In breve
- La Corte costituzionale ha constatato che l’iniziativa legislativa dei cittadini sulle leggi dell’istruzione soddisfa le condizioni previste dalla Costituzione, quindi può essere discussa in Parlamento. Dei 19 articoli e punti del progetto, 8 passano, 11 cadono perché disciplinano norme di carattere fiscale.
- Passano le misure che non richiedono denaro aggiuntivo: classi più piccole (al massimo 22 alunni alla primaria, 26 alla scuola media e al liceo, 28 al postsecondario), la classe ottava organizzata separatamente, il ritorno all’orario di insegnamento di 18 ore dal 1° settembre 2026, il carico universitario di massimo 16 ore convenzionali e due ore in meno, su richiesta, per i docenti con oltre 25 anni di insegnamento e il primo grado didattico.
- Cadono tutte le misure che costano: il compenso per il pagamento a ora, il premio di insediamento pari a 3 stipendi, le borse della laurea e del master per l’insegnamento, la borsa di eccellenza olimpica, le borse dei romeni all’estero per tutto l’anno, i due stipendi al pensionamento dei docenti universitari, i voucher vacanza e il pagamento delle somme riconosciute da sentenze.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 769 del 10 settembre 2026
Entrata in vigore: 10 settembre 2026, data della pubblicazione
Il progetto di legge con cui 153.532 cittadini chiedono il ritorno alle classi più piccole e all’orario di insegnamento di 18 ore può essere discusso in Parlamento, ma senza nessuna delle previsioni che avrebbero significato denaro in più. La Corte costituzionale ha deliberato il 15 luglio 2026, all’unanimità, che l’iniziativa legislativa dei cittadini sulle leggi dell’istruzione soddisfa le condizioni previste dall’articolo 74 della Costituzione, con l’eccezione di undici punti che disciplinano norme di carattere fiscale. La delibera è stata pubblicata soltanto il 10 settembre 2026, 57 giorni dopo la decisione, e tra le due date il Parlamento ha legiferato esso stesso su uno dei temi dell’iniziativa, il tetto dell’esonero per i dirigenti scolastici.
L’atto non è una normale sentenza di incostituzionalità, e la differenza conta. La Corte rende sentenze quando verifica se una legge o un’ordinanza rispetti la Costituzione. Rende delibere in un piccolo numero di attribuzioni di verifica, tra cui la convalida dell’elezione del Presidente, la constatazione delle circostanze che giustificano l’interim della carica di Presidente e, ai sensi dell’articolo 146 lettera j) della Costituzione, la verifica delle condizioni per l’esercizio dell’iniziativa legislativa da parte dei cittadini. Qui la Corte non giudica se il progetto sia buono o cattivo. Giudica se i cittadini abbiano il diritto di presentarlo.
Ciò che verifica, esattamente, sono tre cose, e il loro fondamento è l’articolo 48 della legge n. 47/1992 e l’articolo 7 della legge n. 189/1999. Primo: se la proposta è stata pubblicata come la legge richiede e se le liste di firme sono state confermate dai sindaci o dai funzionari da essi delegati. Secondo: se sono state raccolte almeno 100.000 firme di cittadini con diritto di voto e se esse provengono da almeno un quarto dei distretti del Paese, con un minimo di 5.000 firme in ciascun distretto e nel municipio di Bucarest. Terzo: se l’oggetto della proposta non rientra nelle materie vietate dall’articolo 74 comma (2) della Costituzione, cioè le questioni fiscali, quelle di carattere internazionale, l’amnistia e la grazia. La Corte ha affermato esplicitamente, al paragrafo 11, che l’opportunità dell’iniziativa non la riguarda: quella resta del Parlamento.
Chi ha promosso l’iniziativa si vede dall’atto: un comitato promotore di undici persone, costituito con dichiarazione autenticata il 19 novembre 2025, in cui figurano i leader delle federazioni sindacali dell’istruzione. L’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa è la legge n. 141/2025 su alcune misure fiscali e di bilancio, in vigore dal 28 luglio 2025, che ha aumentato di due ore l’orario di insegnamento, ha alzato il numero di alunni per classe, ha tagliato il compenso per il pagamento a ora e ha ridotto le borse degli studenti. L’iniziativa chiede, in sostanza, di riportare i testi alla forma anteriore a quella legge.
