In breve
- L’indennità di malattia per patologie comuni e infortuni extralavorativi si calcola a scaglioni, in base ai giorni indicati sul certificato: 55% della base di calcolo per i certificati fino a 7 giorni, 65% da 8 a 14 giorni e 75% oltre i 15 giorni.
- Il decreto congiunto del Ministero della Salute e della Cassa nazionale di assicurazione sanitaria aggiunge quattro nuove righe, da J1.2 a J1.5, al modulo mensile dei datori di lavoro, una per ogni aliquota e una per gli importi derivanti da ricalcolo.
- In concreto, i datori di lavoro devono dichiarare gli importi separatamente per scaglione, non più in un’unica voce cumulativa.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 606 del 24 luglio 2026
In vigore dal: 24 luglio 2026
Una malattia di cinque giorni per un raffreddore non si paga più come quella che segue un intervento e tiene a casa due settimane, e da ora la differenza si vede anche nel modulo che il datore di lavoro invia ogni mese alla cassa sanitaria. Il Ministero rumeno della Salute e la Cassa nazionale di assicurazione sanitaria hanno integrato, con il decreto congiunto n. 909/1.231/2026, le norme di attuazione dell’ordinanza d’urgenza n. 158/2005 sui congedi e sulle indennità di assicurazione sanitaria. È il secondo decreto congiunto delle due istituzioni pubblicato nel luglio 2026, dopo quello con cui sono stati aggiornati i protocolli terapeutici di decine di farmaci rimborsati.
Il decreto è breve e sembra puramente tecnico: aggiunge quattro voci a un allegato di dichiarazione. Ma quelle quattro voci sono lo specchio contabile di un cambiamento che riguarda tutti i lavoratori rumeni, introdotto lo scorso anno dall’articolo VII dell’ordinanza d’urgenza n. 89/2025. Da un’aliquota unica applicata alla base di calcolo, il sistema è passato a tre aliquote, in funzione della durata della malattia per patologie comuni o infortuni extralavorativi. Finora questa differenziazione non trovava posto nella dichiarazione mensile del datore di lavoro. Dal 24 luglio 2026 lo trova.
Gli effetti che produce
Nell’allegato n. 10 alle norme, il modulo con cui i datori di lavoro dichiarano gli importi da recuperare dal Fondo nazionale unico di assicurazione sanitaria, dopo la lettera J1.1 vengono inserite quattro nuove lettere. J1.2 riguarda le indennità per incapacità temporanea al lavoro derivanti dall’applicazione dell’aliquota del 55% alla base di calcolo, per i certificati rilasciati per un periodo fino a 7 giorni. J1.3 corrisponde all’aliquota del 65%, per i certificati rilasciati per un periodo compreso tra 8 e 14 giorni. J1.4 corrisponde al 75%, per i certificati rilasciati per un periodo superiore a 15 giorni. J1.5 è una riga distinta, per le indennità relative ai certificati per patologie comuni risultanti da un ricalcolo, con una qualsiasi delle tre aliquote.
Per l’ufficio paghe l’effetto è immediato: la dichiarazione non può più stare su una sola riga. Ogni certificato va collocato, in base ai giorni per cui è stato rilasciato, in uno dei tre scaglioni, e gli importi si cumulano separatamente. La riga J1.5 risolve un problema pratico frequente, quello dei certificati ricalcolati in seguito, per esempio quando si corregge la base di calcolo o il numero di giorni.
Per il lavoratore il decreto non cambia nulla in sé, perché le aliquote erano già in vigore. Cambia però la trasparenza: gli importi in busta paga hanno ora una corrispondenza chiara nella dichiarazione ufficiale e gli errori di collocazione diventano più facili da individuare, sia per la cassa sia per il dipendente.
Un aspetto spesso trascurato merita di essere sottolineato: le soglie si riferiscono al periodo per cui il certificato è stato rilasciato, non al totale dei giorni di malattia nell’anno. Chi ottiene tre certificati distinti da 5 giorni riceve il 55% per ciascuno, non il 75% una volta superati i 15 giorni complessivi.
Che cosa cambia rispetto a prima
- La dichiarazione è suddivisa per aliquota: prima del decreto, l’allegato n. 10 aveva una sola riga, J1.1, per le indennità di incapacità temporanea da patologie comuni; ora sono cinque.
- Ogni scaglione ha la sua riga: 55% per i certificati fino a 7 giorni, 65% da 8 a 14 giorni, 75% oltre i 15 giorni.
- I ricalcoli hanno una riga propria: la lettera J1.5 copre gli importi derivanti dal ricalcolo dei certificati per patologie comuni, qualunque sia l’aliquota.
- Le norme del 2018 si allineano alla legislazione del 2025: il decreto adegua il modulo all’articolo VII dell’ordinanza d’urgenza n. 89/2025, che aveva introdotto le aliquote differenziate.
- Non cambiano né le aliquote né la base di calcolo: il decreto non modifica i diritti, solo il modo in cui vengono rappresentati nella dichiarazione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Elimina un’incoerenza reale: le aliquote differenziate si applicavano dal 2025, ma il modulo ufficiale non le riconosceva, costringendo i datori di lavoro a improvvisare.
- Rende verificabile la classificazione di ogni certificato, sia per la cassa sia per il lavoratore che vuole capire l’importo ricevuto.
- La riga dedicata ai ricalcoli evita di mescolare importi corretti e importi iniziali, fonte frequente di discordanze in fase di rimborso.
- Il decreto è breve e non introduce nuovi oneri amministrativi oltre alla suddivisione degli importi, quindi il costo di adeguamento è contenuto.
Che cosa resta un problema
- Entra in vigore il giorno della pubblicazione, il 24 luglio 2026, a metà di un mese di dichiarazione e senza un periodo transitorio esplicito per aggiornare i software paghe.
- Il testo non chiarisce come trattare i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore ma dichiarati dopo, lasciando l’interpretazione alle casse distrettuali.
- Il sistema a scaglioni, che il decreto si limita a rispecchiare, scoraggia le assenze brevi, proprio quelle raccomandate nelle malattie contagiose stagionali.
- Il decreto non dice nulla di esplicito sui certificati di continuazione della stessa patologia, che nella pratica sollevano i maggiori dubbi di classificazione.
Consigli pratici
- Se sei un lavoratore: controlla in busta paga l’aliquota applicata, non solo l’importo. Per un certificato fino a 7 giorni l’aliquota corretta è il 55% della base di calcolo, da 8 a 14 giorni il 65%, oltre i 15 giorni il 75%.
- Se la tua condizione richiede più di una settimana di recupero: discuti con il medico la durata realmente necessaria. Le soglie si applicano al periodo scritto sul certificato.
- Se lavori nelle paghe: aggiorna il software affinché generi separatamente gli importi J1.2, J1.3, J1.4 e J1.5. Una dichiarazione cumulativa sulla vecchia riga J1.1 non corrisponde più al modulo.
- Se hai avuto certificati ricalcolati: dichiara gli importi risultanti alla lettera J1.5, non allo scaglione iniziale, per evitare discordanze.
- Se sei un piccolo datore di lavoro senza software dedicato: chiedi alla cassa distrettuale il modulo aggiornato prima della prima dichiarazione.
Domande frequenti
Quale percentuale dello stipendio ricevo in malattia?
Le aliquote si applicano per certificato o al totale annuo?
Questo decreto riduce la mia indennità?
Che cos’è l’allegato n. 10?
A che cosa serve la riga J1.5?
Da quando si applica?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 606 del 24 luglio 2026 16 pagine PDF, 117 KB l'atto inizia a pagina 15
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
