In breve
- Un macchinario da 3.000 o da 4.000 lei torna a essere una spesa rimborsabile nel regime di investimenti per le PMI di Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova e Mureș. La regola è stata poi estesa anche alle imprese sociali di nuova costituzione, con il Decreto del ministro degli Investimenti e dei Progetti europei n. 1.426/2026. Dal febbraio 2026 beni di questo tipo erano usciti dalla categoria delle immobilizzazioni materiali, perché la soglia fiscale è salita da 2.500 a 5.000 lei e il regime dichiarava non ammissibili, senza eccezioni, i beni di inventario.
- La fascia rimborsabile è scritta in lei, non in euro: tra 2.500 lei e la soglia dell’art. 28, comma (2), lettera b), del Codice tributario, cioè 5.000 lei alla data della pubblicazione. Il bene deve avere una durata normale di funzionamento superiore a un anno e deve rientrare in uno dei sottogruppi del Catalogo approvato con la Decisione del Governo n. 2.139/2004.
- Il resto del regime resta intatto: 775.569.856 euro, 400 beneficiari stimati, contributi tra 200.000 e 8.000.000 di euro per progetto, intensità dal 60% al 75% per l’aiuto regionale e concessione dell’aiuto fino al 31 dicembre 2028.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 767 del 9 settembre 2026
Entrata in vigore: 9 settembre 2026, data della pubblicazione
Se avete una piccola impresa a Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova o Mureș e state preparando un progetto sui fondi della transizione giusta, l’elenco delle cose che potete farvi rimborsare si è appena allargato. Il Decreto del ministro degli Investimenti e dei Progetti europei n. 1.370/2026, pubblicato il 9 settembre 2026, porta tra le spese ammissibili i beni di oltre 2.500 lei che, dal punto di vista contabile, non sono più immobilizzazioni materiali, ma beni di inventario. Il ministero aveva fatto la stessa correzione otto giorni prima: il 1° settembre 2026, con il Decreto n. 1.345/2026, ha modificato nello stesso senso il regime de minimis per le microimprese, al quale ha anche aggiunto 37,8 milioni di euro.
La correzione si spiega con una modifica fiscale senza alcun legame apparente con i fondi europei. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 8/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 147 del 25 febbraio 2026, ha riscritto l’art. 28, comma (2), lettera b), del Codice tributario: un bene è un’immobilizzazione ammortizzabile se, al momento dell’ingresso nel patrimonio, ha un valore fiscale pari o superiore a 5.000 lei, limite che si aggiorna ogni anno con l’indice di inflazione, con decisione del Governo. Fino ad allora la soglia era di 2.500 lei.
L’effetto collaterale è stato immediato. Un apparecchio da 3.800 lei era, nel 2025, un’immobilizzazione materiale. Nel 2026 è diventato un bene di inventario, senza che in esso cambiasse alcunché. E l’art. 28, lettera o), del regime approvato con il Decreto n. 3.996/2023 dichiarava non ammissibili, senza alcuna eccezione, «le spese per l’acquisto di beni che, secondo la legge, rientrano nella categoria dei beni di inventario». Gli stessi acquisti che nel 2025 entravano nel progetto cadevano, nel 2026, fuori da esso.
Il regime di cui parliamo non è piccolo. Il Decreto n. 3.996/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 951 e 951 bis del 20 ottobre 2023, mette a disposizione delle PMI dei sei distretti 775.569.856 euro, di cui 770.000.000 di euro come aiuto di Stato a finalità regionale e 5.569.856 euro come aiuto de minimis, cioè il 99,28% e lo 0,72%. I soldi vengono dal Fondo per una transizione giusta, per l’85%, e dal bilancio dello Stato, per il restante 15%. Il numero stimato di beneficiari è 400, il che dà una media di 1.938.924,64 euro per impresa.
L’area di applicazione è fissata all’art. 4 del regime: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova e Mureș. All’interno di Hunedoara esiste un bando separato, dedicato all’investimento territoriale integrato Valea Jiului, per il quale il luogo di attuazione deve trovarsi a Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petroșani o Petrila, comprese le frazioni. Il secondo bando su Hunedoara esclude esattamente queste località. Chi ha l’impresa in un altro distretto non rientra nel regime, per quanto adatto sia il progetto.
