In breve

  • Il regime di aiuti di Stato per gli investimenti nei porti riceve un calendario nuovo. La misura 1, quella per l’infrastruttura portuale e il dragaggio, si chiude il 31 dicembre 2026, con pagamenti fino al 31 dicembre 2028. La misura 2, quella per l’efficienza energetica, può concedere aiuti fino al 31 dicembre 2028, con pagamenti fino al 31 dicembre 2030.
  • Il bilancio della misura 2 resta di 150 milioni di euro dal Fondo per la modernizzazione, ma si converte al tasso InforEuro del giugno 2026, di 5,2481 lei per euro. Ne risulta una dotazione di 787,2 milioni di lei.
  • Qualunque bando lanciato dopo il 31 dicembre 2026 sulla misura 2 dipende da una condizione sospensiva legata a un regolamento europeo non ancora adottato. Il decreto la invoca, ma non la definisce da nessuna parte.
Atto: Decreto del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ad interim, n. 822 del 1° settembre 2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 762 dell’8 settembre 2026
Entrata in vigore: 8 settembre 2026, data della pubblicazione

I 150 milioni di euro che lo Stato tiene da parte per i porti romeni hanno, dall’8 settembre 2026, un termine più vicino e una condizione appesa a esso. Il Decreto del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ad interim, n. 822/2026 riscrive tre articoli del regime di aiuti di Stato approvato nel 2023 per gli investimenti nel trasporto per vie navigabili. È il sesto intervento di questo tipo in sette giorni, dopo i cinque decreti, n. 817-821/2026, pubblicati il 2 settembre, che hanno inserito la stessa clausola in altri regimi di finanziamento dei trasporti.

Il regime in questione è stato approvato con il Decreto n. 1.848/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 954 del 23 ottobre 2023. Nella forma iniziale aveva una sola componente: fondi europei per la costruzione, la sostituzione e l’ammodernamento dell’infrastruttura nei porti marittimi e fluviali, per le strade di accesso alla zona portuale e per il dragaggio, con un bilancio di 1,11 miliardi di euro, metà dal Fondo di coesione e metà come cofinanziamento dal bilancio dello Stato o dai bilanci locali. Nel 2025 il ministero ha aggiunto una seconda componente, la misura 2, finanziata dal Fondo per la modernizzazione, che paga investimenti per la riduzione del consumo di energia nei porti: stazioni modulari di ricarica delle batterie di tipo container, produzione di energia da fonti rinnovabili in loco e sistemi di stoccaggio dell’elettricità.

Il decreto di adesso tocca tre cose. Riscrive per intero l’articolo che stabilisce quanto vive il regime, sostituisce il comma che fissa il bilancio della misura 2 e aggiunge una regola di calcolo che sottrae dall’aiuto l’utile che l’investimento porterà al beneficiario. Il resto del regime, compresi i massimali per progetto e le intensità di aiuto per l’infrastruttura portuale, resta intatto.

Il pezzo davvero importante è il comma (3) del nuovo articolo 14. Lì il ministero riconosce che il fondamento europeo su cui poggia tutto il regime, il Regolamento (UE) n. 651/2014, scade il 31 dicembre 2026, e si impegna ad allineare il regime al regolamento che ne prenderà il posto, chiedendo anche un nuovo parere al Consiglio della Concorrenza. Se l’allineamento non avviene, i contratti non si possono più firmare. Il comma (4) va oltre e blocca, per la misura 2, sia il lancio dei bandi sia la concessione degli aiuti dopo il 31 dicembre 2026, fino a quando non si realizza ciò che il testo chiama condizione sospensiva.

Il decreto è firmato, per il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ad interim, dal segretario di Stato Horațiu-Lucian Cosma. L’articolo 9 comma (7) della Decisione del Governo n. 370/2021 sull’organizzazione del ministero permette al ministro di delegare, con decreto, una parte delle proprie attribuzioni ai segretari di Stato, e il comma (4) dello stesso articolo è quello che gli dà il potere di emanare decreti. La firma ha quindi copertura.

