In breve
- La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Sindacato nazionale dei poliziotti e del personale contrattuale del Ministero dell’Interno: l’indennità di rischio e pericolo particolare resta «fino al 30%», non un 30% garantito, e chi la riceve e in quale misura si stabilisce sempre con decreto dell’ordinatore principale della spesa.
- Dei cinque testi impugnati, uno solo è stato esaminato nel merito e dichiarato costituzionale. Gli altri sono stati respinti come inammissibili, per motivi che non riguardano il diritto retributivo in sé.
- Il dettaglio con effetto pratico: per i poliziotti i cui processi si sono chiusi in via definitiva mentre il fascicolo era davanti alla Corte, la decisione del 2022 che ha dichiarato incostituzionale un testo collegato può essere motivo di revocazione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 585 del 16 luglio 2026
Pronunciata: 20 gennaio 2026
Un poliziotto che partecipa a un intervento ad alto rischio non ha diritto a un 30% in più di stipendio. Ha diritto a «fino al 30%», e quanto riceva effettivamente lo decide il ministero. La Corte costituzionale ha confermato questa costruzione con la Decisione n. 39 del 20 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 585 del 16 luglio 2026, respingendo i ricorsi presentati dal sindacato dei poliziotti a nome dei propri iscritti, in cause pendenti davanti a undici giudici di tutto il Paese, tribunali e corti d’appello. È la stessa logica che la Corte aveva applicato quando ha esaminato l’indennità di rischio dei medici veterinari, anch’essa subordinata a una decisione amministrativa.
Il testo centrale è l’articolo 14 comma (1) dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017. Esso stabilisce che i militari, i poliziotti, i funzionari pubblici con statuto speciale degli istituti penitenziari e il personale civile che svolgono missioni di operazioni speciali, guardia, protezione e controllo antiterrorismo, sorveglianza operativa, scorta, raccolta di informazioni, investigazioni, azioni e intervento oppure atti di indagine penale speciale beneficiano di un’indennità di rischio o pericolo particolare «fino al 30%», calcolata sulla paga di funzione, sullo stipendio di funzione o sullo stipendio di base.
Il sindacato ha impugnato proprio la locuzione «fino al». L’argomento: se la legge non dice quanto si dà, ma soltanto quanto si può dare, il diritto non è più un diritto, bensì una promessa la cui ampiezza la decide il datore di lavoro. A ciò si è aggiunta la critica rivolta all’articolo 23 dello stesso allegato, che maggiora del 12,5% la paga o lo stipendio di chi è inquadrato nelle strutture centrali delle istituzioni del sistema di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale, ma non di chi lavora sul territorio.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che il tetto resta un tetto. La Corte ha constatato che l’articolo 14 comma (1) dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017 e l’articolo 1 comma (5) della legge n. 285/2010 sono costituzionali rispetto alle critiche formulate. L’indennità continua a essere concessa tra zero e 30%.
Il secondo effetto riguarda il livello al quale si regola la retribuzione. La Corte ha ricordato che il sistema retributivo, quale che sia la categoria professionale, non rientra tra le materie riservate alla legge organica dall’articolo 73 comma (3) della Costituzione. Non è quindi un problema costituzionale che i dettagli finiscano in atti di livello inferiore.
Il terzo effetto riguarda un testo che non esiste più nella forma criticata. L’articolo 14 comma (5), che lasciava al decreto dell’ordinatore principale della spesa non solo le unità, le categorie di personale e la misura dell’indennità, ma anche le «condizioni» e i «criteri» di concessione, era già stato dichiarato incostituzionale con la Decisione n. 294 del 17 maggio 2022. Il motivo di allora: una disciplina i cui effetti dipendono da condizioni e criteri la cui natura non può essere anticipata non rispetta i requisiti di qualità della legge. La questione di legittimità costituzionale è stata pertanto respinta come divenuta inammissibile.
Il quarto effetto è il più utile nella pratica. La Corte ha precisato espressamente che, benché la questione sia respinta come divenuta inammissibile, la precedente decisione di accertamento dell’incostituzionalità può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 509 comma (1) punto 11 del Codice di procedura civile, se la controversia è stata definita in via definitiva mentre la questione era pendente davanti alla Corte. In pratica, una causa persa tra il 2020 e il 2022 non è necessariamente chiusa in via definitiva.
Il quinto effetto riguarda la maggiorazione del 2003. L’articolo 21 dell’ordinanza del Governo n. 38/2003, che prevedeva una maggiorazione fino al 30% per le missioni ad alto rischio, è stato abrogato il 1° gennaio 2010 dalla legge quadro n. 330/2009. Poiché le domande giudiziali riguardavano periodi successivi, la Corte ha constatato che il testo non ha attinenza con quei processi e ha respinto la questione come inammissibile. La motivazione contiene anche una regola generale da tenere a mente: il fatto che una soluzione legislativa sia stata ripresa via via in leggi successive non significa che l’atto iniziale si applichi o sia ancora in vigore.
Il sesto effetto riguarda la maggiorazione del 12,5%. Le critiche rivolte all’articolo 23 dell’allegato n. VI riguardavano, in realtà, il modo di interpretare e applicare la locuzione «strutture centrali delle istituzioni». L’interpretazione delle norme sottoposte a controllo spetta ai giudici, ai sensi dell’articolo 126 comma (1) della Costituzione, non alla Corte costituzionale. La questione è stata respinta come inammissibile.
