In breve

  • Il 10% in più sullo stipendio di base resta soltanto per il personale ausiliario dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, della Procura presso di essa, della DNA e della DIICOT. La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, l’eccezione con cui alcuni cancellieri del distretto di Teleorman chiedevano la stessa maggiorazione. La Sentenza n. 695 è stata pronunciata il 4 dicembre 2025 ed è stata pubblicata il 25 settembre 2026.
  • Perdono i cancellieri e il resto del personale ausiliario dei tribunali e delle procure ordinarie, che restano sullo stipendio di base senza maggiorazione. Il loro fascicolo al Tribunale di Teleorman si giudica oltre con il testo invariato, e l’argomento del maggiore carico di lavoro non aiuta: la Corte ha detto che non è suo compito verificare affermazioni di fatto di questo genere.
  • Il motivo del rigetto è di principio, non di cifre. Il legislatore può pagare in modo diverso il personale delle strutture specializzate, perché la DNA e la DIICOT hanno competenze esclusive di indagine penale, e questo argomento tiene anche se, scrive la Corte, il lavoro dei cancellieri della DIICOT non è funzionalmente diverso da quello dei colleghi delle procure presso i tribunali di primo grado.
Atto: Sentenza n. 695 del 4 dicembre 2025 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 17 comma (5) del capitolo VIII dell’allegato n. V alla legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 818 del 25 settembre 2026, pagine 2-4
Entrata in vigore: la sentenza è generalmente vincolante dalla data della pubblicazione, il 25 settembre 2026

La Corte costituzionale ha confermato che la maggiorazione del 10% dello stipendio di base per il personale ausiliario specializzato e per il personale connesso, cioè gli impiegati non specializzati che servono l’attività giudiziaria, può restare riservata alle quattro strutture nominate nella legge, senza che il resto dei cancellieri del paese possa chiedere lo stesso trattamento. È la seconda volta in poco tempo che il giudice costituzionale dice che le differenze di denaro all’interno della famiglia occupazionale «Giustizia» rientrano nella scelta del legislatore, dopo che quest’anno ha mostrato che nemmeno il tetto del 30% per le maggiorazioni dei dipendenti della giustizia può essere contestato sul fondamento dell’uguaglianza. Il testo impugnato ora è l’art. 17 comma (5) del capitolo VIII dell’allegato n. V alla legge quadro n. 153/2017, l’allegato che contiene la retribuzione del personale della giustizia.

La disposizione censurata ha una sola frase. Gli stipendi di base per il personale ausiliario specializzato e per il personale connesso dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, della Direzione Nazionale Anticorruzione (DNA) e della Direzione per le indagini sui reati di criminalità organizzata e terrorismo (DIICOT) sono quelli del comma (2), maggiorati del 10%. Le autrici dell’eccezione non hanno chiesto l’annullamento del testo, ma la sua estensione: hanno chiesto alla Corte di dichiarare incostituzionale proprio l’esclusione dei cancellieri esterni alle quattro strutture.

L’eccezione è nata da una controversia su diritti retributivi al Tribunale di Teleorman, Sezione per i conflitti di lavoro, la previdenza sociale e il contenzioso amministrativo e tributario, fascicolo n. 1.521/87/2021. Il giudice l’ha trasmessa alla Corte con la sentenza n. 11 del 19 gennaio 2022, e presso la Corte costituzionale la causa ha ricevuto il numero 231D/2022. Gli argomenti sono stati tre: che le situazioni delle due categorie di cancellieri sono obiettivamente simili, che alla Procura presso il Tribunale di primo grado di Roșiorii de Vede la pianta organica è più piccola e non del tutto coperta, quindi il carico di lavoro per persona è maggiore che alla DNA e alla DIICOT, e che la giurisprudenza dei tribunali è andata, per i giudici e i procuratori, verso l’equiparazione degli stipendi al livello massimo in pagamento nella stessa famiglia occupazionale.