Gli effetti che produce

Per le amministrazioni portuali, per gli operatori privati dei porti e per i comuni che gestiscono porti piccoli, l’effetto immediato è un calendario. L’aiuto sulla misura 2 si può concedere fino al 31 dicembre 2028, e il denaro può arrivare effettivamente sui conti fino al 31 dicembre 2030. Fra l’ultimo giorno in cui si può firmare un contratto e l’ultimo giorno di pagamento ci sono esattamente due anni. La stessa distanza di due anni esiste anche nella misura 1, fra il 31 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2028, quindi il ministero ha mantenuto lo stesso rapporto per entrambe le componenti.

Il calendario è in ritardo anche nella contabilità stessa dei porti: i bilanci 2026 delle amministrazioni di Constanța e Galați sono stati approvati soltanto nel 264° giorno dell’anno.

Il secondo effetto è finanziario e si vede solo facendo la conversione. Il bilancio di 150 milioni di euro si converte al tasso InforEuro del giugno 2026, pubblicato dalla Commissione europea a 5,2481 lei per euro. La dotazione della misura 2 vale dunque 787.215.000 lei. Il tasso è congelato al mese di giugno, il che significa che i successivi deprezzamenti del leu non aumentano la somma disponibile. Per confronto, il tasso InforEuro del mese di settembre 2026 è di 5,2584 lei per euro, dello 0,2% superiore a quello usato nel decreto.

Il terzo effetto è una restrizione dell’aiuto per progetto. Il nuovo comma introdotto all’articolo 18 stabilisce che l’aiuto concesso sulla misura 2 non può superare la differenza fra i costi ammissibili e l’utile di esercizio che l’investimento genera. L’utile si sottrae in anticipo, sulla base dell’analisi finanziaria del progetto, con stime ragionevoli o con un meccanismo di recupero. In traduzione: un porto che monta pannelli fotovoltaici e batterie e risparmia sulla bolletta non riceve aiuto per l’intero investimento, ma solo per la parte che non si ripaga da sola. La regola esisteva già nel regime per gli investimenti nell’infrastruttura portuale. Ora si applica anche alla componente energetica.

Il quarto effetto è l’incertezza. Per qualunque bando lanciato dopo il 31 dicembre 2026, il ministero si pone da solo un ostacolo che non può togliere da solo, perché dipende dall’adozione di un regolamento a Bruxelles e da un parere del Consiglio della Concorrenza. Chi prepara un piano di investimenti per il 2027 non ha da che cosa calcolare la data in cui si apre la finestra.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il confronto più chiaro si fa con la forma del 2023, che è anche l’unica pubblicata nel portale legislativo ufficiale. Lì il regime si applicava fino al 31 dicembre 2025, con pagamenti fino al 31 dicembre 2026, aveva un bilancio di 1,11 miliardi di euro e stimava un massimo di 100 beneficiari. Non esisteva alcuna misura 2, nessun denaro dal Fondo per la modernizzazione e nessun riferimento all’efficienza energetica. La distanza fra quella forma e quella di oggi è un bilancio aggiuntivo di 150 milioni di euro e quattro anni in più di vita.

Rispetto alla forma immediatamente precedente, quella risultata dalla modifica del 2025, il decreto cambia la durata della misura 2 e il modo in cui si calcola l’aiuto per essa. Qui bisogna dire con chiarezza che cosa si può verificare e che cosa no. La documentazione messa in consultazione pubblica dal ministero l’8 luglio 2025 annunciava, per la misura 2, l’applicazione del regime fino al 31 dicembre 2029, pagamenti fino al 31 dicembre 2030 e un periodo di attuazione dei progetti non superiore al 30 giugno 2030. Il testo pubblicato adesso fissa per la concessione degli aiuti il 31 dicembre 2028, un anno prima di quanto annunciava il ministero. La forma effettivamente adottata nel 2025 non è consultabile nel portale legislativo, che mostra ancora la variante del 2023, quindi non possiamo affermare se il termine sia stato accorciato da questo decreto o se fosse il 2028 già dall’adozione.

