In breve
- Un macchinario da 3.000 o 4.000 lei torna a essere una spesa rimborsabile per le imprese sociali di cinque distretti. Un decreto più recente, il Decreto del ministro degli Investimenti e dei Progetti europei n. 1.426/2026, estende la stessa regola alle imprese sociali costituite di recente. Il regime di aiuti de minimis approvato nel dicembre 2025 dichiarava non ammissibili, senza alcuna eccezione, i beni che in contabilità rientrano nella categoria dei beni di inventario. Il decreto di adesso riporta nel finanziamento quelli che costano più di 2.500 lei e durano più di un anno, a condizione che rientrino in uno dei sottogruppi del Catalogo delle immobilizzazioni.
- I soldi e il calendario restano esattamente com’erano. Il regime dispone di 24.642.314 euro, di cui 20.945.967 dal Fondo per una transizione giusta e 3.696.347 dal bilancio dello Stato, con una sovvenzione tra 50.000 e 300.000 euro per impresa, un’intensità massima del 95% e un numero stimato di al massimo 123 beneficiari. Si applica fino al 31 dicembre 2028 e i pagamenti arrivano fino al 31 dicembre 2029. Il decreto non tocca nessuna di queste cifre.
- Il programma cambia nome e il decreto entra in vigore il 15 settembre 2026. Il «Programma Transizione giusta 2021-2027» diventa «Programma Sviluppo sostenibile e Transizione giusta 2021-2027», dopo la decisione della Commissione europea con cui le due linee di finanziamento sono state approvate insieme. È la terza volta in quattordici giorni che il ministero fa la stessa correzione a un regime della transizione giusta.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 783 del 15 settembre 2026
Entrata in vigore: 15 settembre 2026, data della pubblicazione
Il Ministero degli Investimenti e dei Progetti europei ha rimesso tra le spese rimborsabili del regime per le imprese sociali i beni di oltre 2.500 lei che, dal febbraio 2026, non sono più immobilizzazioni sulla carta, ma beni di inventario. È la terza correzione dello stesso tipo in una settimana e mezza: il 1° settembre 2026 il ministero ha modificato nello stesso senso il regime per le microimprese, il 9 settembre lo ha fatto per il regime da 775,57 milioni di euro destinato alle PMI dei sei distretti della transizione giusta, e ora è arrivato alle imprese sociali.
Il decreto ha due articoli e sette punti di modifica, su una pagina e mezza dell’edizione n. 783. È stato firmato a Bucarest, l’11 settembre 2026, dal ministro Dragoș-Nicolae Pîslaru, sulla base del Parere del Consiglio della Concorrenza n. RG 13.355 del 18 agosto 2026 e della Relazione di approvazione n. G2026-116.664 del 7 settembre 2026. L’atto che modifica, il Decreto n. 5.980/2025, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1186 e 1186 bis del 22 dicembre 2025 ed è citato senza la menzione «con le successive modifiche e integrazioni», segno che questo è il primo intervento su di esso.
La causa della correzione non ha alcun legame apparente con i fondi europei. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 8/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 147 del 25 febbraio 2026, ha innalzato da 2.500 a 5.000 lei la soglia di valore a partire dalla quale un bene è considerato immobilizzazione ammortizzabile, ai sensi dell’articolo 28 comma (2) lettera b) del Codice tributario. Un apparecchio da 3.800 lei ha smesso da un giorno all’altro di essere un’immobilizzazione ed è diventato un bene di inventario, senza che in esso cambiasse nulla. E l’articolo 21 lettera o) del regime per le imprese sociali dichiarava non ammissibili, senza eccezioni, «cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar», le spese per l’acquisto di beni che, secondo la legge, rientrano nella categoria dei beni di inventario. Il regime era stato pubblicato 65 giorni prima, e la sua riparazione ha richiesto altri 202 giorni.
