In breve

  • Del gruppo criminale organizzato possono far parte anche le società, non soltanto le persone in carne e ossa, e una società e il proprio rappresentante legale possono rispondere separatamente per lo stesso fatto.
  • La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, la critica secondo cui ciò significherebbe una doppia punizione della stessa persona.
  • L’argomento: la responsabilità penale della persona giuridica è una finzione giuridica distinta, con soggetti diversi, altre risoluzioni criminose e altre pene.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 691/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 567 del 10 luglio 2026
Pronunciata: 4 dicembre 2025

La parola «persone» nella definizione del gruppo criminale organizzato comprende anche le società commerciali, non soltanto gli individui, e l’amministratore e la sua società possono essere chiamati a rispondere ciascuno per conto proprio per lo stesso gruppo. La Corte costituzionale lo ha stabilito con la sentenza n. 691 del 4 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 567 del 10 luglio 2026, respingendo in quanto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro l’art. 367 comma 6 del Codice penale. È la seconda sentenza della stessa edizione della Gazzetta Ufficiale della Romania in cui la Corte rifiuta di spostare una critica di procedura sul terreno del diritto penale sostanziale, dopo quella con cui ha confermato che l’interruzione della prescrizione produce effetti nei confronti di tutti i concorrenti.

Il testo in discussione contiene la definizione: «Per gruppo criminale organizzato si intende il gruppo strutturato, formato da tre o più persone, costituito per un determinato periodo di tempo e per agire in modo coordinato allo scopo di commettere uno o più reati.» La forma base del reato, prevista dall’art. 367 comma 1 del Codice penale, è punita con la reclusione da uno a 5 anni e con l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti.

La questione è stata sollevata dinanzi alla Corte d’appello di Brașov, Sezione penale, che ha investito la Corte costituzionale con ordinanza del 17 marzo 2021. L’autore ha sostenuto che, se la nozione di persone include anche le persone giuridiche, allora l’azionista o il socio di una società e la società stessa finiscono per essere incriminati per lo stesso fatto, il che significa una doppia incriminazione che viola la sua libertà personale.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è la conferma che una società può essere membro di un gruppo criminale organizzato. La Corte indica al paragrafo 30 che la definizione si riferisce genericamente a persone, senza distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche, e che non richiede nemmeno rapporti preesistenti tra i membri del gruppo.

Il secondo effetto è che la responsabilità dei due non si sovrappone. La Corte rileva che ciascun partecipante promuove, costituisce, aderisce o sostiene il gruppo con un atto di volontà proprio, con una risoluzione criminosa distinta, determinata da interessi individuali distinti. Lo scopo perseguito dalla persona fisica è, nel ragionamento della Corte, diverso da quello della persona giuridica, anche se la società non può agire che per il tramite di un individuo.

Il terzo effetto riguarda le pene. La persona fisica rischia le pene degli art. 53-55 del Codice penale, quindi anche la reclusione. La persona giuridica rischia le pene dell’art. 136: la multa come pena principale e, in via complementare, lo scioglimento della persona giuridica, la sospensione dell’attività o di una delle attività da 3 mesi a 3 anni, la chiusura di alcune unità operative per lo stesso intervallo, il divieto di partecipare agli appalti pubblici da uno a 3 anni, la sottoposizione a vigilanza giudiziaria e l’affissione o la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il quarto effetto è metodologico. La Corte ha stabilito che il principio ne bis in idem, previsto dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 6 del Codice di procedura penale, ha natura procedurale, quindi non può essere opposto a una norma di diritto penale sostanziale come la definizione dell’art. 367 comma 6.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il testo resta intatto. La sentenza non lo modifica e non vi aggiunge condizioni, ma conferma l’interpretazione che i giudici già ne davano.

Ciò che si è chiarito è come si concilia la responsabilità della società con quella della persona che le sta dietro. La Corte riprende la giurisprudenza della sentenza n. 156 del 27 marzo 2018 e della sentenza n. 302 del 9 giugno 2020 e descrive la responsabilità penale della persona giuridica come una finzione giuridica, introdotta nel diritto romeno con la legge n. 278/2006. L’elemento soggettivo della società si costruisce a partire dalla soggettività della persona che agisce in suo nome, e l’art. 135 comma 3 del Codice penale afferma espressamente che la responsabilità della persona giuridica non esclude quella della persona fisica che ha contribuito allo stesso fatto.

