuno ha dichiarato nella comparsa di risposta che la propria firma è stata falsificata, e nei casi debitamente giustificati le parti possono farsi rappresentare da mandatari muniti di procura speciale.

La società Lorin di Galați ha sollevato la questione in due fascicoli, uno davanti alla Corte d’appello di Galați e uno davanti al Tribunale di Galați, entrambi di contenzioso amministrativo, uno dei quali aveva per oggetto la comunicazione di informazioni di interesse pubblico e il risarcimento del danno morale. La tesi era che il testo sia costituzionalmente illegittimo nella misura in cui consente un’interpretazione e un’applicazione arbitrarie e, soprattutto, nella misura in cui consente al giudice «di perseguitare e discriminare le parti».

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che l’art. 304 resta in vigore, non modificato e non reinterpretato. Una dichiarazione di inammissibilità non afferma che il testo sia conforme alla Costituzione; afferma che non è stata formulata una censura che la Corte possa esaminare. La procedura della querela di falso continua a funzionare esattamente come è scritta.

Il secondo effetto è pratico e riguarda chiunque sollevi una questione di questo tipo. La Corte ribadisce che una questione di legittimità costituzionale ha tre elementi: il testo di legge censurato, il testo della Costituzione che si assume violato e la motivazione del rapporto di contrarietà tra i due. I primi due si possono individuare con esattezza. Il terzo dipende dall’autore, e se manca la Corte non può supplirvi, perché significherebbe un controllo d’ufficio, vietato dall’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992. La condizione della motivazione è richiesta espressamente dall’art. 10 comma (2) della stessa legge.

La regola è stata applicata di nuovo nel settembre 2026, in un fascicolo di retribuzioni: il militare che ha invocato 35 articoli della Costituzione e 8 della Dichiarazione universale dei diritti umani ha perso senza che l’ordinanza del 2008 fosse giudicata nel merito.

Il terzo effetto è una delimitazione di competenza. La Corte osserva che la doglianza sul modo in cui un giudice interpreta e applica un testo non è un problema di legittimità costituzionale. Il modo in cui un giudice competente interpreta giuridicamente un testo e ne dispone l’applicazione è attribuzione esclusiva degli organi giurisdizionali. Chi lamenta un’errata applicazione della legge in un fascicolo concreto ha a disposizione le impugnazioni, non la questione di legittimità costituzionale.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel testo della legge, nulla. L’art. 304 del Codice di procedura civile resta nella formulazione che la Corte riproduce nella sentenza.

Si aggiunge però un tassello a una serie di pronunce che dicono la stessa cosa. La Corte rinvia alla sentenza n. 1.313 del 4 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 12 del 6 gennaio 2012, dove ha teorizzato i tre elementi della questione, e alla sentenza n. 785 del 16 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 646 del 9 settembre 2011, dove ha stabilito che la semplice elencazione di disposizioni costituzionali o convenzionali non può essere considerata una vera censura. Aggiunge anche la sentenza n. 691 del 12 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 456 del 17 maggio 2024, che sfuma il criterio: se il testo di riferimento è sufficientemente preciso perché la Corte possa ragionevolmente cogliervi una censura minima, allora essa è tenuta a giudicare nel merito. Qui ha ritenuto che quella soglia non fosse raggiunta.

Cambia anche la statistica dei fascicoli. Le due cause, n. 616D/2021 e n. 3.224D/2021, entrambe della stessa autrice e con lo stesso oggetto, sono state riunite ai sensi dell’art. 53 comma (5) della legge n. 47/1992 e decise con un’unica sentenza, con unanimità di voti.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Dice espressamente, con esempi, che cosa manca a una questione dichiarata inammissibile. Chi legge la sentenza scopre che cosa scrivere perché il fascicolo arrivi al merito.
  • Delimita con chiarezza le competenze: l’interpretazione e l’applicazione della legge in un fascicolo concreto spettano agli organi giurisdizionali, non alla Corte costituzionale.
  • Conferma che la soglia non è quantitativa. La Corte ripete che l’ampiezza della motivazione non è una condizione di esistenza della questione, quindi un testo breve, ma centrato, è sufficiente.
  • La riunione dei due fascicoli identici ha risparmiato un secondo giudizio sulla stessa questione.

