In breve
- La Corte non ha giudicato la regola, ha constatato di non poterla giudicare. La contestazione del testo che vieta di fermare l’auto sul marciapiede è stata respinta come inammissibile. «Inammissibile» non significa che la norma abbia superato un esame, ma che l’esame non si è tenuto.
- Il motivo riguarda la competenza, non il traffico. Il divieto si trova nel Regolamento di applicazione del Codice della strada, approvato con decisione del Governo, e l’art. 146 lett. d) della Costituzione riconosce alla Corte costituzionale il potere di verificare soltanto le leggi e le ordinanze, non anche gli atti adottati per darvi esecuzione.
- La norma resta in vigore e la sua contestazione ha un altro indirizzo. Un atto normativo del Governo si impugna davanti alla sezione del contenzioso amministrativo della corte d’appello, e l’art. 11 comma (4) della legge n. 554/2004 stabilisce che un’azione di questo tipo può essere proposta in qualunque momento. Fino ad allora, l’auto lasciata sul marciapiede resta un illecito amministrativo.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 781 del 15 settembre 2026
Pronunciata: 9 dicembre 2025, definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, 15 settembre 2026
La Corte costituzionale non ha verificato se il divieto di fermare l’auto sul marciapiede rispetti la Costituzione, perché non aveva il potere di verificarlo. Con la Sentenza n. 721 del 9 dicembre 2025, pubblicata il 15 settembre 2026, i giudici hanno respinto come inammissibile la censura sollevata da un’automobilista in un giudizio di opposizione a una sanzione pendente davanti al Tribunale di primo grado del Settore 2 di Bucarest, perché il testo impugnato si trova in una decisione del Governo e non in una legge o in un’ordinanza. Non è l’unica contestazione in materia di circolazione fermata in questo modo: nell’agosto 2026 la stessa soluzione è toccata anche all’eccezione di un conducente che aveva criticato la sentenza del primo giudice, non la legge. Ogni volta il risultato è lo stesso, e quasi ogni volta viene letto male: il testo resta né confermato né smentito.
La disposizione in discussione è lunga una frase. L’art. 142 del Regolamento di applicazione del Codice della strada elenca i luoghi in cui la fermata volontaria dei veicoli è vietata, e la lettera n) recita: «pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) și (3)», cioè sul marciapiede, salvo che il gestore della strada pubblica abbia realizzato sistemazioni conformi all’art. 144 commi (2) e (3). L’eccezione è stretta. Secondo l’art. 144 comma (2), il gestore della strada può ricavare spazi di fermata sul marciapiede solo con il parere della polizia stradale, soltanto se resta libero un corridoio pedonale di almeno 1 m, se l’accesso al parcheggio avviene dalla carreggiata e se le auto in sosta non intralciano la circolazione sulla prima corsia o sulle piste riservate. Il comma (3) aggiunge una distanza minima: nessun parcheggio sul marciapiede a meno di 10 m da un incrocio, da una fermata del trasporto pubblico o da un attraversamento pedonale.
L’autrice dell’eccezione ha sostenuto che la norma violi l’art. 1 comma (5) della Costituzione, cioè i requisiti di chiarezza, accessibilità e prevedibilità della legge, perché fra l’ordinanza d’urgenza e il regolamento adottato per applicarla compaiono, a suo avviso, formulazioni vaghe che portano a misure disomogenee e potenzialmente arbitrarie. Ha invocato anche l’art. 44 commi (1) e (2) della Costituzione, il diritto di proprietà privata, sostenendo che il divieto si applica senza alcuna valutazione della situazione concreta e in assenza di reali alternative di parcheggio, il che limiterebbe in modo abusivo l’uso dell’auto.
La Corte non è arrivata a nessuno di questi argomenti. L’art. 146 lett. d) prima parte della Costituzione le attribuisce il potere di decidere «sulle eccezioni di incostituzionalità relative alle leggi e alle ordinanze, sollevate davanti agli organi giurisdizionali o agli arbitrati commerciali», e l’art. 29 comma (1) della legge n. 47/1992 ripete lo stesso limite. Un regolamento approvato con decisione del Governo è un atto normativo secondario, emanato in esecuzione della legge: perciò, dice la sentenza al paragrafo 14, l’esame della sua costituzionalità «non rientra nella competenza del giudice costituzionale». La soluzione è stata adottata all’unanimità, in un collegio di otto giudici, e il rappresentante del pubblico ministero e il Governo avevano chiesto esattamente la stessa cosa.