Ciò che è certo è che l’elemento nuovo del decreto, i commi (3) e (4) dell’articolo 14, non esisteva nella forma del 2023 e non figurava nemmeno nella documentazione di consultazione del 2025. La clausola di allineamento al futuro regolamento europeo compare per la prima volta in questo regime ed è identica, nella sostanza, a quella introdotta il 2 settembre 2026 in altri cinque regimi dei trasporti. Il decreto fa qui una distinzione corretta: limita il blocco del comma (4) alla misura 2, perché la misura 1 si chiude comunque il 31 dicembre 2026, cioè nel giorno in cui scade anche il regolamento europeo.

Infine, il bilancio della misura 2 resta di 150 milioni di euro, la stessa cifra che il ministero annunciava nel luglio 2025. Ciò che cambia è il mese di riferimento per il tasso. Al tasso InforEuro del giugno 2025, di 5,0608 lei per euro, gli stessi 150 milioni corrispondevano a 759,1 milioni di lei. Al tasso del giugno 2026 corrispondono a 787,2 milioni. La differenza, 28,1 milioni di lei, viene esclusivamente dal deprezzamento del leu del 3,7% in un anno, non da una dotazione aggiuntiva.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La misura 2 riceve due anni in più di concessione dell’aiuto rispetto alla misura 1, il che dà tempo a investimenti energetici che richiedono studi, pareri di allacciamento alla rete e permessi di costruire.
  • Il ministero riconosce esplicitamente che il fondamento europeo scade alla fine del 2026 e si assume un impegno scritto di allineamento, invece di lasciare il problema non scritto fino a quando si presenta.
  • La deduzione dell’utile di esercizio allinea la misura 2 alla regola che si applicava già all’infrastruttura portuale e riduce il rischio che un beneficiario incassi aiuti per un investimento che si sarebbe comunque ammortizzato da solo.
  • Il blocco del comma (4) è limitato alla misura 2, quindi non impedisce inutilmente la conclusione dei bandi della misura 1, che si chiudono comunque il 31 dicembre 2026.
  • Il bilancio è espresso con un mese di riferimento chiaro per il tasso, il che elimina le discussioni su quale tasso si applichi al momento della contrattazione.

Che cosa resta un problema

  • La condizione sospensiva invocata dal comma (4) non è definita in nessun punto del decreto, quindi nessuno può dire che cosa debba accadere perché il ministero possa aprire un bando nel 2027.
  • I commi (3) e (4) danno risposte diverse per i primi sei mesi del 2027, il periodo di adattamento previsto dal regolamento europeo.
  • Il decreto non dice quanto dura il periodo transitorio da cui dipende tutto, benché lo nomini tre volte nello stesso comma.
  • Non esiste alcuna disposizione transitoria per le domande di finanziamento già depositate o per i contratti già firmati sulla misura 2, se esistono.
  • Il tasso fisso del giugno 2026 significa che, se il leu si deprezza fino alla contrattazione, la dotazione in lei non cresce e i lavori costeranno di più.
  • Il termine di completamento degli investimenti, annunciato dal ministero come il 30 giugno 2030, non è toccato da questo decreto, benché la data entro cui si può concedere l’aiuto si chiuda 18 mesi prima.