Che cosa resta un problema

  • Il merito resta non giudicato. Se l’art. 304 avesse davvero un problema di chiarezza, la sentenza non ne dice nulla, e il testo non è stato verificato.
  • L’autrice della questione ha aspettato anni per scoprire che la rimessione non era formulata correttamente, mentre i processi di merito seguivano il loro corso.
  • Né i Presidenti delle due Camere del Parlamento, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo hanno comunicato punti di vista, benché la legge dia loro questa possibilità.
  • La soglia tra «censura minima ragionevole» ed «elencazione formale» resta una valutazione caso per caso, difficile da prevedere per chi non è un professionista.

Consigli pratici

  1. Quando sollevate una questione di legittimità costituzionale, scrivete separatamente, per punti, i tre elementi: quale testo di legge censurate, quale articolo della Costituzione ritenete violato e perché il primo violi il secondo. Il terzo punto è quello che di solito manca.
  2. Non elencate articoli della Costituzione «per sicurezza». Un elenco lungo senza spiegazioni non aumenta le possibilità, le riduce: la Corte ha chiarito che la semplice elencazione non è una censura.
  3. Se la vostra doglianza è che il giudice ha applicato male la legge nel vostro fascicolo, usate l’impugnazione contro la decisione. La questione di legittimità costituzionale non copre il modo di applicazione, ma il testo in sé.
  4. Se volete contestare come falso un documento in un processo civile, tenete a mente il termine dell’art. 304: al più tardi alla prima udienza successiva alla produzione del documento, con l’indicazione dei motivi. Dopo quel momento la procedura non può più essere avviata.
  5. Se avete dichiarato nella comparsa di risposta che la vostra firma è stata falsificata, il giudice può disporre la comparizione delle parti anche prima della prima udienza. Preparate per tempo l’originale e le spiegazioni.

Domande frequenti

Che cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?
Che la Corte non ha esaminato se il testo di legge sia conforme alla Costituzione. Ha constatato che la rimessione non soddisfaceva la condizione di motivazione richiesta dall’art. 10 comma (2) della legge n. 47/1992, quindi non poteva essere giudicata nel merito.
L’art. 304 del Codice di procedura civile è stato dichiarato conforme alla Costituzione?
No. Una dichiarazione di inammissibilità non si pronuncia sulla legittimità costituzionale. Il testo resta in vigore, ma la questione non è stata risolta nel merito con questa sentenza.
Quali sono i tre elementi di una questione di legittimità costituzionale?
Il testo di legge censurato, il testo della Costituzione che si assume violato e la motivazione del rapporto di contrarietà tra i due. I primi due si possono determinare con esattezza; il terzo dipende dall’autore ed è quello che qui mancava.
Quanto deve essere dettagliata la motivazione?
La Corte afferma che l’ampiezza della motivazione non è una condizione di esistenza della questione. Se dal testo si può ragionevolmente cogliere una censura minima di illegittimità costituzionale, la Corte è tenuta a giudicare nel merito. Il problema sorge quando dalla motivazione non si può individuare alcuna censura.
Perché la Corte non può ricavare da sé la censura?
Perché significherebbe sostituirsi all’autore della questione e svolgere un controllo d’ufficio, che l’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992 non consente. La rimessione alla Corte è disposta dal giudice davanti al quale la questione è stata sollevata, con un’ordinanza che riporta i punti di vista delle parti e il parere del giudice stesso.
Che cos’è la querela di falso?
La procedura con cui una parte di un processo civile dichiara che un documento usato contro di lei è falso per falsificazione della scrittura o della firma. L’art. 304 del Codice di procedura civile stabilisce il termine entro il quale può essere proposta e le regole del suo svolgimento.
Posso contestare il modo in cui il giudice mi ha applicato la legge?
Sì, ma con le impugnazioni previste dalla legge, non davanti alla Corte costituzionale. La Corte precisa espressamente che l’interpretazione giuridica dei testi di legge e la loro applicazione sono attribuzione esclusiva degli organi giurisdizionali.
Si può sollevare di nuovo la stessa questione?
Sì, perché il merito non è stato deciso. Una nuova questione, motivata questa volta sul rapporto concreto tra il testo di legge e un articolo della Costituzione, potrebbe essere esaminata nel merito.