L’aritmetica delle firme mostra quanto severamente venga filtrata un’iniziativa di questo tipo. Nelle liste depositate c’erano 185.568 firme. Le autorità pubbliche ne hanno attestate 162.195, quindi 23.373 non recavano alcuna attestazione, cioè il 12,6% del totale. Di quelle attestate, la Corte ne ha trovate legalmente attestate 153.532, quindi ne ha escluse altre 8.663, cioè il 5,3% di quelle confermate dai comuni. In tutto, 32.036 firme, il 17,3% di quante ne erano state raccolte, non sono state conteggiate. Ciò che è rimasto supera la soglia costituzionale di 100.000 firme di 53.532, cioè del 53,5%.
I motivi delle esclusioni sono elencati al paragrafo 14 e sono vizi dei comuni, non dei firmatari: attestazioni fatte nelle zone rurali da persona diversa dal sindaco, nei distretti di Dâmbovița, Dolj, Gorj o Neamț; attestazioni fatte nelle zone urbane da persona diversa dal sindaco, senza indicare l’atto di delega, a Dâmbovița e Vrancea; mancanza del timbro, in dodici distretti citati come esempio, da Argeș e Bacău fino a Vâlcea e Vrancea; liste trasmesse in copia e non in originale, ad Argeș, Caraș-Severin, Constanța, Vaslui e Vrancea. In senso inverso, la Corte non ha considerato un vizio la mancanza della data di attestazione, che riguardava 3.856 sostenitori, né l’assenza di una formula espressa di attestazione, purché la lista recasse la firma e il timbro dell’autorità.
La condizione della diffusione territoriale è passata per un soffio. I promotori avevano depositato documenti da cui risultava che 15 distretti avrebbero avuto ciascuno almeno 5.000 firme attestate. Dopo la verifica della legalità delle attestazioni ne sono rimasti 12: il municipio di Bucarest, Bihor, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu e Teleorman. Ne sono caduti tre. Covasna è scesa da 5.317 firme dichiarate a 4.587 legalmente attestate, 413 sotto la soglia. Maramureș è scesa da 5.113 a 4.992, quindi ha mancato la soglia di 8 firme. Dolj ha perso di più: delle 6.386 firme attestate ne sono rimaste 2.822 legalmente attestate, cioè se ne sono perse il 55,8%.
Gli effetti che produce
La delibera è definitiva e generalmente vincolante e produce effetti dal 10 settembre 2026, data della pubblicazione. L’articolo 11 comma (3) della legge n. 47/1992 prevede che le delibere della Corte siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Romania e siano generalmente vincolanti, con efficacia solo per il futuro. Non esiste mezzo di impugnazione.
Il primo effetto è procedurale. L’articolo 7 comma (5) della legge n. 189/1999 lega l’avvio della procedura parlamentare alla data in cui la Camera riceve la delibera, non alla data della sua pubblicazione. La Camera dei Deputati, dove la proposta è stata registrata il 25 giugno 2026 e che ha rimesso la questione alla Corte, può dunque iniziare il dibattito. Del progetto entra in discussione soltanto la parte convalidata: gli undici punti dichiarati incostituzionali non possono essere adottati per questa via e non possono nemmeno essere reintrodotti con emendamenti a questa proposta.
Il secondo effetto è di contenuto ed è utile leggerlo punto per punto, perché i titoli della stampa non lo coprono. Entrano in Parlamento otto unità del progetto. L’articolo I punti 1, 2 e 3 riscrivono il numero di alunni per classe e le regole di costituzione delle formazioni di studio. L’articolo I punto 7 elimina dal mansionario l’attuale riduzione di due ore delle attività diverse dall’insegnamento. L’articolo I punto 8 introduce, su richiesta, la riduzione di due ore dell’orario di insegnamento per i docenti con oltre 25 anni di insegnamento e il primo grado didattico, senza riduzione dello stipendio. L’articolo II punto 1 riscrive il contenuto dei finanziamenti per il dottorato. L’articolo II punto 6 abbassa il carico didattico universitario massimo da 18 a 16 ore convenzionali a settimana. L’articolo III pone fine, dal 1° settembre 2026, alla deroga con cui l’orario di insegnamento nel preuniversitario è stato aumentato.