L’ultimo paragrafo della motivazione sposta il discorso dal conducente al giudice. Il Tribunale di primo grado del Settore 2 avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 29 comma (5) prima parte della legge n. 47/1992, respingere esso stesso la richiesta con ordinanza motivata, perché il filtro di ammissibilità spetta al giudice davanti al quale l’eccezione viene sollevata. Non lo ha fatto e, per di più, non ha nemmeno espresso il proprio parere sull’eccezione, benché l’art. 29 comma (4) della stessa legge glielo imponga. Due obblighi tratti dallo stesso articolo, entrambi disattesi, annotati dalla Corte ai paragrafi 6 e 15.
Gli effetti che produce
Nel diritto scritto non cambia nulla. L’art. 142 lett. n) resta in vigore esattamente nella forma che aveva prima del 15 settembre 2026, e la sentenza non produce alcun effetto sul suo contenuto. Ciò che qui è definitivo e generalmente vincolante è soltanto la soluzione di inammissibilità, cioè la regola secondo cui questo tipo di domanda non si rivolge alla Corte costituzionale.
Per l’automobilista la situazione pratica resta quella di prima, e si divide in due a seconda del cronometro. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 195/2002, l’atto che tutti chiamano Codice della strada, all’art. 63 comma (1) considera fermata l’immobilizzazione volontaria non superiore a 5 minuti, mentre oltre questa durata si ha sosta. Le conseguenze sono diverse:
- Meno di 5 minuti, sul marciapiede, fuori da una sistemazione conforme. È fermata irregolare, illecito previsto dall’art. 108 comma (1) lett. a) punto 8 del Codice della strada, con 2 punti di penalizzazione, e l’art. 99 comma (2) colloca la sanzione pecuniaria nella classe I, cioè 2 o 3 punti-ammenda.
- Oltre 5 minuti. Diventa sosta irregolare, perché l’art. 143 lett. a) del regolamento vieta la sosta in tutti i casi in cui è vietata la fermata. L’illecito figura all’art. 108 comma (1) lett. b) punto 7, con 3 punti di penalizzazione, e l’art. 100 comma (2) colloca la sanzione pecuniaria nella classe II, cioè 4 o 5 punti-ammenda.
- Quanto fa in denaro. L’art. 98 comma (2) stabilisce che un punto-ammenda vale il 5% del salario minimo lordo nazionale garantito. Di conseguenza la fermata sul marciapiede costa fra il 10% e il 15% di un salario minimo lordo, e l’auto lasciata lì per più di cinque minuti fra il 20% e il 25%.
- La rimozione resta possibile, separatamente dalla sanzione. L’art. 64 comma (1) del Codice della strada consente alla polizia stradale di disporre la rimozione dei veicoli in sosta irregolare, e il comma (2) pone le spese di rimozione, trasporto e custodia a carico del detentore.
Quanto al fascicolo da cui tutto è partito, la sentenza viene comunicata al Tribunale di primo grado del Settore 2 di Bucarest, che prosegue il giudizio sull’opposizione al verbale senza aver ricevuto alcuna risposta sul testo contestato. E per qualsiasi altro conducente che volesse impugnare la stessa norma, la sentenza non chiude la discussione nel merito, ma soltanto una porta su tre: trattandosi di una soluzione di inammissibilità, non esiste alcuna statuizione della Corte costituzionale che vincoli il giudice del contenzioso amministrativo quando, un giorno, esaminerà la legittimità di questo testo.
Che cosa cambia rispetto a prima
Rispetto al 14 settembre 2026, nulla delle regole di circolazione. Il cambiamento che ha innescato il fascicolo è avvenuto nove anni prima. Fino al 21 gennaio 2017, l’art. 142 lett. n) suonava in tutt’altro modo: la fermata sul marciapiede era vietata soltanto «dacă nu se asigură spațiu de cel puțin 1 m pentru circulația pietonilor», cioè se non si lasciava uno spazio di almeno 1 m per il transito dei pedoni. In altre parole, era il conducente a decidere da solo, sul posto, se aveva lasciato spazio sufficiente, e il vecchio art. 144 comma (2) attribuiva al gestore della strada soltanto la facoltà di consentire la fermata, non l’obbligo di costruire qualcosa.
