In breve

  • La Corte costituzionale ha deciso che lo Stato poteva chiedere che la domanda di aiuto della primavera del 2020 fosse presentata esclusivamente per e-mail. La locuzione «prin poșta electronică», cioè per posta elettronica, contenuta nell’art. IV comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 32/2020, insieme al comma (4) dello stesso articolo, resta in vigore ed è stata dichiarata conforme a Costituzione. L’eccezione su questo punto è stata respinta perché infondata, cioè esaminata nel merito e giudicata priva di fondamento.
  • Il secondo capo della domanda non è stato nemmeno esaminato. La censura rivolta all’art. 3 comma (5), seconda frase, dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020, il testo che nell’anno 2020 riservava la seconda indennità soltanto a chi aveva ricevuto la prima, è stata respinta perché inammissibile: la Corte ha detto che il malcontento riguarda il modo in cui la legge si applica e si interpreta, e che questo spetta ai giudici ordinari, non a lei.
  • Chi è interessato. Direttamente, le persone che hanno avuto o hanno ancora cause sulle indennità della pandemia, professionisti, persone fisiche autorizzate e titolari di convenzioni individuali di lavoro in cooperazione. Indirettamente, chiunque riceva da un’autorità l’obbligo di comunicare soltanto per via elettronica, perché la motivazione della sentenza mostra esattamente a quali condizioni un obbligo di questo tipo supera il vaglio di costituzionalità. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dal 28 settembre 2026, data della pubblicazione.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 729 del 9 dicembre 2025 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 3 comma (5), seconda frase, dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020 relativa a misure di sostegno destinate ai lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2, nonché alla promozione della crescita dell’occupazione, nella formulazione anteriore all’entrata in vigore dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 44/2021 per la modifica dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020 relativa a misure di sostegno destinate ai lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2, nonché alla promozione della crescita dell’occupazione, e della locuzione «prin poșta electronică» contenuta nell’art. IV comma (1) e delle disposizioni del comma (4) dello stesso articolo dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 32/2020 relativa alla modifica e all’integrazione dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2020 per la modifica e l’integrazione di alcuni atti normativi, nonché per la fissazione di alcune misure nel settore della protezione sociale nel contesto della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 e per la fissazione di alcune misure supplementari di protezione sociale
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 822 del 28 settembre 2026, pagine 2-7
Pronunciata: 9 dicembre 2025, all’unanimità dei voti
Definitiva e generalmente vincolante: 28 settembre 2026, data della pubblicazione

Una donna che non ha ricevuto l’aiuto concesso ai professionisti durante lo stato di emergenza del 2020 è arrivata fino alla Corte costituzionale con due domande, e la Corte le ha risposto a una sola. La Sentenza n. 729 del 9 dicembre 2025, pubblicata il 28 settembre 2026, conferma che l’obbligo di inviare la domanda soltanto per e-mail non è stato una discriminazione, ma rifiuta di esaminare la seconda censura, quella sulla condizione di aver beneficiato prima dell’aiuto dello stato di emergenza. Su quella condizione la Corte si era già pronunciata nel merito 54 giorni prima, in un fascicolo diverso, e allora aveva stabilito che chi non ha chiesto il primo aiuto della pandemia ha perso definitivamente anche il secondo.

La storia comincia il 16 marzo 2020, quando il Decreto del Presidente della Romania n. 195/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 212, ha istituito lo stato di emergenza. Cinque giorni più tardi, l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2020 ha creato, con l’art. XV comma (1), un’indennità per i professionisti che non hanno la qualità di datore di lavoro e che interrompevano la propria attività a causa delle decisioni delle autorità. Il 30 marzo 2020, l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 32/2020 ha aggiunto la procedura: l’art. IV comma (1) prevedeva che l’avente diritto presenti, per posta elettronica, all’agenzia territoriale, una domanda accompagnata dalla copia del documento d’identità e da una dichiarazione sotto la propria responsabilità. Non «può presentare», ma «presenta». Nessuna variante su carta.

