In breve

  • La Corte costituzionale ha dato, all’unanimità, due soluzioni diverse nello stesso fascicolo. Ha respinto come inammissibile la censura mossa all’art. 8 comma (3) della legge n. 241/2005, il testo che punisce il tentativo, perché il malcontento riguardava il modo in cui i giudici qualificano il fatto, non il testo in sé. E ha respinto come infondata la censura mossa all’art. 8 comma (1) e all’art. 10 commi (1) e (11) della stessa legge, dichiarandoli conformi a Costituzione. La prima soluzione significa che il giudizio di merito non è nemmeno cominciato; la seconda significa che la questione è stata soppesata e i testi hanno superato la prova.
  • La posta è la regola in base alla quale qualcuno paga e sfugge alla pena. Nella formulazione sottoposta a controllo, quella data dalla legge n. 55/2021, l’art. 10 comma (11) stabiliva che, se il danno prodotto dal fatto, maggiorato del 20% della base di calcolo, più gli interessi e le penalità, è coperto per intero in qualsiasi momento fino a una decisione definitiva, il fatto non è più punibile. Senza tetto di importo. La persona del fascicolo non poteva usare la regola, perché era stata fermata al tentativo, quindi non aveva prodotto alcun danno, e ha censurato proprio questo: chi riesce e paga se la cava, chi ha soltanto provato non ha nulla da pagare e resta con il procedimento.
  • I testi giudicati sono oggi abrogati, ma continuano ad applicarsi nei processi iniziati prima. L’art. 5 del Codice penale impone che, quando fra il fatto e la decisione definitiva si sono succedute più leggi penali, si applichi quella più favorevole, e la formulazione dell’aprile 2021 dell’art. 10 è, davanti a un danno ingente, più mite di qualsiasi altra finora. La sentenza è stata pronunciata il 12 marzo 2026 e pubblicata il 15 settembre 2026, quindi a 187 giorni di distanza, e diventa generalmente obbligatoria soltanto dalla pubblicazione. Essendo una pronuncia di rigetto, non apre a nessuno la via della revisione.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 12 marzo 2026 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 8 comma (3) della legge n. 241/2005 per la prevenzione e la lotta all’evasione fiscale, dell’art. 8 comma (1) della stessa legge, nella formulazione anteriore all’entrata in vigore della legge n. 55/2021, nonché dell’art. 10 commi (1) e (11) della legge n. 241/2005, nella formulazione anteriore all’entrata in vigore dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 130/2021
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 781 del 15 settembre 2026
Entrata in vigore: 15 settembre 2026, data della pubblicazione

La legge sull’evasione fiscale ha una via d’uscita che ogni commercialista conosce: se copri per intero il danno fatto allo Stato, puoi evitare il carcere e, a certe condizioni, la pena del tutto. Una persona rinviata a giudizio per aver tentato di prendere soldi dallo Stato, senza fare in tempo a incassarli, ha detto che quella via d’uscita la discrimina, perché lei non ha nulla da coprire. La Corte costituzionale le ha risposto che non ha ragione. La Sentenza n. 224 del 12 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 781 del 15 settembre 2026, è stata pronunciata all’unanimità da un collegio di otto giudici presieduto da Elena-Simina Tănăsescu. Nella stessa udienza del 12 marzo 2026, lo stesso collegio ha respinto anche l’eccezione sul rifiuto del pubblico ministero di riaprire un fascicolo penale archiviato.

Il fascicolo è arrivato dal Tribunale di primo grado di Zărnești, con l’ordinanza del 22 giugno 2021, e riguardava una causa penale in cui Sorin Staicu era indagato per tentativo del reato previsto dall’art. 8 comma (1) della legge n. 241/2005: la determinazione in mala fede, da parte del contribuente, di imposte, tasse o contributi, con il risultato di ottenere senza diritto somme di denaro a titolo di rimborsi o restituzioni dal bilancio generale consolidato oppure di compensazioni dovute a quest’ultimo. Nella forma consumata, il fatto era punito, nella formulazione applicabile, con la reclusione da 3 a 10 anni e l’interdizione di alcuni diritti. Nella forma del tentativo, ai sensi dell’art. 33 del Codice penale, quei limiti si riducono della metà.

La chiave dell’intera controversia sta però nell’art. 10, non nell’art. 8. Quel testo è l’unico motivo per cui una parte dei fascicoli di evasione fiscale si chiude senza condanna. Nella formulazione sottoposta a controllo, quella data dalla legge n. 55/2021 e applicabile tra il 4 aprile 2021 e il 18 dicembre 2021, l’art. 10 aveva due gradini. Al comma (1), se il danno era coperto per intero nel corso delle indagini penali o del giudizio e non superava i 100.000 euro, il giudice poteva applicare la multa al posto della reclusione, e se non superava i 50.000 euro la multa si applicava obbligatoriamente. Al comma (11), se il danno, maggiorato del 20% della base di calcolo, cui si aggiungono gli interessi e le penalità, era coperto per intero in qualsiasi momento fino alla pronuncia di una decisione definitiva, il fatto non era più punibile affatto: il fascicolo si archivia nella fase delle indagini, mentre in giudizio si pronuncia l’assoluzione, applicando l’art. 16 comma (1) lett. h) del Codice di procedura penale.