I beneficiari sono le imprese sociali e le imprese sociali di inserimento della legge n. 219/2015 sull’economia sociale. L’impresa sociale è una persona giuridica di diritto privato che rispetta i principi dell’economia sociale e che ha ottenuto un attestato di impresa sociale; quella di inserimento è l’impresa sociale attestata che possiede in più il marchio sociale, la certificazione legata all’assunzione di persone appartenenti a gruppi vulnerabili. Possono essere associazioni e fondazioni, cooperative, casse di mutuo soccorso, società agricole o altre persone giuridiche, se i loro atti costitutivi rispettano cumulativamente la definizione e i principi dell’economia sociale. Lo status va mantenuto per tutto il periodo di durabilità del progetto.
«Transizione giusta» è il nome del fondo europeo che sostiene le regioni colpite economicamente dall’abbandono del carbone e delle industrie inquinanti. In Romania il programma copre sei distretti: Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova e Galați. Il regime per le imprese sociali si applica però soltanto a cinque di essi, le priorità 1 Gorj, 3 Dolj, 4 Galați, 5 Prahova e 6 Mureș. Hunedoara, priorità 2 dello stesso programma, non ha alcuna dotazione in questo regime, benché ne abbia una nel regime per le PMI.
Gli effetti che produce
Il decreto entra in vigore il 15 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. L’articolo II prevede soltanto la pubblicazione, senza alcuna data successiva, e l’articolo 12 comma (3) della legge n. 24/2000 stabilisce che gli atti normativi dei ministri entrano in vigore alla data della pubblicazione se non dispongono essi stessi diversamente. Il termine di tre giorni riguarda le leggi e le ordinanze, non i decreti ministeriali. Non esiste alcuna disposizione transitoria per i progetti già presentati o in fase di valutazione.
Il primo effetto si legge in tre articoli del regime, modificati contemporaneamente. L’articolo 16 lettera a), che elenca le attività finanziabili, iscrive tra gli investimenti in attivi materiali non soltanto le attrezzature «della natura di immobilizzazioni», ma anche i beni della categoria dei beni di inventario di oltre 2.500 lei, con durata normale di funzionamento superiore a un anno. L’articolo 19 punto 1) li aggiunge alla categoria delle spese per attrezzature e dotazioni. L’articolo 21 lettera o) conserva il proprio divieto, ma riceve un’eccezione per gli stessi beni. In pratica, la fascia che era uscita in silenzio dal finanziamento, tra 2.500 lei e l’odierna soglia fiscale di 5.000 lei, rientra nel progetto.
Il secondo effetto è più discreto e riguarda i macchinari. Nella nuova formulazione, l’articolo 19 punto 1) include espressamente le attrezzature di trasporto classificate nella classe 2.3.6 «Utilaje și instalații de transportat și ridicat», macchinari e impianti di trasporto e sollevamento, del Catalogo approvato con la Decisione del Governo n. 2.139/2004, cioè i carrelli elevatori, le gru, i trasportatori e gli ascensori. Il testo esisteva anche prima, ma ora viene ribadito, mentre l’articolo 16 lettera a) continua a dire, nella stessa frase, «ad eccezione dei mezzi di trasporto». La classe 2.3.6 fa parte, nel Catalogo, del sottogruppo 2.3 «Mezzi di trasporto».
Il terzo effetto è di denominazione, ma si vede su qualsiasi documento. Il titolo del decreto, l’articolo 1 e il titolo del regime non dicono più «Programma Transizione giusta 2021-2027», ma «Programma Sviluppo sostenibile e Transizione giusta 2021-2027», e il preambolo richiama la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8.703 final del 24 novembre 2022, con cui è stato approvato il programma finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione e dal Fondo per una transizione giusta. Per un richiedente significa che i documenti e la corrispondenza porteranno d’ora in avanti un altro nome di programma.
