In breve
- Dieci unità scolastiche ricevono lo statuto di scuola pilota a partire dall’anno scolastico 2026-2027: nove dei distretti di Iași e Neamț, elencate nell’allegato del decreto n. 5.541/2026, e il Liceul «Politehnica» di Bucarest, con il decreto n. 5.555/2026.
- Lo statuto dura quattro anni scolastici, dal 2026-2027 al 2029-2030 incluso, cioè un ciclo di studi completo. Un anno in più rispetto ai 20 licei che hanno ricevuto lo statuto il giorno prima.
- La novità pesante non è il curricolo, è la direzione della scuola. Nelle nove scuole del Nord-Est, il consiglio di amministrazione può essere sostituito da una squadra esecutiva di cinque direttori e da un consiglio consultivo di nove membri. L’esame di maturità, le valutazioni nazionali e il numero di ore del piano quadro restano intatti.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 770 del 10 settembre 2026
Entrata in vigore: 10 settembre 2026, data della pubblicazione
Un genitore che ha il figlio in una delle dieci scuole dell’elenco avrà a che fare, dal 10 settembre 2026, con una scuola diretta in un altro modo. Due decreti del ministro dell’Istruzione e della Ricerca, il n. 5.541/2026 e il n. 5.555/2026, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 770 del 10 settembre 2026, concedono lo statuto di unità scolastica pilota per quattro anni scolastici: il primo a un gruppo di nove unità dei distretti di Iași e Neamț, il secondo al Liceul «Politehnica» del comune di Bucarest. I decreti arrivano un giorno dopo quello con cui 20 licei sono diventati scuole pilota per le classi XII, ma vanno molto più lontano: lì la sperimentazione toccava soltanto gli ultimi mesi di un anno terminale, qui tocca la scuola intera e, nel liceo bucarestino, tutti e quattro i livelli, dalla sezione di scuola dell’infanzia fino alla classe XII. E, per la prima volta, tocca l’organo che prende le decisioni.
Tutti e tre i decreti sono stati firmati lo stesso giorno, il 31 agosto 2026, dal ministro Mihai Dimian. Le relazioni di approvazione dei due di oggi portavano i numeri 2.798 e 2.799/DGIPNRR e la stessa data, 26 agosto 2026. Quella del decreto di ieri era più vecchia, la n. 2.420/DGIPNRR del 23 luglio 2026, ma ha ricevuto un numero di decreto più alto ed è uscita per prima nella Gazzetta. Qui l’ordine dei numeri non dice nulla sull’ordine delle decisioni.
Gli effetti che produce
Entrambi i decreti si applicano dalla data della pubblicazione, il 10 settembre 2026. L’articolo 13 del primo e l’articolo 16 del secondo dicono soltanto che l’atto si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Romania, senza prevedere una data successiva, e l’articolo 12 comma (3) della legge n. 24/2000 stabilisce che i decreti dei responsabili degli organi dell’amministrazione pubblica centrale di settore entrano in vigore alla data della pubblicazione se non prevedono altrimenti. Il termine di tre giorni dalla pubblicazione riguarda le leggi e le ordinanze, non i decreti ministeriali.
Che cosa significa, in concreto, lo statuto di unità pilota. Il fondamento è l’articolo 24 della legge sull’istruzione preuniversitaria n. 198/2023, la sezione intitolata proprio «La sperimentazione nell’istruzione preuniversitaria». Il comma (1) lettera a) dice che le unità pilota funzionano «allo scopo di attuare e di valutare interventi educativi, per fondare politiche pubbliche nel settore dell’istruzione», e che gli interventi possono comprendere «nuovi modelli curricolari, l’uso di risorse educative innovative, modelli educativi bilingui e altre forme alternative di organizzazione, finanziamento e gestione». In altre parole, una scuola pilota ha il diritto di fare, legalmente e per una durata limitata, cose dalle quali il resto della rete non può discostarsi: riorganizzare l’orario, spostare ore tra le componenti del piano quadro, insegnare una materia in un’altra lingua, darsi un’altra forma di direzione. Una scuola ordinaria che facesse lo stesso violerebbe un decreto ministeriale.