Cadono undici unità. L’articolo I punti 4 e 5 cambiavano il modo di calcolo del compenso per il pagamento a ora e aggiungevano una maggiorazione del 10% per chi svolge anche la gestione della classe. L’articolo I punto 6 alzava il premio di insediamento per i titolari assegnati in zone svantaggiate o isolate da un salario minimo lordo nazionale a 3 stipendi di base del docente. L’articolo II punti 2, 3, 4 e 5 riguardavano le borse: l’importo delle borse della laurea per l’insegnamento a doppia specializzazione e del master per l’insegnamento rapportato allo stipendio netto di un docente all’inizio della carriera invece che al salario minimo netto, il ripristino della borsa di eccellenza olimpica internazionale, abrogata nel luglio 2025, e la concessione delle borse dei romeni all’estero per tutto l’anno solare, comprese le vacanze estive. L’articolo II punto 7 avrebbe portato, dall’anno accademico 2026-2027, i due stipendi spettanti al pensionamento al personale docente e di ricerca delle università statali. L’articolo IV chiedeva l’abrogazione di tre testi della legge n. 141/2025 e la modifica di un quarto. L’articolo V cambiava la base di calcolo dei voucher vacanza per il personale dell’istruzione. L’articolo VI chiedeva il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2026, delle somme di natura retributiva riconosciute da sentenze.
Il terzo effetto non si vede nella delibera, ma si vede mettendola accanto alle leggi che l’iniziativa vuole modificare. L’articolo 10 comma (2) della legge n. 198/2023 prevede che qualunque modifica o completamento di quella legge entri in vigore dal primo giorno dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stato adottato per legge. L’articolo 260 comma (16) della legge n. 199/2023 dice lo stesso per l’anno accademico. Se il Parlamento adotta nell’anno scolastico 2026-2027 la parte convalidata dell’articolo I, le classi più piccole non possono applicarsi prima del primo giorno dell’anno scolastico 2027-2028, e il carico universitario di 16 ore convenzionali non può applicarsi prima del primo giorno dell’anno accademico 2027-2028. La regola si può aggirare, e la stessa legge n. 141/2025 e l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 1/2026 le hanno derogato, ma l’aggiramento va scritto nella legge di adozione. Se non è scritto, si applica il rinvio.
Il quarto effetto lo sentiranno i futuri comitati promotori, non i firmatari di questa iniziativa. La Corte ha stabilito, ai paragrafi da 22 a 26, che cosa intende per «questioni fiscali», e l’interpretazione è ampia. Non soltanto tasse e imposte, ma anche «quegli elementi che hanno un impatto rilevante sul bilancio dello Stato e che non riguardano l’impostazione futura della sua formazione, ma sono destinati ad applicarsi all’interno dell’esecuzione di bilancio in corso, come per esempio la concessione di maggiorazioni o di somme fisse a carico del bilancio dello Stato». Il motivo, afferma la Corte, è che i cittadini non hanno la visione d’insieme delle entrate e delle spese di bilancio, e un aumento rilevante della spesa pubblica richiede necessariamente anche un aumento della pressione fiscale.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino a questa delibera, l’articolo 74 comma (2) della Costituzione vietava alle iniziative dei cittadini le «questioni fiscali», senza dire quali fossero. La Corte riconosce apertamente, al paragrafo 22, che il testo «fa un rinvio generico», senza delimitare, e che ha dovuto partire dalla definizione di fisco del dizionario dell’Accademia per capire che cosa significhi. La conclusione del paragrafo 26 è che spetta alla Corte stabilire, caso per caso, quali aspetti fiscali siano vietati. In altre parole, il confine si sposta dal testo alla giurisprudenza.