La Decisione del Governo n. 965 del 15 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.035 del 22 dicembre 2016, ha rovesciato la logica. La nuova formulazione è entrata in vigore il 21 gennaio 2017, cioè 30 giorni dopo la pubblicazione, come prevedeva l’art. III della decisione. Da allora il marciapiede è vietato in partenza, e l’eccezione esiste soltanto dove il gestore della strada ha effettivamente realizzato una sistemazione segnata e segnalata, con il parere della polizia stradale. La differenza fra le due formulazioni spiega perché molti automobilisti percepiscano un inasprimento senza alcuna contropartita: l’obbligo di costruire i parcheggi non è stato posto a carico di nessuno, mentre il divieto è rimasto a carico di tutti.
Ciò che è davvero cambiato il 15 settembre 2026 è la mappa dei rimedi. Fino alla pubblicazione della sentenza, un conducente insoddisfatto poteva sperare che l’eccezione di incostituzionalità sollevata nell’opposizione alla sanzione gli portasse una risposta. Ora si sa, con una sentenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, che quella strada è chiusa per qualunque testo del regolamento stradale, quali che siano gli argomenti addotti. Resta la via del contenzioso amministrativo, che ha regole proprie: il reclamo preventivo può essere presentato in qualunque momento nel caso di un atto normativo, ai sensi dell’art. 7 comma (11) della legge n. 554/2004, la competenza spetta alla sezione del contenzioso amministrativo e tributario della corte d’appello, perché la decisione del Governo è l’atto di un’autorità centrale, e l’art. 23 della stessa legge stabilisce che l’annullamento di un atto normativo produce effetti soltanto per il futuro.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Tiene il limite di competenza della Corte costituzionale dove lo colloca la Costituzione. Se il giudice costituzionale cominciasse a verificare decisioni del Governo, decreti ministeriali e regolamenti, assumerebbe di fatto il controllo di legittimità dell’intera amministrazione, che spetta ad altri giudici.
- Lascia il testo intatto in entrambi i sensi. Una pronuncia di inammissibilità non convalida la norma, dunque il giudice del contenzioso amministrativo eventualmente investito domani della stessa questione non ha alcuna statuizione della Corte che lo vincoli.
- Segnala pubblicamente un errore procedurale del giudice remittente. I paragrafi 6 e 15 mostrano, con il nome e con l’articolo di legge, che il filtro di ammissibilità non è stato applicato e che il parere del giudice mancava nell’ordinanza, il che aiuta altri collegi a non ripetere il percorso.
- La soluzione è stata adottata all’unanimità, senza opinioni dissenzienti. Non c’è alcun segnale che la stessa domanda possa ricevere una risposta diversa da un altro collegio.
- Mantiene in piedi la tutela del pedone. Il corridoio di almeno 1 m e la distanza di 10 m da incroci, fermate e attraversamenti, previsti dall’art. 144 commi (2) e (3), restano condizioni obbligatorie per qualunque parcheggio ricavato sul marciapiede.
Che cosa resta un problema
- Il percorso è durato 816 giorni, dall’ordinanza di rimessione del 21 giugno 2024 alla pubblicazione del 15 settembre 2026, per una risposta che non tocca il merito. Di questi, 280 giorni sono trascorsi soltanto fra la pronuncia e la pubblicazione.
- Il costo del filtro è ricaduto sul cittadino. L’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992 imponeva al giudice di respingere lui stesso la richiesta, con un’ordinanza impugnabile con ricorso entro 48 ore. Poiché non lo ha fatto, la parte ha atteso due anni e quasi tre mesi anziché qualche giorno.
- La censura di merito resta non discussa. Se fra l’ordinanza d’urgenza e il suo regolamento esiste davvero un disallineamento, nessuna autorità ne ha detto nulla, e la sentenza non contiene alcun ragionamento utilizzabile in seguito.
- La strada rimasta è più costosa e più lenta. L’azione di annullamento presuppone un reclamo preventivo, la tassa giudiziaria di bollo, un processo davanti alla corte d’appello e un ricorso davanti all’Alta Corte, e l’effetto di un eventuale annullamento si produce soltanto per il futuro.
