In breve

  • Le aziende di Stato che al 31 dicembre 2025 avevano pagamenti arretrati, ma non avevano anche perdite alla stessa data, possono chiedere di nuovo al Governo l’autorizzazione a coprire i posti vacanti e ad aumentare il numero dei dipendenti. La condizione: al 30 agosto 2026 non devono più avere pagamenti arretrati e non devono prevedere né perdite né arretrati per l’intero anno.
  • I ministeri e le altre istituzioni che gestiscono bilanci ottengono il permesso di spostare gli stanziamenti di impegno da un titolo di spesa a un altro, quando il contratto firmato nel 2026 è finito, di fatto, su un titolo diverso da quello inizialmente previsto. Le somme disimpegnate non possono essere usate per spese nuove.
  • I fondi europei a fondo perduto iscritti nel bilancio del Ministero delle Finanze possono essere dirottati verso l’iniezione di capitale nella Banca Nazionale di Sviluppo, l’investimento 11 della componente di prestito del PNRR.
Atto: Legge n. 173/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 672 del 13 agosto 2026
Entrata in vigore: 16 agosto 2026

Un’azienda di Stato che aveva pagato in tempo i debiti verso il bilancio pubblico, ma era rimasta indietro con le fatture ai fornitori, fino a oggi non poteva chiedere al Governo l’autorizzazione ad assumere. La Legge n. 173/2026 le riapre la porta, con una scadenza precisa: il 30 agosto 2026. L’atto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 672 del 13 agosto 2026 e promulgato lo stesso giorno con il Decreto del Presidente della Romania n. 724/2026. Si aggiunge alla serie di leggi di misure di bilancio adottate quest’estate, tra cui la Legge n. 171/2026, che ha sbloccato le riserve statali di greggio e il capitale della Banca di Investimenti e Sviluppo.

La legge non crea regole nuove partendo da zero. In quattro articoli brevi integra tre ordinanze d’urgenza già in vigore e aggiunge una regola di ridistribuzione di bilancio. Il denominatore comune è la flessibilità: lo Stato si crea margine di manovra nell’esecuzione del bilancio 2026, in un anno in cui le regole di austerità salariale sono state fissate a dicembre 2025 e si sono rivelate, in alcuni punti, troppo rigide.

Il cambiamento più visibile riguarda le aziende di Stato. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 89/2025, l’atto che ha stabilito il regime delle spese di personale per il 2026, consentiva la copertura dei posti vacanti e l’aumento del numero dei dipendenti solo a due categorie di operatori economici: quelli senza perdite e senza pagamenti arretrati alla fine del 2025 e quelli che avevano perdite o arretrati, ma li riflettevano in un aumento corrispondente dei ricavi operativi. La legge aggiunge una terza categoria.

Gli altri tre articoli sono tecnici, ma con effetto diretto sui progetti finanziati con fondi europei: uno sblocca il reimpegno degli stanziamenti del programma SAFE per il finanziamento dell’industria della difesa, un altro risolve un blocco procedurale della Compagnia Nazionale per gli Investimenti, il terzo consente di alimentare il capitale della Banca Nazionale di Sviluppo con fondi europei a fondo perduto.

Gli effetti che produce

Nasce una terza porta d’accesso alle assunzioni nelle aziende di Stato. L’articolo III introduce, ai commi (3) e (4) dell’articolo XXXVI dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 89/2025, una lettera c) identica in entrambi: gli operatori economici che hanno registrato pagamenti arretrati al 31 dicembre 2025 e non hanno registrato perdite alla stessa data. Il comma (3) riguarda la copertura dei posti rimasti vacanti alla fine del 2025, il comma (4) riguarda l’aumento effettivo del numero del personale in caso di sviluppo dell’attività.

La condizione ha una data fissa e non è negoziabile. Al 30 agosto 2026 la società non deve più registrare pagamenti arretrati e, in più, non deve prevedere per tutto il 2026 né perdite né pagamenti arretrati. I requisiti sono cumulativi e si valutano alla data del 30 agosto 2026, non al momento della presentazione della domanda.

L’autorizzazione resta del Governo, tramite memorandum. La legge non trasforma il diritto di assumere in un diritto automatico. L’articolo XXXVI continua a richiedere un’analisi debitamente motivata e un memorandum approvato dal Governo. La nuova lettera c) si limita ad allargare l’elenco di chi può presentare la domanda.

Gli ordinatori principali di spesa possono spostare gli stanziamenti di impegno tra i titoli di spesa. Il nuovo articolo 810 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 62/2025 si riferisce agli stanziamenti di impegno iscritti nei bilanci ai sensi dell’articolo 68, comma (1), della legge di bilancio dello Stato per il 2026. Se l’impegno giuridico è stato assunto, nel corso dell’anno, su un titolo di spesa diverso da quello previsto, l’ordinatore può disimpegnare le somme e reimpegnarle sul nuovo titolo.