Nel merito, il cambiamento di regime è questo. Prima, un comitato promotore poteva presumere che gli fosse vietato proporre tasse e imposte. Da ora sa che gli è vietato anche proporre una spesa che grava sul bilancio dell’anno in corso, anche se quella spesa si chiama borsa di studio, premio di insediamento o voucher vacanza. Ciò che resta permesso, almeno dopo questo precedente, è la parte organizzativa: quanti alunni stanno in una classe, quante ore insegna un docente, che cosa scrive il mansionario. Cioè esattamente la parte che non si traduce immediatamente in lei pagati dal bilancio.
Il denaro pagato agli alunni resta dunque nelle mani del Governo: nel settembre 2026 una decisione ha lasciato le borse a 450 e 300 lei, togliendole però dal termine che scadeva con l’anno scolastico.
Il secondo cambiamento da ricordare è la dimostrazione a specchio della Corte. La riduzione dell’orario di insegnamento nel preuniversitario, l’articolo III, non è fiscale, sebbene aumenti il numero di posti finanziati. La riduzione del carico universitario da 18 a 16 ore convenzionali, l’articolo II punto 6, non è fiscale, per lo stesso motivo. Ma le borse, il premio di insediamento e i due stipendi al pensionamento sono fiscali. La linea di separazione tracciata dalla Corte non è «costa o non costa», ma «è una somma pagata direttamente a una persona oppure è una regola di organizzazione che ha, tra l’altro, anche un costo».
Quanto alle leggi che l’iniziativa vuole modificare, il confronto mostra quanto cambierebbe. Sul numero di alunni, la forma attuale dell’articolo 23 della legge n. 198/2023 è quella scritta dalla legge n. 141/2025: in media 18 alunni e massimo 24 alla primaria, 20 e massimo 28 alla scuola media, 23 e massimo 30 al liceo, 26 e massimo 32 al postsecondario, 17 e massimo 22 nel gruppo della scuola dell’infanzia. L’iniziativa chiede 16 e massimo 22 alla primaria, 18 e massimo 26 alla scuola media, 22 e massimo 26 al liceo, 22 e massimo 28 al postsecondario, 15 e massimo 20 alla scuola dell’infanzia. La riduzione più forte è al liceo e al postsecondario, quattro alunni in ciascun caso.
Il tetto reale è però un altro rispetto alla cifra della tabella, e questo si vede soltanto mettendo il comma (1) accanto al comma (6). Oggi la direzione distrettuale dell’istruzione può autorizzare il superamento del massimo fino a quattro alunni, quindi una classe di liceo può arrivare legalmente a 34. L’iniziativa mantiene il margine di quattro, ma richiede l’autorizzazione del ministero per qualunque superamento oltre i due. Con il massimo abbassato a 26, la classe di liceo non potrebbe più superare i 30. La differenza si vede dunque in due punti: quattro alunni sulla cifra della tabella e quattro sul tetto effettivo.
Conta altrettanto un testo che non appare in nessun titolo, il comma (11) dello stesso articolo 23, introdotto dalla legge n. 141/2025. Esso impone che, per ciascun livello, filiera e indirizzo, le formazioni di studio superino il valore medio del comma (1), con una sola eccezione per istituto ai sensi del comma (12). È questo il meccanismo che produce gli accorpamenti di classi, non il massimo. L’iniziativa lo abroga, all’articolo I punto 2, e questo punto è passato.
Sull’orario di insegnamento, la situazione di oggi non deriva dall’articolo 207 della legge n. 198/2023, che indica ancora 18 ore, ma dall’articolo LVIII della legge n. 141/2025, una deroga a tempo limitato: dall’anno scolastico 2025-2026 fino all’inizio dell’anno scolastico 2029-2030, l’orario è di 20 ore alla scuola media, al liceo e al postsecondario, di 18 ore invece di 14 per i docenti con il primo grado che svolgono attività di mentorato e di 26 ore invece di 24 nell’istruzione pratica. L’articolo III dell’iniziativa non abroga la deroga, ma le pone fine, stabilendo che dal 1° settembre 2026 si applica di nuovo l’articolo 207 comma (4). L’effetto pratico sarebbe accorciare la deroga di tre anni scolastici.