L’autrice dell’eccezione, Sanda Hanea, ha sollevato la questione nel fascicolo n. 701/85/2021 del Tribunale di Sibiu, Sezione II civile, del contenzioso amministrativo e tributario, e il giudice ha rimesso la questione alla Corte con l’ordinanza del 7 maggio 2021. Il suo argomento ha due strati. Il primo: in Romania esiste un gran numero di persone che o non hanno accesso a un servizio di posta elettronica, perché non hanno internet o dispositivi, o non sanno usarlo, quindi una regola che impone esclusivamente l’e-mail esclude dal diritto proprio i più vulnerabili. Sopra a questo, lo stesso Governo è tornato sulla propria posizione, perché la Decisione del Governo n. 719/2020 ha ammesso, per la seconda indennità, la trasmissione della domanda «în format electronic sau în format letric», cioè in forma elettronica o su carta. Il Tribunale di Sibiu le ha dato ragione nel parere inviato alla Corte, su entrambi i capi.

La Corte ha respinto la prima censura e ha spiegato perché. La misura è stata adottata durante lo stato di emergenza, e il metodo principale per fermare un virus molto contagioso era limitare il contatto fisico tra le persone. Gli articoli 38 e 50 dell’allegato n. 1 al Decreto n. 195/2020 avevano già chiesto che le domande per le prestazioni sociali potessero essere presentate anche per via elettronica e che le autorità organizzassero la propria attività in modo da evitare il contatto diretto. La misura, dice la Corte, è un riflesso dell’art. 34 comma (2) della Costituzione, che obbliga lo Stato a prendere misure di igiene e di sanità pubblica, ed è dunque oggettivamente giustificata. Quanto al carattere ragionevole, la Corte riconosce apertamente, al paragrafo 37, che l’accesso della popolazione alla posta elettronica varia a seconda dei mezzi materiali, della zona in cui la persona vive e del livello di istruzione. Lo riconosce e va avanti: un’eccezione alla regola della trasmissione per e-mail avrebbe potuto comportare conseguenze più gravi dell’inconveniente, «afectarea sănătății sau chiar deces», cioè un danno alla salute o addirittura la morte, sicché la restrizione resta ragionevole.

Sulla seconda censura, la Corte non è arrivata al merito. L’art. 3 comma (5), seconda frase, dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020 diceva che, in via di eccezione, nell’anno 2020 ricevono la nuova indennità soltanto i professionisti e i titolari di convenzioni individuali di lavoro in cooperazione che avevano beneficiato dell’indennità dello stato di emergenza. L’autrice ha impugnato il testo sia per difetto di chiarezza, sia per discriminazione. Al paragrafo 43, il giudice costituzionale ha rilevato che il rimprovero riguarda le ipotesi e le persone che ricadono sotto il testo, cioè l’applicazione e l’interpretazione, e che queste operazioni spettano al giudice del merito. Ha respinto, dunque, perché inammissibile.

La differenza tra le due soluzioni non è formale. «Infondata» significa che il giudice costituzionale ha pesato l’argomento e lo ha trovato errato: il testo ha superato il vaglio e nessuno può più impugnarlo utilmente con gli stessi argomenti. «Inammissibile» significa che il giudice costituzionale non è nemmeno entrato nella discussione, perché la domanda non era per lui. Per chi ha una causa pendente, la seconda soluzione lascia il terreno libero: l’argomento può essere ripreso davanti al giudice del merito, come argomento di interpretazione della legge, non di costituzionalità. La prima soluzione lo chiude.

Gli effetti che produce

Il primo effetto riguarda il testo: nessuno dei due articoli impugnati cambia. La locuzione «prin poșta electronică» resta nell’art. IV comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 32/2020 esattamente nella forma pubblicata il 30 marzo 2020, e altrettanto vale per il comma (4) dello stesso articolo. Il meccanismo dell’art. 31 comma (3) della legge n. 47/1992, per cui una disposizione dichiarata incostituzionale è sospesa di diritto e cessa di produrre effetti entro 45 giorni se il Parlamento o il Governo non la mette d’accordo con la Costituzione, si applica soltanto in caso di accoglimento dell’eccezione. Qui non è stata accolta, quindi nulla è sospeso e nulla cade.