La durata non è a scelta della scuola. L’articolo 18 comma (1) della Metodologia quadro approvata con il decreto del ministro dell’Istruzione n. 4.575/2024 dice che lo statuto si concede per la durata dell’intervento sperimentato, «ma non inferiore a 1 (un) anno scolastico», e il comma (2) chiede che, per le innovazioni con alto grado di complessità a livello del curricolo, la pianificazione copra un intero ciclo di studi. I quattro anni scolastici dell’articolo 3 di ciascun decreto, dal 2026-2027 al 2029-2030, sono esattamente la risposta a questa richiesta: il periodo si chiude il 31 agosto 2030.
Per gli alunni, i decreti non cambiano nulla di quello che conta alla fine. L’articolo 6 lettera c) del primo decreto e l’articolo 12 lettera e) del secondo mantengono per intero le valutazioni sommative disciplinate a livello nazionale, l’organizzazione, lo svolgimento e il calendario delle valutazioni nazionali e dell’esame di maturità. Il diploma è lo stesso, l’esame è lo stesso, alla stessa data. Anche la metodologia del 2024 dice, all’articolo 19 comma (4), che la partecipazione a un intervento sperimentato «non incide in alcun modo sul loro diritto di ottenere i titoli di studio, di trasferirsi in un’altra unità scolastica, di proseguire gli studi o di partecipare alle valutazioni e agli esami nazionali», e l’articolo 15 aggiunge che gli alunni iscritti nelle unità pilota conservano tutti i diritti previsti dal regolamento di organizzazione e funzionamento delle scuole e dallo Statuto dell’alunno.
I genitori non possono chiedere lo statuto e non possono rifiutarlo, ma hanno voce dopo. L’articolo 6 comma (1) della metodologia del 2024 lascia l’iniziativa della sperimentazione a tre categorie: il Ministero dell’Istruzione, le unità scolastiche e gli ispettorati scolastici. Le famiglie non sono tra queste. In compenso, l’articolo 19 comma (1) lettera b) consente alla scuola di chiedere la cessazione anticipata della sperimentazione quando «vi sono richieste dei genitori di ritiro degli alunni dalle attività pilota», e il comma (2) lettera b) dà al ministero il diritto di fermare la sperimentazione se lo chiedono i genitori della maggioranza degli alunni. La leva esiste, ma si attiva dopo l’avvio del programma, non prima.
Il secondo decreto, quello del Liceul «Politehnica», produce l’effetto più visibile per l’alunno. Il modello approvato dall’articolo 4 copre tutti e quattro i livelli della scuola, prescolare, primario, secondario di primo grado e liceale, e comprende discipline opzionali trasversali di alfabetizzazione digitale, alfabetizzazione nell’intelligenza artificiale, pensiero critico e sviluppo socioemotivo, insegnate nelle ore di curricolo a scelta dell’alunno dall’offerta della scuola, una componente bilingue di tipo CLIL nelle materie dell’area scientifica, un portfolio digitale dell’alunno e un partenariato con l’Università nazionale di scienza e tecnologia Politehnica di Bucarest, per l’accesso a laboratori universitari, attività di ricerca e mentoring accademico. L’articolo 7 consente che, nell’anno terminale, la presenza fisica si concentri sulle materie di esame nazionale, mentre il resto può essere svolto online, in modalità sincrona e asincrona.
Per i docenti dello stesso liceo, gli articoli 9 e 10 cambiano due cose che si sentono in busta paga e nella carriera. Il carico didattico si calcola e si monitora su base annua e non settimanale, a condizione che il totale annuo di ore non superi il carico annuo di legge e che lo stipendio mensile resti costante per tutto l’anno scolastico. E il liceo può organizzare, accanto ai criteri nazionali obbligatori, una propria procedura di selezione dei docenti di ruolo, con valutazione del curriculum, una lettera di motivazione e un colloquio registrato in audio e video, sulla base di una griglia pubblicata in anticipo. Può coinvolgere nella codocenza professori universitari della Politehnica e specialisti del settore privato o associativo, con pagamento a ore o come personale associato.