Sulla riduzione di due ore per anzianità, ciò che l’iniziativa chiede non è un’aggiunta, è uno spostamento. Oggi l’articolo 207 comma (3) consente la riduzione di due ore a settimana del tempo destinato alle attività diverse dall’insegnamento, per i docenti con oltre 25 anni e il primo grado didattico, ma anche per quelli che hanno dimostrato risultati educativi, alle condizioni di una metodologia approvata con decreto ministeriale. L’iniziativa cancella questo testo, all’articolo I punto 7, e al suo posto mette, al punto 8, una riduzione di due ore dell’orario di insegnamento, su richiesta del docente, senza metodologia e senza riduzione dello stipendio. La categoria dei «risultati educativi» sparisce dai beneficiari.
Sui finanziamenti per il dottorato, l’articolo II punto 1, quello che è passato, va nella direzione opposta al resto dell’iniziativa. La forma attuale dell’articolo 63 comma (5) della legge n. 199/2023, così come è stata scritta dalla legge n. 141/2025, contiene una seconda frase: le borse individuali dei dottorandi finanziati dal bilancio, nella forma a tempo pieno, sono concesse per tutta la durata dell’anno solare. Il testo proposto dall’iniziativa conserva la prima frase e lascia fuori la seconda. Adottato così come è scritto, il punto eliminerebbe dalla legge la garanzia che la borsa di dottorato venga pagata anche nei mesi senza corsi.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Un’iniziativa sostenuta da 153.532 cittadini arriva al dibattito parlamentare, e la delibera è stata assunta all’unanimità, quindi senza opinioni dissenzienti che ne indeboliscano l’autorità.
- La Corte non ha perso firme per vizi di forma dei comuni: la mancanza della data di attestazione, che riguardava 3.856 sostenitori, e l’assenza della formula espressa di attestazione sono state trattate come irregolarità senza conseguenze, in continuità con la delibera n. 1 del 26 marzo 2024.
- Ha detto chiaramente che il ritardo nella pubblicazione della proposta, 25 giorni oltre il termine di legge, non porta da solo al rigetto dell’iniziativa dei cittadini. Un vizio procedurale di una fase passata non può più essere usato come pretesto di blocco.
- Per la prima volta esiste un criterio esplicito per l’espressione «questioni fiscali» dell’articolo 74 comma (2) della Costituzione. I prossimi comitati promotori possono verificare il proprio progetto prima di raccogliere una sola firma.
- La Corte ha rifiutato espressamente di entrare nell’opportunità, al paragrafo 11. Il Parlamento resta libero di adottare, modificare o respingere la parte convalidata, e la responsabilità politica resta dove deve stare.
- La parte che è passata è esattamente quella che si sente in aula e non sulla busta paga: il numero di bambini in un gruppo, la classe ottava organizzata separatamente nelle località isolate, le ore di insegnamento a settimana.
Che cosa resta un problema
- L’interpretazione ampia delle «questioni fiscali» sottrae ai cittadini quasi qualunque iniziativa che costi denaro nell’anno in corso. Resta accessibile soltanto il legiferare senza costo immediato, il che restringe sensibilmente un diritto costituzionale.
- Cadono 11 delle 19 unità del progetto, e il filtro non è casuale: tutte le misure che avrebbero messo denaro nelle tasche di qualcuno sono cadute, e ciò che è rimasto è organizzativo.
- La delibera è rimasta 57 giorni non pubblicata. La legge concede alla Corte 30 giorni per decidere, termine rispettato in 14 giorni, ma non le impone alcun termine per la pubblicazione, sebbene dalla pubblicazione dipenda il carattere generalmente vincolante.
- Il solo testo convalidato che aveva una data propria, l’articolo III, fissava il 1° settembre 2026. L’anno scolastico 2026-2027 è iniziato il 7 settembre 2026, e la delibera è uscita il 10 settembre. Il testo è già scaduto nel giorno in cui diventa discutibile.
- Il paragrafo 28 elenca i testi che passano e non menziona l’articolo II punto 6, il carico universitario di 16 ore convenzionali. Il dispositivo lo lascia in piedi, perché non compare nell’elenco delle eccezioni, ma le motivazioni non lo analizzano.