Chi paga e che cosa ottiene, in breve: paga l’imputato, o chiunque altro al posto suo, e la somma è il danno arrecato al bilancio più un’aggiunta pari a un quinto di esso, più gli interessi e le penalità. Ciò che ottiene è l’uscita dalla responsabilità penale, non soltanto una pena più lieve. E il beneficio non era riservato a chi aveva incassato i soldi: il comma (12) dello stesso articolo stabiliva che le disposizioni si applicano a tutti gli imputati, anche se non hanno contribuito alla copertura del danno previsto ai commi (1) e (11).

Altri benefici legati alla condotta successiva al fatto hanno però una finestra temporale stretta, perché la riduzione di pena per una denuncia non si ottiene più dopo che la condanna è passata in giudicato.

L’argomento dell’autore dell’eccezione parte da qui. Sosteneva che, nel caso del fatto consumato, chi ha prodotto un danno può coprirlo e beneficiare della causa di non punibilità, mentre chi è stato fermato al tentativo non ha alcun danno da coprire, quindi non può mai arrivare all’art. 10 e resta l’unico a ricevere effettivamente una pena. Il risultato, diceva, è che il fatto portato a termine viene trattato più mitemente di quello rimasto allo stadio del tentativo. A sostegno invocava la Sentenza della Corte costituzionale n. 573 del 3 maggio 2011, con cui l’art. 741 del Codice penale del 1969, un testo della stessa fattura, era stato dichiarato incostituzionale proprio perché il legislatore non aveva detto nulla sulla situazione del tentativo nei reati di danno.

Separatamente, l’autore denunciava anche un problema di qualificazione. Il tentativo del fatto dell’art. 8 comma (1) si confonde, nella pratica dei giudici, con il tentativo del fatto dell’art. 9 comma (1) lett. c), cioè l’iscrizione in contabilità di spese che non si fondano su operazioni reali. La differenza non è accademica: il tentativo dell’art. 8 è punito, ai sensi del comma (3), mentre all’art. 9 il tentativo non è incriminato affatto. Lo stesso comportamento, colto prima che i soldi lascino il bilancio, porta dunque o a un procedimento penale o a nulla, a seconda del testo scelto dall’organo giudiziario.

A quest’ultima censura la Corte ha risposto che non è affar suo. I motivi non riguardano il testo della legge, ma il modo in cui i giudici lo interpretano e lo applicano, e questo spetta al giudice investito della causa e ai mezzi di impugnazione, non al controllo di costituzionalità. Rispondere diversamente, si legge al paragrafo 16, significherebbe un’ingerenza nell’attività giudiziaria, contraria all’art. 126 della Costituzione. Per questo l’eccezione sull’art. 8 comma (3) è stata respinta come inammissibile, senza esame del merito.

Nel merito, la Corte ha seguito la propria giurisprudenza. Per l’art. 8 comma (1) ha ripreso la Sentenza n. 459 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 926 del 9 ottobre 2020, in cui aveva già detto che il verbo «stabilire», determinare, del testo incriminatore non si confonde con la competenza dell’organo fiscale di determinare i crediti tributari e che la sanzione penale interviene soltanto quando gli organi competenti accertano che i soldi sono stati ottenuti con una determinazione in mala fede. Per l’art. 10 ha spiegato che la copertura del danno non dice nulla sul fatto, ma sulla condotta dell’autore dopo che il fatto è stato commesso, quindi è una circostanza personale, e che un regime sanzionatorio differenziato, fondato sull’atteggiamento processuale concreto di ciascuno, non viola l’uguaglianza nei diritti. Chi commette il fatto consumato e chi resta al tentativo non si trovano, secondo la Corte, in situazioni simili, e l’art. 16 della Costituzione vieta il trattamento differenziato soltanto a situazioni identiche.

Gli effetti che produce

La sentenza non cambia una parola della legge. Ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, le pronunce della Corte si pubblicano nella Gazzetta Ufficiale della Romania e dalla data della pubblicazione sono generalmente obbligatorie e hanno efficacia soltanto per il futuro. L’effetto di una pronuncia di rigetto è che il testo resta esattamente com’era e che dal 15 settembre 2026 tutti, giudici compresi, sono vincolati dall’accertamento che esso è conforme a Costituzione rispetto alle censure formulate.

Il primo effetto pratico riguarda chi ha processi in corso su fatti più vecchi. L’art. 8 comma (1) nella formulazione anteriore alla legge n. 55/2021 e l’art. 10 commi (1) e (11) nella formulazione anteriore all’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 130/2021 non sono più in vigore da anni, ma continuano a essere applicati come legge penale più favorevole, ai sensi dell’art. 5 del Codice penale, che impone di applicare la legge più favorevole quando dalla commissione del reato fino al giudizio definitivo della causa sono intervenute una o più leggi penali. La Corte ha confermato, al paragrafo 13, che un testo uscito di vigore può essere controllato finché produce effetti, sulla linea della Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011. In altre parole, una formulazione abrogata ha appena ricevuto un certificato di costituzionalità perché ci si giudica ancora in base a essa.