Si è chiarito anche chi non può essere chiamato a rispondere. Le persone giuridiche di diritto pubblico restano al di fuori della responsabilità penale, per due motivi che la Corte riprende dalla sentenza n. 302/2020: lo Stato, titolare del diritto di punire, non può sottoporsi alla propria repressione, e le autorità sottoposte a sanzione penale non potrebbero più svolgere i propri compiti.

Infine, si è precisato che cosa significhi che un reato è commesso nell’interesse della persona giuridica. La Corte indica che il requisito riceve sia una lettura soggettiva, attraverso lo scopo perseguito dall’autore, sia una lettura oggettiva, attraverso il vantaggio che la società ha già ottenuto, e che in entrambe le varianti la responsabilità della società può essere attivata anche da persone fisiche diverse dai suoi organi o rappresentanti.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiude, all’unanimità, una critica che tornava spesso nei fascicoli economici: che la società e l’amministratore sarebbero puniti due volte per lo stesso fatto.
  • Spiega in modo comprensibile perché le due responsabilità non si confondono: soggetti diversi, risoluzioni criminose diverse, pene tratte da articoli diversi del Codice penale.
  • Conferma espressamente che le persone giuridiche di diritto pubblico non rispondono penalmente, il che elimina una zona di incertezza per le istituzioni.
  • Colloca il ne bis in idem dove può essere invocato con utilità, nella procedura, non contro una definizione della parte speciale del Codice penale.

Che cosa resta un problema

  • Dalla combinazione dei paragrafi 29 e 31 risulta che la soglia di tre persone può essere raggiunta contando anche le società, il che cambia in pratica la dimensione di un gruppo, ma la sentenza non discute la conseguenza.
  • La Corte non dice nulla sulla situazione in cui la stessa persona fisica rappresenta più società del gruppo.
  • Tra i testi invocati al paragrafo 13, l’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici non ricevono una risposta espressa.
  • Tra l’investitura della Corte e la pubblicazione della sentenza sono passati 1.941 giorni.

Consigli pratici

  1. Se amministrate una società sottoposta a indagine penale, non date per scontato che la sanzione della società vi copra. Le due responsabilità sono distinte, e l’art. 135 comma 3 del Codice penale lo dice espressamente.
  2. Verificate se il fatto è ritenuto commesso nella realizzazione dell’oggetto sociale, nell’interesse o in nome della società. Sono le tre situazioni in cui la responsabilità della persona giuridica può essere attivata.
  3. Non costruite la difesa sul ne bis in idem contro la definizione dell’art. 367 comma 6. La Corte ha stabilito che il principio ha natura procedurale e non si applica a una norma di diritto penale sostanziale.
  4. Se la società è parte di un fascicolo per gruppo criminale organizzato, seguite anche le pene complementari dell’art. 136 del Codice penale. Il divieto di partecipare agli appalti pubblici da uno a 3 anni può contare più della multa.
  5. Ricordate che la responsabilità della società può essere attivata non soltanto dai suoi organi direttivi, ma da qualsiasi persona fisica che agisca in suo nome. La formazione interna e il controllo dei mandati diventano, per questo motivo, questioni di esposizione penale.
  6. Se lavorate in un’istituzione pubblica, il rilievo della sentenza va nel senso inverso: le persone giuridiche di diritto pubblico non rispondono penalmente, ma le persone fisiche al loro interno sì.

Domande frequenti

Che cos’è un gruppo criminale organizzato?
Il gruppo strutturato, formato da tre o più persone, costituito per un determinato periodo di tempo e per agire in modo coordinato allo scopo di commettere uno o più reati, secondo l’art. 367 comma 6 del Codice penale.
Una società può far parte di un gruppo del genere?
Sì. La Corte ha rilevato che la definizione si riferisce genericamente a persone, senza distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche.
La società e il suo amministratore possono essere condannati entrambi?
Sì, se ciascuno commette il fatto in nome proprio. La Corte ha mostrato che si tratta di due soggetti attivi del reato distinti, con risoluzioni criminose diverse, e l’art. 135 comma 3 del Codice penale consente espressamente la coesistenza delle due responsabilità.
Non è questa una doppia punizione?
La Corte ha risposto di no, perché le persone chiamate a rispondere sono diverse e le pene hanno contenuto diverso: art. 53-55 del Codice penale per la persona fisica, art. 136 per la persona giuridica.
Quali pene rischia la società?
La multa, come pena principale, più, in via complementare, lo scioglimento della persona giuridica, la sospensione dell’attività da 3 mesi a 3 anni, la chiusura di alcune unità operative, il divieto di partecipare agli appalti pubblici da uno a 3 anni, la sottoposizione a vigilanza giudiziaria e la pubblicazione della sentenza di condanna.
Le istituzioni pubbliche possono rispondere penalmente?
No. La Corte ha ripreso la regola secondo cui le persone giuridiche di diritto pubblico non possono essere chiamate a rispondere penalmente.
La sentenza cambia il testo del Codice penale?
No. È una sentenza di rigetto, quindi la definizione resta esattamente com’era.