Il settimo effetto riguarda un’omissione. All’articolo 38 commi (2) e (3) della legge quadro n. 153/2017, che disciplina l’applicazione nel tempo della legge tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2018, gli autori lamentavano che l’elencazione non comprenda anche i funzionari pubblici con statuto speciale del Ministero dell’Interno. La Corte ha risposto che la politica retributiva appartiene al legislatore e che essa non ha competenza per completare una legge. Inammissibile.
Che cosa cambia rispetto a prima
Per i diritti retributivi dei poliziotti, nulla. La decisione si colloca su una giurisprudenza già formata: la Decisione n. 294 del 17 maggio 2022, la Decisione n. 429 del 29 settembre 2022, la Decisione n. 184 del 26 marzo 2024, la Decisione n. 62 del 25 febbraio 2025 e la Decisione n. 144 del 27 marzo 2025. Gli stessi testi, lo stesso autore della questione, la stessa soluzione.
È cambiato invece proprio il testo dell’articolo 14 comma (5), ma non con questa decisione. Dopo che la Corte lo ha dichiarato incostituzionale nel 2022, il Governo lo ha riscritto con l’ordinanza d’urgenza n. 168/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1186 del 9 dicembre 2022. La forma attuale è più breve: «Le unità, le categorie di personale e la misura dell’indennità si stabiliscono con decreto dell’ordinatore principale della spesa.» Sono sparite le «condizioni» e i «criteri», cioè esattamente gli elementi che la Corte aveva giudicato imprevedibili.
Vale la pena notare la linea che la Corte traccia tra i due commi. Il tetto del comma (1), cioè la formula «fino al 30%», non è di per sé incostituzionale, perché il legislatore è libero di fissare i limiti della retribuzione. Ciò che è caduto nel 2022 era altro: il fatto che il comma (5) lasciasse all’amministrazione sia le condizioni sia i criteri di concessione, senza che qualcuno dall’esterno potesse anticipare in base a quali regole si scenda dal tetto. Anche dopo la riscrittura del dicembre 2022, la misura effettiva dell’indennità si stabilisce sempre con decreto, quindi la domanda pratica del poliziotto, quanto ricevo e perché tanto, si decide sempre lì.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il rinvio espresso alla revocazione delle sentenze definitive, in base all’articolo 509 comma (1) punto 11 del Codice di procedura civile, offre una via concreta a chi ha perso le cause prima del giugno 2022.
- La Corte conferma che l’interpretazione della locuzione «strutture centrali delle istituzioni» spetta ai giudici, quindi la porta non si chiude per chi lavora sul territorio, si sposta soltanto in un’altra aula.
- La regola secondo cui la ripresa di una soluzione legislativa in atti successivi non rimette in vigore l’atto iniziale dà prevedibilità a qualsiasi controversia sulle vecchie maggiorazioni.
- La forma attuale dell’articolo 14 comma (5), riscritta nel 2022, è più stretta di quella caduta, quindi il margine amministrativo si è ridotto.
- La decisione chiude un’ondata di cause identiche e libera i giudici che attendevano la risposta.
Che cosa resta un problema
- L’indennità resta «fino al 30%», quindi due poliziotti con missioni comparabili possono ricevere percentuali diverse, a seconda del decreto applicabile alla loro unità.
- La legge non contiene criteri propri per scendere dal tetto, e la Corte non impone al legislatore di scriverli.
- La differenza di trattamento tra le strutture centrali e quelle territoriali, con la maggiorazione del 12,5%, resta intatta e non è stata esaminata nel merito.
- I funzionari pubblici con statuto speciale del Ministero dell’Interno restano fuori dall’elencazione dell’articolo 38, e la Corte non può correggere un’omissione legislativa.
- Cause avviate in giudizio nel 2019 e nel 2020 hanno ricevuto la risposta della Corte costituzionale solo nel 2026, il che dice qualcosa sulla durata di questo tipo di contenzioso.
Consigli pratici
- Se hai perso in via definitiva una causa sull’indennità di rischio tra il 2020 e il giugno 2022, verifica se la tua questione era pendente davanti alla Corte nel momento in cui la sentenza è diventata definitiva. In caso affermativo, hai aperta la via della revocazione.
- Il termine per la revocazione fondata sul motivo di cui al punto 11 decorre dalla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Verificalo prima di ogni altra cosa.
- Chiedi alla tua unità il decreto dell’ordinatore principale della spesa applicabile. Lì, non nella legge, è scritto quali categorie di personale ricevono l’indennità e in quale misura.
- Se il decreto non ti include, ma le tue mansioni sono quelle elencate all’articolo 14 comma (1), impugna il decreto davanti al giudice amministrativo, non la legge davanti alla Corte costituzionale.
- Per la maggiorazione del 12,5% dell’articolo 23, l’argomento si costruisce sull’interpretazione della locuzione «strutture centrali», davanti al giudice di merito. La Corte ha detto chiaramente che è lì che si decide.
- Non costruire una domanda sull’articolo 21 dell’ordinanza del Governo n. 38/2003 per periodi successivi al 1° gennaio 2010. Il testo è abrogato e i giudici respingono costantemente questo tipo di richiamo.
- Se sollevi una questione di legittimità costituzionale, motivala sul testo che ti si applica effettivamente nella causa. Una parte delle domande di questo fascicolo è caduta proprio perché il testo invocato non aveva attinenza con il processo.
Domande frequenti
Quanto vale, alla fine, l’indennità di rischio per i poliziotti?
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale con questa decisione?
Perché è stata respinta la critica all’articolo 14 comma (5)?
Posso chiedere la revocazione di una sentenza definitiva?
Che cos’è la maggiorazione del 12,5% dell’articolo 23?
La maggiorazione dell’ordinanza del Governo n. 38/2003 può ancora essere richiesta?
Da quando produce effetti la decisione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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