- L’unico punto della sentenza in cui il lettore vede il testo della norma, il paragrafo 11, lo riporta con uno scostamento dalla forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, il che è spiacevole in un documento che si legge proprio perché è ufficiale.
Consigli pratici
- Prima di lasciare l’auto sul marciapiede, guardate se il posto è segnato e segnalato come parcheggio. L’eccezione dell’art. 142 lett. n) opera soltanto dove il gestore della strada pubblica ha realizzato una sistemazione approvata dalla polizia stradale. Una striscia dipinta da un condominio o da un negozio non è una sistemazione ai sensi della legge.
- Contate i minuti. Sotto i 5 minuti l’illecito è fermata irregolare, con 2 punti di penalizzazione; oltre i 5 minuti diventa sosta irregolare, con 3 punti di penalizzazione e una sanzione pecuniaria di classe superiore.
- Se ciò che vi scontenta è la regola e non il verbale, non perdete tempo con un’eccezione di incostituzionalità nell’opposizione alla sanzione. La Sentenza n. 721/2025 dimostra che una domanda simile non può che essere respinta come inammissibile.
- Non contate nemmeno sull’eccezione di illegittimità. L’art. 4 comma (4) della legge n. 554/2004 stabilisce espressamente che gli atti amministrativi a carattere normativo non possono formare oggetto dell’eccezione di illegittimità, e un regolamento approvato con decisione del Governo è un atto normativo.
- La via reale è l’azione di annullamento davanti alla sezione del contenzioso amministrativo e tributario della corte d’appello, preceduta da un reclamo preventivo rivolto al Governo. Per un atto normativo, il reclamo preventivo può essere depositato in qualunque momento, ai sensi dell’art. 7 comma (11), e l’azione può essere proposta in qualunque momento, ai sensi dell’art. 11 comma (4).
- Nell’opposizione alla sanzione, concentratevi su ciò che si può verificare in quel fascicolo: se il posto avesse o no una sistemazione conforme, se la durata dell’immobilizzazione sia stata accertata correttamente, se l’agente abbia descritto il fatto in modo da renderlo identificabile.
- Se comunque sollevate un’eccezione di incostituzionalità e il giudice respinge la richiesta di rimessione, avete a disposizione il ricorso al giudice immediatamente superiore, entro 48 ore dalla pronuncia. Il termine è breve e decorre indipendentemente dal fatto che abbiate ricevuto o no la motivazione.
Domande frequenti
Che cosa significa che l’eccezione è stata respinta come inammissibile?
Quindi il divieto di fermarsi sul marciapiede è stato dichiarato costituzionale?
Perché la Corte costituzionale non può verificare una decisione del Governo?
Che cosa posso fare se continuo a ritenere sbagliata la regola?
L’eccezione di illegittimità della legge n. 554/2004 mi aiuta?
Quanto costa, in concreto, l’auto lasciata sul marciapiede?
Posso fermarmi se lascio un metro libero per i pedoni?
Che cosa succede al processo in cui è stata sollevata l’eccezione?
Da quando la sentenza produce effetti?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Paragrafo 11, citazione dell’art. 142 lett. n). La sentenza riproduce la norma così: «pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul domeniului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) și (3)». La forma pubblicata ufficialmente dice «administratorul drumului public», il gestore della strada pubblica, e non «administratorul domeniului public», il gestore del demanio pubblico. Lo si ricava dall’art. I punto 5 della Decisione del Governo n. 965/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.035 del 22 dicembre 2016, che ha dato alla lettera n) la formulazione in vigore dal 21 gennaio 2017. La frase non corrisponde nemmeno a quella precedente, che recitava «dacă nu se asigură spațiu de cel puțin 1 m pentru circulația pietonilor», quindi non è una citazione da una versione più vecchia. La differenza conta: il gestore della strada pubblica è il soggetto che l’art. 144 commi (1) e (2) obbliga a delimitare i tratti vietati e autorizza a ricavare parcheggi con il parere della polizia stradale, mentre il gestore del demanio pubblico può essere un’altra struttura dello stesso comune o perfino un concessionario. Chi legge la norma nell’unico punto della sentenza in cui essa compare può credere che basti l’intervento di chiunque amministri il demanio pubblico, e questo cambia la risposta alla domanda se la sanzione sia o no legittima.
