In breve
- I «documenti di tipo regolatore del curricolo nazionale» sono quattro cose concrete: i piani quadro, cioè quali materie si studiano e quante ore settimanali ha ciascuna, i programmi scolastici delle materie obbligatorie, cioè che cosa si impara davvero in ogni ora, i programmi delle discipline opzionali dell’offerta nazionale e gli standard nazionali di valutazione, cioè il metro con cui si misura quello che lo studente sa. La nuova metodologia dice chi li scrive e quale strada percorrono fino alla firma del ministro.
- Un piano quadro attraversa 7 fasi, con una consultazione pubblica scritta nell’allegato e con una commissione di validazione nominata con decreto del ministro. Un programma scolastico ne attraversa 10, ma nel loro elenco non compare alcuna consultazione pubblica, e i gruppi che lo scrivono si costituiscono con una nota interna del ministero.
- Nei 51 articoli esiste un solo termine: 8 anni, la durata massima di validità di un programma scolastico. Nessuna fase ha un numero di giorni. La metodologia del 2014, che viene sostituita, è rimasta in vigore 12 anni e aveva 21 articoli.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 765 e n. 765 bis del 9 settembre 2026
Entrata in vigore: 9 settembre 2026, data della pubblicazione
Nulla di ciò che vostro figlio impara a scuola cambia il 9 settembre 2026. Cambia la strada lungo la quale arriverà il prossimo cambiamento. Il Decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 4.617/2026 approva una metodologia di 29 pagine che stabilisce chi scrive, chi dà il parere e chi approva i documenti in base ai quali si fa scuola: i piani quadro con il numero di ore per materia, i programmi scolastici con ciò che si insegna e gli standard di valutazione con cui si misura il risultato. Il più recente documento di questo tipo, il piano quadro per le sezioni speciali tedesche dei licei, è stato pubblicato il 1° settembre 2026, otto giorni prima della metodologia che dice come si dovrebbe procedere d’ora in avanti.
La denominazione del titolo, da sola, non dice di che cosa si tratti. L’articolo 1 comma (2) la scompone però in quattro documenti concreti: i piani quadro di studi, i programmi scolastici delle discipline obbligatorie, i programmi delle discipline opzionali comprese nell’offerta nazionale e gli standard nazionali di valutazione associati alle discipline del tronco comune. Tutti e quattro sono obbligatori nel sistema dell’istruzione preuniversitaria, dice il comma (3). Un genitore li incontra sotto altri nomi: l’orario, il programma svolto in classe e il voto.
La metodologia ha 51 articoli raggruppati in 9 capitoli e 6 allegati. Si applica all’educazione della prima infanzia, all’istruzione primaria, secondaria di primo grado e liceale, indirizzi teorico e vocazionale. Per il liceo tecnologico e per l’istruzione post-secondaria, l’articolo 5 comma (2) rinvia a una metodologia separata, che non è ancora uscita.
Le istituzioni coinvolte sono tre. Il ministero approva, con decreto. Il Centro nazionale per il curricolo e la valutazione, in sigla CNCE, coordina dal punto di vista metodologico l’intero processo. Per il liceo tecnologico e per l’istruzione post-secondaria, il Centro nazionale di sviluppo dell’istruzione professionale e tecnica partecipa all’elaborazione e al parere.
Il percorso di un piano quadro, così come lo descrive l’allegato n. 1, ha 7 fasi: lo avvia il ministero, lo scrive una commissione costituita con decreto del ministro, segue la consultazione o il dibattito pubblico e la pubblicazione di una relazione di sintesi, poi la revisione, poi l’esame di una commissione di validazione che rilascia un parere consultivo sulla base della griglia dell’allegato n. 2, poi la stesura finale, poi la trasparenza decisionale del decreto e la firma.
Il percorso di un programma scolastico, nell’allegato n. 3, ha 10 fasi: lo scrivono gruppi di lavoro per disciplina, costituiti con nota del ministero, lo discutono le Commissioni nazionali di specialità per il curricolo, si rivede, si sottopone secondo il caso al dibattito degli specialisti e dei docenti in servizio, si rivede di nuovo, riceve il parere tecnico-metodologico dalle strutture del CNCE, si redige la stesura finale, si prepara la documentazione, si sottopone a trasparenza decisionale il decreto e si firma.