Il quarto effetto è quello che non si produce. Il regime resta a 24.642.314 euro, con una sovvenzione minima di 50.000 e massima di 300.000 euro per impresa unica, un’intensità non superiore al 95% delle spese ammissibili e un massimale de minimis di 300.000 euro su tre anni, stabilito dal Regolamento (UE) 2023/2831, che si applica fino al 31 dicembre 2030. Le dotazioni per distretto restano quelle del dicembre 2025: Prahova 6.968.358 euro, Galați 5.642.262, Mureș 5.593.583, Gorj 3.326.573 e Dolj 3.111.538. La ripartizione per anni resta 18.000.000 di euro nel 2026, 4.500.000 nel 2027 e 2.142.314 nel 2028. Il decreto non proroga alcuna data e non aggiunge un solo leu.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 15 settembre 2026 il testo in vigore era quello pubblicato nel dicembre 2025, non modificato. Le differenze, punto per punto, sono le seguenti.
All’articolo 16 lettera a), il secondo trattino diceva «acquisto di attrezzature tecnologiche, macchinari, impianti di lavoro, mobili, attrezzature informatiche, della natura di immobilizzazioni, ad eccezione dei mezzi di trasporto». Ora dice la stessa cosa, ma aggiunge «rispettivamente i beni della categoria dei beni di inventario che hanno un valore superiore a 2.500 lei e una durata normale di funzionamento superiore a un anno», più la condizione che il bene rientri in uno dei sottogruppi del Catalogo approvato con la Decisione del Governo n. 2.139/2004 e non ricada nelle categorie non ammissibili dell’articolo 21.
All’articolo 19 punto 1), la vecchia formulazione copriva i «beni che rientrano nella categoria delle immobilizzazioni». Quella nuova copre i «beni della natura di immobilizzazioni e/o della categoria dei beni di inventario» di oltre 2.500 lei e con durata superiore a un anno. Sempre qui compare, in più rispetto alla versione di dicembre, la condizione che i macchinari e le attrezzature con montaggio non formino oggetto delle spese non ammissibili dell’articolo 21.
All’articolo 21 lettera o), il divieto era scritto in una riga e senza eccezioni: le spese per l’acquisto di beni che, secondo la legge, rientrano nella categoria dei beni di inventario. Ora ha un’eccezione di quattro righe, costruita sulle stesse due soglie, il valore superiore a 2.500 lei e la durata superiore a un anno.
L’ultimo punto sostituisce, in tutto il testo del decreto, la locuzione «Program Tranziție justă» con «Program Dezvoltare durabilă și Tranziție justă». Il resto del regime, cioè gli articoli e gli allegati che il decreto non tocca, resta esattamente com’era: le condizioni di ammissibilità, l’elenco delle classi CAEN escluse, le regole di cumulo, gli obblighi di rendicontazione e il periodo di durabilità.
Il confronto con il regime per le PMI, modificato sei giorni prima, mostra due differenze di redazione. Là il limite superiore della fascia rimborsabile è stato scritto con un rinvio all’articolo 28 comma (2) lettera b) del Codice tributario, quindi si muove da sé quando il Governo indicizza la soglia con l’inflazione. Qui non c’è limite superiore, perché il regime accetta sia le immobilizzazioni sia i beni di inventario di oltre 2.500 lei, il che copre l’intera fascia senza alcun rinvio. In compenso, il decreto per le PMI ha aggiunto al regime le definizioni di «beni di inventario» e «attivi materiali», mentre questo non le aggiunge.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La categoria di acquisti persa in febbraio rientra nel progetto senza che il beneficiario debba cambiare altro nel bilancio proposto, e la correzione arriva con oltre due anni di anticipo rispetto alla chiusura del periodo di applicazione del regime.
- Le soglie sono scritte in cifre e in anni, non con formule elastiche: oltre 2.500 lei, durata normale di funzionamento superiore a un anno, inquadramento in un sottogruppo del Catalogo.