Analisi della redazione
La sentenza è breve e corretta nella soluzione, e il suo problema non sta in ciò che la Corte ha deciso, ma in quanto è costato far dire a qualcuno una cosa evidente fin dal primo giorno. La rimessione è partita dal Tribunale di primo grado del Settore 2 di Bucarest con l’ordinanza del 21 giugno 2024, la pronuncia è arrivata il 9 dicembre 2025 e la pubblicazione il 15 settembre 2026. Sono 536 giorni fino alla pronuncia e altri 280 fino alla pubblicazione, in totale 816 giorni per constatare che l’oggetto della domanda non rientra nella competenza del giudice adito. Per confronto, la legge concede al cittadino 48 ore per impugnare l’ordinanza con cui il giudice avrebbe respinto la stessa richiesta, e fissa al ricorso 3 giorni di giudizio. Il rapporto fra i due ritmi, 48 ore per il cittadino e 816 giorni per il sistema, dice sulla procedura più della motivazione.
La seconda osservazione riguarda il punto in cui la catena si è spezzata. L’art. 29 della legge n. 47/1992 pone due obblighi sulle spalle del giudice remittente: il comma (4) gli chiede di esprimere il proprio parere sull’eccezione, il comma (5) gli chiede di respingere la richiesta se l’eccezione è inammissibile. Il Tribunale di primo grado del Settore 2 non ne ha rispettato nessuno, e la Corte annota entrambe le omissioni, ai paragrafi 6 e 15. La loro combinazione mostra perché il filtro non abbia funzionato: il giudice che non formula un parere non può arrivare alla conclusione che la domanda è inammissibile, perché non l’ha esaminata. E in assenza del parere, il fascicolo arriva alla Corte privo dell’unico elemento che ne avrebbe consentito una rapida cernita.
La terza osservazione riguarda il merito che nessuno ha toccato. Il malcontento alla base del fascicolo non era campato in aria: fino al 21 gennaio 2017 la fermata sul marciapiede era consentita a chiunque lasciasse un metro libero per i pedoni, mentre dal 2017 è vietata a tutti, con un’unica eccezione che dipende interamente da un investimento che il gestore della strada non è tenuto a fare. Il regolamento ha così spostato un divieto sul conducente senza porre un obbligo corrispondente sull’amministrazione, e il risultato si vede in qualunque città della Romania. La Sentenza n. 721/2025 non poteva rimediarvi. Il rimedio passa altrove: dalla corte d’appello, per la via del contenzioso amministrativo, oppure direttamente dal Governo, con una modifica del regolamento.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine di legge per la pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale. Oggi non ne esiste alcuno, e fra pronuncia e pubblicazione sono passati 280 giorni in una causa senza merito da esaminare. Un termine di 60 o 90 giorni ridurrebbe il periodo in cui giudici e parti sanno che la soluzione esiste ma non possono invocarla.
- Un filtro esplicito di inammissibilità manifesta presso la Corte. Quando l’oggetto della rimessione è visibilmente fuori dalla competenza, come nel caso di una decisione del Governo, una procedura breve, senza relazione e senza udienza pubblica, chiuderebbe il fascicolo in poche settimane e libererebbe collegi per le cause che riguardano davvero leggi e ordinanze.
- L’informazione della parte sulla via corretta, nel corpo stesso dell’ordinanza di rigetto. Se il giudice avesse applicato l’art. 29 comma (5), avrebbe potuto indicare in due righe che la norma si impugna davanti al contenzioso amministrativo. Sarebbe costato una frase e avrebbe risparmiato due anni.
- Un obbligo di sistemazione, correlativo al divieto dell’art. 142 lett. n). Il regolamento consente al gestore della strada di ricavare parcheggi sul marciapiede, ma non gli chiede di censire le vie in cui la fermata è diventata impossibile. Un termine per il censimento e un piano pubblico di interventi trasformerebbero l’eccezione da possibilità teorica in soluzione verificabile.
- La correzione della citazione del paragrafo 11 con una rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania. È l’unica comparsa del testo della norma nella sentenza e, così come è riportata, indica un’autorità diversa da quella dell’atto in vigore.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 781 del 15 settembre 2026 8 pagine PDF, 86 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