Le assegnazioni indicative per bando, dell’art. 29, comma (3), sono: Gorj 184.898.599 euro, Dolj 136.673.075, Hunedoara 131.969.559, Prahova 104.525.370, Galați 84.633.938, Mureș 83.903.737 e Valea Jiului 48.965.578, somma che dà esattamente 775.569.856 euro, cioè il bilancio totale del regime, senza residui.
Gli effetti che produce
Il decreto si applica dal 9 settembre 2026. L’art. II dice soltanto che l’atto si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Romania, senza prevedere una data successiva, mentre l’art. 12, comma (3), della Legge n. 24/2000 stabilisce che gli atti normativi dei ministri entrano in vigore alla data della pubblicazione se non è previsto diversamente. Non esiste alcuna disposizione transitoria per i progetti già in valutazione o in attuazione.
Per l’imprenditore il cambiamento di merito è uno solo e si legge in tre articoli del regime, modificati simultaneamente. L’art. 21, comma (1), lettera a), punto ii), iscrive tra gli investimenti finanziabili con l’aiuto di Stato a finalità regionale non soltanto le attrezzature «di natura di immobilizzazioni materiali», ma anche i beni della categoria dei beni di inventario che hanno un valore compreso tra 2.500 lei e la soglia dell’art. 28, comma (2), lettera b), del Codice tributario. L’art. 25, comma (4), li iscrive tra le spese per attrezzature e dotazioni, con due condizioni in più: la durata normale di funzionamento deve superare un anno e il bene deve rientrare in uno dei sottogruppi del Catalogo approvato con la Decisione del Governo n. 2.139/2004. L’art. 28, lettera o), conserva il proprio divieto, ma riceve un’eccezione che rinvia all’art. 25, comma (4).
Concretamente, la fascia rimborsabile va oggi da 2.500 a 5.000 lei. Il limite superiore non è scritto in cifre, ma con un rinvio al Codice tributario, quindi si muove da solo: se il Governo indicizza la soglia con l’inflazione, si allarga anche la fascia, senza che serva un nuovo decreto. Il limite inferiore, invece, è scritto in cifre e resta di 2.500 lei. Un bene da 2.000 lei non si rimborsa nemmeno adesso.
Vale la pena osservare la valuta. I massimali di progetto del regime sono espressi in euro, tra 200.000 e 8.000.000, e si convertono in lei al tasso InforEuro valido alla data di apertura del bando, secondo l’art. 12, comma (1). La fascia da 2.500 a 5.000 lei è espressa in lei e non dipende da alcun tasso. In un bilancio di progetto costruito in euro, questa categoria di spese si calcolerà quindi in modo diverso dal resto.
Il secondo gruppo di modifiche è lessicale, ma ha conseguenze pratiche. L’art. 3 riceve due definizioni nuove: «beni di inventario», cioè beni di valore ridotto situati sotto il massimale legale delle immobilizzazioni ammortizzabili, e «attivi materiali», definiti con un rinvio all’art. 2, punto 29, del Regolamento (UE) n. 651/2014. La seconda definizione colma un vuoto antico: l’espressione «attivi materiali» compariva sei volte nel regime, anche nel titolo della categoria di investimenti dell’art. 21, comma (1), lettera a), e nell’art. 25, comma (1), senza essere definita da nessuna parte.
Il terzo gruppo riguarda la denominazione del programma. Il titolo del decreto, l’art. 1 e il titolo del regime non dicono più «Programma Transizione giusta 2021-2027», ma «Programma Sviluppo sostenibile e Transizione giusta 2021-2027», e il preambolo invoca la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8.703 final del 24 novembre 2022, con la quale è stato approvato il programma finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione e dal Fondo per una transizione giusta. Per un richiedente significa che i documenti, le domande e la corrispondenza porteranno d’ora in poi un altro nome di programma, benché i bandi conservino i codici vecchi, del tipo PTJ/P1/1.1/1.A/GJ.
Ciò che non cambia merita di essere detto con la stessa forza. Le intensità restano quelle dell’art. 12, comma (2): 75% per microimprese, piccole e medie imprese allo stesso modo nei bandi di Gorj, Dolj, Galați e Prahova, e 70% per le micro e le piccole, rispettivamente 60% per le medie a Hunedoara, alla Valea Jiului e a Mureș. L’intensità dell’aiuto de minimis resta del 90% in tutti i bandi. Il massimale de minimis resta di 300.000 euro su tre anni per un’impresa unica, con un massimo di 200.000 euro in un solo progetto. Il bilancio, il numero stimato di beneficiari e il calendario restano identici.
