In breve

  • La Corte costituzionale ha accolto, all’unanimità dei voti, l’obiezione dell’Avvocato del Popolo e ha dichiarato incostituzionale la legge che cancellava dal Codice di procedura civile l’obbligo del giudice di riportare nella sentenza le argomentazioni delle parti. La legge non può essere promulgata nella forma votata.
  • Il testo in vigore resta intatto: l’art. 425 comma (1) lett. b) continua a chiedere che nella motivazione di ogni sentenza civile compaiano l’oggetto della domanda e le argomentazioni sintetiche delle parti. Per chi ha una causa in corso non cambia nulla.
  • La legge annullata cancellava cinque parole da una sola lettera di un solo articolo. Tra la reiezione al Senato, il 7 marzo 2022, e l’approvazione alla Camera dei Deputati, il 15 ottobre 2025, sono passati 1.318 giorni.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 734 del 24 giugno 2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 753 del 4 settembre 2026
Entrata in vigore: 4 settembre 2026, data della pubblicazione, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione

La legge che toglieva la sintesi delle argomentazioni delle parti dalla motivazione delle sentenze civili è caduta davanti alla Corte costituzionale. La Sentenza n. 734 del 24 giugno 2026, pubblicata il 4 settembre 2026, accoglie l’obiezione formulata dall’Avvocato del Popolo e accerta che il testo votato dalla Camera dei Deputati il 15 ottobre 2025 viola il diritto a un processo equo. È il secondo testo di procedura fermato alla Corte di cui scriviamo nell’ultima settimana, dopo quello che eliminava la citazione dalla camera preliminare.

Per capire la posta in gioco bisogna dire che cosa fa l’articolo impugnato. Ogni sentenza civile ha tre parti: la parte introduttiva, la motivazione e il dispositivo. Il dispositivo è la soluzione, cioè la frase che dice chi ha vinto e che cosa. La motivazione è la spiegazione da cui si vede perché il giudice è arrivato a quella soluzione. L’art. 425 comma (1) lett. b) del Codice di procedura civile elenca che cosa deve contenere la motivazione, e uno degli elementi elencati è la sintesi di ciò che le parti hanno chiesto e risposto.

La legge approvata dal Parlamento aveva un solo articolo. Riscriveva la lettera b) in modo che dall’elenco sparisse l’espressione «le argomentazioni sintetiche delle parti». Il resto restava intatto: l’oggetto della domanda, la situazione di fatto accertata sulla base delle prove, i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la soluzione, i motivi per cui le domande delle parti sono state accolte e quelli per cui sono state respinte. In altre parole, il giudice sarebbe rimasto obbligato a spiegare perché ha deciso come ha deciso, ma non sarebbe più stato obbligato a scrivere che cosa aveva sostenuto ciascuna parte prima di arrivare lì.

Dai motivi scritti nella relazione illustrativa della legge risulta che lo scopo era alleggerire il carico dei tribunali. L’Avvocato del Popolo ha sostenuto che una motivazione da cui mancano le posizioni delle parti diventa astratta e che il lettore non può più verificare se il giudice ha risposto a ciò che gli era stato chiesto. I presidenti delle due Camere del Parlamento e il Governo non hanno inviato punti di vista. Al fascicolo sono state depositate memorie amicus curiae che chiedevano l’accoglimento dell’obiezione, mentre uno dei promotori della legge ha depositato un atto con cui ne chiedeva il rigetto.

La Corte ha accolto l’obiezione su un solo fondamento costituzionale. Ha ritenuto che l’eliminazione delle argomentazioni delle parti dalla motivazione «crea uno squilibrio nella trasparenza dell’attività giudiziaria», con la conseguente violazione dell’art. 21 comma (3) della Costituzione, che garantisce il diritto a un processo equo. La censura fondata sull’art. 1 comma (5), proposta con riferimento al modo in cui era redatta la relazione illustrativa, è stata respinta: la Corte ha osservato che la relazione illustrativa non ha rango costituzionale e che, dopo l’approvazione della legge, il suo ruolo si riduce ad aiutare l’interpretazione, richiamando qui la Sentenza n. 56 del 31 gennaio 2024.