Nell’intero testo esiste un solo termine: l’articolo 47 comma (2) dice che la revisione periodica non può superare il periodo standard di validità dei programmi scolastici, pari a 8 anni, calcolato dal momento in cui la prima generazione di studenti percorre integralmente il programma in un anno di studio. Per il resto, nessun numero di giorni per nessuna fase. La parola «zile» («giorni») compare una sola volta nelle 29 pagine, in una griglia dell’allegato n. 2, e lì si parla dello sforzo dello studente nell’arco di una giornata di scuola.
Mentre la metodologia viene riscritta, venti licei ottengono un regime a parte: il decreto MEC n. 5.557/2026 li dichiara unità pilota, con fino al 40% delle ore della classe XII senza presenza fisica. Un giorno dopo, altre dieci unità hanno ricevuto lo stesso status, questa volta incentrato sulla direzione e non sull’orario: nove scuole di Iași e Neamț e il Liceo «Politehnica» di Bucarest possono rinunciare al consiglio di amministrazione.
Gli effetti che produce
Il decreto si applica dal 9 settembre 2026, giorno della pubblicazione. L’articolo 4 dice soltanto che il testo si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Romania, senza fissare una data successiva, e l’articolo 12 comma (3) della legge n. 24/2000 prevede che gli atti normativi degli organi di specialità dell’amministrazione pubblica centrale entrino in vigore con la pubblicazione, se non dispongono diversamente. Sempre dal 9 settembre 2026 è abrogato il Decreto del ministro dell’Istruzione nazionale n. 3.593/2014, che aveva retto per 4.452 giorni, cioè oltre 12 anni.
L’effetto immediato per lo studente è zero. La metodologia non cambia nessuna ora dell’orario e nessun contenuto di alcun programma. Si applica ai documenti che verranno elaborati o rivisti d’ora in avanti, mentre i piani quadro e i programmi in vigore restano come sono.
L’effetto pratico comincia con il primo documento nuovo. Ogni progetto di piano quadro o di programma dovrà d’ora in poi essere accompagnato da una relazione illustrativa. Per i piani quadro, l’articolo 15 comma (2) le chiede quattro elementi: la giustificazione della costruzione curricolare, gli elementi di novità, l’analisi dell’impatto su studenti e docenti e i rinvii ai dati e agli studi utilizzati. Finora un elenco del genere non esisteva, e i progetti potevano essere pubblicati senza dire su che cosa si fondassero.
La seconda conseguenza è che ogni nuovo programma scolastico avrà lo stesso aspetto di qualunque altro. L’allegato n. 6 gli fissa cinque sezioni obbligatorie: nota di presentazione, competenze generali, competenze specifiche con esempi di attività di apprendimento, contenuti e indicazioni metodologiche. Sempre lì è scritto espressamente che le indicazioni metodologiche non possono ridursi a raccomandazioni generiche adatte a qualunque disciplina, e che le competenze specifiche non possono avere formulazioni identiche da un anno di studio all’altro.
La terza conseguenza riguarda la valutazione. Gli standard nazionali di valutazione, previsti dall’articolo 85 comma (7) della legge sull’istruzione preuniversitaria n. 198/2023 fin dal 5 luglio 2023, ricevono ora, dopo 1.162 giorni, un capitolo proprio che dice chi li elabora. Li redigono, di regola, gli stessi gruppi di lavoro che scrivono i programmi, con attribuzioni estese, integrati all’occorrenza con specialisti di valutazione educativa e di psicometria.
La quarta riguarda le discipline opzionali. Gli ispettorati scolastici devono raccogliere ogni anno quante scuole applicano ciascuna opzionale dell’offerta nazionale e quanti studenti la seguono, per livello e per classe, e il ministero somma i dati a livello nazionale. Su questa base il CNCE propone gli indirizzi di sviluppo dell’offerta. Gli strumenti e i termini di questa rilevazione si stabiliscono però separatamente, dal ministero, secondo l’articolo 45 comma (7).