Il secondo effetto è un limite che in pochi prevedono. L’applicazione della legge più favorevole non si fa a pezzi. Con la Sentenza n. 265 del 6 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 372 del 20 maggio 2014, la Corte ha dichiarato che l’art. 5 del Codice penale è conforme a Costituzione soltanto nella misura in cui non consente di combinare disposizioni di leggi successive. Non si può quindi prendere la multa alternativa introdotta nell’art. 8 comma (1) dalla legge n. 55/2021 e, allo stesso tempo, la causa di non punibilità senza tetto dell’art. 10 comma (11) nella formulazione anteriore all’ordinanza del dicembre 2021. Si sceglie una legge intera, non i frammenti migliori di ciascuna.

Il terzo effetto è quello che manca. Essendo una pronuncia di rigetto, non apre la via della revisione. L’art. 453 comma (1) lett. f) del Codice di procedura penale ammette la revisione soltanto quando la decisione definitiva si è fondata su una disposizione dichiarata incostituzionale a seguito dell’accoglimento di un’eccezione sollevata in quella stessa causa, e le conseguenze della violazione della disposizione costituzionale continuano a prodursi e non possono essere rimediate se non con la revisione. Qui non è soddisfatta nessuna delle condizioni. Chi è stato condannato in base a questi testi resta condannato.

Il quarto effetto riguarda il problema di qualificazione rimasto irrisolto. La Corte ha detto espressamente che non si pronuncia su di esso, quindi la differenza tra il tentativo punito dell’art. 8 e il tentativo non incriminato dell’art. 9 resta una questione di interpretazione, che si risolve in appello, nel ricorso per cassazione oppure, eventualmente, con una statuizione dell’Alta Corte di cassazione e giustizia. Fino ad allora, due giudici possono arrivare a soluzioni diverse sullo stesso fatto.

Il quinto effetto riguarda la persona del fascicolo. Il sollevamento di un’eccezione di incostituzionalità non sospende più il giudizio, e l’art. 29 della legge n. 47/1992 non prevede alcuna sospensione, sicché il processo davanti al Tribunale di primo grado di Zărnești è andato avanti per tutto questo tempo. Dall’ordinanza di rimessione del 22 giugno 2021 fino alla pronuncia sono passati 1.724 giorni, e dalla pronuncia fino alla pubblicazione altri 187, in totale 1.911 giorni, cioè 5 anni e quasi 3 mesi.

Un effetto che la sentenza non ha, benché verrà letta così: non dice nulla sull’art. 10 nella formulazione odierna. Il testo applicabile ai fatti commessi dopo il 16 maggio 2024 è stato riscritto per intero dalla legge n. 126/2024 e ha un aspetto del tutto diverso da quello giudicato qui.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto non è cambiato nulla. Vale la pena seguire un’altra cosa: quante volte è cambiato proprio il testo che la Corte ha ora convalidato. L’art. 10 della legge n. 241/2005 ha avuto, in 21 anni, cinque formulazioni, e ciascuna ha spostato la linea tra il pagare e il cavarsela.

La formulazione iniziale, del 27 luglio 2005. Se l’imputato copriva per intero il danno entro la prima udienza, i limiti della pena si riducevano della metà. Se il danno recuperato era pari o inferiore a 100.000 euro, si poteva applicare la multa. Se era pari o inferiore a 50.000 euro, si applicava una sanzione amministrativa, che chiudeva il processo penale e veniva iscritta nel casellario giudiziale.

La legge n. 255/2013, applicabile dal 1° febbraio 2014. Sono sparite sia la causa di non punibilità sia la multa. È rimasta solo la riduzione della metà dei limiti di pena, subordinata alla copertura delle «pretențiile părții civile», le pretese della parte civile, entro la prima udienza. Quella locuzione è stata dichiarata incostituzionale con la Sentenza n. 867 del 14 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 325 del 1° aprile 2022.

La legge n. 55/2021, in vigore dal 4 aprile 2021. La formulazione giudicata adesso. La multa è tornata come alternativa per danni fino a 100.000 euro ed è diventata obbligatoria sotto i 50.000 euro, mentre il comma (11), testo del tutto nuovo, ha reintrodotto la non punibilità: danno coperto per intero, maggiorato del 20%, più interessi e penalità, in qualsiasi momento fino alla decisione definitiva. Senza tetto di valore. Nella stessa occasione, l’art. 8 comma (1) ha ricevuto la multa come pena alternativa alla reclusione da 3 a 10 anni, cosa che non esisteva nella formulazione discussa in questo fascicolo.

L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 130/2021, in vigore dal 18 dicembre 2021. Qui la finestra si è chiusa. La non punibilità del comma (11) ha ricevuto un tetto: si applica soltanto se il danno non supera i 100.000 euro. È stato aggiunto anche un comma che blocca il beneficio per chi ha commesso un altro reato della stessa legge negli ultimi 5 anni. Sempre allora, le regole sono state estese al nuovo reato dell’art. 61, la ritenuta e il mancato versamento delle imposte e dei contributi con ritenuta alla fonte.