Per le nove unità del Nord-Est l’effetto principale è un altro, ed è amministrativo. L’articolo 5 del primo decreto deroga a quattro disposizioni della Metodologia quadro di organizzazione e funzionamento dei consigli di amministrazione, approvata con il decreto del ministro dell’Istruzione n. 6.223/2023, e consente loro di funzionare su due livelli: una squadra esecutiva di cinque membri interni alla scuola, con titoli nuovi di direttore esecutivo, direttore per l’insegnamento, l’apprendimento e la valutazione dell’apprendimento, direttore amministrativo e finanziario, direttore per lo sviluppo della scuola e direttore delle risorse umane, più un consiglio consultivo di governance di nove membri, tre interni alla scuola e sei esterni, rappresentanti dei genitori, della società civile, del mondo accademico, del mondo delle imprese e dell’autorità pubblica locale. L’articolo 7 trasferisce a questa struttura «per intero le attribuzioni di legge del consiglio di amministrazione», e l’articolo 8 consente che, nei documenti interni, l’espressione «consiglio di amministrazione» sia sostituita con «squadra esecutiva» o con «consiglio consultivo di governance». Lo stesso regime di unità pilota si è allargato a settembre 2026 anche sull’orario: nei 20 licei del programma la soglia di ore resta garantita solo per area curricolare, non per singola materia.
Che cosa cambia rispetto a prima
L’elenco dell’allegato del decreto n. 5.541/2026 è il cuore informativo della giornata, e ha nove posizioni. Le abbiamo contate una per una e abbiamo confrontato il conteggio con l’articolo 4 del decreto, che parla esplicitamente delle «cele nouă unități de învățământ din regiunea Nord-Est prevăzute la art. 1», le nove unità scolastiche della regione Nord-Est previste all’art. 1. La cifra del corpo del decreto conferma il conteggio dell’allegato, quindi l’elenco non ha perso e non ha guadagnato una riga in composizione.
Le unità sono il Liceul Teoretic «Ion Neculce» Iași, la Școala Gimnazială «Alecu Russo» Iași, la Școala Gimnazială «Elena Cuza» Iași, la Școala Profesională Focuri, la Școala Gimnazială «Gheorghe Săvinescu» Crăcăoani, la Școala Gimnazială Horlești, la Școala Gimnazială «Colonel Constantin Langa» Miroslava, il Colegiul Economic «Virgil Madgearu» Iași e il Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară «Vasile Adamachi» Iași. Per tipo: cinque scuole secondarie di primo grado, due collegi, un liceo teorico e una scuola professionale. Per livelli, insieme coprono il primario, il secondario di primo grado, il liceo teorico, il liceo tecnologico e l’istruzione professionale, e con il Liceul «Politehnica» di Bucarest si aggiunge il prescolare.
La geografia dice più dell’etichetta. Il decreto parla della «regione Nord-Est», che ha sei distretti: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava e Vaslui. Delle nove unità, otto sono nel distretto di Iași e una, la Școala Gimnazială «Gheorghe Săvinescu», nel distretto di Neamț. Cioè l’88,9% in un solo distretto, mentre quattro dei sei distretti della regione non hanno alcuna scuola nel programma. L’articolo 12 conferma la concentrazione: affida l’attuazione del decreto ai soli ispettorati scolastici di Iași e Neamț.
La seconda ripartizione conta altrettanto. Quattro delle nove unità sono in comuni rurali e non in città: Focuri, Crăcăoani, Horlești e Miroslava. Sono il 44,4% dell’elenco, una quota insolitamente alta per un programma di innovazione scolastica, dove di regola entrano i collegi del centro delle città. Le altre cinque sono nella città di Iași. Il confronto con il decreto di ieri è diretto: dei 20 licei di quell’elenco, 14 erano collegi nazionali e nessuno si trovava in un comune rurale. I due decreti di oggi non proseguono la stessa selezione, ma una diversa.
Rispetto a ieri è cambiata anche la profondità. Il decreto n. 5.557/2026 apriva quattro deroghe, tutte attorno all’orario, alla presenza e alla valutazione nella classe XII, su tre anni scolastici. Il decreto n. 5.555/2026 apre sei deroghe, agli articoli dal 5 al 10, e le inquadra in otto limiti, all’articolo 12. Il decreto n. 5.541/2026 apre una sola deroga, ma quella tocca l’organo di direzione della scuola, e la inquadra in quattro limiti. È la prima volta, nella serie di decreti di sperimentazione pubblicati in questo periodo, che la deroga non riguarda l’orario, ma chi decide.