E la consultazione pubblica resta, quanto a durata, una promessa. L’articolo 40 chiede al ministero e al CNCE di pubblicare il progetto e le «informazioni sulle modalità e sul termine di trasmissione delle proposte», senza dire quanto duri quel termine. Le uniche durate certe vengono da fuori: l’articolo 7 della legge n. 52/2003, richiamato dall’articolo 27 della metodologia, chiede che l’annuncio sia reso pubblico almeno 30 giorni lavorativi prima e lascia almeno 10 giorni di calendario per le proposte. Solo che quel termine decorre sul progetto di decreto, alla fine del percorso, quando il contenuto è già chiuso. Il piano quadro ha perso a settembre 2026 una parte della propria forza vincolante: nelle scuole pilota la soglia di ore non si applica più a ciascuna disciplina, ma all’area curricolare.
Che cosa cambia rispetto a prima
La vecchia metodologia aveva 21 articoli e un solo allegato, uno schema con le fasi di approvazione dei programmi, stampati su 5 pagine della Gazzetta Ufficiale della Romania n. 490 del 2 luglio 2014. La nuova ha 51 articoli, 6 allegati e 29 pagine. La differenza non è soltanto di volume.
Si è aggiunto un tipo di documento. Fino al 9 settembre 2026, curricolo nazionale voleva dire piani quadro e programmi scolastici. Gli standard nazionali di valutazione non esistevano nemmeno come nozione giuridica, perché li ha introdotti soltanto la legge n. 198/2023. Ora hanno un capitolo proprio, gli articoli da 28 a 34.
Si sono aggiunti i criteri di qualità, scritti e pubblicati. L’allegato n. 2 contiene la griglia con cui la commissione di validazione giudica un piano quadro, con principi e indicatori di realizzazione. Per i programmi scolastici, lo stesso lavoro lo fa l’allegato n. 4. Segue la relazione di analisi dell’allegato n. 5, che ogni gruppo di lavoro deve compilare, componente per componente, sotto forma di domande valutative. Il testo del 2014 diceva, agli articoli 20 e 21, soltanto che la valutazione si fa in base a un insieme di criteri stabilito dall’Istituto di Scienze dell’Educazione e trasmesso ai gruppi di lavoro, senza che quei criteri arrivassero mai alla luce del sole.
Si sono aggiunti il monitoraggio e un limite di tempo. Il capitolo VIII chiede al ministero di seguire sistematicamente l’applicazione dei documenti, su cinque direttrici, e l’articolo 47 pone il tetto di 8 anni sopra la revisione periodica. Nella metodologia del 2014 non esisteva né l’obbligo di monitoraggio né alcun termine.
Sono cambiate le istituzioni. L’Istituto di Scienze dell’Educazione e il Centro nazionale di valutazione e di esame, che nel 2014 rilasciavano il parere scientifico, sono spariti dal testo. Al loro posto compare il CNCE, organizzato con la Decisione del Governo n. 251/2025.
E qualcosa si è perso. La metodologia del 2014 aveva percorsi speciali per i casi che non rientrano nello schema: i progetti per le alternative educative erano redatti dai loro rappresentanti e ricevevano il parere della Commissione nazionale per le alternative educative, quelli per l’istruzione teologica si scrivevano insieme a ciascun culto, quelli per il liceo militare con il Ministero della Difesa nazionale, e quelli per l’istruzione post-secondaria della difesa, dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale da un gruppo formato dai rappresentanti di tre ministeri. Nessuno di questi percorsi compare più nel testo nuovo, e l’abrogazione dell’articolo 2 è totale. Sempre lì si perdono anche il liceo tecnologico e l’istruzione post-secondaria: la metodologia del 2014 li copriva, quella nuova li esclude dal proprio ambito di applicazione, e quella specifica promessa all’articolo 5 comma (2) non era uscita al 9 settembre 2026.