Gli effetti che produce

L’effetto immediato è che la legge non può essere promulgata. Ai sensi dell’art. 147 comma (2) della Costituzione, quando una legge è dichiarata incostituzionale prima della promulgazione, il Parlamento è obbligato a riesaminare le disposizioni interessate per metterle in accordo con la decisione della Corte. Qui la legge aveva un articolo unico, e quell’articolo unico è stato dichiarato incostituzionale per intero, quindi non esiste una parte da riparare separatamente dal resto.

La sentenza diventa generalmente vincolante dalla data della pubblicazione, cioè dal 4 settembre 2026, e produce effetti soltanto per il futuro. La Corte ha scritto nel dispositivo che è definitiva e generalmente vincolante e ne ha disposto la comunicazione al Presidente della Romania, ai presidenti delle due Camere e al primo ministro.

Per i tribunali e per chi ha una causa, l’effetto pratico è che non cambia nulla. Le sentenze civili si redigono come prima, secondo il testo oggi in vigore, che chiede nella motivazione l’oggetto della domanda e le argomentazioni sintetiche delle parti. I giudici non devono imparare una forma nuova né attraversare un periodo di transizione.

Che cosa cambia rispetto a prima

Dal punto di vista del diritto applicabile, la risposta onesta è che non è cambiato nulla. E proprio questa è l’informazione pratica: l’art. 425 comma (1) lett. b) resta nella forma che aveva anche prima del voto. Quello che è cambiato è la sorte di un testo che aspettava la promulgazione dal 25 ottobre 2025 e che ora non può più diventare legge.

La Corte ha ricostruito nella sentenza la storia di questo obbligo, e lì si vede che l’idea non è nuova. Il Codice di procedura civile del 1865 chiedeva, all’art. 261, che la sentenza contenesse «l’oggetto della domanda e le argomentazioni in sintesi delle parti con l’indicazione delle prove». L’Ordinanza del Governo n. 13/1998 ha eliminato la menzione ed è andata molto più in là: i giudici di primo grado e d’appello dovevano redigere soltanto il dispositivo, e la motivazione si scriveva solo se la sentenza veniva impugnata. Lo scopo dichiarato era, anche allora, la celerità.

L’esperimento è durato meno di tre anni. L’ordinanza è stata abrogata il 29 dicembre 2000 dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 290/2000 e respinta definitivamente con la legge n. 787/2001, pubblicata il 16 gennaio 2002. Il motivo, così come la Corte lo riporta dalla relazione illustrativa della legge di approvazione, è che la misura non ha raggiunto il suo scopo e che in molti casi sono stati lesi gli interessi delle parti. Tra la pubblicazione dell’ordinanza, il 30 gennaio 1998, e la sua abrogazione sono passati 1.064 giorni.

Dopo il ritorno alla forma precedente, l’obbligo è passato nel nuovo codice come art. 419 comma (1) lett. b) ed è diventato art. 425 dopo la ripubblicazione del 2012. Dal 2000 a oggi non è più stato interrotto.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La parte che perde una causa può leggere nella sentenza che cosa aveva sostenuto e può verificare se il giudice ha risposto a quel punto. Senza la sintesi delle argomentazioni, avrebbe dovuto mettere a confronto la sentenza e il fascicolo per scoprirlo.
  • Il giudice d’appello o di cassazione vede dalla sentenza impugnata qual era il quadro processuale e può controllare se il primo giudice è rimasto nei limiti di ciò che gli era stato chiesto.
  • La motivazione è coperta dall’autorità di cosa giudicata, ai sensi dell’art. 430 comma (2) del Codice di procedura civile. Mantenere lì le argomentazioni aiuta a stabilire, in una futura lite, che cosa è già stato giudicato.
  • La sentenza è opponibile anche ai terzi, ai sensi dell’art. 435 comma (2). Un terzo che voglia fornire la prova contraria ha bisogno di sapere che cosa è stato chiesto e che cosa è stato eccepito, e lui al fascicolo non ha accesso.
  • La decisione è stata presa all’unanimità dei voti e senza opinioni dissenzienti o concorrenti, il che significa che la soluzione non dipende da una maggioranza fragile ed è difficile da rimettere in discussione con gli stessi argomenti.