Per l’ultimo argomento sono state invocate la Sentenza della Corte costituzionale n. 794 del 15 dicembre 2016 e la legge n. 71/2015, mentre per la discriminazione la Sentenza n. 685 del 28 giugno 2012 e la Decisione n. 46 del 15 dicembre 2008 dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, Sezioni Unite, con la quale si è statuito che la maggiorazione per la riservatezza deve essere concessa a tutti i dipendenti che si trovano in situazioni simili. Il Tribunale di Teleorman ha espresso il parere che l’eccezione sia infondata. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato alcun punto di vista. Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto, invocando la Sentenza n. 547 del 29 ottobre 2024.

La risposta della Corte ha due gradini. Il primo: la disciplina si appoggia su una presunzione del legislatore, ossia che tra l’attività dei cancellieri delle procure specializzate e quella dei cancellieri delle procure presso i tribunali di primo grado esistano, al di là delle somiglianze, anche differenze che possono giustificare stipendi diversi, e finché la presunzione non è arbitraria l’articolo 16 della Costituzione non è violato. Sul secondo gradino la ricerca delle differenze si sposta dalla descrizione delle mansioni alla competenza dell’istituzione. La DIICOT, istituita con l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 78/2016, ha competenza esclusiva sulla criminalità organizzata e sul terrorismo, mentre la DNA, secondo l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 43/2002, indaga i reati di corruzione commessi in condizioni di gravità accentuata, per esempio con un danno superiore al controvalore in lei di 200.000 euro.

Sull’argomento del carico di lavoro la Corte ha rifiutato di entrare. Ha ritenuto che non le spetti il ruolo di valutare l’esattezza di affermazioni puramente fattuali, che il legislatore abbia il dovere di ponderare quanti più dati di fatto possibile quando adotta la norma, secondo l’articolo 6 comma (1) della legge n. 24/2000, ma che, una volta adottata la legge, tutte le autorità siano tenute ad applicarla così come è stata scritta, per effetto dell’articolo 1 comma (5) della Costituzione. E al paragrafo 24 è andata oltre: ammette che l’attività dei cancellieri delle città che non sono capoluogo di distretto possa essere, di fatto, più intensa e svolta in condizioni peggiori, tuttavia nessun legislatore può fare a meno della generalizzazione che la norma generale e astratta presuppone.

Gli effetti che produce

Il primo effetto lo sentono le autrici dell’eccezione. La loro controversia al Tribunale di Teleorman si giudica oltre con il testo rimasto intatto, e il fondamento su cui speravano di ottenere la maggiorazione del 10% è scomparso. La sentenza è generalmente vincolante dal 25 settembre 2026, data della pubblicazione, secondo l’articolo 147 comma (4) della Costituzione.

Il secondo effetto riguarda qualsiasi altro processo con lo stesso oggetto. Un rigetto per infondatezza si pronuncia sul merito, quindi la stessa censura, fondata sull’uguaglianza dei diritti e sulla retribuzione uguale per lavoro uguale, non può più essere riproposta con successo contro lo stesso testo. I giudici che avevano fascicoli simili pendenti hanno ora una risposta del giudice costituzionale da invocare direttamente.

Il terzo effetto è sulla somma in busta paga, che non cambia per nessuno. La maggiorazione del 10% resta all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, alla Procura presso l’Alta Corte, alla DNA e alla DIICOT. Il personale ausiliario degli altri tribunali e delle altre procure resta sullo stipendio del comma (2), senza maggiorazione, con tutto ciò che questo significa per gli scatti di anzianità e per le basi di calcolo che partono dallo stipendio di base.

Il quarto effetto è di metodo e supera il caso dei cancellieri. La Corte ripete che l’argomento del carico di lavoro effettivo non funziona davanti a lei, per quanto ben documentato sia, perché riguarda i fatti, non le norme. Chi prepara un’eccezione in materia di retribuzione ha qui l’indicazione più chiara: le piante organiche, le statistiche dei fascicoli e i confronti di carico si depositano in Parlamento o al Governo, non alla Corte costituzionale.

Il quinto effetto riguarda la forma in cui un cambiamento può comunque arrivare. La Corte ha detto che l’estensione della maggiorazione è affare del legislatore, non che essa debba restare dov’è. Una modifica dell’allegato n. V alla legge quadro n. 153/2017 risolverebbe il problema senza alcun processo, e la sentenza di oggi non le sta di traverso.