Consigli pratici

  1. Se preparate un progetto sulla misura 2, trattate il 31 dicembre 2026 come la data reale di decisione, non il 31 dicembre 2028. Un fascicolo depositato e contrattato entro quella data non dipende da alcun regolamento futuro.
  2. Chiedete per iscritto alla Direzione generale programmi europei trasporti, con una richiesta di informazioni di interesse pubblico, che cosa il ministero consideri essere la condizione sospensiva dell’articolo 14 comma (3) e chi ne accerti il verificarsi. La risposta è l’unica interpretazione che potrete invocare in seguito.
  3. Mettete nel bilancio del progetto il tasso di 5,2481 lei per euro, quello del giugno 2026, non il tasso del giorno. La differenza di qualche punto percentuale decide se una voce di spesa rientra o no nel massimale.
  4. Calcolate l’utile di esercizio dell’investimento prima di depositare, non dopo. L’aiuto si riduce esattamente di quella somma, e un’analisi finanziaria ottimistica vi taglia da sola il finanziamento.
  5. Verificate la guida del richiedente relativa alla misura 2 per i massimali per progetto e per il meccanismo di recupero dell’utile. Il decreto rinvia esplicitamente alla guida per i dettagli, quindi non trovate tutto nel regime.
  6. Se gestite un porto che non è sulla rete TEN-T, la misura 2 vi riguarda comunque, a differenza della misura 1, che è legata alla rete centrale e globale.
  7. Seguite la pubblicazione del nuovo regolamento europeo di esenzione per categoria. Senza di esso, i bandi del 2027 e del 2028 non si possono aprire, qualunque cosa dica il calendario del ministero.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il Decreto n. 822/2026?
L’8 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 762. I decreti ministeriali entrano in vigore alla pubblicazione, se non prevedono essi stessi una data successiva, e questo decreto non la prevede.
Chi può ottenere denaro dalla misura 2?
Le società nazionali che gestiscono l’infrastruttura portuale, gli operatori portuali privati, le autorità locali per i porti che amministrano e gli altri gestori di infrastruttura di trasporto per vie navigabili, secondo l’Ordinanza del Governo n. 22/1999. Si possono presentare progetti sia per porti della rete TEN-T sia per porti al di fuori di essa.
Che cosa si finanzia concretamente con la misura 2?
Investimenti per la riduzione del consumo di energia nei porti, fra cui stazioni modulari di ricarica delle batterie di tipo container, produzione di energia da fonti rinnovabili in loco e i relativi sistemi di stoccaggio dell’elettricità. Sono investimenti nell’aumento della capacità della rete elettrica del porto, non nelle banchine o nel dragaggio.
Quanti soldi ci sono e quanto fanno in lei?
150 milioni di euro dal Fondo per la modernizzazione. Al tasso InforEuro del giugno 2026, indicato dal decreto, cioè 5,2481 lei per euro, fanno 787.215.000 lei.
Entro quando si possono presentare progetti?
Il decreto non fissa una data di presentazione, ma una data entro cui si può concedere l’aiuto, il 31 dicembre 2028. Le date di apertura e di chiusura di ciascun bando si stabiliscono con la guida del richiedente. Per qualunque bando aperto dopo il 31 dicembre 2026 si applica però la condizione dell’articolo 14 comma (4).
Perché conta il 31 dicembre 2026?
Perché allora scade il Regolamento (UE) n. 651/2014, il regolamento europeo che esonera questo regime dall’obbligo di essere notificato alla Commissione europea. Senza un fondamento di questo tipo, l’aiuto non si può concedere.
Che cosa succede se il nuovo regolamento europeo tarda?
Il decreto dice che, in mancanza dell’allineamento, non si potranno più concludere contratti né concedere aiuti in base al regime. Il regolamento attuale prevede all’articolo 58 comma (4) un periodo di adattamento di sei mesi dopo la scadenza, quindi fino al 30 giugno 2027. Che cosa accada all’interno di questi sei mesi è esattamente il punto che il decreto lascia poco chiaro.
Cambia qualcosa per gli investimenti in banchine, strade di accesso o dragaggio?
I termini restano quelli noti per la misura 1: l’aiuto si concede fino al 31 dicembre 2026, i pagamenti si fanno fino al 31 dicembre 2028. I massimali per progetto e le intensità di aiuto non sono toccati da questo decreto.
Che cosa significa che si sottrae l’utile di esercizio?
L’aiuto non può superare la differenza fra i costi ammissibili dell’investimento e il guadagno che l’investimento porta al beneficiario dall’esercizio. La sottrazione si fa prima della concessione, sulla base dell’analisi finanziaria del progetto, con stime ragionevoli o con un meccanismo attraverso il quale lo Stato recupera in seguito la differenza.
Il decreto è firmato da un segretario di Stato. È valido?
Sì. L’articolo 9 comma (4) della Decisione del Governo n. 370/2021 prevede che il ministro dei trasporti e delle infrastrutture emani decreti, e il comma (7) dello stesso articolo gli permette di delegare con decreto una parte delle attribuzioni ai segretari di Stato.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • L’articolo 14 comma (4) rinvia a una condizione sospensiva che il comma (3) non istituisce. Il comma (4) dice che il lancio dei bandi e la concessione degli aiuti sulla misura 2 dopo il 31 dicembre 2026 avvengono «soltanto dopo l’adempimento della condizione sospensiva prevista al comma (3)». Il comma (3) contiene però un impegno del ministero e due divieti, non una condizione. In esso si mescolano tre fatti distinti: l’adozione del nuovo regolamento europeo di esenzione per categoria, la modifica del regime per allinearlo a esso e il nuovo parere del Consiglio della Concorrenza, ai quali si aggiunge la trasmissione di una scheda di informazioni sintetiche, richiesta soltanto «se sarà necessario». I tre eventi si verificano in date diverse e dipendono da autorità diverse. Un gestore portuale che pianifica la presentazione nel 2027 non può stabilire dal testo pubblicato quale di essi apra la finestra e chi accerti che si è verificato.
  • L’articolo 14 comma (3) e il comma (4) danno risposte diverse per i primi sei mesi del 2027. Il comma (3) vieta la conclusione dei contratti «successivamente alla scadenza del periodo transitorio previsto dal Regolamento», il che significa che, all’interno di quel periodo, i contratti restano possibili anche se il regime non è ancora allineato. Il comma (4) vieta, per la misura 2, la concessione di qualunque aiuto dopo il 31 dicembre 2026 fino all’adempimento della condizione. Il periodo di adattamento previsto all’articolo 58 comma (4) del Regolamento (UE) n. 651/2014 è di sei mesi dalla cessazione della validità del regolamento, quindi si conclude il 30 giugno 2027. Per l’intervallo dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 un comma permette la firma dei contratti, l’altro la impedisce. La differenza decide se un bando si possa aprire nella prima metà del 2027 oppure no, e in gioco ci sono 150 milioni di euro.