Il quadro normativo in cui tutto questo si colloca è cambiato nel 2023 e nel 2024, e i decreti portano ancora i segni della vecchia forma. Le unità pilota sono state create dalla Decisione del Governo n. 559/2020, e il loro regolamento è stato approvato con il decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 4.813/2020, entrambi in forza della legge dell’istruzione nazionale n. 1/2011. La legge n. 198/2023 ha ripreso la materia all’articolo 24, e il decreto n. 4.575/2024 ha approvato una nuova metodologia quadro. L’articolo 3 di quest’ultimo decreto è esplicito: dalla sua pubblicazione, il decreto n. 4.813/2020 «si applica soltanto alle unità dell’istruzione preuniversitaria che hanno acquisito lo statuto di scuola pilota o di applicazione in base a esso, per il completamento della sperimentazione approvata». Le dieci unità di oggi acquisiscono lo statuto ora, non in base all’atto del 2020.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La durata copre un ciclo di studi completo, quattro anni scolastici. L’effetto si può misurare sullo stesso alunno e non su pochi mesi della vita di tre generazioni diverse, come accade con il decreto di ieri.
- Il diploma, gli esami nazionali e l’esame di maturità restano intatti, scritto in modo esplicito in entrambi i decreti. Un alunno di scuola pilota sostiene esattamente le stesse prove, alle stesse date, di un alunno della scuola di fronte.
- Quasi metà delle unità indicate, quattro su nove, sono in comuni rurali. Il programma non si ferma ai collegi di prestigio del centro città, e le scuole di Focuri, Crăcăoani, Horlești e Miroslava entrano nella stessa rete dei collegi di Iași.
- Il bilancio non cresce. L’articolo 6 lettera d) chiede di restare entro i bilanci già approvati e vieta la modifica del numero dei posti di organico docente. A sua volta, al Liceul «Politehnica» l’articolo 11 ammette sponsorizzazioni e donazioni per ampliare l’offerta, non denaro nuovo dal bilancio.
- Al Liceul «Politehnica» viene dato qualcosa che non si ottiene con un decreto di assegnazione: l’accesso ai laboratori di un’università tecnica, la ricerca e il mentoring accademico per gli alunni, attraverso il partenariato con l’Università nazionale di scienza e tecnologia Politehnica di Bucarest.
- Il carico didattico su base annua dell’articolo 9 del decreto n. 5.555/2026 arriva con due garanzie scritte: il totale annuo non può superare il carico di legge e lo stipendio mensile resta costante per tutto l’anno scolastico.
Che cosa resta un problema
- I decreti sono arrivati nella Gazzetta tre giorni dopo l’inizio delle lezioni, il 7 settembre 2026. I dirigenti hanno saputo che cosa possono fare dopo che l’orario e l’organico erano già fatti.
- Le attribuzioni del consiglio di amministrazione passano, nelle nove scuole del Nord-Est, a una squadra esecutiva di cinque persone interne alla scuola. I genitori e l’autorità locale, che oggi hanno diritto di voto nel consiglio, finiscono in una struttura che il decreto stesso definisce «strategico-consultiva».
- I quattro limiti dell’articolo 6 del decreto n. 5.541/2026 non contengono nulla sul diritto dell’alunno al trasferimento e al riconoscimento integrale della carriera scolastica, benché il decreto gemello, il n. 5.555/2026, lo abbia scritto nero su bianco all’articolo 12 lettera d).
- Cinque incarichi di direttore in una scuola secondaria di primo grado di un comune rurale non possono uscire dal nulla, perché il decreto chiede di restare entro il bilancio già approvato e vieta la modifica del numero dei posti di organico docente. Resta il cumulo di incarichi su persone che insegnano.
- L’etichetta «regione Nord-Est» copre, di fatto, un solo distretto: otto unità su nove sono a Iași. Quattro dei sei distretti della regione non hanno alcuna scuola nel programma.