Il secondo effetto riguarda il fascicolo da cui tutto è partito. Sollevare un’eccezione di incostituzionalità non sospende il giudizio, e l’art. 29 della legge n. 47/1992 non prevede alcuna sospensione. Il giudice di Sibiu riceve la sentenza, la inserisce nel fascicolo e giudica oltre. Sul primo capo è vincolato: il testo è conforme a Costituzione. Sul secondo ha mano libera per stabilire lui stesso che cosa significhi «a beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1)», cioè aver beneficiato dell’indennità prevista da quella disposizione, e a chi si applichi, perché è esattamente ciò che la Corte gli ha rimandato indietro.

Il terzo effetto è quello che va oltre il fascicolo. La motivazione fissa le condizioni alle quali un’autorità può imporre un solo canale di comunicazione senza violare l’uguaglianza dei diritti. Sono due, e si leggono nei paragrafi 36 e 38: la misura deve essere adeguata allo scopo perseguito, e lo svantaggio provocato agli esclusi deve essere minore del male che la misura previene. La Corte non ha detto che la digitalizzazione obbligatoria sia conforme a Costituzione di per sé. Ha detto che, in uno stato di emergenza sanitaria, il rischio di ammalarsi e di morire pesa più dell’impossibilità di alcuni di mandare un’e-mail. Fuori da un contesto simile, la seconda condizione non ha più nulla da bilanciare.

Il quarto effetto è di precedente interno. La Corte ha accettato, al paragrafo 21, di esaminare un testo che non era più in vigore nella forma censurata, richiamando la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 549 del 3 agosto 2011, secondo la quale rientrano nel controllo anche le disposizioni i cui effetti giuridici continuano dopo l’uscita dalla vigenza. Ha fatto dunque tutto il lavoro di stabilire la propria competenza su un testo abbandonato, per poi constatare che la domanda non era di costituzionalità.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel diritto positivo non è cambiato nulla il 28 settembre 2026. Le due ordinanze d’urgenza censurate sono ancora oggi in vigore, non abrogate, e l’art. IV comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 32/2020 porta intatta la locuzione che la Corte ha appena convalidato. Ciò che è cambiato è lo stato della domanda: fino alla pubblicazione, un giudice poteva attendere una risposta dalla Corte; da ora la ha, ed è vincolante.

Il cambiamento reale sul testo dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020 era però avvenuto molto prima, e non nel senso in cui spererebbe chi legge soltanto il dispositivo. Il 7 giugno 2021 l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 44/2021 ha modificato, con l’art. I, i commi (1) e (5) dell’art. 3. Il comma (5) è stato svuotato: vi è rimasto un semplice rinvio alla decisione del Governo che stabilisce la procedura di pagamento. La condizione contestata è sopravvissuta allo spostamento: è salita nel comma (1), dove da eccezione per l’anno 2020 è diventata addirittura la regola di ammissibilità. Nel 2022, l’art. 16 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 2/2022 ha riscritto di nuovo il comma (1) e ha allargato la cerchia, aggiungendo i beneficiari dell’indennità dell’art. 6 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 111/2021. La condizione è sopravvissuta a entrambe le riscritture.

È cambiata anche la distanza dal momento dei fatti. Tra l’ordinanza di rimessione del 7 maggio 2021 e la pronuncia sono passati 1.677 giorni, e tra la pronuncia e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania altri 293 giorni. Dalla rimessione alla pubblicazione sono 1.970 giorni, cioè cinque anni e quasi cinque mesi. Il testo che la Corte ha esaminato, quello dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020 nella formulazione anteriore, era stato sostituito 31 giorni dopo la rimessione.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiude un’incertezza vecchia. Le domande sulle indennità del 2020 hanno continuato a circolare nei tribunali per anni, e ora i giudici hanno una risposta vincolante sul capo di costituzionalità della comunicazione per e-mail.
  • Formula un criterio utilizzabile oltre la pandemia. I paragrafi 36 e 38 pongono due condizioni per qualunque canale unico di comunicazione imposto da un’autorità: che la misura sia adeguata allo scopo e che il danno degli esclusi sia minore del male evitato.
  • Riconosce esplicitamente la disuguaglianza di accesso. Il paragrafo 37 dice, nero su bianco, che l’accesso alla posta elettronica varia a seconda dei mezzi materiali, della zona e del livello di istruzione. La constatazione resta nel corpo della giurisprudenza e può essere usata in altre cause, anche contro una digitalizzazione imposta senza motivo sanitario.
  • Il rigetto per inammissibilità non è una sconfitta nel merito. La parte può riprendere l’argomento sul significato della condizione davanti al Tribunale di Sibiu, come questione di interpretazione della legge.
  • La sentenza è stata adottata all’unanimità dei voti, senza opinione dissenziente, quindi non lascia dietro di sé una divergenza capace di alimentare altre rimessioni sullo stesso testo.