La legge n. 126/2024, in vigore dal 16 maggio 2024. Riscrittura completa, con sei commi. Il più importante è il primo: se il danno individuato al termine di un controllo è pari o inferiore a 1.000.000 di euro ed è coperto per intero, con pagamento effettivo, maggiorato del 15%, più interessi e penalità, entro 30 giorni dalla conclusione del controllo, il fatto non è punibile e gli organi competenti non trasmettono neppure la notizia di reato agli organi inquirenti. Se il momento è stato perso, seguono gradini sempre più cari: 25% nel corso delle indagini penali, 50% nella camera preliminare e fino alla decisione di primo grado, 100% in appello. La copertura entro la prima udienza riduce i limiti della metà, dopo la prima udienza di un terzo. Il danno si determina con perizia specialistica, e l’Alta Corte di cassazione e giustizia ha stabilito, con la Decisione n. 430/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 149 del 26 febbraio 2026, che l’assenza di quella perizia rende irregolare l’atto di rinvio a giudizio e riporta il fascicolo al pubblico ministero.

Il confronto che conta per chi è oggi in processo si fa sulle cifre. Davanti a un danno di 300.000 euro, la formulazione dell’aprile 2021, quella convalidata dalla Corte, offriva la non punibilità contro il danno maggiorato del 20%, cioè 360.000 euro più interessi e penalità, in qualsiasi momento fino alla decisione definitiva. La formulazione del dicembre 2021 non offriva più nulla sopra i 100.000 euro. La formulazione odierna offre la non punibilità, ma al 15% se il pagamento avviene entro 30 giorni dal controllo e al 25%, 50% o 100% più tardi, quindi fino a 600.000 euro se il fascicolo è arrivato in appello. Per fatti commessi prima del 18 dicembre 2021 e non ancora giudicati in via definitiva, la formulazione dell’aprile 2021 resta, davanti a danni ingenti, la legge più mite dell’intera serie.

Una differenza meno visibile riguarda i coimputati. Il testo del 2021 diceva che le disposizioni dell’art. 10 si applicano a tutti gli imputati anche se non hanno contribuito alla copertura del danno previsto ai commi (1) e (11), quindi anche di quello che comporta la non punibilità. Il testo odierno conserva la formula, ma rinvia ai commi (1) e (2), mentre la causa di non punibilità nel corso del processo sta al comma (3), che lì non è nominato. Chi paga in un fascicolo con più imputati fa bene a chiedere al giudice di pronunciarsi espressamente su questo rinvio, perché da esso dipende se il beneficio si estende anche agli altri.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • I testi restano in piedi, quindi nessuno perde il beneficio dell’art. 10 nei fascicoli in corso. Un accoglimento avrebbe tolto dal circuito proprio la norma che consente di chiudere il procedimento pagando.
  • La Corte conferma espressamente, al paragrafo 13, che una formulazione abrogata può essere controllata finché produce effetti. Gli imputati giudicati secondo la legge vecchia hanno ora una risposta sulla formulazione che il giudice applica loro, non su una simile.
  • Si chiarisce la natura giuridica della copertura del danno: circostanza personale, che riguarda la condotta dell’autore dopo il fatto e non la gravità del fatto. È il riferimento su cui si costruiscono le difese e si motivano le decisioni.
  • La Corte ribadisce che non censura l’opportunità della politica penale, il che rende prevedibile quale tipo di censura ha possibilità davanti alla Corte e quale va invece portato davanti al giudice che decide il fascicolo.
  • La sentenza mostra come si determina l’oggetto di un’eccezione formulata in modo troppo ampio. Il giudice aveva rimesso l’art. 8 e l’art. 10 per intero, mentre la Corte ha trattenuto, ai paragrafi 12 e 14, soltanto i commi e le formulazioni effettivamente applicabili nella causa.

Che cosa resta un problema

  • La questione di fondo resta irrisolta. Nessuno ha detto se il tentativo del fatto dell’art. 8 comma (1) e il tentativo del fatto dell’art. 9 comma (1) lett. c) si possano distinguere nella pratica, benché da questo dipenda se una persona ha o non ha un procedimento penale.
  • La Corte non risponde affatto all’argomento più forte dell’autore, la Sentenza n. 573 del 3 maggio 2011, benché fosse stata invocata espressamente e avesse esattamente lo stesso oggetto: l’assenza di una disciplina per il tentativo nei reati di danno.
  • L’intervallo di 187 giorni tra pronuncia e pubblicazione non ha alcun fondamento di legge né alcun limite. Fino alla pubblicazione la sentenza non produce effetti generali, quindi nessun giudice può appoggiarvisi.
  • I 1.724 giorni fino alla pronuncia rendono la risposta priva di utilità pratica per l’autore dell’eccezione, il cui processo è proseguito, perché il sollevamento dell’eccezione non sospende più il giudizio.
  • La sentenza convalida un testo abrogato, senza dire una parola sulla formulazione in vigore. Il lettore non esperto crederà che l’art. 10 di oggi abbia superato il controllo, il che non è avvenuto per questa via.
  • Il dispositivo non separa le censure respinte nel merito da quelle disattese senza esame. Il diritto a un processo equo e il principio di legalità dell’incriminazione e della pena sono stati trattati in blocco, al paragrafo 35, come bisognosi di un esame separato.