- La soluzione scelta qui non ha limite superiore e non dipende da alcun rinvio al Codice tributario, quindi non dovrà essere riscritta a ogni indicizzazione della soglia fiscale.
- Il bilancio, l’intensità del 95%, la sovvenzione da 50.000 a 300.000 euro e le scadenze restano intatti, quindi nessuno deve rifare un fascicolo a causa di questo decreto.
- La ridenominazione del programma allinea il regime alla decisione della Commissione europea richiamata nel preambolo, sicché l’atto interno e il documento europeo parlano della stessa cosa.
- Il ministero ha applicato la stessa correzione a tutti i regimi della transizione giusta, non solo ad alcuni, quindi un imprenditore non deve verificare separatamente ciascun programma per sapere che cosa può comprare.
Che cosa resta un problema
- La correzione è arrivata 202 giorni dopo che la modifica fiscale aveva tolto la categoria dal finanziamento. Per tutto quell’intervallo una spesa identica veniva rimborsata oppure no a seconda della data in cui era stata fatta.
- Non esiste alcuna disposizione transitoria. Un progetto respinto o ridotto tra febbraio e settembre 2026 per questo motivo non ha, dal testo del decreto, alcuna via di rimedio.
- L’eccezione appena introdotta all’articolo 21 lettera o) è subordinata a un rinvio all’articolo 21 stesso, cioè all’articolo in cui si trova, il che la rende impossibile da applicare alla lettera.
- La soglia inferiore resta di 2.500 lei, scritta in cifre, benché non corrisponda più ad alcun limite del Codice tributario dopo il febbraio 2026. Un bene da 2.400 lei non è rimborsabile nemmeno adesso.
- I «beni di inventario» compaiono ora tre volte nel regime, ma non sono definiti da nessuna parte nell’articolo delle definizioni, a differenza del regime per le PMI, dove la definizione è stata aggiunta.
- Hunedoara resta fuori dal regime per le imprese sociali, benché sia uno dei sei distretti della transizione giusta, e il decreto non cambia nulla in proposito.
- Il punto 7 dispone la sostituzione «in tutto il testo del decreto», mentre i punti da 3 a 6 dicono espressamente «nell’allegato», quindi dal testo non si può sapere se la ridenominazione arrivi anche nel corpo del regime.
Consigli pratici
- Se state preparando il bilancio di un progetto, rimettete nell’elenco degli acquisti le attrezzature da 2.500 a 5.000 lei che ne avevate tolto dopo il febbraio 2026. Dal 15 settembre 2026 sono di nuovo spese ammissibili, con le due condizioni di durata e di inquadramento nel Catalogo.
- Verificate la durata normale di funzionamento, non soltanto il prezzo. La condizione è che il bene duri più di un anno e si ritrovi in uno dei sottogruppi del Catalogo approvato con la Decisione del Governo n. 2.139/2004. Chiedete al fornitore di indicare nell’offerta la classe del Catalogo.
- Per un bene sotto i 2.500 lei non insistete. Il limite inferiore è rimasto invariato ed è scritto in cifre, quindi non si muove insieme alla soglia fiscale.
- Se vi serve un carrello elevatore, un trasportatore o una gru, chiedete per iscritto all’autorità di gestione la conferma che rientrano nella classe 2.3.6 del Catalogo. L’articolo 19 li accetta espressamente, mentre l’articolo 16 contiene una formula che potrebbe escluderli.
- Verificate prima il vostro status, non l’idea di progetto. Vi serve l’attestato di impresa sociale o, per le imprese di inserimento, anche il marchio sociale, entrambi previsti dalla legge n. 219/2015, e lo status va mantenuto per tutto il periodo di durabilità.
- Leggete la condizione dell’articolo 6 lettera d) del regime prima di ogni altra cosa: l’impresa deve aver avuto un numero medio di zero dipendenti nell’anno fiscale precedente all’apertura del bando, senza contare l’amministratore o il socio.