L’assenza più vistosa riguarda le minoranze. La parola non compare affatto nelle 29 pagine della metodologia. Nel 2014, l’articolo 9 comma (2) prevedeva che i programmi per l’istruzione con insegnamento nelle lingue delle minoranze nazionali fossero elaborati nella lingua materna e tradotti in rumeno, e l’articolo 8 comma (6) affidava l’approvazione della composizione di quei gruppi al sottosegretario di Stato per l’istruzione nelle lingue delle minoranze. Il nuovo decreto mantiene comunque, all’articolo 3, la Direzione generale minoranze e desegregazione fra le strutture incaricate di darvi attuazione.
È sparita anche la parte che riguardava direttamente la scuola. Nel 2014, gli articoli da 11 a 18 dicevano come si stabilisce il curricolo a scelta della scuola: i docenti scrivevano il programma dell’opzionale, il collegio dei docenti dava il parere, il consiglio di amministrazione approvava e l’ispettorato rilasciava il parere scientifico. La nuova metodologia non contiene più nulla al riguardo e rinvia, all’articolo 21 comma (6), alle metodologie sul curricolo a scelta dello studente dall’offerta della scuola, approvate con il Decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 3.454/2026.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I criteri di qualità sono scritti e pubblicati. Chi vuole contestare un programma ha ora, negli allegati n. 4 e n. 5, le domande esatte che il gruppo di lavoro era tenuto a porsi.
- Ogni nuovo programma avrà le stesse cinque sezioni, secondo l’allegato n. 6, e il docente che apre il programma di un’altra materia trova l’informazione nello stesso punto.
- La relazione illustrativa diventa obbligatoria e con contenuto prefissato, quattro elementi per i piani quadro, secondo l’articolo 15 comma (2). I progetti non possono più uscire senza dire su che cosa si fondano.
- Gli standard nazionali di valutazione, richiesti dalla legge dal 2023, ricevono finalmente una procedura, con l’obbligo esplicito di essere correlati alle competenze specifiche dei programmi.
- Compare un tetto temporale là dove non ne esisteva nessuno: 8 anni dal completamento integrale del programma da parte della prima generazione di studenti, secondo l’articolo 47 comma (2).
Che cosa resta un problema
- Nessuna fase ha un termine. In 51 articoli e 5.551 parole, l’unico numero che misura il tempo è il tetto di 8 anni.
- L’espressione «după caz» («secondo il caso») compare 16 volte negli articoli e altre 10 volte negli allegati, e nella maggior parte dei punti riguarda proprio i passaggi di consultazione, che diventano così facoltativi.
- La consultazione pubblica dei programmi scolastici è richiesta dall’articolo 24 comma (1), ma non figura fra le 10 fasi dell’allegato n. 3, a differenza dei piani quadro, dove la consultazione è la seconda fase dell’allegato n. 1.
- I criteri di selezione delle persone che compongono i gruppi di lavoro si stabiliscono con procedure elaborate dal CNCE, secondo gli articoli 14, 20 e 29, e quelle procedure non si pubblicano nella Gazzetta Ufficiale della Romania.
- La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania è richiesta espressamente una sola volta, all’articolo 38, per il decreto che approva le opzionali dell’offerta nazionale. Per i piani quadro, per i programmi obbligatori e per gli standard di valutazione, il testo dice soltanto che si pubblicano «secondo le disposizioni di legge in vigore».
- Il liceo tecnologico e l’istruzione post-secondaria sono rimasti scoperti. La vecchia metodologia li copriva, il decreto la abroga integralmente, e quella specifica, annunciata all’articolo 5 comma (2), non era uscita al 9 settembre 2026.
Consigli pratici
- Se volete cogliere per tempo un cambiamento di programma, seguite il sito del CNCE, rocnee.eu, non soltanto quello del ministero. L’articolo 27 comma (1) chiede che lì sia pubblicato il progetto di decreto di approvazione dei programmi scolastici, insieme ai suoi allegati.
- Quando vedete un progetto in consultazione, leggete prima la relazione illustrativa, non la tabella con le ore. Deve contenere l’analisi dell’impatto su studenti e docenti e i rinvii agli studi utilizzati, e se mancano avete già l’obiezione pronta.
- Inviate le proposte per iscritto, all’indirizzo di posta elettronica annunciato insieme al progetto. L’articolo 42 obbliga a una relazione di sintesi con il numero totale delle proposte ricevute e con le principali categorie di osservazioni, e la relazione si pubblica sul sito del ministero.