Consigli pratici

  1. Verificate prima la data del fatto, non la data del fascicolo. È essa a decidere quale delle cinque formulazioni dell’art. 10 vi si può applicare. Per fatti anteriori al 18 dicembre 2021, la formulazione data dalla legge n. 55/2021 non ha tetto di danno per la causa di non punibilità, il che la rende, davanti a somme ingenti, la più favorevole dell’intera serie.
  2. Non combinate le leggi. Secondo la Sentenza n. 265/2014, la legge penale più favorevole si applica in blocco. Non potete prendere la multa alternativa dell’art. 8 comma (1) nella formulazione nuova e, allo stesso tempo, la non punibilità senza tetto dell’art. 10 nella formulazione vecchia. Confrontate il risultato finale di ciascuna legge, non gli articoli separatamente.
  3. Se il fatto è successivo al 16 maggio 2024, i 30 giorni dalla conclusione del controllo sono il momento più economico dell’intera procedura. Lì l’aggiunta è del 15% e gli organi competenti non trasmettono nemmeno la notizia di reato agli organi inquirenti. Dopo, il prezzo sale al 25%, al 50% e al 100%.
  4. Calcolate la somma correttamente: il danno, più la percentuale applicabile del suo valore, più gli interessi e le penalità. Il testo richiede la copertura integrale, con pagamento effettivo. Un pagamento parziale o una compensazione non producono l’effetto.
  5. In un fascicolo con più imputati, chiedete al giudice di pronunciarsi espressamente sull’estensione del beneficio. La formula che estende l’effetto a tutti gli imputati rinvia, nella versione odierna, ai commi (1) e (2), e non anche al comma (3).
  6. Se siete indagati per tentativo, l’art. 10 non vi aiuta, perché non c’è alcun danno da coprire. La discussione si sposta sulla qualificazione giuridica: se il fatto rientra nell’art. 9 comma (1) lett. c), il tentativo non è incriminato affatto.
  7. Non contate sulla revisione dopo una pronuncia di rigetto. L’art. 453 comma (1) lett. f) del Codice di procedura penale richiede l’accoglimento di un’eccezione sollevata proprio nella vostra causa.
  8. Quando sollevate un’eccezione, formulatela in modo puntuale, sul comma e sulla formulazione che vi si applica. L’eccezione di questo fascicolo era stata rimessa sull’art. 8 e sull’art. 10 per intero, e la Corte ha dovuto stabilirne l’oggetto da sé.
  9. Non costruite la censura sul confronto fra due testi. La Corte ha ripetuto al paragrafo 17 che esamina la compatibilità di un testo con la Costituzione, non la conclusione che deriverebbe dall’accostamento di più leggi.
  10. Non invocate l’art. 53 della Costituzione solo perché figuri nell’elenco. Al paragrafo 18 la Corte ha disatteso la censura perché l’autore non ha indicato quale diritto sarebbe stato limitato e in che cosa consista la limitazione.
  11. Aspettatevi anni, non mesi. In questo fascicolo sono passati 1.911 giorni dalla rimessione alla pubblicazione, e il giudizio è andato avanti per tutto questo tempo, perché l’eccezione non sospende il processo.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale, in breve?
Ha dato due soluzioni. Ha respinto come inammissibile l’eccezione sull’art. 8 comma (3) della legge n. 241/2005, il testo che punisce il tentativo. E ha respinto come infondata l’eccezione sull’art. 8 comma (1), nella formulazione anteriore alla legge n. 55/2021, e sull’art. 10 commi (1) e (11), nella formulazione anteriore all’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 130/2021, dichiarandoli conformi a Costituzione rispetto alle censure formulate. Entrambe le soluzioni sono state prese all’unanimità.
Qual è la differenza tra inammissibile e infondata?
Inammissibile significa che il giudice costituzionale non è arrivato a giudicare il merito, perché la domanda non soddisfaceva le condizioni di esame. Qui la censura riguardava il modo in cui i giudici qualificano il fatto, non il testo della legge. Infondata significa che la questione è stata soppesata e il testo ha superato la prova di costituzionalità. La prima soluzione lascia la discussione aperta davanti ai giudici che decidono il fascicolo, la seconda la chiude davanti alla Corte.
Che cosa dice, in concreto, l’art. 10 convalidato dalla Corte?
Nella formulazione data dalla legge n. 55/2021, il comma (1) prevedeva che, se il danno è coperto per intero nel corso delle indagini penali o del giudizio e non supera i 100.000 euro, si può applicare la multa, e sotto i 50.000 euro la multa si applica obbligatoriamente. Il comma (11) prevedeva che, se il danno maggiorato del 20% della base di calcolo, più gli interessi e le penalità, è coperto per intero fino alla pronuncia di una decisione definitiva, il fatto non è più punibile.
Chi paga e che cosa ottiene?
Paga l’imputato o chiunque al posto suo, e la somma è il danno arrecato al bilancio più l’aggiunta percentuale prevista dalla legge, più gli interessi e le penalità di mora. Ciò che ottiene, nel caso della causa di non punibilità, è la chiusura della responsabilità penale: l’archiviazione nella fase delle indagini o l’assoluzione in giudizio, applicando l’art. 16 comma (1) lett. h) del Codice di procedura penale. L’obbligazione fiscale si paga comunque, quindi il beneficio è strettamente penale.
Perché la persona del fascicolo non ha potuto usare l’art. 10?
Perché era indagata per tentativo, cioè per un fatto fermato prima che i soldi fossero ottenuti. Senza soldi ottenuti senza diritto non esiste danno, e senza danno non c’è nulla da coprire. La causa di non punibilità è subordinata alla copertura integrale del danno, quindi si può applicare soltanto al fatto consumato.
Come ha risposto la Corte alla censura di discriminazione?
Ha detto che chi commette il fatto consumato e chi resta al tentativo non si trovano in situazioni simili, e che l’art. 16 della Costituzione vieta il trattamento differenziato soltanto per situazioni identiche. Ha aggiunto che la copertura del danno non riguarda il fatto, ma la condotta dell’autore dopo la commissione, quindi è una circostanza personale, e ha ricordato che il tentativo è comunque sanzionato con i limiti di pena ridotti della metà.