Analisi della redazione

La cifra che dice di più su questo decreto non compare al suo interno. La misura 2 può concedere aiuti dal giorno della pubblicazione, l’8 settembre 2026, fino al 31 dicembre 2028, cioè 845 giorni. Di questi, soltanto 114 giorni, fino al 31 dicembre 2026, sono coperti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, il fondamento che il decreto invoca. Aggiungendo anche il periodo di adattamento di sei mesi previsto dall’articolo 58 comma (4) dello stesso regolamento, arriviamo a 295 giorni. Restano 550 giorni, cioè il 65% della finestra di concessione, che poggiano su un regolamento europeo non ancora adottato e il cui contenuto non è noto. Il ministero non lo nasconde, al contrario, lo scrive. Ma lo scrive come impegno, non come soluzione, e un impegno non si può mettere nel bilancio di un porto.

La seconda osservazione riguarda le proporzioni. La misura 2 vale 150 milioni di euro contro gli 1,11 miliardi della misura 1, cioè il 13,5% del bilancio della componente di infrastruttura portuale e l’11,9% del totale del regime, che arriva ora a 1,26 miliardi di euro. La documentazione del ministero del luglio 2025 stima un massimo di 100 beneficiari per la misura 2 e un bilancio medio annuo non superiore a 75 milioni di euro per procedura competitiva. Da queste due cifre risulta un aiuto medio di 1,5 milioni di euro, cioè 7,87 milioni di lei, e un piano costruito per circa due tornate di finanziamento. Poiché la prima tornata deve entrare nei 114 giorni sicuri, l’intero equilibrio del regime dipende dalla seconda, che è proprio quella condizionata.