- Il paragrafo 30 descrive il primo punto dell’articolo IV come riguardante la compensazione del lavoro straordinario soltanto con riposo. Il testo abrogato da quel punto, l’articolo XVIII comma (9) della legge n. 141/2025, riguarda altro: il divieto di compensare in denaro le ferie non godute relative al 2026.
- Il paragrafo 13 rinvia alla «legge n. 188/1999» per la disciplina dell’iniziativa legislativa dei cittadini. La legge n. 188/1999 è lo Statuto dei funzionari pubblici, abrogato nel 2019. La legge corretta, citata nella frase precedente, è la n. 189/1999.
Consigli pratici
- Non cambiate nulla a scuola sulla base di questa delibera. Essa non modifica alcuna legge. Il numero di alunni, l’orario di insegnamento di 20 ore, il compenso per il pagamento a ora e le borse restano esattamente come sono, fino a quando il Parlamento non adotta una legge.
- Se vi interessa un punto preciso, seguitelo sulla numerazione del progetto, non sull’argomento. Ciò che è caduto è l’articolo I punti da 4 a 6, l’articolo II punti da 2 a 5 e il punto 7, più gli articoli IV, V e VI. Il resto entra in discussione.
- I dirigenti scolastici e gli ispettori dovrebbero leggere prima la legge n. 182/2026, pubblicata il 28 agosto 2026, e non l’iniziativa. Le regole di esonero dall’orario applicabili oggi vengono da lì, e la parte dell’iniziativa che riguardava l’esonero è stata dichiarata incostituzionale.
- Quando seguite il dibattito, verificate se la legge di adozione contenga una deroga espressa all’articolo 10 comma (2) della legge n. 198/2023 e all’articolo 260 comma (16) della legge n. 199/2023. Senza di essa, le misure si rinviano di un anno scolastico e di un anno accademico rispettivamente.
- I dottorandi con borsa a carico del bilancio dovrebbero leggere l’articolo II punto 1 dell’iniziativa accanto alla forma attuale dell’articolo 63 comma (5) della legge n. 199/2023. Così come è scritto, il punto elimina dalla legge la frase che garantisce la borsa per tutto l’anno solare. Vale la pena segnalarlo alla commissione parlamentare: è una correzione di una frase.
- I sindaci e i funzionari che attestano liste di sostenitori dovrebbero ricordare quali vizi costano firme: l’attestazione fatta nelle zone rurali da persona diversa dal sindaco, l’attestazione urbana senza l’indicazione dell’atto di delega, la mancanza del timbro e la trasmissione delle liste in copia. Nel distretto di Dolj si è perso in questo modo il 55,8% delle firme attestate.
- I futuri comitati promotori hanno due termini da tenere a mente: la proposta si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Romania entro 30 giorni dal parere del Consiglio legislativo, e la registrazione in Parlamento si fa entro 6 mesi dalla pubblicazione. Il secondo è stato rispettato qui, il primo no.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso esattamente la Corte costituzionale?
Perché è una delibera e non una sentenza?
Cambia qualcosa per alunni, studenti o docenti dal 10 settembre 2026?
Che cosa resta dell’iniziativa?
Che cosa è caduto e perché?
Le misure cadute non potranno essere adottate mai più?
Quante firme c’erano e perché ne sono state escluse tante?
Perché solo 12 distretti, se sono state raccolte oltre 185.000 firme?
Quando potrebbero entrare in vigore le misure, se il Parlamento le adotta?
Dove trovo il testo integrale della delibera e della proposta?
Analisi della redazione
La delibera risolve un problema reale e lo fa con cura. Il testo costituzionale che la Corte ha dovuto applicare, «non possono formare oggetto dell’iniziativa legislativa dei cittadini le questioni fiscali», è scritto in poche parole e non dice nulla su che cosa sia una questione fiscale. La Corte non ha evitato la difficoltà. È partita dalla definizione di fisco del dizionario dell’Accademia, è passata per l’architettura di bilancio degli articoli 138 e 139 della Costituzione, ha invocato l’obbligo della scheda finanziaria dell’articolo 111 ed è arrivata a un criterio funzionale: il divieto copre anche le spese rilevanti che si applicano all’interno dell’esecuzione di bilancio in corso, perché i cittadini non possono valutarne la sostenibilità. L’argomento è onesto e verificabile, e l’unanimità mostra che non è stato contestato nemmeno all’interno della Corte.