- Calcolate il vostro massimale de minimis sugli ultimi tre anni, non sull’ultimo anno. I 300.000 euro si calcolano in modo continuo, sull’impresa unica, e comprendono qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto da qualunque fonte, nazionale o europea.
- Se l’impresa ha sede a Hunedoara, cercate un altro bando. Il regime per le imprese sociali non copre la priorità 2, anche se il distretto fa parte del programma della transizione giusta.
- Seguite i documenti che d’ora in avanti porteranno la nuova denominazione del programma. I codici dei bandi restano però quelli vecchi, quindi non allarmatevi se un avviso indica un nome e il codice del fascicolo un altro.
- Non costruite il calendario dei pagamenti sulla scadenza del 2028. Il regime si applica fino al 31 dicembre 2028, ma i pagamenti per le spese ammissibili possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2029, e le due date si confondono facilmente.
Domande frequenti
Che cosa è cambiato, in breve, per chi prepara un progetto?
Perché era necessaria questa modifica?
Cambia il bilancio del regime?
Quanto può ricevere un’impresa sociale?
Quali sono i distretti coperti?
Chi può chiedere il finanziamento?
Che cosa significa «bene di inventario» in questa discussione?
Si può comprare un carrello elevatore con questi soldi?
Da quando si applica il nuovo testo?
Che cosa succede ai progetti presentati prima?
Perché il programma cambia nome?
Fino a quando si può ancora presentare domanda?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Punto 6, articolo 21 lettera o): l’eccezione che riporta i beni nel finanziamento è subordinata a un rinvio all’articolo che la contiene. Il nuovo testo prevede che siano non ammissibili le spese per l’acquisto di beni che rientrano nella categoria dei beni di inventario, «cu excepția bunurilor ce au o valoare mai mare de 2.500 lei și o durată normală de funcționare mai mare de un an […] și nu fac obiectul categoriilor de cheltuieli neeligibile prevăzute la art. 21», cioè con l’eccezione dei beni di valore superiore a 2.500 lei e con durata normale di funzionamento superiore a un anno che non formano oggetto delle categorie di spese non ammissibili previste all’art. 21. La lettera o) è essa stessa una lettera dell’articolo 21, e la spesa per l’acquisto di un bene di inventario è esattamente la categoria non ammissibile ivi prevista. Letta alla lettera, la terza condizione non può essere soddisfatta da alcun bene, l’eccezione resta priva di oggetto e il regime continua a escludere proprio ciò che il decreto voleva riportare dentro. Il risultato contraddice il punto 5 dello stesso decreto, che iscrive gli stessi beni tra le spese ammissibili dell’articolo 19 punto 1). La formula è corretta ai punti 4 e 5, dove il testo modificato si trova negli articoli 16 e 19, sicché il rinvio all’articolo 21 ha un bersaglio; copiata all’interno dell’articolo 21, si chiude in cerchio. La differenza decide se un macchinario da 3.000 lei sia rimborsabile o no.
- Punto 4, articolo 16 lettera a), secondo trattino: la stessa frase esclude tutti i mezzi di trasporto e, allo stesso tempo, rinvia a un articolo che ne ammette una classe. Il trattino riscritto si chiude con «cu excepția mijloacelor de transport, și care nu fac obiectul categoriilor de cheltuieli neeligibile prevăzute la art. 21», ad eccezione dei mezzi di trasporto, e che non formano oggetto delle categorie di spese non ammissibili previste all’art. 21. L’articolo 21 lettera h) del regime esclude l’acquisto dei mezzi di trasporto del sottogruppo 2.3 del Catalogo approvato con la Decisione del Governo n. 2.139/2004, ma con l’eccezione espressa della classe 2.3.6, «Utilaje și instalații de transportat și ridicat», macchinari e impianti di trasporto e sollevamento. La stessa classe è ammessa espressamente, con il punto 5 del decreto, all’articolo 19 punto 1), dove è anche identificata come appartenente al sottogruppo 2.3 «Mezzi di trasporto». Un richiedente che voglia comprare un carrello elevatore trova, nello stesso atto, una disposizione che glielo nega come attività finanziabile e due che glielo accettano come spesa ammissibile. La contraddizione viene dalla versione iniziale del regime, ma il decreto riscrive entrambi i testi senza rimuoverla.