Che cosa cambia rispetto a prima

Dal punto di vista dei testi di legge non è cambiato nulla. L’articolo 17 comma (5) del capitolo VIII dell’allegato n. V resta esattamente come era dal 28 giugno 2017, quando la legge quadro n. 153/2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 492. Quello che è cambiato è lo stato giuridico della discussione: fino al 25 settembre 2026 un giudice poteva trasmettere la censura alla Corte, mentre da ora ha una risposta nel merito.

Il secondo cambiamento è il completamento di un quadro iniziato dieci mesi prima. Con la Sentenza n. 609 dell’11 novembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 273 del 6 aprile 2026, la Corte aveva già stabilito che il legislatore può pagare in modo diverso i cancellieri delle procure presso i tribunali con sede nel capoluogo di distretto rispetto a quelli delle procure degli altri tribunali dello stesso distretto, con l’argomento che tutti i Tribunali hanno sede nel capoluogo di distretto, secondo l’articolo 40 comma (1) della legge n. 304/2022 sull’organizzazione giudiziaria. La sentenza di oggi si appoggia su quella e aggiunge il secondo piano di confronto, quello tra le procure ordinarie e le strutture specializzate.

Il terzo cambiamento riguarda la linea giurisprudenziale sull’equiparazione al livello massimo in pagamento. Le autrici hanno provato a portare nella retribuzione del personale ausiliario il ragionamento costruito per i giudici e i procuratori sul fondamento della legge n. 71/2015 e della Sentenza n. 794 del 15 dicembre 2016. La sentenza di oggi chiude questa via per il loro caso, senza toccare la giurisprudenza invocata: il criterio resta la competenza della struttura, e la competenza esclusiva della DNA e della DIICOT non si ritrova nelle procure presso i tribunali di primo grado.

Il quarto cambiamento è di sfumatura, ma vale la pena di tenerlo a mente. Fino a ora l’argomento consueto per la differenza di stipendio era che il lavoro prestato è diverso. Il paragrafo 19 scrive però un’altra cosa: anche se i cancellieri della DIICOT non prestano un’attività funzionalmente diversa, allo Stato non si può vietare di disciplinare con sfumature gli stipendi del personale di una struttura specializzata. La giustificazione si sposta, dunque, dal contenuto del lavoro all’organizzazione dell’istituzione.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Dà una risposta nel merito, non un rigetto procedurale. L’eccezione è stata respinta come infondata, all’unanimità dei voti, quindi i giudici che decidono fascicoli identici hanno ora un punto di riferimento fermo.
  • Nomina il criterio su cui si appoggia la differenza: la competenza esclusiva di indagine penale della DNA e della DIICOT, con rinvio all’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 43/2002 e all’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 78/2016. Un criterio scritto si può discutere e, se serve, si può cambiare per legge.
  • Riconosce apertamente il fatto su cui si appoggiava la doglianza. Il paragrafo 24 ammette che il lavoro nelle città che non sono capoluogo di distretto possa essere più intenso e svolto in condizioni peggiori, poi spiega perché questo non cambia la risposta giuridica.
  • Non chiude la via legislativa. Vi si mostra che l’estensione della maggiorazione rientra nella scelta del legislatore, quindi una modifica dell’allegato n. V resta possibile senza alcun altro processo.
  • Colloca la sentenza in una catena coerente, con il rinvio alla Sentenza n. 609 dell’11 novembre 2025, invece di trattare il caso come una novità assoluta.