- Il regolamento specifico di sperimentazione, chiesto sia dall’articolo 2 del regolamento del 2020 sia dall’articolo 13 comma (1) della metodologia del 2024, non esiste. Con esso sarebbero arrivati il grado di complessità, i risultati attesi e i meccanismi di assicurazione della qualità, cioè proprio i riferimenti rispetto ai quali si farà la valutazione alla fine dei quattro anni.
Consigli pratici
- Verificate se la scuola di vostro figlio è nell’elenco, leggendo il nome esatto dall’allegato. Nel distretto di Iași esistono più unità con nomi simili, e lo statuto si concede in modo nominale, non per località.
- Se la scuola è nell’elenco, chiedete il suo regolamento di organizzazione e funzionamento. L’articolo 10 del decreto n. 5.541/2026 e l’articolo 13 del decreto n. 5.555/2026 dicono che tutte le regole speciali di organizzazione delle lezioni si scrivono lì, non nel decreto. Il decreto apre il margine, il regolamento della scuola lo usa.
- Chiedete chi firma le decisioni quest’anno. In una scuola che passa al modello su due livelli, le delibere possono portare il nome di «squadra esecutiva», ma hanno la stessa forza giuridica e si possono impugnare per le stesse vie di una delibera del consiglio di amministrazione, secondo gli articoli 7 e 8.
- Chiedete di essere consultati prima della costituzione della struttura di direzione. L’articolo 9 del decreto n. 5.541/2026 obbliga la scuola a consultare il consiglio dei docenti e i genitori prima di costituirla. La consultazione è un obbligo della scuola, non un favore.
- Non temete per il diploma. La Valutazione nazionale e l’esame di maturità restano identici, alle stesse date, e l’articolo 19 comma (4) della metodologia del 2024 tutela espressamente il diritto ai titoli di studio, al trasferimento e alla prosecuzione degli studi.
- Se il programma non funziona, la via è collettiva. La scuola può chiedere la cessazione della sperimentazione quando vi sono richieste dei genitori di ritiro, e il ministero può fermarla quando lo chiedono i genitori della maggioranza degli alunni. Una richiesta individuale non ferma il programma, ma non vi blocca nemmeno il trasferimento.
- Se insegnate in una delle dieci unità, chiedete il mansionario aggiornato per iscritto. Al Liceul «Politehnica» l’articolo 9 lega il carico annuo all’aggiornamento del mansionario, e senza di esso le attività complementari e quelle online restano lavoro non documentato.
Domande frequenti
Che cosa può fare una scuola pilota e non può fare una scuola ordinaria?
Quante scuole ci sono nell’elenco e da dove vengono?
Quanto dura lo statuto?
Il diploma di mio figlio sarà lo stesso?
Posso chiedere che la scuola di mio figlio diventi pilota? Posso rifiutare?
Cambiano il numero di ore o le materie?
Che cosa succede se voglio trasferire mio figlio in un’altra scuola?
Chi paga la sperimentazione?
Quando sapremo se ha funzionato?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Decreto n. 5.541/2026, art. 9: il termine per costituire la struttura di direzione era scaduto prima che il decreto esistesse. L’articolo chiede che la struttura di direzione si costituisca «non oltre la data di inizio delle lezioni». Le lezioni dell’anno scolastico 2026-2027 sono iniziate il 7 settembre 2026, data fissata dal decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca, ad interim, n. 3.194/2026 sulla struttura dell’anno scolastico 2026-2027, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 126 del 16 febbraio 2026. Il decreto n. 5.541/2026 è stato pubblicato il 10 settembre 2026 ed è entrato in vigore alla pubblicazione, quindi tre giorni dopo il termine che esso stesso impone. La conseguenza non è teorica: la deroga dell’articolo 5, l’unica che rende possibile la struttura su due livelli, non esisteva il 7 settembre, e una scuola che l’avesse costituita allora avrebbe violato la metodologia dei consigli di amministrazione. Una scuola in buona fede arriva a due letture, entrambe difettose: il termine è mancato per costruzione, oppure si riferisce all’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il che lascerebbe il primo anno di sperimentazione senza la direzione prevista dal decreto.