Le somme disimpegnate restano bloccate per qualsiasi altro scopo. Il comma (2) dello stesso articolo dice esplicitamente che quegli stanziamenti di impegno non possono essere usati per assumere spese nuove, non possono essere stornati ad altri titoli e non possono essere ceduti al Fondo di riserva di bilancio a disposizione del Governo. È un’operazione di correzione contabile, non una fonte di denaro in più.

La Compagnia Nazionale per gli Investimenti ottiene un meccanismo di attuazione chiaro. L’articolo II riscrive il comma (14) dell’articolo 9 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 133/2021 sui fondi europei 2021-2027. In deroga all’Ordinanza del Governo n. 25/2001, il meccanismo di attuazione è stabilito nell’accordo di attuazione concluso con il capofila del partenariato, e le spese della compagnia sono ammissibili alle condizioni previste dal contratto o dalla decisione di finanziamento e da quell’accordo.

Il capitale della Banca Nazionale di Sviluppo può essere alimentato con fondi europei a fondo perduto. L’articolo IV consente la ridistribuzione degli stanziamenti di bilancio dall’articolo 01 «Fondi europei a fondo perduto» del bilancio del Ministero delle Finanze, Azioni generali, verso l’articolo 16 «Somme relative all’investimento 11, Iniezione di capitale nella Banca Nazionale di Sviluppo», alle condizioni dell’articolo 59 della legge di bilancio dello Stato per il 2026.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il regime delle spese di personale nelle aziende di Stato è stato fissato a dicembre 2025, con l’articolo XXXVI dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 89/2025. La regola di base è il mantenimento in pagamento dei trattamenti retributivi in vigore al 30 novembre 2025, con una sola eccezione automatica, l’aumento del salario minimo. Tutto il resto, aumento delle spese salariali, copertura di posti vacanti o incremento del numero dei dipendenti, richiede un memorandum approvato dal Governo.

Fino a oggi, alla copertura dei posti vacanti e all’aumento del numero del personale potevano accedere solo due categorie di società. La prima: quelle che non hanno registrato né perdite né pagamenti arretrati al 31 dicembre 2025 e non ne prevedono nel 2026. La seconda: quelle che hanno registrato perdite o pagamenti arretrati, a condizione che le somme si riflettano in un aumento corrispondente dei ricavi operativi.

Tra le due era rimasta una categoria senza soluzione: la società in utile, ma con fatture non pagate alla scadenza. Non soddisfaceva la prima condizione, perché aveva arretrati, e non rientrava nemmeno nella seconda, costruita attorno alla copertura di tali importi con ricavi operativi aggiuntivi. La nuova lettera c) colma esattamente questo vuoto, ma in cambio impone una prova concreta: gli arretrati devono sparire entro il 30 agosto 2026.

Sugli stanziamenti di impegno, la situazione precedente era di blocco tecnico. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 62/2025, l’atto che dà attuazione allo strumento europeo SAFE per l’industria della difesa, non prevedeva che cosa succede quando l’impegno giuridico finisce su un titolo di spesa diverso da quello iscritto in bilancio. Il quadro generale del prestito SAFE era stato approvato quest’estate con la Legge n. 167/2026, che ratifica il prestito da 16,68 miliardi di euro. Il nuovo articolo 810 risolve la situazione, ma con il divieto espresso di usare quel denaro per altri scopi.

Alla Compagnia Nazionale per gli Investimenti, il comma (14) rinviava in precedenza alla regola generale dell’Ordinanza del Governo n. 25/2001 sulla costituzione della compagnia. La nuova formulazione sposta la fonte del meccanismo di attuazione nell’accordo firmato con il capofila del partenariato, il che conta per i progetti in cui la compagnia è partner e non beneficiario diretto.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Le aziende di Stato in utile, ma con fatture arretrate, possono coprire i posti vacanti senza aspettare una modifica sostanziale del regime di austerità.
  • La condizione imposta, l’estinzione degli arretrati entro il 30 agosto 2026, spinge le società a pagare i fornitori, non solo a chiedere autorizzazioni.
  • Il reimpegno degli stanziamenti sul titolo corretto elimina un blocco puramente contabile di contratti già firmati nel programma SAFE.
  • Il divieto di usare le somme disimpegnate per spese nuove mantiene intatto il tetto di spesa, quindi la flessibilità non costa bilancio aggiuntivo.
  • La Compagnia Nazionale per gli Investimenti ottiene una base giuridica chiara per le spese dei progetti europei in partenariato.
  • La capitalizzazione della Banca Nazionale di Sviluppo con fondi a fondo perduto accelera un investimento già assunto nel PNRR.