Che cosa resta un problema

  • La risposta è arrivata dopo 1.710 giorni dalla rimessione alla Corte, di cui 295 soltanto tra la pronuncia, il 4 dicembre 2025, e la pubblicazione, il 25 settembre 2026. Il fascicolo del Tribunale di Teleorman è rimasto fermo per tutto questo tempo.
  • Il paragrafo 19 lascia una tensione irrisolta. Il paragrafo 18 ritiene che il legislatore abbia presunto differenze tra le due attività, mentre al paragrafo 19 si legge che l’attività non è funzionalmente diversa. Se la presunzione di fatto cade, resta soltanto l’organigramma come fondamento della differenza di stipendio.
  • La sentenza non mostra a quanto ammonti, in lei, quel 10%. Senza il livello dello stipendio di base del comma (2), il lettore non può sapere se in gioco ci sono alcune decine di lei al mese o alcune centinaia.
  • La soglia di gravità invocata per la competenza della DNA, il controvalore in lei di 200.000 euro, è una somma che perde valore con il tempo, mentre la differenza di stipendio resta una percentuale fissa. La sentenza non dice da quando esiste questa soglia.
  • L’argomento del carico di lavoro resta senza giudice. Il giudice costituzionale non valuta i fatti, il legislatore non ha l’obbligo di rispondere a una doglianza individuale e il giudice del merito applica il testo. Non esiste, praticamente, alcuna porta attraverso la quale una pianta organica sottodimensionata possa produrre un effetto.
  • Il testo non chiarisce che cosa succeda all’altro capo della censura, quello sulle città che non sono capoluogo di distretto, sebbene gli dedichi tre paragrafi.

Consigli pratici

  1. Se avete pendente un processo con lo stesso oggetto, leggete prima il dispositivo. Il rigetto è per infondatezza, quindi riguarda il merito, e la stessa censura contro lo stesso testo non può più riuscire.
  2. Verificate esattamente quale comma vi riguarda. La maggiorazione del 10% è nel comma (5) dell’articolo 17 del capitolo VIII dell’allegato n. V, mentre lo stipendio da cui essa parte è nel comma (2) dello stesso articolo.
  3. Non costruite un’eccezione sul carico di lavoro. La Corte dice chiaramente che non valuta affermazioni di fatto, per quanto ben documentate siano. Le statistiche dei fascicoli e le piante organiche hanno effetto nell’iniziativa legislativa, non nel contenzioso costituzionale.
  4. Se mirate a un cambiamento reale, puntate all’allegato n. V alla legge quadro n. 153/2017. La sentenza dice espressamente che l’estensione della maggiorazione rientra nella scelta del legislatore, quindi la via è una modifica della legge, con impatto di bilancio calcolato.
  5. Quando confrontate stipendi tra istituzioni, confrontate anche le competenze. Il criterio ritenuto dalla Corte non è il lavoro quotidiano, ma la competenza esclusiva della struttura, e un confronto che salta questo elemento non risponde all’argomento della sentenza.
  6. Tenete presente che la sentenza produce effetti soltanto per il futuro. Le decisioni emesse fino al 25 settembre 2026 in fascicoli simili non si riaprono sul suo fondamento.