- Decreto n. 5.541/2026, art. 5 e art. 7, rispetto all’art. 128 della legge n. 198/2023. L’articolo 5 deroga soltanto a quattro disposizioni della Metodologia quadro approvata con il decreto del ministro dell’Istruzione n. 6.223/2023, e l’articolo 7 trasferisce «per intero le attribuzioni di legge del consiglio di amministrazione» alla nuova struttura. Solo che la sede della materia non è quel decreto. L’articolo 128 comma (1) della legge n. 198/2023 prevede che le unità scolastiche statali dotate di personalità giuridica «sono dirette dai consigli di amministrazione, dai direttori e dai vicedirettori», il comma (2) stabilisce che tale consiglio «è l’organo deliberativo di direzione» e ne fissa la composizione, 7, 9 o 11 membri, con posti nominali per i genitori, per il sindaco e per il consiglio locale, e il comma (9) ne enumera le attribuzioni, dall’adozione del progetto di bilancio alla determinazione delle sanzioni disciplinari. Il comma (8) vieta, salvo il direttore e il vicedirettore, che il personale docente e di direzione faccia parte del consiglio. La squadra esecutiva dell’articolo 5, cinque membri, tutti interni alla scuola, tutti con incarico di direzione, riceve con l’articolo 7 attribuzioni che la legge affida a un organo di diversa composizione. Un decreto ministeriale non può derogare alla legge, e il risultato è che non si può stabilire con quale composizione si prendano, nelle nove scuole, le decisioni dell’articolo 128 comma (9). Che il problema sia reale lo mostra il decreto gemello pubblicato nella stessa edizione: il decreto n. 5.555/2026 ammette all’articolo 8 lo stesso modello su due livelli, ma soltanto «a condizione che siano mantenute, nell’ambito del consiglio di amministrazione, la composizione e le attribuzioni obbligatorie previste dalla legge». Stessa questione, stesso ministro, stesso giorno, due soluzioni diverse.
- Entrambi i decreti, art. 2: il rinvio al decreto n. 4.813/2020 non ha oggetto per queste unità. L’articolo 2 di ciascun decreto chiede che il programma di sperimentazione si svolga nel rispetto del decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 4.813/2020 e del decreto del ministro dell’Istruzione n. 4.575/2024, e il preambolo invoca come fondamento l’articolo 2 dell’atto del 2020. L’articolo 3 del decreto n. 4.575/2024 dice però che, dalla sua pubblicazione, il decreto n. 4.813/2020 «si applica soltanto alle unità dell’istruzione preuniversitaria che hanno acquisito lo statuto di scuola pilota o di applicazione in base a esso, per il completamento della sperimentazione approvata». Le dieci unità dei decreti di oggi acquisiscono lo statuto ora, non in base all’atto del 2020, quindi il regolamento del 2020 non è loro applicabile. La prescrizione dell’articolo 2 obbliga al rispetto di un atto che, per i suoi destinatari, non si applica, e i due regimi non sono identici: il regolamento del 2020 conta undici elementi obbligatori del regolamento specifico, la metodologia del 2024 li riprende all’articolo 13 comma (2), ma aggiunge anche procedure di selezione, di valutazione e di contestazione che il primo non aveva.
Analisi della redazione
Il decreto n. 5.541/2026 è l’atto di sperimentazione più coraggioso pubblicato in questa serie, e proprio per questo è anche il più fragile. Gli altri decreti giocano attorno all’orario: spostano ore, concentrano moduli, consentono lo studio asincrono. Questo tocca chi decide nella scuola, cioè l’unica cosa che una metodologia ministeriale non può riorganizzare da sola. L’idea di fondo si difende: una scuola di Horlești o di Focuri non ha bisogno di più ore di curricolo, ha bisogno di una direzione che funzioni, e il consiglio di amministrazione con il sindaco, due genitori e due docenti in una scuola di comune rurale è spesso un organo che si riunisce per firmare. Un livello esecutivo professionale e un livello strategico con persone esterne è una risposta ragionevole a un problema reale. Il guaio è che la risposta è stata scritta come deroga a un decreto, mentre avrebbe dovuto essere scritta come deroga a una legge, cosa che nessun ministro può fare con un decreto.