Che cosa cambia rispetto a prima
La forma precedente del decreto non è quella del 2023. L’atto è stato modificato tre volte finora: il Decreto n. 6.005/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.121 del 13 dicembre 2023, ha rinumerato l’allegato; il Decreto n. 6.162/2023, dalla Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.149 del 19 dicembre 2023, è intervenuto sugli articoli 6, 9 e 10 del regime; il Decreto n. 686/2024, dalla Gazzetta Ufficiale della Romania n. 193 dell’8 marzo 2024, ha fatto la revisione più ampia, mettendo il regime in linea con il Regolamento (UE) 2023/2.831 sugli aiuti de minimis. Rispetto alla forma consolidata anteriore al 9 settembre 2026, il testo pubblicato adesso porta le modifiche che seguono, disposizione per disposizione.
La definizione delle immobilizzazioni materiali. Finora l’art. 3, lettera g), diceva che sono «attivi fissi che soddisfano cumulativamente due condizioni: hanno un valore di ingresso superiore a 2.500 lei e una durata normale di utilizzo superiore a un anno». Adesso la definizione rinuncia del tutto alla soglia e alla durata e parla di «qualsiasi immobilizzazione materiale ammortizzabile, le costruzioni e i terreni di ogni tipo, detenuti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi, per essere locati a terzi o per scopi amministrativi». È la definizione contabile abituale delle immobilizzazioni materiali, trasferita così com’è nel regime.
Le attrezzature ammissibili. Il vecchio art. 21, comma (1), lettera a), punto ii), si fermava a «attrezzature tecnologiche, macchinari, impianti di lavoro, mobili, attrezzature informatiche, macchine per ufficio, di natura di immobilizzazioni materiali, a eccezione dei mezzi di trasporto». L’elenco si allarga con i beni della categoria dei beni di inventario della fascia da 2.500 lei alla soglia del Codice tributario.
Le spese per attrezzature. Il vecchio art. 25, comma (4), si fermava a macchinari e attrezzature che non richiedono montaggio. Adesso vi rientrano anche gli stessi beni di inventario, a condizione che la durata superi un anno e che siano inquadrabili nel Catalogo del 2004.
Il divieto nell’elenco delle spese non ammissibili. L’art. 28, lettera o), diceva finora soltanto questo: non sono ammissibili le spese per beni che rientrano nella categoria dei beni di inventario. Adesso alla stessa lettera si aggiunge «a eccezione di quelli che rientrano nelle previsioni dell’art. 25, comma (4)».
La denominazione del programma. L’espressione «Programma Transizione Giusta» si sostituisce, secondo il punto 9, in tutto il testo del decreto: l’espressione compare nel titolo del regime e in altri sei punti del testo, tra cui l’art. 4, comma (1), quello che elenca i distretti, quindi lì la denominazione cambia. La sigla «PTJ», usata da sola 29 volte, più «AMPTJ», «AM PTJ» e «OIPTJ», non è toccata dalla sostituzione. Il regime definisce però da sé la propria sigla, all’art. 3, lettera y), quindi il testo resta coerente anche dopo la modifica.
Che cosa non è cambiato, benché avrebbe potuto. Né il bilancio, né le assegnazioni per distretto, né la ripartizione per anni, né il numero stimato di beneficiari, né le intensità, né i massimali di progetto, né i termini finali. Il Decreto n. 1.345/2026, il suo gemello sul regime delle microimprese, aveva portato otto giorni prima 37,8 milioni di euro in più e 150 beneficiari stimati in più. Qui non arriva un solo leu nuovo.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Ripara una perdita di ammissibilità che nessuno ha deciso. Le imprese non hanno perso il diritto di farsi rimborsare un apparecchio da 3.800 lei per una scelta di politica dei fondi europei, ma per una modifica del Codice tributario fatta con tutt’altro scopo.
- L’eccezione dell’art. 28, lettera o), rinvia all’art. 25, comma (4), cioè a un altro articolo. Nel regime delle microimprese la stessa eccezione rinviava, otto giorni prima, proprio all’articolo in cui si trovava, e da questo era nata un’ambiguità seria. Qui l’errore non si ripete.
- L’estremo superiore della fascia non è scritto in cifre, ma con un rinvio al Codice tributario. Quando il Governo indicizza la soglia con l’inflazione, il regime si aggiorna da solo, senza un nuovo decreto e senza un nuovo parere del Consiglio della Concorrenza.