Perché si giudica un testo che non è più in vigore?
Perché continua a produrre effetti. L’art. 5 del Codice penale impone che, quando tra la commissione del reato e il giudizio definitivo della causa sono intervenute più leggi penali, si applichi la legge più favorevole, sicché i giudici decidono ancora oggi secondo formulazioni abrogate. La Corte lo ha spiegato al paragrafo 13, sulla linea della Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011.
Qual è la formulazione dell’art. 10 oggi in vigore?
Quella data dalla legge n. 126/2024, applicabile dal 16 maggio 2024. Ha sei commi. La non punibilità si ottiene pagando il danno maggiorato del 15% entro 30 giorni dalla conclusione del controllo, se la somma non supera 1.000.000 di euro, mentre più tardi l’aggiunta sale al 25% nelle indagini penali, al 50% fino alla decisione di primo grado e al 100% in appello. La copertura entro la prima udienza riduce i limiti di pena della metà, dopo quell’udienza di un terzo.
Posso scegliere i pezzi che mi convengono da leggi diverse?
No. Con la Sentenza n. 265 del 6 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 372 del 20 maggio 2014, la Corte ha dichiarato che l’art. 5 del Codice penale è conforme a Costituzione soltanto nella misura in cui non consente di combinare disposizioni di leggi successive. Si confrontano le leggi intere e se ne applica una sola.
La sentenza mi apre la via della revisione?
No. L’art. 453 comma (1) lett. f) del Codice di procedura penale ammette la revisione soltanto quando la decisione definitiva si è fondata su una disposizione dichiarata incostituzionale a seguito dell’accoglimento di un’eccezione sollevata proprio in quella causa, e le conseguenze della violazione continuano a prodursi e non possono essere rimediate se non con la revisione. Una pronuncia di rigetto non soddisfa queste condizioni.
Il processo si sospende finché il fascicolo è alla Corte?
No. L’art. 29 della legge n. 47/1992 non prevede la sospensione del giudizio per il sollevamento di un’eccezione di incostituzionalità. Il giudice trasmette alla Corte l’ordinanza di rimessione e prosegue il giudizio.
Quanto è durato tutto?
L’ordinanza di rimessione del Tribunale di primo grado di Zărnești è del 22 giugno 2021, la pronuncia del 12 marzo 2026, la pubblicazione del 15 settembre 2026. Sono 1.724 giorni fino alla pronuncia e altri 187 fino alla pubblicazione, in totale 1.911 giorni. La legge n. 47/1992 non prevede alcun termine né per la decisione né per la pubblicazione.
Posso sollevare di nuovo la stessa eccezione?
Formalmente sì, perché il divieto dell’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 riguarda soltanto le disposizioni già dichiarate incostituzionali con una pronuncia anteriore. In pratica le possibilità sono poche: la Corte ha scritto al paragrafo 22 che non sono intervenuti elementi nuovi rispetto alla propria giurisprudenza, quindi una nuova eccezione avrebbe bisogno di un argomento non ancora soppesato.
Dove trovo il testo integrale della sentenza?
Nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 781 del 15 settembre 2026, pagine da 4 a 8. La sentenza è riprodotta per intero anche in questo articolo, nella sezione con il testo originale dell’atto.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Paragrafo 25: la successione tra la legge n. 55/2021 e la Sentenza n. 867/2021 è invertita. Il testo pubblicato dice che, «ulterior pronunțării Deciziei nr. 867 din 14 decembrie 2021, precitată, dispozițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 au fost modificate și completate prin Legea nr. 55/2021», cioè che dopo la pronuncia della Sentenza n. 867 le disposizioni dell’art. 10 sarebbero state modificate e integrate dalla legge n. 55/2021. L’ordine reale è l’opposto: la legge n. 55/2021 è stata adottata il 31 marzo 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 332 del 1° aprile 2021 ed è entrata in vigore il 4 aprile 2021, oltre otto mesi prima della pronuncia della Sentenza n. 867. Il titolo stesso di quella sentenza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 325 del 1° aprile 2022, mostra che il suo oggetto era l’art. 10 comma (1) «în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 55/2021», nella formulazione anteriore alla modifica operata dalla legge n. 55/2021. La conseguenza non è stilistica: dal testo pubblicato risulterebbe che la formulazione data dalla legge n. 55/2021 sia la risposta del legislatore a una pronuncia di accoglimento, cioè un adeguamento ai sensi dell’art. 147 comma (1) della Costituzione, il che cambia il modo in cui si legge la validità di quella formulazione. E la sentenza in esame definisce il proprio oggetto proprio in rapporto all’ordine degli interventi legislativi, sicché la successione è elemento di identificazione della norma controllata, non dettaglio di contesto.
  • Paragrafo 31: il rinvio all’art. 33 comma (1) prima tesi del Codice penale indica un comma che dice altro. La sentenza attribuisce a quel testo la regola secondo cui il tentativo è sanzionato con la pena prevista dalla legge per il reato consumato, i cui limiti si riducono della metà. Questa regola si trova però all’art. 33 comma (2) prima tesi della legge n. 286/2009 sul Codice penale. L’art. 33 comma (1) prevede tutt’altro, e cioè che il tentativo è punito soltanto quando la legge lo preveda espressamente, vale a dire proprio il fondamento per cui l’art. 8 comma (3) della legge n. 241/2005 è stato necessario. Il lettore che verifica il rinvio non trova all’indirizzo indicato la norma su cui poggia il ragionamento del paragrafo 31, e i due commi hanno funzioni giuridiche diverse: uno stabilisce se il tentativo sia punito, l’altro in quale misura.