Domande frequenti

Chi riceve la maggiorazione del 10% e chi no?
La riceve il personale ausiliario specializzato e il personale connesso dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, della Direzione Nazionale Anticorruzione e della Direzione per le indagini sui reati di criminalità organizzata e terrorismo. Il personale con le stesse funzioni negli altri tribunali e nelle altre procure resta sullo stipendio di base del comma (2), senza maggiorazione.
Perché la Corte ha ritenuto legittima la differenza?
Perché la DNA e la DIICOT hanno competenze esclusive di indagine penale, rispettivamente sulla corruzione e sulla criminalità organizzata e il terrorismo. La Corte ha ritenuto che lo Stato abbia il diritto di organizzare strutture distinte e di disciplinarle con sfumature, anche sul piano retributivo, pur se il lavoro dei cancellieri della DIICOT non è funzionalmente diverso.
L’argomento che ho più lavoro non conta nulla?
Davanti alla Corte costituzionale, no. La sentenza mostra che il giudice costituzionale non valuta la verità di affermazioni puramente fattuali e che, una volta adottata la legge, tutte le autorità sono tenute ad applicarla. L’argomento ha il suo posto nel procedimento legislativo, non nel controllo di costituzionalità.
Che cosa succede al fascicolo da cui è nata l’eccezione?
Si giudica oltre al Tribunale di Teleorman, Sezione per i conflitti di lavoro, la previdenza sociale e il contenzioso amministrativo e tributario, con il testo di legge invariato. Le autrici possono sostenere qualsiasi altra difesa, ma non possono più ottenere la sospensione del giudizio su questo fondamento.
Qualcuno può ancora impugnare lo stesso testo?
Con le stesse censure non ha alcuna possibilità: il rigetto per infondatezza riguarda il merito. Una nuova eccezione dovrebbe invocare altre disposizioni costituzionali o partire da una situazione giuridica diversa da quella analizzata ora.
Che cos’è l’allegato n. V alla legge quadro n. 153/2017?
È l’allegato in cui la legge sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici colloca la famiglia occupazionale della giustizia, ossia i giudici, i procuratori, il personale ausiliario specializzato e il personale connesso dei tribunali e delle procure. Il suo capitolo VIII contiene la retribuzione del personale ausiliario e connesso.
Da quando la sentenza produce effetti?
Dal 25 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 818. L’articolo 147 comma (4) della Costituzione prevede che le sentenze della Corte si pubblichino nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) e che dalla data della pubblicazione siano generalmente vincolanti e abbiano efficacia soltanto per il futuro.
La sentenza è stata presa all’unanimità?
Sì. Il dispositivo mostra che la soluzione è stata pronunciata all’unanimità dei voti, e la Gazzetta Ufficiale della Romania non contiene alcuna opinione dissenziente o concorrente.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • I paragrafi 22-24 rispetto all’oggetto dell’eccezione e al dispositivo. La Corte vi risolve una censura sulla differenza tra i cancellieri delle procure presso i tribunali del capoluogo di distretto e quelli delle procure degli altri tribunali. Il testo sottoposto al controllo, l’art. 17 comma (5), non contiene alcuna distinzione per località: separa l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, la Procura presso di essa, la DNA e la DIICOT dal resto. Il dispositivo dichiara costituzionale soltanto il comma (5), quindi dalla sentenza non si può stabilire su quale testo si sia pronunciata questa seconda parte della soluzione.
  • I paragrafi 5 e 16 rispetto ai paragrafi 6, 22 e 24. I primi descrivono le autrici come cancelliere dei tribunali di primo grado dei capoluoghi di distretto e delle procure presso di essi. Gli altri portano come esempio la Procura presso il Tribunale di primo grado di Roșiorii de Vede e discutono la situazione dei cancellieri «de la parchetele de pe lângă judecătoriile din orașe nonreședință de județ», cioè delle procure presso i tribunali di primo grado delle città che non sono capoluogo di distretto. La categoria a cui appartengono le autrici, che decide proprio il confronto che la Corte compie, esce dal testo in due forme che si escludono.
  • Il paragrafo 8. Vi si mostra che le autrici chiedono che la «majorarea de 5%», cioè la maggiorazione del cinque per cento, sia concessa a tutti i cancellieri delle procure presso i tribunali di primo grado, indipendentemente dalla località. In nessun punto del testo si mostra da quale disposizione provenga questa maggiorazione del 5%, mentre l’unica maggiorazione che esso cita, al paragrafo 15, è quella del 10% del comma (5). Il lettore non può stabilire che cosa sia stato chiesto.

Analisi della redazione

La prova più chiara che la motivazione è stata scritta molto dopo l’udienza sta nel testo stesso della sentenza. Al paragrafo 22 la sentenza pronunciata il 4 dicembre 2025 cita la Sentenza n. 609 dell’11 novembre 2025 con il suo riferimento completo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 273 del 6 aprile 2026. Quel riferimento non esisteva alla data dell’udienza e non poteva essere conosciuto allora, perché appare 123 giorni più tardi. La distanza complessiva è ancora maggiore: dalla rimessione alla Corte, con la sentenza n. 11 del 19 gennaio 2022, fino alla pubblicazione sono passati 1.710 giorni, di cui 1.415 fino alla pronuncia e altri 295 fino alla pubblicazione. Un fascicolo su diritti retributivi è rimasto fermo, dunque, quattro anni e otto mesi per una risposta di tre pagine.