La terza osservazione è una discrepanza di calendario che il decreto si lascia alle spalle. Il ministero ha annunciato pubblicamente, l’8 luglio 2025, che il periodo di attuazione dei progetti della misura 2 non può superare il 30 giugno 2030. Il decreto di adesso chiude la concessione degli aiuti al 31 dicembre 2028, quindi un beneficiario che firma il contratto nell’ultimo giorno possibile ha 18 mesi per completare l’investimento, mentre chi firma nel 2027 ne ha fra due e tre anni. La differenza fra le due situazioni non nasce da una decisione di politica pubblica, ma dal ritardo di un regolamento europeo. Sempre dalla documentazione di consultazione del 2025 risulta che la misura 2 doveva applicarsi fino al 31 dicembre 2029, un anno in più di quanto prevede il testo pubblicato adesso. La forma effettivamente adottata nel 2025 non è disponibile nel portale legislativo ufficiale, che mostra ancora la variante del 2023, per cui non possiamo stabilire in quale dei due decreti si sia perso l’anno.

Vale la pena dire anche che cosa va bene. La limitazione del blocco alla misura 2, con il comma (4), è fatta correttamente, perché la misura 1 si estingue comunque insieme al regolamento. La deduzione dell’utile di esercizio, aggiunta all’articolo 18, allinea la componente energetica alla regola già applicata all’infrastruttura portuale, con la stessa nota a piè di pagina su stime ragionevoli e meccanismo di recupero, quindi è un’integrazione coerente, non un’improvvisazione. Resta però un filo che si ripete. Il 2 settembre 2026 abbiamo segnalato, a proposito del Decreto n. 818/2026, che il rinvio a una condizione sospensiva resta privo di oggetto, e il 7 agosto 2026 avevamo segnalato la stessa cosa per il regime «e-Mobility RO». È la terza volta in cinque settimane che la stessa formula circola fra i regimi senza essere completata. Non è una svista di redazione, ma un testo standard che si copia.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Definire la condizione sospensiva nello stesso comma che la istituisce. Una sola frase che dica che la finestra si apre alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania del decreto di allineamento, successivo al parere del Consiglio della Concorrenza, trasformerebbe un’incertezza in una data verificabile da chiunque.
  • Scrivere nel regime la durata del periodo transitorio e la data in cui si conclude. Sono sei mesi, secondo l’articolo 58 comma (4) del regolamento, quindi il 30 giugno 2027. Il testo lo nomina tre volte senza quantificarlo, e il lettore deve aprire il regolamento per saperlo.
  • Armonizzare i commi (3) e (4) per l’intervallo gennaio-giugno 2027. O i contratti si possono firmare nel periodo di adattamento, oppure no. Entrambe le soluzioni sono difendibili, ma il testo non può contenerle tutte e due.
  • Correlare la data di concessione dell’aiuto con il termine di completamento degli investimenti. Se il termine di attuazione resta il 30 giugno 2030, l’ultimo giorno di contrattazione andrebbe scelto in modo che ogni beneficiario abbia la stessa durata minima di esecuzione, non fra 18 mesi e tre anni a seconda della fortuna.
  • Pubblicare la forma consolidata del regime insieme al decreto di modifica. Il portale legislativo mostra ancora la variante del 2023, benché il regime sia stato modificato almeno tre volte. Un operatore portuale non può leggere oggi, in un solo posto, le regole in base alle quali presenta la domanda.
  • Aggiungere una disposizione transitoria per i fascicoli in valutazione. Il decreto cambia il modo di calcolo dell’aiuto sulla misura 2, con la deduzione dell’utile di esercizio, senza dire se la regola si applichi anche alle domande depositate prima dell’8 settembre 2026.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 762 dell’8 settembre 2026 16 pagine PDF, 113 KB l'atto inizia a pagina 4

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.