- Chiedete la relazione di sintesi dopo la chiusura della consultazione. È l’unico documento che mostra quante osservazioni sono arrivate, e la sua pubblicazione è obbligatoria, non facoltativa.
- I docenti invitati in un gruppo di lavoro dovrebbero chiedere, al momento della costituzione, la procedura specifica del CNCE con i criteri di selezione e le regole di funzionamento. La metodologia la presuppone agli articoli 14, 20 e 29, ma non la pubblica.
- Se vi interessa il liceo tecnologico o l’istruzione post-secondaria, tenete presente che questa metodologia non vi si applica. L’articolo 5 comma (2) rinvia a una metodologia separata, che al 9 settembre 2026 non era pubblicata.
- Per l’opzionale scelto da vostro figlio a scuola, l’atto da leggere non è questo, bensì il Decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 3.454/2026, al quale rinvia l’articolo 21 comma (6).
Domande frequenti
Cambia qualcosa in ciò che impara mio figlio, dal 9 settembre 2026?
Che cosa significa, in parole semplici, «documenti di tipo regolatore»?
Posso commentare un progetto di programma scolastico?
Quanto tempo passa dal progetto al decreto?
Chi decide, alla fine?
Ogni quanto si possono cambiare i programmi?
Che cosa succede al liceo tecnologico e alla scuola post-secondaria?
La metodologia dice qualcosa sull’insegnamento nelle lingue delle minoranze nazionali?
Che cos’è il profilo di formazione del diplomato, al quale il testo si richiama di continuo?
Perché l’allegato non sta nello stesso numero di Gazzetta del decreto?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il liceo tecnologico e la scuola post-secondaria restano senza alcuna metodologia. L’articolo 2 del decreto abroga integralmente il Decreto n. 3.593/2014, che copriva anche queste forme di istruzione: l’articolo 6 lettera h) del vecchio testo diceva chi redige i piani quadro per l’istruzione professionale, liceale tecnologica e post-secondaria e che il parere lo rilascia anche il Centro nazionale di sviluppo dell’istruzione professionale e tecnica. La nuova metodologia le esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione: l’articolo 5 comma (1) la limita all’educazione della prima infanzia e all’istruzione primaria, secondaria di primo grado e liceale, indirizzi teorico e vocazionale, mentre il comma (2) rinvia l’indirizzo tecnologico e l’istruzione post-secondaria a una metodologia specifica, non pubblicata al 9 settembre 2026. L’abrogazione è più ampia della sostituzione, e un’intera categoria di documenti curricolari resta, da questa data, senza una procedura scritta.
- La consultazione pubblica dei programmi scolastici: due risposte nello stesso atto. L’articolo 24 comma (1) dice che i progetti di programma delle discipline obbligatorie «se supun consultării publice în condițiile prezentei metodologii», cioè si sottopongono a consultazione pubblica alle condizioni della metodologia, e l’articolo 43 comma (1) prevede che essi si rivedano in base alla Relazione di sintesi della consultazione. In senso contrario, l’articolo 25 comma (1) colloca la revisione dopo la fase dell’articolo 24 comma (4), che è il dibattito fra specialisti e docenti in servizio, l’articolo 39 comma (2) menziona per i programmi soltanto quel dibattito, e l’allegato n. 3, che elenca le 10 fasi del processo, non contiene alcuna fase di consultazione pubblica, a differenza dell’allegato n. 1, dove la consultazione è la 2ª fase. Poiché gli allegati fanno parte integrante della metodologia secondo l’articolo 51, non si può stabilire se un programma scolastico debba o no essere sottoposto a consultazione pubblica.
- L’articolo 16 comma (2) rinvia a un testo che non dice nulla sulla relazione invocata. Il testo prevede che la revisione dei piani quadro si faccia «în baza raportului de sinteză întocmit conform art. 34 din prezenta metodologie», cioè in base alla relazione di sintesi redatta secondo l’articolo 34 della metodologia. L’articolo 34 della metodologia ha un solo enunciato: gli standard nazionali di valutazione si approvano con decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca, e il decreto con i suoi allegati si pubblica secondo la legge. La relazione di sintesi è disciplinata dall’articolo 42 comma (2). L’unica condizione posta alla revisione dei piani quadro dopo la consultazione pubblica resta dunque priva di fonte.