Che cosa resta un problema

  • Il termine del 30 agosto 2026 è molto breve per una società che deve saldare integralmente i propri arretrati: la legge entra in vigore il 16 agosto, restano quindi due settimane.
  • La legge non dice chi verifica la situazione al 30 agosto, né che cosa succede se gli arretrati riappaiono dopo quella data.
  • L’autorizzazione resta discrezionale, tramite memorandum del Governo, quindi nessuna società ha la certezza di ottenere il via libera anche se soddisfa le condizioni.
  • Il requisito di non prevedere perdite per tutto il 2026 è una proiezione, non un fatto verificabile alla data della domanda, il che lascia spazio a interpretazioni.
  • Il testo si legge con difficoltà senza avere sotto mano le tre ordinanze, perché non riproduce il contesto che modifica.
  • La ridistribuzione degli stanziamenti verso il capitale della Banca Nazionale di Sviluppo riduce, specularmente, le somme disponibili sull’articolo dei fondi europei a fondo perduto.

Consigli pratici

  1. Se lavori in un’azienda di Stato con posti vacanti bloccati, verifica subito la situazione dei pagamenti arretrati al 31 dicembre 2025. Se c’erano arretrati, ma non perdite, la società rientra nella nuova lettera c).
  2. Fissa il 30 agosto 2026 come scadenza interna per il pagamento di tutte le fatture arretrate. La condizione si verifica a quella data, non alla data di presentazione del memorandum.
  3. Prepara per tempo l’analisi debitamente motivata richiesta dall’articolo XXXVI. Senza di essa il Governo non ha nulla da approvare, a prescindere dal rispetto delle condizioni finanziarie.
  4. Inserisci nella documentazione la proiezione per tutto il 2026, che deve mostrare zero perdite e zero pagamenti arretrati. È un requisito distinto dalla situazione al 30 agosto.
  5. Se sei ordinatore principale di spesa, fai l’inventario degli impegni giuridici assunti nel 2026 su titoli diversi da quelli iscritti in bilancio. Possono essere disimpegnati e reimpegnati sul titolo corretto.
  6. Non costruire piani sulle somme disimpegnate. Non possono finanziare spese nuove, non possono essere stornate ad altri titoli e non possono andare al Fondo di riserva.
  7. Se sei partner in un progetto europeo con la Compagnia Nazionale per gli Investimenti, rivedi l’accordo di attuazione. È lì che ora viene stabilito il meccanismo, e da esso dipende l’ammissibilità delle spese.

Domande frequenti

Quali società sono interessate dalla nuova regola sulle assunzioni?
Gli operatori economici che applicano l’Ordinanza del Governo n. 26/2013 sulla disciplina finanziaria, cioè le società di cui lo Stato o le unità amministrativo-territoriali sono azionisti unici o di maggioranza, oppure nelle quali detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione di maggioranza. La nuova lettera c) si rivolge a quelle che avevano pagamenti arretrati al 31 dicembre 2025, ma non avevano perdite alla stessa data.
La società può assumere automaticamente dopo il 16 agosto?
No. La legge si limita ad aggiungerla all’elenco di chi può chiedere l’autorizzazione del Governo. La copertura dei posti vacanti e l’aumento del numero del personale avvengono comunque dopo l’approvazione con memorandum, sulla base di un’analisi debitamente motivata.
Che cosa succede se gli arretrati non vengono estinti entro il 30 agosto 2026?
La condizione della lettera c) non è soddisfatta, quindi la società non può avvalersi di questa base giuridica. La legge non prevede una data alternativa né una procedura di proroga.
Che cosa significa disimpegno degli stanziamenti di impegno?
È l’operazione con cui le somme riservate per un determinato titolo di spesa vengono liberate e iscritte al titolo su cui l’impegno giuridico è stato effettivamente assunto. L’importo totale non aumenta, si sposta soltanto all’interno del bilancio dello stesso ordinatore.
Gli stanziamenti disimpegnati possono finanziare altri progetti?
No. Il comma (2) del nuovo articolo 810 vieta espressamente di usarli per assumere spese nuove, di stornarli ad altri titoli e di cederli al Fondo di riserva di bilancio a disposizione del Governo.
Che cos’è l’investimento 11 del PNRR citato nella legge?
L’iniezione di capitale nella Banca Nazionale di Sviluppo, finanziata dalla componente di prestito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La legge consente che somme iscritte all’articolo dei fondi europei a fondo perduto del bilancio del Ministero delle Finanze siano ridistribuite lì, alle condizioni dell’articolo 59 della legge di bilancio per il 2026.
Quando entra in vigore la legge?
Il 16 agosto 2026. Le leggi entrano in vigore 3 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, termine calcolato in giorni di calendario a partire dal giorno della pubblicazione, ai sensi dell’articolo 12 della Legge n. 24/2000.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 672 del 13 agosto 2026 16 pagine PDF, 111 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.