Analisi della redazione

La sentenza risponde bene alla domanda che le è stata posta e lascia intatta la domanda che nasce dalla sua stessa risposta. L’autore della questione ha chiesto se la società e la persona possano essere puniti entrambi. La Corte ha spiegato, con argomenti che reggono, che sì, perché sono soggetti diversi. Ma dallo stesso ragionamento esce una conseguenza che la sentenza non tocca: se le persone giuridiche rientrano tra le «tre o più persone» richieste dalla definizione, allora un gruppo criminale organizzato può esistere anche là dove, in carne e ossa, ci sono due individui. Un amministratore, la società che rappresenta e una terza entità, foss’anche essa una società, raggiungono la soglia di legge. Il paragrafo 29 dà la cifra, il paragrafo 31 dà la composizione, e la conclusione si forma da sola, tra i due.

La seconda osservazione riguarda un’asimmetria nell’elenco dei testi ai quali la Corte risponde. Al paragrafo 13, la sentenza enumera ciò che ha invocato l’autore: art. 1 comma 5, art. 22 e art. 23 commi 1 e 12 della Costituzione, art. 5 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. In sede di esame, il paragrafo 35 copre l’art. 23, il paragrafo 36 copre l’art. 1 comma 5 e il paragrafo 38 copre l’art. 22 e l’art. 5 della Carta. L’art. 6 della Carta e l’art. 14 del Patto non compaiono più da nessuna parte. In compenso, il paragrafo 37 analizza l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione, testo che non figura nell’elenco del paragrafo 13. La Corte risponde, dunque, a una critica che non aveva elencato e lascia senza risposta espressa due testi che aveva elencato.

La terza osservazione riguarda la tecnica di rigetto. Al paragrafo 25, la Corte afferma che la soluzione non viola i testi invocati sul diritto alla vita, sulla libertà personale e sul divieto di schiavitù. Al paragrafo 38, sugli stessi testi, dice altro: che non sono applicabili alla causa. La prima formulazione presuppone che il testo si applichi e sia rispettato, la seconda che non si applichi affatto. La differenza non cambia la soluzione, ma cambia ciò che un giudice può citare più avanti da questa sentenza.

Infine, il calendario. La Corte d’appello di Brașov ha investito la Corte costituzionale con ordinanza del 17 marzo 2021. La sentenza è stata pronunciata il 4 dicembre 2025 e pubblicata il 10 luglio 2026, 218 giorni dopo la pronuncia. Dall’investitura alla pubblicazione sono passati 1.941 giorni. In una causa in cui si discuteva l’appartenenza a un gruppo criminale organizzato, cioè un reato permanente, questo intervallo ha conseguenze proprie.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La definizione dell’art. 367 comma 6 dovrebbe dire se la soglia di tre persone si conta sulle entità o sugli individui. Com’è scritta ora, la risposta si ottiene combinando due paragrafi di una sentenza, non dal testo.
  • Tutti i testi invocati dovrebbero ricevere una risposta espressa. L’art. 6 della Carta e l’art. 14 del Patto sono stati elencati al paragrafo 13 e non compaiono più nell’esame, il che lascia spazio a una nuova questione sugli stessi fondamenti.
  • La formula di rigetto dovrebbe essere scelta una sola volta per lo stesso testo. Un testo è o applicabile e rispettato, o non applicabile; l’uso di entrambe le varianti nella stessa sentenza, ai paragrafi 25 e 38, indebolisce il valore di precedente delle motivazioni.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 567 del 10 luglio 2026 16 pagine PDF, 111 KB l'atto inizia a pagina 6

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.