Che cosa resta un problema

  • I 1.970 giorni dalla rimessione alla pubblicazione rendono la risposta quasi inutile per la persona che l’ha chiesta. L’aiuto si riferiva ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  • La Corte non risponde all’argomento più concreto dell’autrice. Questa aveva mostrato che la Decisione del Governo n. 719/2020 ha ammesso, per la seconda indennità, la presentazione «în format electronic sau în format letric», cioè in forma elettronica o su carta, e dunque che lo stesso Governo aveva ritenuto inutile l’esclusività. La motivazione non discute questo confronto in nessun punto.
  • L’argomento sanitario non spiega la differenza di trattamento all’interno della stessa ordinanza. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2020 consentiva la presentazione su carta per le prestazioni di assistenza sociale, con l’art. III comma (1), e per i diritti a carico del bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione, con l’art. X. Il rischio di contagio era identico in tutti e tre i casi.
  • Il rigetto per inammissibilità lascia il capo più importante sul piano finanziario senza risposta costituzionale. Chi non ha ricevuto la prima indennità resta con un problema di interpretazione, risolto in modo diverso da un giudice all’altro.
  • La sentenza non nomina affatto la Sentenza n. 474 del 16 ottobre 2025, benché il pubblico ministero l’avesse richiamata nelle conclusioni e benché lì la stessa censura sullo stesso testo avesse ricevuto una soluzione nel merito. Il lettore resta senza la spiegazione della differenza.

Consigli pratici

  1. Se avete una causa sulle indennità del 2020, leggete il paragrafo 43 della sentenza prima della prossima udienza. Lì la Corte dice che la domanda su chi ricada sotto la condizione spetta al giudice del merito, il che trasforma l’argomento da costituzionale in interpretativo, da formulare davanti al giudice.
  2. Non confondete le due soluzioni del dispositivo. Il punto 1 chiude la discussione sull’e-mail, il punto 2 non chiude nulla. Un avvocato che li tratta allo stesso modo perde un argomento che esiste ancora.
  3. Se oggi un’autorità vi impone un solo canale elettronico, verificate se dietro c’è un motivo della forza di quello invocato qui. La motivazione lega la convalida allo stato di emergenza sanitaria e al rischio di morte, non alla comodità amministrativa.
  4. Quando presentate una domanda per e-mail, conservate la prova dell’invio e la conferma di ricezione. Le controversie di questa ondata sono nate quasi tutte dall’impossibilità di dimostrare che la domanda era arrivata all’agenzia territoriale nei termini.
  5. Verificate sempre la formulazione del testo alla data dei fatti, non quella di oggi. L’art. 3 comma (5) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020 appare oggi del tutto diverso rispetto al 2020, e la condizione che conta si è spostata nel comma (1).
  6. Se vi interessa soltanto la conclusione, il dispositivo è a pagina 7 dell’edizione n. 822. La motivazione utile sul versante della comunicazione elettronica sta nei paragrafi da 28 a 38.