- La definizione nuova degli attivi materiali, con il rinvio all’art. 2, punto 29, del Regolamento (UE) n. 651/2014, copre un’espressione usata sei volte nel regime e finora non definita, anche nel titolo della categoria di investimenti dell’art. 21.
- Le intensità, i massimali e le assegnazioni restano intatti. Un richiedente che stava preparando il proprio fascicolo sulle cifre vecchie non ha nulla da ricalcolare.
Che cosa resta un problema
- La correzione arriva 196 giorni dopo la pubblicazione dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 8/2026, che ha spostato la soglia fiscale. In tutto questo periodo gli acquisti della fascia da 2.500 a 5.000 lei sono stati, formalmente, non ammissibili.
- Non esiste alcuna disposizione transitoria. Un beneficiario in fase di attuazione, che dopo il febbraio 2026 ha tolto dal bilancio acquisti di questo tipo, non apprende dal decreto se e come possa reinserirli.
- La formulazione dell’art. 21, comma (1), lettera a), punto ii), lega l’eccezione per i mezzi di trasporto all’elenco delle spese non ammissibili in un modo che si può leggere in due maniere, con risultati opposti per i macchinari di sollevamento e trasporto. Si veda la sezione degli errori.
- La fascia rimborsabile ha il limite inferiore scritto in cifre, 2.500 lei, e il limite superiore scritto con un rinvio. Dopo la prima indicizzazione della soglia fiscale i due si muoveranno in modo diverso, senza che il decreto dica perché.
- Il regime può concedere aiuti fino al 31 dicembre 2028, ma il Regolamento (UE) n. 651/2014, il fondamento europeo dei 770 milioni di euro di aiuto regionale, scade il 31 dicembre 2026. Il decreto non dice nulla su che cosa succeda dopo.
Consigli pratici
- Rifate l’elenco degli acquisti del progetto tenendo conto della fascia da 2.500 a 5.000 lei. Gli apparecchi, gli utensili, i mobili tecnici e le dotazioni caduti dal vostro bilancio dopo il febbraio 2026 si possono rimettere, se hanno una durata normale di funzionamento superiore a un anno.
- Verificate ciascuno di questi beni nel Catalogo approvato con la Decisione del Governo n. 2.139/2004. L’art. 25, comma (4), esige che il bene sia «inquadrabile in uno dei sottogruppi» del Catalogo, quindi un articolo che lì non si trova non supera la condizione, per quanto costi.
- Non mettete a bilancio beni sotto i 2.500 lei. Il limite inferiore non si negozia e non cambia insieme alla soglia fiscale. Se un’attrezzatura costa 2.300 lei, resta fuori dal finanziamento.
- Se avete in programma un macchinario di sollevamento o di trasporto della classe 2.3.6 del Catalogo, un carrello elevatore o una gru, chiedete per iscritto all’autorità di gestione una conferma di ammissibilità prima di metterlo a bilancio. La formulazione nuova dell’art. 21, comma (1), lettera a), punto ii), si può leggere anche nel senso che macchinari di questo tipo escono dalla categoria ammissibile.
- Se siete già in fase di attuazione, chiedete per iscritto al responsabile di progetto dell’autorità di gestione se potete introdurre acquisti di questo tipo con un atto aggiuntivo. L’atto non ha disposizioni transitorie, quindi la risposta si dà a livello di contratto.
- Verificate che la sede o l’unità locale interessata dall’investimento si trovi a Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova o Mureș. Nel bando dedicato alla Valea Jiului il luogo di attuazione deve essere a Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petroșani o Petrila, mentre nell’altro bando di Hunedoara le stesse località sono escluse.
- Se preparate il progetto per un bando del 2027 o del 2028, trattate il 31 dicembre 2026 come una data di riferimento. È allora che scade il regolamento europeo che esonera il regime dall’obbligo di notifica a Bruxelles.
Domande frequenti
Che cosa significa, in soldi, il cambiamento portato da questo decreto?
Da dove viene la soglia di 5.000 lei?
Quali imprese possono chiedere soldi da questo regime?
Quanto si può ricevere per un progetto?
Che percentuale dell’investimento copre il contributo?
Entro quando si possono ottenere i soldi?
Il decreto cambia il bilancio del regime?
Che cosa succede ai progetti già in attuazione?