La prima osservazione che non si vede leggendo la delibera dall’inizio alla fine riguarda il margine con cui è passata la condizione della diffusione territoriale. La Corte scrive, al paragrafo 19, che i 12 distretti rappresentano «più di un quarto dei distretti del Paese». La Romania ha 41 distretti, e un quarto di 41 è 10,25, quindi il minimo costituzionale è 11. Delle 12 unità conteggiate dalla Corte, una è il municipio di Bucarest, che non è un distretto, e l’articolo 74 comma (1) della Costituzione lo tratta separatamente, «rispettivamente nel municipio di Bucarest». Restano 11 distretti, cioè esattamente il minimo, con margine zero. Se uno solo di quegli 11 fosse caduto alla verifica delle attestazioni, l’intera iniziativa sarebbe stata respinta per diffusione territoriale, indipendentemente dalle 153.532 firme. E uno è stato davvero al limite in senso inverso: Maramureș ha mancato la soglia di 5.000 di 8 firme.
La seconda osservazione nasce dal confronto tra i termini che l’atto impone agli altri e quello che la giurisdizione costituzionale si concede. I promotori sono stati misurati con esattezza: la Corte ha constatato, al paragrafo 13, che la proposta è stata pubblicata senza il rispetto del termine di 30 giorni dal parere del Consiglio legislativo. Ricalcolando, il parere è del 10 dicembre 2025 e la pubblicazione del 3 febbraio 2026, quindi 55 giorni, con 25 giorni di ritardo. Constatazione corretta. Allo specchio, l’articolo 7 comma (3) della legge n. 189/1999 concede alla Corte 30 giorni per decidere, ed essa ha deciso in 14, cosa notevole. Ma dalla decisione alla pubblicazione sono passati 57 giorni, cioè quasi il doppio del termine di giudizio, e per la pubblicazione nessuna legge prevede alcun termine. Poiché la delibera diventa generalmente vincolante solo dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 11 comma (3) della legge n. 47/1992, il ritardo non è amministrativo, è di efficacia giuridica.
Ciò che si è perso in quei 57 giorni si può contare. L’articolo III della proposta, il solo testo convalidato che abbia una data propria, fissa il 1° settembre 2026 come momento dal quale l’orario di insegnamento torna a 18 ore. L’anno scolastico 2026-2027 è iniziato il 7 settembre 2026, e la delibera è uscita il 10 settembre, quindi il testo è retroattivo dal primo giorno in cui può essere discusso. Nello stesso intervallo, il 28 agosto 2026, il Parlamento ha adottato la legge n. 182/2026, che ha riscritto le regole di esonero dall’orario dell’articolo 208 della legge n. 198/2023, esattamente il tema che l’iniziativa aggredisce con l’articolo IV, punto dichiarato incostituzionale. E un altro testo è scaduto da sé: l’articolo LIX della legge n. 141/2025, di cui l’iniziativa chiedeva l’abrogazione, si applicava soltanto all’anno scolastico 2025-2026, concluso prima della pubblicazione della delibera. La Corte ha dichiarato fiscale la richiesta di abrogare un testo che non produceva più effetti.
La terza osservazione riguarda una conseguenza che né la delibera né i comunicati menzionano, ma che nasce dalla combinazione della proposta con la legge che modifica. L’articolo II punto 1, convalidato dalla Corte e descritto in modo neutro al paragrafo 28 come riguardante il «contenuto dei finanziamenti relativi agli studi universitari di dottorato», riprende la forma attuale dell’articolo 63 comma (5) della legge n. 199/2023 e lascia fuori la seconda frase, quella che garantisce le borse dei dottorandi finanziati dal bilancio per tutta la durata dell’anno solare. Adottato parola per parola, il punto taglierebbe un diritto, non ne restituirebbe uno. E la logica della Corte spiega perché sia passato: la riduzione di una spesa non aumenta il bilancio, quindi non è fiscale. La conseguenza si legge male senza ironia. Di tutto il capitolo delle borse dell’iniziativa, il solo punto che i cittadini hanno il diritto di portare in Parlamento è quello che una borsa la toglie, mentre la richiesta simmetrica per i romeni all’estero, la stessa durata dell’anno solare, è caduta come norma fiscale.