Quello che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine è l’aritmetica degli incarichi. La squadra esecutiva chiesta dall’articolo 5 ha cinque membri, e il consiglio consultivo di governance nove, di cui tre interni alla scuola. Sono otto ruoli occupati da persone interne e quattordici posizioni in tutto. Per una scuola secondaria di primo grado di comune rurale, l’articolo 128 comma (2) lettera a) della legge n. 198/2023 prevede un consiglio di amministrazione di sette membri, di cui solo tre interni, perché la regola si applica alle unità con meno di 300 beneficiari primari. Il decreto chiede quindi, in una scuola piccola, il doppio delle posizioni di direzione e quasi il triplo di persone interne, mentre l’articolo 6 lettera d) vieta esplicitamente di modificare il numero dei posti di organico docente e chiede di restare entro il bilancio approvato. I cinque incarichi di direttore non possono essere altro che attribuzioni aggiuntive poste su docenti che insegnano, e il decreto non dice né come si riduce il loro orario né come si pagano. La stessa cifra spiega perché al Liceul «Politehnica», una scuola con quattro livelli e un organico numeroso, il modello su due livelli non ha richiesto alcuna deroga di merito: lì le posizioni esistono già.
Nel settembre 2026 anche la struttura che rappresenta gli alunni ha cambiato il proprio organigramma: il Consiglio Nazionale degli Alunni ottiene un dipartimento per le risorse e le finanze, e le candidature si aprono a qualsiasi alunno con un anno di anzianità.
La seconda osservazione viene dal confronto dei due decreti come coppia, perché è quello che sono. Il decreto n. 5.555/2026 ha sei deroghe e otto limiti; il decreto n. 5.541/2026 ha una deroga e quattro limiti. Il rapporto è rovesciato rispetto a quanto chiederebbe la logica: l’unità a cui si cambiano solo l’orario e il curricolo riceve il doppio delle garanzie rispetto alle nove alle quali si cambia la direzione. Tre dei limiti mancanti contano direttamente. Al Liceul «Politehnica», l’articolo 12 lettera d) tutela espressamente il diritto degli alunni al trasferimento e al riconoscimento integrale della carriera scolastica, la lettera f) chiede il rispetto della struttura dell’anno scolastico e la lettera g) i requisiti di legge di qualificazione di chi occupa un posto docente a tempo pieno. Nel decreto delle nove unità non compare nessuno dei tre. Quei diritti sono garantiti altrove, dagli articoli 15 e 19 della metodologia del 2024, quindi non si perdono. Ma in un atto che sposta le attribuzioni di personale a una squadra esecutiva di cinque persone, proprio il requisito di qualificazione avrebbe meritato di essere ripetuto.
La terza osservazione riguarda il calendario ed è la più facile da riparare. Le relazioni di approvazione hanno i numeri 2.798 e 2.799/DGIPNRR e la data 26 agosto 2026. Il ministro ha firmato il 31 agosto, e la Gazzetta li ha pubblicati il 10 settembre. L’amministrazione ha dunque usato quindici giorni dalla relazione alla pubblicazione, di cui cinque dalla relazione alla firma e dieci dalla firma alla Gazzetta. Nello stesso tempo, l’articolo 9 chiede alla scuola di costituire una struttura di direzione completamente nuova «non oltre la data di inizio delle lezioni», cioè entro il 7 settembre, dopo aver consultato il consiglio dei docenti e i genitori e dopo aver individuato sei rappresentanti esterni. Il termine che il ministero si è dato per un atto già scritto è più lungo di quello che ha dato a una scuola per rifare la propria direzione, e il secondo era scaduto prima che il primo si concludesse. Il decreto di ieri aveva lo stesso problema in forma più mite, perché riguardava solo gli ultimi due moduli dell’anno; qui riguarda il primo giorno.