Analisi della redazione

Il ragionamento della Corte sull’uguaglianza regge. Chi ha ottenuto i soldi e li restituisce non si trova nella stessa situazione di chi è stato fermato prima di ottenerli, e il legislatore ha il diritto di legare una misura di favore a un comportamento che vuole incoraggiare, la restituzione. Fin qui la sentenza è corretta e prevedibile. Il problema non è ciò che dice, ma ciò che sceglie di non dire. L’autore dell’eccezione non è arrivato con un’intuizione, ma con un precedente: la Sentenza n. 573 del 3 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 363 del 25 maggio 2011, con cui la Corte accolse l’eccezione e dichiarò l’incostituzionalità dell’art. 741 del Codice penale del 1969. La motivazione di allora contiene la frase che calza a pennello sul caso di oggi: il legislatore «nu a dispus nimic cu privire la situația tentativei în cazul infracțiunilor de prejudiciu», non ha disposto nulla sulla situazione del tentativo nei reati di danno, il che porta a una situazione iniqua in cui chi è indagato per tentativo riceve la stessa pena di chi ha consumato il fatto ma ne ha coperto il danno. La Sentenza n. 224/2026 menziona quel precedente una sola volta, al paragrafo 6, nel riassunto delle tesi dell’autore, e non ci torna mai più. I venti paragrafi di motivazione non lo distinguono, non lo spiegano e non lo superano. Una censura fondata su una propria pronuncia di accoglimento meritava una risposta, quale che fosse.

La seconda osservazione nasce dal confronto con la giurisprudenza anteriore sugli stessi testi, e non è un’impressione, è una sovrapposizione. Il 25 giugno 2020 la Corte ha pronunciato la Sentenza n. 459, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 926 del 9 ottobre 2020, in un fascicolo arrivato dal Tribunale di primo grado di Brașov. Il suo oggetto: l’art. 8 comma (1), l’art. 8 comma (3) e l’art. 10 comma (1) della legge n. 241/2005. Il dispositivo: il punto 1 respinge come inammissibile l’eccezione sull’art. 8 comma (3), il punto 2 respinge come infondata l’eccezione sull’art. 8 comma (1) e sull’art. 10 comma (1) e li dichiara conformi a Costituzione. Le censure erano le stesse fin nella formulazione: la confusione tra il tentativo dell’art. 8 e quello non incriminato dell’art. 9 comma (1) lett. c), il difetto di coordinamento del verbo «stabilire» con gli art. 106 e 107 del Codice di procedura tributaria. La frase con cui la Corte rifiuta di entrare nell’interpretazione dei giudici, quella sull’ingerenza contraria all’art. 126 della Costituzione, compare nel 2020 al paragrafo 19 e si ritrova nel 2026 al paragrafo 16, praticamente identica. La Corte cita la Sentenza n. 459/2020 quattro volte, ma soltanto per la parte di merito; per la parte di inammissibilità, dove la ripresa è più fedele, non la menziona affatto. Il lettore che voglia sapere se il problema del tentativo sia mai stato sollevato non apprende dalla sentenza che la risposta è sì, da almeno sei anni.

La sovrapposizione va oltre. Il 25 novembre 2025, quindi tre mesi e mezzo prima della pronuncia in esame, lo stesso collegio, con la stessa presidente e lo stesso magistrato assistente, ha emesso la Sentenza n. 665, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 301 del 16 aprile 2026, con cui ha respinto come infondata un’eccezione avente per oggetto esattamente l’art. 8 comma (1) della legge n. 241/2005 nella formulazione anteriore alla legge n. 55/2021, in una causa che riguardava, allo stesso modo, rimborsi IVA ottenuti senza diritto e un tentativo. Nemmeno questa sentenza compare nel testo pubblicato adesso. Il risultato è che, tra il 16 aprile e il 15 settembre 2026, due pronunce che dicono la stessa cosa sullo stesso comma hanno circolato separatamente, e la seconda non rinvia alla prima.