Analisi della redazione

La sentenza è utile non per ciò che decide, ma per ciò che mostra. La Corte costituzionale pubblica di rado un manuale di redazione di una questione di legittimità costituzionale, e qui, in tre paragrafi, lo ha: i tre elementi, la soglia oltre la quale una censura diventa esaminabile e il motivo per cui il giudice non può colmare il vuoto. Per un avvocato o per una parte che si difende da sola, i paragrafi 16 e 17 valgono più della soluzione.

Ciò che non si vede a una prima lettura è quanto è costato questo chiarimento. Il primo giudice ha rimesso la questione alla Corte con l’ordinanza del 19 gennaio 2021, il secondo con quella del 18 ottobre 2021. La Corte si è pronunciata il 22 gennaio 2026, cioè a 1.829 giorni dalla prima rimessione, più di cinque anni. Dalla pronuncia alla pubblicazione sono passati altri 167 giorni. Cinque anni e mezzo per constatare che la rimessione non era motivata, in un fascicolo dove la constatazione si poteva fare dal primo documento depositato. Le sentenze che la Corte richiama come fondamento, la n. 785/2011 e la n. 1.313/2011, esistevano già alla data della rimessione, pubblicate dieci anni prima.

La seconda cosa che emerge dal confronto è la posizione dei giudici rimettenti. La Corte d’appello di Galați ha ritenuto la questione infondata e ha indicato tre pronunce precedenti nel merito. Il Tribunale di Galați, nell’altro fascicolo, ha osservato che l’autrice non esplicita il modo concreto in cui il testo contrasta con gli articoli invocati, cioè esattamente il motivo per cui la Corte l’ha dichiarata inammissibile cinque anni dopo. La diagnosi corretta era nel fascicolo dal 2021, formulata dal giudice che ha rimesso la questione. Il sistema non ha un meccanismo che la utilizzi.

La terza è il silenzio. Né i Presidenti delle due Camere del Parlamento, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo hanno comunicato punti di vista. Su una questione dichiarata inammissibile per difetto di motivazione, la loro assenza non cambia la soluzione. Ripetuta però di fascicolo in fascicolo, trasforma una procedura pensata in contraddittorio in una procedura in cui la Corte giudica da sola.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un filtro di ammissibilità rapido, prima del giudizio di merito. Quando l’unico problema è il difetto di motivazione, esso si vede dall’ordinanza di rimessione e dalle note scritte. Una procedura breve, con termine fisso, darebbe la risposta in mesi, non in anni, e sbloccherebbe i giudizi di merito che aspettano.
  • La valorizzazione del parere del giudice rimettente. Il Tribunale di Galați ha segnalato esattamente il vizio, nel 2021. Se l’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992 richiede comunque quel parere, esso potrebbe attivare il filtro di cui sopra quando segnala il difetto di motivazione, invece di restare un semplice atto del fascicolo.
  • Un modulo tipo per la questione di legittimità costituzionale. Tre voci obbligatorie, corrispondenti ai tre elementi, renderebbero visibile il vuoto già al momento della redazione. Chi non riesce a compilare la terza voce lo scopre subito, non dopo cinque anni.
  • La pubblicazione di una guida ufficiale della Corte sulla condizione di motivazione. I criteri esistono, ma sono sparsi in pronunce del 2011, del 2023 e del 2026. Raccoglierli in un testo pubblico, con esempi di motivazioni accolte e respinte, ridurrebbe il numero delle rimessioni che si perdono sulla forma.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 559 dell’8 luglio 2026 16 pagine PDF, 116 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.