- Tre testi, tre risposte alla domanda su chi rilasci il parere su un programma scolastico. L’articolo 26 attribuisce il parere tecnico e metodologico favorevole soltanto al CNCE. L’allegato n. 3, alle fasi 6 e 8, lo attribuisce alle strutture del CNCE «și, după caz», cioè e, secondo il caso, a quelle del Centro nazionale di istruzione tecnologica e tecnologica duale, denominazione che non compare da nessuna parte nei 51 articoli. L’articolo 3 comma (3) indica, per l’istruzione liceale tecnologica e post-secondaria, il Centro nazionale di sviluppo dell’istruzione professionale e tecnica. Poiché il parere condiziona il passaggio alla fase successiva, l’errata individuazione di chi lo rilascia è un vizio di procedura.
Analisi della redazione
La metodologia era necessaria e, in gran parte, è costruita meglio di quella che sostituisce. Il testo del 2014 era stato scritto sotto la legge dell’istruzione nazionale n. 1/2011, si appoggiava su due istituzioni che non esistono più, l’Istituto di Scienze dell’Educazione e il Centro nazionale di valutazione e di esame, e non conosceva gli standard nazionali di valutazione, perché questi sono comparsi soltanto con l’articolo 85 comma (7) della legge n. 198/2023. Gli allegati n. 2, 4 e 5 fanno qualcosa che finora non si era fatto: mettono nero su bianco le domande in base alle quali si giudica un documento curricolare, comprese quelle scomode, del tipo «questo numero di competenze specifiche è ragionevole rispetto al numero di ore assegnate alla disciplina?». E l’allegato n. 6 vieta espressamente le indicazioni metodologiche generiche, adatte a qualunque materia. Chi ha scritto queste griglie ha letto programmi mal fatti e ha capito perché erano mal fatti.
Il problema comincia con l’aritmetica del tempo: in 51 articoli e 5.551 parole esiste un solo numero che misura una durata, il tetto di 8 anni dell’articolo 47 comma (2). La parola «zile» («giorni») compare una sola volta in 29 pagine, in una griglia dell’allegato n. 2, e lì si parla della giornata di scuola dello studente, non di un termine procedurale. L’espressione «după caz» («secondo il caso»), invece, compare 16 volte negli articoli e altre 10 negli allegati, e nell’allegato n. 3 quattro delle dieci fasi cominciano proprio con essa. Una procedura in cui ogni passaggio di consultazione è condizionato da un «secondo il caso» e nessuno ha un termine non è una procedura, è un elenco di buone intenzioni. Le uniche durate vincolanti vengono da fuori dell’atto, dall’articolo 7 commi (2) e (4) della legge n. 52/2003, e quelle decorrono sul progetto di decreto, nell’ultima fase, quando il contenuto è già chiuso e tutto ciò che si può ancora cambiare è la forma.
La seconda osservazione emerge soltanto dal confronto dei due percorsi, messi uno accanto all’altro. Il piano quadro, che stabilisce quante ore ha una materia, riceve il trattamento pesante: la commissione che lo scrive si costituisce con decreto del ministro, la consultazione pubblica è la 2ª fase scritta nell’allegato n. 1, esiste una commissione di validazione con una griglia pubblicata e un parere consultivo formale. Il programma scolastico, che stabilisce che cosa si fa in quelle ore, riceve il trattamento leggero: i gruppi di lavoro si costituiscono con nota del ministero, cioè con un atto interno che non si pubblica da nessuna parte, nelle dieci fasi dell’allegato n. 3 non figura alcuna consultazione pubblica, e i criteri con cui si scelgono le persone restano affidati a una procedura del CNCE che non arriva nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Ora, un genitore non litiga mai con il numero di ore di biologia. Litiga con quello che c’è scritto nel programma di biologia. Il documento che lui vede ha la procedura più sottile.