L’osservazione più facile da verificare si ottiene contando i giorni. Tra l’ordinanza del 22 giugno 2021 e la pronuncia del 12 marzo 2026 sono passati 1.724 giorni. Tra la pronuncia e la pubblicazione, altri 187. In totale 1.911 giorni per una motivazione che poggia interamente su pronunce anteriori della Corte e che non contiene alcun ragionamento nuovo. Per confronto, la Sentenza n. 459/2020 è stata pubblicata 106 giorni dopo la pronuncia e la Sentenza n. 665/2025 dopo 142. Non esiste alcun termine di legge per nessuno dei due intervalli, e le differenze non seguono né il numero della sentenza né l’anzianità del fascicolo. La conseguenza pratica è semplice: fino alla pubblicazione l’effetto generale obbligatorio non esiste, quindi un giudice che decide esattamente la stessa questione non può appoggiarsi a una pronuncia già emessa e della quale non ha modo di sapere.

Resta la domanda di fondo, l’unica che interessa una persona sotto processo, e che nessuno ha raccolto. Se la stessa manovra, richieste di rimborso sostenute da documenti non veritieri, rientra nell’art. 8 comma (1), il tentativo è punito; se rientra nell’art. 9 comma (1) lett. c), il tentativo non è incriminato, quindi non esiste fatto penalmente rilevante. La Corte dice, correttamente sul piano procedurale, che la scelta tra i due testi spetta ai giudici. Senonché i giudici non hanno ricevuto, in oltre vent’anni, alcun criterio vincolante di delimitazione, e l’Alta Corte di cassazione e giustizia non è stata investita di una statuizione su questa questione. Né la Corte costituzionale né l’Alta Corte rispondono, ciascuna per un motivo legittimo, e il risultato è che il confine tra procedimento penale e nulla viene tracciato in modo diverso da un giudice all’altro.

Non da ultimo, la sentenza convalida un testo uscito di vigore. È legittimo, perché la formulazione dell’aprile 2021 si applica nei processi in corso, ma produce un effetto di lettura che merita di essere segnalato: l’art. 10 nella formulazione data dalla legge n. 126/2024, cioè la norma in base alla quale oggi si chiudono i fascicoli di evasione fiscale, non è mai stato sottoposto a controllo per via di eccezione. È passato soltanto per un controllo anteriore alla promulgazione, con la Sentenza n. 146 del 19 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 496 del 29 maggio 2024, che ha respinto l’obiezione come infondata. Il sistema di gradini percentuali che vi figura, 15%, 25%, 50% e 100%, lega l’entità della somma allo stadio processuale, cioè alla rapidità con cui qualcuno paga, e non alla gravità del fatto. È esattamente il tipo di costruzione che arriverà alla Corte, e quando arriverà non troverà nella sentenza in esame alcuna risposta già pronta.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Disciplinare espressamente la situazione del tentativo nell’art. 10 della legge n. 241/2005, rapportando il beneficio al danno perseguito e non soltanto a quello prodotto. Effetto: chi è stato fermato prima di ottenere i soldi avrebbe una via per uscire dalla responsabilità penale pagando, come chi ha consumato il fatto, e la differenza di trattamento che la Corte ha dichiarato conforme a Costituzione sparirebbe nei fatti, non solo nella motivazione.
  • Un criterio di legge per distinguere il fatto dell’art. 8 comma (1) da quello dell’art. 9 comma (1) lett. c) della stessa legge. Effetto: la stessa manovra, colta allo stadio del tentativo, non porterebbe più a un procedimento penale davanti a un giudice e a nulla davanti a un altro, e la qualificazione non dipenderebbe più dal testo scelto dall’organo inquirente.
  • Un termine di legge per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania delle pronunce rese su eccezioni, iscritto nella legge n. 47/1992. Effetto: intervalli di 187 giorni non sarebbero più possibili, e i giudici che nel frattempo decidono la stessa questione saprebbero da quando sono vincolati alla soluzione.
  • La citazione obbligatoria del proprio precedente quando la soluzione e l’argomento si ripetono sullo stesso testo. Effetto: il lettore vedrebbe dalla sentenza che le Sentenze n. 459/2020 e n. 665/2025 hanno già risolto le stesse censure, e chi solleva eccezioni non riprenderebbe un percorso chiuso senza saperlo.
  • La rettifica del paragrafo 25, con la messa in ordine reale degli interventi legislativi, e del rinvio del paragrafo 31 all’art. 33 comma (2) prima tesi del Codice penale. Effetto: chi ricostruisce la successione delle formulazioni dell’art. 10 per stabilire la legge penale più favorevole lavorerebbe su una cronologia corretta, e il rinvio al Codice penale porterebbe alla norma che invoca.
  • La separazione, nel dispositivo, delle censure respinte nel merito da quelle disattese senza esame. Effetto: si vedrebbe che il diritto a un processo equo e il principio di legalità dell’incriminazione e della pena non sono stati soppesati separatamente, sicché una nuova eccezione, questa volta motivata su di essi, non sembrerebbe più decisa in partenza.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 781 del 15 settembre 2026 8 pagine PDF, 86 KB l'atto inizia a pagina 4

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.