Analisi della redazione
La correzione era necessaria e, in fondo, è ben pensata. Una soglia fiscale spostata da 2.500 a 5.000 lei non ha nulla a che vedere con la politica di coesione, ma ha tolto dal finanziamento, da un giorno all’altro, esattamente la categoria di acquisti che un’impresa sociale fa quando comincia: una macchina da cucire industriale, un forno da pasticceria, una macchina da falegnameria. La soluzione scelta qui è, tecnicamente, più pulita di quella usata sei giorni prima nel regime per le PMI: là la fascia rimborsabile è stata chiusa in alto con un rinvio al Codice tributario, quindi si muoverà a ogni indicizzazione; qui il regime accetta sia le immobilizzazioni sia i beni di inventario di oltre 2.500 lei, il che copre l’intera fascia senza alcun rinvio mobile. La parte debole non è l’idea, è l’esecuzione e, soprattutto, il ritmo.
La prima osservazione riguarda il calendario e non si coglie leggendo il decreto. Il regime è stato pubblicato il 22 dicembre 2025. La soglia fiscale è cambiata il 25 febbraio 2026, cioè 65 giorni dopo. La riparazione è arrivata il 15 settembre 2026, cioè dopo altri 202 giorni. Dei 267 giorni di vita del regime, tre quarti sono trascorsi con una categoria di spese involontariamente esclusa dal finanziamento. E la correzione non è arrivata isolata: il 1° settembre 2026 il ministero ha modificato nello stesso senso il regime per le microimprese, il 9 settembre quello per le PMI e il 15 settembre questo. Tre decreti in quattordici giorni, per un effetto prodotto da una sola ordinanza d’urgenza in febbraio, rivelano un problema scoperto tardi e risolto regime per regime, e non con una revisione fatta una volta per tutti i programmi.
La seconda osservazione nasce dividendo i soldi per il numero di fascicoli. Il regime dispone di 24.642.314 euro e stima al massimo 123 beneficiari, il che fa 200.344 euro in media per impresa sociale, cioè due terzi del massimale di 300.000 euro e quattro volte la sovvenzione minima di 50.000. Con l’intensità massima del 95%, una sovvenzione del genere corrisponde a un progetto di circa 210.888 euro, nel quale l’impresa mette di tasca propria all’incirca 10.544 euro. La cifra stimata è dunque costruita sul presupposto che la maggior parte dei fascicoli sarà di grandi dimensioni. Se tutti prendessero il massimale, i soldi basterebbero per 82 imprese; se tutti prendessero il minimo, per 493. La distanza tra i due estremi è così ampia che il numero 123 dice più su che tipo di progetti si aspetta il ministero che su quante imprese sociali esistano nei cinque distretti.
La terza osservazione viene dal confronto della ripartizione annuale con la data di pubblicazione. Dei 24,6 milioni di euro, 18 milioni, cioè il 73% del totale, sono programmati in via orientativa sull’anno 2026. Dalla pubblicazione di questo decreto al 31 dicembre 2026 restano 107 giorni. Con la sovvenzione media che il regime stesso presuppone, 18 milioni significano quasi 90 contratti, in un intervallo nel quale dovrebbero entrare l’apertura dei bandi, la presentazione, la valutazione, gli eventuali ricorsi e la firma dei contratti. La ripartizione annuale è dichiarata orientativa, il che risolve il problema sulla carta, ma mostra quanto poco sia rimasto del calendario su cui il regime era stato costruito nel dicembre 2025.