Che cosa resta un problema

  • Il problema da cui la legge era partita non sparisce. Il volume di sentenze da redigere resta lo stesso, e la decisione non propone né poteva proporre una soluzione alternativa di alleggerimento.
  • La Corte ha risolto la causa sull’art. 21 comma (3) e non si è pronunciata sugli altri fondamenti invocati dall’Avvocato del Popolo, l’art. 24 sul diritto di difesa e l’art. 129 sui mezzi di impugnazione. Un Parlamento che volesse riscrivere il testo non sa dalla sentenza dove gli è ancora consentito muoversi.
  • La legge non diceva in che modo si alleggerisse il lavoro dei tribunali e non era accompagnata da alcuna stima del tempo risparmiato. La decisione non contiene alcuna cifra sullo sforzo reale di redazione di questa parte della sentenza.
  • La causa è rimasta sul ruolo della Corte dal 24 ottobre 2025 al 24 giugno 2026, con sette udienze, e la motivazione è stata pubblicata solo dopo altri 72 giorni.
  • Il testo mantenuto non dice quanto debba essere dettagliata la sintesi. Il requisito resta vago come prima, e la pratica dei tribunali varia.

Consigli pratici

  1. Se avete una causa civile in corso, non fate nulla. La regola di redazione delle sentenze resta quella precedente al voto dell’ottobre 2025.
  2. Quando ricevete la sentenza, leggete per prima la parte della motivazione che riassume ciò che avete chiesto. Se la sintesi non somiglia alla vostra domanda, avete lì un segnale che il giudice potrebbe aver giudicato qualcosa di diverso da ciò che avete chiesto.
  3. Gli errori in questa sintesi si correggono per una via separata e molto più semplice dell’appello. L’art. 442 comma (1) del Codice di procedura civile consente la correzione degli errori e delle omissioni riguardanti le argomentazioni delle parti, d’ufficio o su istanza.
  4. Se il giudice ha rinviato la pronuncia, le vostre argomentazioni possono comparire nel verbale dell’udienza di discussione, che diventa parte integrante della sentenza. Chiedete anche quel verbale, non soltanto la sentenza.
  5. Quando redigete i motivi di appello, confrontate la sintesi delle argomentazioni con la risposta del giudice. Un argomento riassunto correttamente, ma a cui non si risponde in nessun punto della motivazione, è esattamente il tipo di carenza che il giudice superiore può rilevare.
  6. Non confondete la mancanza di una risposta puntuale con la mancanza di motivazione. La Corte ricorda che il giudice non è obbligato a rispondere separatamente a ogni argomento, ma deve rispondere alle argomentazioni principali.
  7. Se seguite una causa in cui non siete parte, ma la cui sentenza vi è opponibile, le argomentazioni riportate nella sentenza sono la vostra fonte principale. Il fascicolo non vi è accessibile.