Ciò che non convince sono tre sbavature di redazione che non cambiano la soluzione, ma indeboliscono un atto destinato a essere citato per anni. Il paragrafo 13 rinvia alla «legge n. 188/1999» invece della n. 189/1999, cioè allo Statuto dei funzionari pubblici, abrogato dal 2019, sebbene la legge corretta sia citata nella frase immediatamente precedente. Il paragrafo 30 descrive il primo punto dell’articolo IV della proposta come riguardante la compensazione del lavoro straordinario soltanto con riposo, cioè il comma (1) dell’articolo XVIII della legge n. 141/2025, mentre il testo abrogato da quel punto è il comma (9) dello stesso articolo, che riguarda il divieto di compensare in denaro le ferie non godute relative al 2026. E il paragrafo 28, che elenca ciò che passa, omette l’articolo II punto 6, l’abbassamento del carico universitario da 18 a 16 ore convenzionali, sebbene il dispositivo lo lasci in piedi. Nessuna delle tre è però un errore con conseguenza giuridica: il dispositivo è scritto con chiarezza, per eccezioni elencate, e un lettore di buona fede arriva a una sola risposta in ciascun caso. Restano comunque tre punti in cui l’atto si legge male alla prima lettura.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine di legge per la pubblicazione delle delibere rese ai sensi dell’articolo 146 lettera j) della Costituzione. L’articolo 7 comma (4) della legge n. 189/1999 prevede che la delibera sia comunicata e pubblicata, senza dire in quanto tempo. Effetto: non potrebbe più ripetersi la situazione in cui un atto diventa generalmente vincolante 57 giorni dopo la decisione e un testo convalidato arriva retroattivo prima di essere discusso.
- Un criterio scritto nella legge per l’espressione «questioni fiscali». La Corte riconosce al paragrafo 26 che spetta a lei stabilire, caso per caso, che cosa sia vietato. Effetto: un comitato promotore potrebbe scoprire, prima di raccogliere 185.568 firme, che metà del suo progetto non ha alcuna possibilità di passare, e i mesi di raccolta non si consumerebbero invano.
- Il completamento delle motivazioni con l’articolo II punto 6. Il carico universitario di 16 ore convenzionali passa nel dispositivo, ma non compare in alcun punto dell’analisi della Corte. Effetto: la commissione parlamentare non dovrebbe più dedurre dall’elenco delle eccezioni perché un testo sia stato convalidato, e la motivazione coprirebbe tutto ciò che è stato verificato.
- La correzione del rinvio del paragrafo 13 e della descrizione del paragrafo 30. La legge n. 189/1999 invece della n. 188/1999 e il comma (9) dell’articolo XVIII della legge n. 141/2025 invece del comma (1). Effetto: chi cita la delibera non porterebbe più avanti un rinvio a una legge abrogata e non attribuirebbe più al comma abrogato un contenuto che non gli appartiene.
- Una posizione espressa nel dispositivo sulla condizione di pubblicazione della proposta. L’articolo 48 lettera b) della legge n. 47/1992 mette la pubblicazione tra le cose che la Corte verifica, e la Corte ha constatato che il termine è stato superato di 25 giorni, ma il dispositivo tace. Effetto: sparirebbe la possibilità di sostenere in Parlamento che questa condizione è rimasta non verificata.
- Il raccordo dell’articolo III della proposta con la data di adozione, nel dibattito parlamentare. La data del 1° settembre 2026 è passata, e l’articolo 10 comma (2) della legge n. 198/2023 rinvia comunque le modifiche all’anno scolastico successivo. Effetto: la legge di adozione direbbe da quale data si applica effettivamente ciascuna misura, invece di lasciare scuole e ispettorati a calcolarlo da sé.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 769 del 10 settembre 2026 16 pagine PDF, 116 KB l'atto inizia a pagina 8
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