Perché cambia il nome del programma?
Posso ancora comprare un’auto o un macchinario di trasporto con il contributo?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Art. I, punto 6, il testo nuovo dell’art. 21, comma (1), lettera a), punto ii), del regime. La frase si chiude con «a eccezione dei mezzi di trasporto che non formano oggetto delle categorie di spese non ammissibili previste all’art. 28 del presente regime». Collocata subito dopo «mezzi di trasporto», la proposizione relativa determina questi ultimi, quindi esclude dal finanziamento esattamente quei mezzi di trasporto che l’art. 28 non dichiara non ammissibili. Ora, gli unici mezzi di trasporto lasciati fuori dal divieto dell’art. 28, lettera i), sono quelli della classe 2.3.6, «Utilaje și instalații de transportat și ridicat», cioè macchinari e impianti di trasporto e sollevamento, vale a dire i carrelli elevatori e le gru. Ne risulta che l’art. 21 li toglie dalla categoria ammissibile, mentre l’art. 28, lettera i), li mantiene espressamente ammissibili. Il testo parallelo introdotto dal punto 7 all’art. 25, comma (4), lega la stessa condizione ai beni di inventario, con la formula «și care nu fac obiectul categoriilor de cheltuieli neeligibile prevăzute la art. 28», cioè «e che non formano oggetto delle categorie di spese non ammissibili previste all’art. 28», il che mostra quale fosse l’intenzione. Nella forma pubblicata, un richiedente che vuole comprare un carrello elevatore riceve due risposte diverse da due articoli dello stesso regime.
Analisi della redazione
Il decreto risolve un problema reale e lo risolve correttamente nel merito. La soglia delle immobilizzazioni materiali è stata spostata da 2.500 a 5.000 lei con un’ordinanza di rilancio economico, cioè con un atto senza legame con i fondi europei, e l’effetto collaterale è stato che un’intera categoria di acquisti è uscita silenziosamente dal finanziamento. Nessuno lo ha deciso e nessuno lo ha annunciato. Il decreto la rimette al suo posto e, a differenza del suo gemello sul regime delle microimprese, lo fa senza impigliarsi in un rinvio circolare: l’eccezione dell’art. 28, lettera o), rinvia all’art. 25, comma (4), cioè a un altro articolo, non a sé stessa.
La prima osservazione che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine è la cronologia. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 8/2026 è stata pubblicata il 25 febbraio 2026. Il parere del Consiglio della Concorrenza per il decreto in esame porta la data del 28 luglio 2026, la relazione di approvazione della Direzione generale Programma Sviluppo sostenibile e Transizione giusta quella del 28 agosto 2026, la firma del ministro il 2 settembre, e la pubblicazione è arrivata il 9 settembre. Dalla modifica fiscale alla correzione del regime sono passati 196 giorni. Di essi, solo 43 trascorrono tra il parere del Consiglio della Concorrenza e la pubblicazione, quindi la parte di procedura esterna è stata quella breve. Il resto, quasi cinque mesi, si è consumato prima che il fascicolo partisse verso il Consiglio della Concorrenza.
La seconda osservazione riguarda un articolo che il decreto riscrive senza averne bisogno. Il punto 4 sostituisce la definizione delle immobilizzazioni materiali dell’art. 3, lettera g). In tutto il testo del regime consolidato l’espressione compare due volte, ed entrambe le occorrenze stanno nell’elenco di definizioni dell’art. 3, alla lettera e) e alla lettera g). Nessun articolo che produce effetti la usa. Il decreto consuma dunque uno dei suoi nove punti per riscrivere un termine senza impiego, mentre l’espressione effettivamente usata, «attivi materiali», era priva di definizione e solo adesso ne riceve una, alla lettera nn). La definizione nuova della lettera nn) era necessaria, quella della lettera g) no. L’ordine delle priorità dice qualcosa sul modo in cui il regime è stato letto prima di essere modificato.