La quarta osservazione riguarda un’assenza. I sei distretti della transizione giusta sono Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova e Galați, e il preambolo del regime li nomina tutti. L’articolo 4 del regime lo applica però soltanto a cinque di essi. Hunedoara, il distretto con l’uscita più brutale dall’attività mineraria e con una dotazione di quasi 132 milioni di euro nel regime per le PMI, non ha un solo leu nel regime destinato all’economia sociale. Il decreto di adesso non affronta il tema, ma lo rende visibile, perché ridenomina il programma in tutto il suo testo senza toccare l’ambito di applicazione.
Infine, la redazione. I punti da 3 a 6 dicono ogni volta «nell’allegato», per indicare che l’intervento si fa nel regime e non nel decreto. Il punto 7 dice soltanto «in tutto il testo del decreto», benché l’effetto perseguito sia proprio il cambio di denominazione nel corpo del regime, dove compare decine di volte, anche nell’articolo che fissa l’ambito di applicazione. In più, la locuzione messa in sostituzione è «Program Tranziție justă», con la minuscola su «justă», mentre il regime scrive «Programul Tranziție Justă» e usa ovunque l’abbreviazione PTJ. Una sostituzione disposta su una locuzione che non compare in quella forma nel testo interessato rischia di non produrre alcun effetto.
Che cosa andrebbe cambiato
- Riscrivere l’eccezione dell’articolo 21 lettera o), con rinvio all’articolo 19 punto 1) al posto del rinvio all’articolo 21. Effetto: l’eccezione diventa applicabile, e il macchinario da 3.000 lei viene rimborsato in forza dello stesso testo che lo dichiara ammissibile, non a suo dispetto.
- Sostituire, all’articolo 16 lettera a), la formula «ad eccezione dei mezzi di trasporto» con quella già usata all’articolo 21 lettera h), che fa salva la classe 2.3.6. Effetto: un richiedente che compra un carrello elevatore o una gru non ha più bisogno della conferma dell’autorità di gestione, perché i tre articoli dicono la stessa cosa.
- Aggiungere all’articolo 3 del regime le definizioni di «beni di inventario» e «attivi materiali», come nel decreto del 9 settembre 2026 per il regime destinato alle PMI. Effetto: i tre articoli modificati si leggono senza rinvii a normative contabili esterne al regime, e il valutatore e il richiedente partono dallo stesso significato.
- Riformulare il punto 7 come «in tutto il testo del decreto e dell’allegato» e mettere in sostituzione le forme che compaiono effettivamente nel testo, compresa l’abbreviazione PTJ. Effetto: la nuova denominazione arriva anche negli articoli del regime, non solo nei titoli, e l’ambito di applicazione smette di rinviare a un programma con un nome diverso da quello del titolo.
- Introdurre una disposizione transitoria per le spese effettuate tra il 25 febbraio e il 15 settembre 2026. Effetto: il beneficiario al quale è stata respinta un’attrezzatura da 3.500 lei in quell’intervallo ha un fondamento per chiedere il riesame, invece di dipendere da un’interpretazione amministrativa.
- Rivedere la ripartizione annuale dell’articolo 23 comma (3), oggi con il 73% del bilancio nel 2026. Effetto: il calendario su cui si misura l’esecuzione del regime torna realizzabile, e la differenza tra la dotazione programmata e quella contrattata smette di sembrare una sottoesecuzione.
- Verificare, una volta sola, tutti i regimi di finanziamento che rinviano alla nozione di immobilizzazione, invece delle correzioni successive, regime per regime. Effetto: una futura indicizzazione della soglia del Codice tributario, prevista con cadenza annuale secondo l’indice di inflazione, non toglie più in silenzio una categoria di spese da più programmi contemporaneamente, per sette mesi.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 783 del 15 settembre 2026 8 pagine PDF, 83 KB l'atto inizia a pagina 6
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