Domande frequenti

Che cosa significa «le argomentazioni sintetiche delle parti»?
È la sintesi di ciò che ciascuna parte ha chiesto e risposto. La Corte la descrive per esteso: per l’attore, le pretese, i fondamenti di fatto e di diritto, le prove e gli argomenti principali; per il convenuto, la posizione rispetto alla domanda, le difese di merito, le eccezioni processuali e l’eventuale domanda riconvenzionale; per gli intervenienti, chi sostengono e perché sono intervenuti.
Che cosa voleva cambiare la legge dichiarata incostituzionale?
Una cosa sola. Riscriveva l’art. 425 comma (1) lett. b) senza l’espressione «le argomentazioni sintetiche delle parti». Tutti gli altri elementi della motivazione restavano nel testo, compreso l’obbligo di indicare i motivi di fatto e di diritto e i motivi per cui le domande sono state accolte o respinte.
Cambia qualcosa per le cause in corso?
No. La legge non è arrivata a essere promulgata e non ha prodotto alcun effetto. Le sentenze si redigono secondo il testo in vigore, quello che chiede le argomentazioni sintetiche delle parti.
Perché la legge è caduta?
La Corte ha ritenuto che l’eliminazione delle argomentazioni dalla motivazione crei uno squilibrio nella trasparenza dell’attività giudiziaria e violi il diritto a un processo equo, garantito dall’art. 21 comma (3) della Costituzione e dall’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’argomento di fondo è che la struttura della sentenza deve essere simmetrica, cioè deve lasciar vedere il percorso da ciò che è stato chiesto, attraverso ciò che è stato provato e argomentato, fino alla soluzione.
Quale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo viene citata?
La Corte richiama la sentenza del 19 aprile 1993 nella causa Kraska contro Svizzera e la sentenza del 15 ottobre 2009 nella causa Micallef contro Malta, per l’idea che non basta che la giustizia sia fatta, ma deve anche vedersi che è fatta. Cita inoltre la sentenza del 7 marzo 2006 nella causa Donadzé contro Georgia, per l’obbligo di rispondere alle argomentazioni principali, la sentenza del 17 gennaio 2008 nella causa Ryakib Biryoukov contro Russia, sul caso in cui viene letto solo il dispositivo, e la sentenza del 9 dicembre 1994 nella causa Ruiz Torija contro Spagna, per l’idea che l’ampiezza della motivazione varia secondo la natura della sentenza.
La decisione è stata presa all’unanimità? Ci sono opinioni dissenzienti?
Sì, all’unanimità dei voti, come è scritto nel dispositivo stesso della sentenza. Il collegio era composto da otto giudici, presieduto da Elena-Simina Tănăsescu. Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania non compare alcuna opinione dissenziente né alcuna opinione concorrente.
Che cosa succede ora alla legge?
Non può essere promulgata. Il Parlamento ha l’obbligo costituzionale di riesaminare le disposizioni dichiarate incostituzionali e di metterle in accordo con la decisione. Poiché la legge aveva un articolo unico ed è caduto per intero, la messa in accordo significa in pratica la rinuncia alla modifica.
Perché la Corte ha respinto la censura sulla relazione illustrativa?
Perché la relazione illustrativa non ha rango costituzionale. La Corte ha osservato, richiamando la Sentenza n. 56 del 31 gennaio 2024, che la relazione illustrativa è un documento necessario nella procedura di approvazione, ma che, dopo l’approvazione della legge, il suo ruolo si riduce ad aiutare la comprensione del testo. Resta uno strumento di interpretazione, non un criterio di costituzionalità in sé.
Che cosa faccio se la mia sentenza non riporta correttamente ciò che ho sostenuto?
Chiedete la correzione della sentenza. L’art. 442 comma (1) del Codice di procedura civile copre espressamente gli errori e le omissioni riguardanti le argomentazioni delle parti e ne consente la correzione d’ufficio o su istanza di parte, senza che sia necessario un mezzo di impugnazione.
Quanto è durato il percorso di questa legge?
La proposta è stata respinta dal Senato il 7 marzo 2022 e trasmessa alla Camera dei Deputati il 14 marzo 2022. La Camera dei Deputati l’ha approvata il 15 ottobre 2025, come camera decisionale. L’Avvocato del Popolo ha adito la Corte il 24 ottobre 2025, la pronuncia è avvenuta il 24 giugno 2026 e la pubblicazione il 4 settembre 2026. Dalla reiezione al Senato fino alla pubblicazione della sentenza sono passati 1.642 giorni, cioè quattro anni e mezzo.

Analisi della redazione

Le cifre dicono qui più della motivazione. La Camera dei Deputati ha approvato la legge il 15 ottobre 2025 e la Corte l’ha annullata il 24 giugno 2026, cioè dopo 252 giorni. La motivazione è comparsa nella Gazzetta Ufficiale della Romania solo il 4 settembre 2026, a 72 giorni dalla pronuncia, quindi dal voto al testo integrale della decisione sono passati 324 giorni. In Parlamento il percorso è stato ancora più lungo: 1.318 giorni tra la reiezione al Senato, il 7 marzo 2022, e l’approvazione alla Camera dei Deputati, il 15 ottobre 2025. Tutto questo per un articolo unico che cancellava cinque parole da una sola lettera.