La terza osservazione è la più pesante e non compare da nessuna parte nel decreto. Il regime può concedere aiuti fino al 31 dicembre 2028, secondo l’art. 29, comma (1). L’aiuto di Stato a finalità regionale, cioè 770 milioni di euro sui 775,57, si fonda sul Regolamento (UE) n. 651/2014, il cui termine di applicazione è stato prorogato al 31 dicembre 2026 dal Regolamento (UE) 2023/1.315. L’art. 58, paragrafo 4, del regolamento aggiunge un periodo di adattamento di sei mesi dalla scadenza, cioè fino al 30 giugno 2027. Dalla pubblicazione del decreto all’ultimo giorno in cui si può firmare un contratto ci sono 844 giorni. Di essi, 294 sono coperti dal regolamento invocato nel preambolo stesso dell’atto. Restano 550 giorni, cioè il 65,2% della finestra di concessione, che dipendono da un regolamento europeo non ancora adottato. Il 2 settembre 2026 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha inserito, in cinque regimi in una volta sola, una clausola con cui si impegna ad armonizzare il regime con il futuro regolamento e blocca la concessione degli aiuti fino ad allora. Il Ministero degli Investimenti e dei Progetti europei, che ha firmato il decreto in esame lo stesso giorno, non ha inserito nulla di simile.
La quarta osservazione riguarda le proporzioni. Il regime stima 400 beneficiari e dispone di 5.569.856 euro per l’aiuto de minimis, cioè 13.924,64 euro per beneficiario. L’art. 15 consente però fino a 200.000 euro di de minimis in un solo progetto. A questo massimale, l’intera dotazione de minimis si esaurisce con 28 progetti, cioè il 7% dei beneficiari stimati. La componente de minimis, che copre proprio le spese immateriali, la formazione professionale e i servizi, non è dimensionata per il numero di imprese che il regime si propone. Chi vi arriva tardi la troverà vuota, e il decreto in esame, che non tocca il bilancio, qui non cambia nulla.
Che cosa andrebbe cambiato
- Correggere il rinvio dell’art. 21, comma (1), lettera a), punto ii). L’eccezione per i mezzi di trasporto dovrebbe restare come era, senza alcuna determinazione, e la condizione relativa all’elenco delle spese non ammissibili dovrebbe essere legata esplicitamente ai beni di inventario, esattamente come è stata legata all’art. 25, comma (4), con la formula «e che non formano oggetto». Effetto: un richiedente che vuole un carrello elevatore o una gru della classe 2.3.6 apprende dal testo, non da una richiesta scritta all’autorità di gestione, se può comprarlo con il contributo.
- Una disposizione transitoria per i contratti in corso. Un comma che dica che i beneficiari in fase di attuazione possono introdurre acquisti della fascia da 2.500 a 5.000 lei con un atto aggiuntivo, entro il valore contrattato. Effetto: i 196 giorni in cui queste spese sono state non ammissibili non si trasformano in una perdita definitiva per le imprese che hanno tagliato il bilancio tra il febbraio e il settembre 2026.
- Indicizzare il limite inferiore insieme a quello superiore. La soglia di 2.500 lei dovrebbe essere legata a una frazione della soglia fiscale, per esempio la metà, invece di restare una cifra fissa. Effetto: la fascia non si allarga in modo incontrollato a ogni indicizzazione del Codice tributario e non ha più bisogno di un nuovo decreto per restare proporzionata.
- Una clausola di armonizzazione con il futuro regolamento di esenzione per categoria. La stessa che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha inserito il 2 settembre 2026 in cinque regimi dei trasporti. Effetto: un’impresa che pianifica la presentazione nel 2027 sa che il ministero si è impegnato all’armonizzazione e a quali condizioni si possano firmare contratti dopo il 31 dicembre 2026, invece di scoprirlo strada facendo.
- Riequilibrare la dotazione de minimis oppure abbassare il massimale per progetto. O si aumenta la quota di 5.569.856 euro, oppure il massimale di 200.000 euro per progetto si avvicina alla media di 13.924 euro per beneficiario. Effetto: le spese di formazione professionale e i servizi finanziabili con il de minimis restano accessibili anche alle imprese che presentano domanda nella seconda metà del regime.
- Sostituire la sigla «PTJ» nello stesso decreto. Il punto 9 cambia l’espressione «Programma Transizione Giusta», ma la sigla compare da sola 29 volte nel regime, alle quali si aggiungono «AMPTJ», «AM PTJ», «OIPTJ» e i codici di bando. Effetto: i documenti di programma, le guide e le domande di finanziamento usano una sola denominazione e il richiedente non deve più dedurre da sé che PTJ e Programma Sviluppo sostenibile e Transizione giusta sono la stessa cosa.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 767 del 9 settembre 2026 16 pagine PDF, 118 KB l'atto inizia a pagina 15
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