Resta una svista di redazione che merita di essere segnalata senza essere corretta con un’errata. L’articolo 4 lettera f) del decreto n. 5.541/2026 chiede «mentoring interistituzionale e scambi di esperienza a livello del consorzio pilota». Il decreto non costituisce alcun consorzio, non lo definisce e non dice chi lo componga, benché la legge n. 198/2023 tratti i consorzi scolastici come strutture distinte e l’articolo 24 comma (5) li riconosca come possibili iniziatori della sperimentazione. Con ogni probabilità il consorzio è proprio il gruppo delle nove unità dell’allegato, ma questo si deduce e non si legge. L’obbligo di mentoring tra istituzioni resta, fino a un chiarimento, senza il titolare che lo organizzi.
Che cosa andrebbe cambiato
- Lo spostamento del fondamento della deroga sulla governance dal decreto alla legge. Il modello su due livelli non si può imporre derogando al decreto n. 6.223/2023, perché la composizione e il carattere deliberativo del consiglio di amministrazione sono fissati all’articolo 128 della legge n. 198/2023. La soluzione minima, disponibile subito: riformulare gli articoli 5 e 7 sul modello dell’articolo 8 del decreto n. 5.555/2026, con il mantenimento del consiglio di amministrazione e delle sue attribuzioni di legge, e la squadra esecutiva e il consiglio consultivo collocati sopra di esso, non al suo posto. Effetto: le nove scuole possono avviare il modello senza il rischio che le delibere prese quest’anno siano impugnabili per difetto dell’organo competente.
- La sostituzione del termine dell’articolo 9 con un termine calcolato dall’entrata in vigore. Per esempio 30 giorni dalla pubblicazione, al posto della «data di inizio delle lezioni». Effetto: il termine diventa rispettabile, e la consultazione del consiglio dei docenti e dei genitori, che l’articolo richiede, ha il tempo di avvenire davvero e non solo sulla carta.
- L’eliminazione del rinvio al decreto n. 4.813/2020 dall’articolo 2 di entrambi i decreti. L’atto del 2020 non si applica più alle unità che acquisiscono lo statuto dopo il giugno 2024, secondo l’articolo 3 del decreto n. 4.575/2024. Effetto: resta un solo insieme di regole applicabili, e una scuola non deve più indovinare che cosa farsene di undici prescrizioni di un regolamento che, per lei, non è in vigore.
- L’aggiunta, nell’articolo 6 del decreto n. 5.541/2026, dei tre limiti presenti nel decreto gemello. Il diritto degli alunni al trasferimento e al riconoscimento integrale della carriera scolastica, il rispetto della struttura dell’anno scolastico e i requisiti di legge di qualificazione per i posti docenti a tempo pieno. Effetto: le nove scuole funzionano con le stesse garanzie del Liceul «Politehnica», e la squadra esecutiva non può usare le nuove attribuzioni di personale per aggirare un requisito di qualificazione.
- La precisazione, nell’articolo 5, del modo in cui si coprono i cinque incarichi esecutivi. O con la riduzione delle ore di lezione, o con un’indennità di direzione, o limitando il modello alle unità che hanno già dei vicedirettori. Effetto: una scuola secondaria di primo grado di un comune rurale sa se può applicare il modello o no, invece di aggiungere quattro incarichi di direttore allo stesso numero di posti.
- La costituzione esplicita del consorzio pilota cui rinvia l’articolo 4 lettera f). Un comma che dica che le nove unità dell’allegato formano il consorzio e che ne indichi l’unità coordinatrice. Effetto: l’obbligo di mentoring interistituzionale ha un organizzatore, e gli scambi di esperienza diventano verificabili nella relazione annuale.
- L’approvazione del regolamento specifico di sperimentazione, con decreto distinto, prima della fine del primo anno scolastico. Lo chiede l’articolo 13 comma (1) della metodologia del 2024, con almeno nove elementi obbligatori. Effetto: il grado di complessità, i risultati attesi, i meccanismi di assicurazione della qualità e le modalità di valutazione prendono forma scritta, e le 40 relazioni annuali e le 10 relazioni finali hanno un termine di confronto.
- La pubblicazione dei decreti di sperimentazione entro il 1° giugno, prima dell’anno scolastico che riguardano. Effetto: i dirigenti costruiscono una sola volta l’orario e l’organico, e i genitori sanno prima delle vacanze in quale regime entra la scuola dei figli, non tre giorni dopo l’apertura delle lezioni.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 770 del 10 settembre 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 13
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