La seconda osservazione esce dalla combinazione dei paragrafi 18 e 19 e riguarda proprio la base della soluzione. La Corte mostra, al paragrafo 18, che il legislatore ha presunto differenze tra l’attività dei cancellieri delle procure specializzate e quella dei colleghi delle procure presso i tribunali di primo grado, e il controllo si ferma alla domanda se la presunzione sia arbitraria. Al paragrafo 19 scrive però che i cancellieri della DIICOT «nu prestează o activitate în mod funcțional diferită», cioè non prestano un’attività funzionalmente diversa. La presunzione di fatto che la Corte verifica è, di conseguenza, smentita dalla Corte stessa, e la differenza di stipendio resta appoggiata sulla competenza dell’istituzione, non sul contenuto del lavoro. È uno spostamento importante di criterio, compiuto in due frasi, senza che la sentenza lo annunci.

La terza osservazione riguarda la cifra su cui si appoggia la spiegazione. Per mostrare la gravità accentuata delle cause della DNA, la Corte invoca la soglia di 200.000 euro in controvalore in lei dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 43/2002. La differenza di stipendio giustificata con essa è però una percentuale, il 10%, che si ricalcola a ogni aumento dello stipendio di base, mentre la soglia in euro è un valore nominale, che la sentenza legge nell’ordinanza senza dire da quando è in vigore e senza mostrare se sia mai stata aggiornata. Il criterio che misura la gravità accentuata dell’attività sta, dunque, in una cifra senza data, e la ricompensa a essa collegata resta una percentuale.

La quarta osservazione riguarda quello che dalla sentenza non si può sapere. In nessun punto, in tre pagine, appare una somma in lei. Il testo discute di una maggiorazione del 10% applicata agli stipendi del comma (2) dello stesso articolo, ma non riproduce nessuno di quegli stipendi, così che la posta reale del processo resta sconosciuta al lettore. Nello stesso giorno la Gazzetta Ufficiale della Romania ha pubblicato altre due sentenze sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici, la Sentenza n. 742/2025, sui fisioterapisti dell’assistenza sociale, e la Sentenza n. 876/2026, con cui è caduta l’ordinanza che bloccava proprio i processi di questo tipo. La prima usa esattamente lo stesso ragionamento: stessa funzione, strutture diverse, situazioni obiettivamente diverse. La seconda riguarda proprio la categoria di controversia da cui è nato anche il fascicolo del Tribunale di Teleorman.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La motivazione dovrebbe portare la data in cui è stata redatta, non soltanto la data della pronuncia. Una sentenza che cita una Gazzetta Ufficiale della Romania uscita quattro mesi dopo l’udienza mostra che i due momenti sono distinti. Scritti entrambi, permetterebbero a chiunque di misurare dove si perde il tempo.
  • Le sentenze in materia di retribuzione dovrebbero riprodurre anche il livello dello stipendio da cui parte la percentuale discussa. Una riga con la somma del comma (2) trasformerebbe una disputa astratta sul 10% in un’informazione che il lettore può rapportare alla propria busta paga.
  • Quando la Corte risponde a una censura che non riguarda il testo compreso nell’oggetto dell’eccezione, dovrebbe dirlo esplicitamente. I paragrafi 22-24 risolvono un confronto che il comma (5) non contiene, e che il dispositivo non copre. Una frase di delimitazione preverrebbe la loro invocazione in processi che non hanno alcun legame con questo testo.
  • L’allegato n. V dovrebbe dire perché le quattro strutture ricevono la maggiorazione. Il criterio della competenza esclusiva è stato costruito dalla Corte, non scritto dal legislatore. Se è quello vero, il suo posto è nella legge, dove può essere verificato anche dai giudici del merito.
  • Le soglie di competenza espresse in euro dovrebbero essere citate con la data in cui sono state fissate. La sentenza usa nel 2026 la cifra di 200.000 euro dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 43/2002 come misura della gravità, senza dire quando è stata stabilita e se nel frattempo sia cambiata.
  • Il termine tra pronuncia e pubblicazione dovrebbe essere limitato. I 295 giorni di questo caso significano altrettanti giorni nei quali i giudici hanno deciso senza conoscere la risposta, e le parti hanno aspettato senza poter fare nulla.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 818 del 25 settembre 2026, pagine 2-4 16 pagine PDF, 156 KB l'atto inizia a pagina 2

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.