C’è nella sentenza una conseguenza che non salta agli occhi a una lettura lineare, perché nasce dalla combinazione di due paragrafi lontani l’uno dall’altro. Ai paragrafi 40 e 41 la Corte spiega che la parte introduttiva della sentenza riprende gli elementi del verbale di udienza previsti dall’art. 233 comma (1) del Codice di procedura civile, e tra questi si trova ancora «l’esposizione sintetica delle argomentazioni delle parti». Quando il giudice rinvia la pronuncia, le stesse menzioni si ritrovano nel verbale dell’udienza di discussione, che diventa parte integrante della sentenza. Ne risulta che la legge annullata non avrebbe tolto le argomentazioni delle parti dalla sentenza, ma le avrebbe spostate esclusivamente nella parte descrittiva di essa. Ciò che si perdeva era un’altra cosa, cioè il loro posto nella motivazione, l’unica parte della sentenza coperta dall’autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 430 comma (2). La Corte non esplicita questo ragionamento, benché tutti i suoi pezzi siano nel testo.

La seconda osservazione riguarda il precedente che la Corte ricostruisce e che il Parlamento sembra non aver consultato. L’Ordinanza del Governo n. 13/1998 aveva tentato esattamente la stessa idea, in una forma molto più radicale, invocando anch’essa la celerità. È stata pubblicata il 30 gennaio 1998, abrogata il 29 dicembre 2000 e respinta con legge il 16 gennaio 2002. Ha resistito 1.064 giorni ed è stata abbandonata con la motivazione esplicita che non aveva prodotto la celerità promessa, ma aveva leso gli interessi delle parti. Nel 2025 il Parlamento ha votato una variante più mite della stessa soluzione, senza che nel fascicolo esistesse alcuna valutazione dell’esperimento precedente. I presidenti delle due Camere e il Governo non hanno comunicato punti di vista, e l’unico atto depositato in difesa della legge è venuto da uno dei promotori.

Resta un vuoto che la decisione lascia aperto. L’Avvocato del Popolo ha invocato quattro fondamenti costituzionali e la Corte ha risposto su due: ha respinto la censura fondata sull’art. 1 comma (5) e ha accolto quella fondata sull’art. 21 comma (3). Sull’art. 24, il diritto di difesa, e sull’art. 129, l’uso dei mezzi di impugnazione, la decisione non dice nulla. La soluzione è completa, perché basta un solo fondamento accolto, ma un legislatore che volesse riprendere il tema non ha modo di sapere se una forma riscritta supererebbe gli altri due filtri.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un termine legale per la redazione della motivazione delle decisioni della Corte. Tra pronuncia e pubblicazione sono passati 72 giorni, intervallo in cui la legge era formalmente bloccata, ma la decisione non era ancora vincolante e il Parlamento non poteva iniziare il riesame. Un termine fisso chiuderebbe questo periodo di incertezza.
  • Parere obbligatorio del Consiglio superiore della magistratura e dell’Alta Corte su ogni modifica dei codici di procedura. Qui le istituzioni che applicano il testo ogni giorno non sono comparse in nessun punto della procedura parlamentare, e la Corte è arrivata a citare il regolamento di ordine interno dei tribunali per ricostruire la prassi.
  • Che la Corte si pronunci su tutti i fondamenti invocati, non solo sul primo sufficiente. L’effetto pratico sarebbe che il Parlamento saprebbe se ha margine di manovra per una forma nuova o se l’idea è chiusa definitivamente.
  • Che le misure di alleggerimento del lavoro dei tribunali siano accompagnate da una stima del tempo risparmiato. Né la legge né il fascicolo contengono una cifra su quanta parte dello sforzo di redazione di una sentenza spetti alla sintesi delle argomentazioni. Senza quella cifra, il dibattito sulla celerità si fa a intuito, esattamente come nel 1998.
  • Che la scheda del procedimento legislativo mostri automaticamente i tempi trascorsi tra le fasi. I 1.318 giorni in cui il progetto è rimasto alla camera decisionale non si vedono da nessuna parte in forma leggibile, benché siano l’informazione che meglio spiega perché una modifica di cinque parole sia stata decisa solo dopo quattro anni e mezzo.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 753 del 4 settembre 2026 16 pagine PDF, 118 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.