La terza osservazione è un’aritmetica curiosa. Il testo è cresciuto da 5 pagine a 29 e da 21 articoli a 51, ma copre meno situazioni di quello che sostituisce. I sei casi che la vecchia metodologia trattava separatamente, le alternative educative, l’istruzione teologica, il liceo militare, l’istruzione post-secondaria della difesa e dell’ordine pubblico, l’insegnamento nelle lingue delle minoranze e il curricolo stabilito a livello di scuola, non si ritrovano nel testo nuovo. Uno solo ha dove trasferirsi: il curricolo a scelta dello studente ha le sue metodologie, approvate con il Decreto n. 3.454/2026. Per gli altri cinque, il trasferimento non è stato annunciato da nessuna parte. Il caso delle minoranze è il più concreto: nelle 29 pagine la parola non compare, benché il decreto mantenga, all’articolo 3, la Direzione generale minoranze e desegregazione fra le strutture incaricate di attuarlo, e benché il testo del 2014 avesse una regola chiara, i programmi si scrivono nella lingua materna e si traducono in rumeno. Resta senza risposta una domanda molto pratica: in quale lingua si redige il progetto di un programma di letteratura ungherese o tedesca e chi ne cura la traduzione.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine scritto per ciascuna fase. Per esempio 30 giorni per il parere della commissione di validazione, 30 giorni di consultazione pubblica e 45 giorni per la revisione dopo la relazione di sintesi. Effetto: un progetto di programma non potrebbe più restare due anni in un cassetto né essere spinto attraverso tutte le fasi in una settimana di agosto, e chi lo aspetta saprebbe quando chiederne notizia.
- La stessa procedura di consultazione per i programmi che per i piani quadro. Una fase di consultazione pubblica scritta esplicitamente nell’allegato n. 3 e una relazione di sintesi pubblicata, come nell’allegato n. 1. Effetto: il docente in classe e il genitore potrebbero inviare un’osservazione sul programma della materia, non soltanto sul numero di ore, e potrebbero vedere che fine ha fatto.
- La pubblicazione delle procedure specifiche del CNCE sulla composizione dei gruppi di lavoro. Gli articoli 14 comma (4), 20 comma (3) e 29 comma (4) le presuppongono, ma non dicono dove si trovino. Effetto: chi scrive il programma su cui studia un milione di studenti diventerebbe un’informazione verificabile, non un elenco fatto circolare all’interno.
- La correzione dei tre rinvii sbagliati. L’articolo 16 comma (2) dovrebbe rinviare all’articolo 42 comma (2), non all’articolo 34; l’articolo 25 comma (2) all’articolo 20 comma (2), non all’articolo 21 comma (2); l’articolo 37 comma (3) all’articolo 15 comma (2), non all’articolo 21. Effetto: la revisione dei piani quadro avrebbe una base reale, e i gruppi di lavoro rinviati a un testo che parla d’altro sarebbero rinviati dove serve.
- Una clausola transitoria per il liceo tecnologico e per l’istruzione post-secondaria. L’abrogazione della metodologia del 2014 avrebbe dovuto essere rinviata, per queste forme di istruzione, fino alla pubblicazione della metodologia specifica annunciata all’articolo 5 comma (2). Effetto: i documenti curricolari dell’indirizzo tecnologico non si elaborerebbero, fino ad allora, al di fuori di qualsiasi procedura scritta.
- Una regola scritta per i programmi insegnati nelle lingue delle minoranze nazionali. O la ripresa di quella del 2014, o un rinvio espresso all’atto che la contiene. Effetto: le alcune centinaia di programmi di questa categoria non dipenderebbero più dall’interpretazione locale di un’omissione.
- L’obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, esteso a tutti e quattro i tipi di documento. Ora compare espressamente soltanto all’articolo 38, per le opzionali dell’offerta nazionale. Effetto: il piano quadro e il programma, cioè i documenti che producono effetti per tutti gli studenti, non potrebbero più arrivare a scuola soltanto come file su un sito.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 765 e n. 765 bis del 9 settembre 2026 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 10
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Le altre edizioni citate: nr. 765 bis/2026
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