Domande frequenti

Che cosa significa che l’eccezione è stata respinta perché infondata?
Che il giudice costituzionale ha esaminato la censura nel merito e l’ha trovata errata. Il testo resta in vigore, e la constatazione che è conforme a Costituzione diventa vincolante per tutti i giudici dalla data della pubblicazione, 28 settembre 2026. La stessa censura non può più essere riproposta utilmente.
E respinta perché inammissibile?
Che il giudice costituzionale non è entrato nella discussione, perché la domanda non rientrava nella sua competenza. Qui la Corte ha detto che il malcontento riguarda il modo di applicare e di interpretare la legge, il che spetta ai giudici ordinari. L’argomento può essere ripreso davanti al giudice del merito, come questione di interpretazione.
Cambia qualcosa per chi ha una causa pendente?
Sul capo relativo alla posta elettronica sì: il giudice non può più ritenere che la regola sia incostituzionale. Sull’altro capo no: resterà a lui stabilire che cosa significhi la condizione di aver beneficiato in precedenza dell’indennità dell’art. XV comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2020 e a chi si applichi.
Le ordinanze discusse sono ancora in vigore?
Sì. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 32/2020 e l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020 non sono state abrogate, e l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 44/2021 le ha modificate, non le ha tolte dall’ordinamento. Le misure di sostegno non si applicano più in pratica, perché erano legate allo stato di emergenza e allo stato di allerta, ma i testi restano e continuano a produrre effetti nelle cause non ancora definite.
Che fine ha fatto l’art. 3 comma (5), seconda frase?
È scomparso dal comma (5) il 7 giugno 2021, con l’art. I dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 44/2021, ma la condizione che conteneva è stata spostata nel comma (1) dello stesso articolo, dove è diventata la regola generale di ammissibilità. Nel comma (5) è rimasto soltanto il rinvio alla decisione del Governo che stabilisce la procedura di pagamento.
La sentenza obbliga lo Stato ad accettare d’ora in poi domande su carta?
No. La sentenza constata che la regola del 2020 era conforme a Costituzione, nient’altro. Non crea alcun diritto nuovo e non impone alcun canale di comunicazione supplementare.
Perché ci è voluto tanto?
Il Tribunale di Sibiu ha rimesso la questione alla Corte con l’ordinanza del 7 maggio 2021, la pronuncia è arrivata il 9 dicembre 2025 e la pubblicazione il 28 settembre 2026. Sono 1.677 giorni fino alla pronuncia e altri 293 fino alla pubblicazione. La legge n. 47/1992 non fissa un termine per nessuna delle due fasi.
Quanti giudici hanno deciso?
Otto, all’unanimità dei voti: Elena-Simina Tănăsescu, che ha presieduto, Asztalos Csaba-Ferenc, Mihai Busuioc, Mihaela Ciochină, Cristian Deliorga, Dimitrie-Bogdan Licu, Laura-Iuliana Scântei e Gheorghe Stan. Magistrato assistente è stata Patricia-Marilena Ionea.

Analisi della redazione

La sentenza è ben costruita nella parte che effettivamente esamina. I richiami esistono e dicono ciò che viene loro attribuito: la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 aprile 2000 nella causa Thlimmenos c. Grecia, paragrafo 44, stabilisce davvero che il diritto a non essere discriminati è violato anche quando lo Stato non tratta in modo diverso persone che si trovano in situazioni sensibilmente diverse, e la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011 apre davvero il controllo sui testi usciti dalla vigenza i cui effetti continuano. Il problema sta in ciò che la Corte sceglie di lasciare fuori discussione.

L’omissione più pesante nasce proprio dai paragrafi che la Corte usa per giustificare la misura. Ai paragrafi 29 e 30 essa passa in rassegna l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2020 e constata che lì la presentazione su carta era rimasta possibile in due punti: all’art. III comma (1), per le prestazioni di assistenza sociale pagate dal bilancio del Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale, e all’art. X, per i diritti a carico del bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione e del Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti salariali. Al paragrafo 31 aggiunge l’osservazione decisiva, di nuovo di propria mano: l’alternativa tra carta ed e-mail «nu este justificată de calitatea solicitanților», cioè non è giustificata dalla qualità dei richiedenti, ma dall’esistenza e dall’efficienza di sistemi di ricezione elettronica presso l’agenzia che riceve. Tre righe più in basso, al paragrafo 32, l’esclusività elettronica dell’art. IV dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 32/2020 viene dichiarata giustificata dall’imperativo sanitario. Le due affermazioni non stanno bene insieme. Se l’esistenza del canale cartaceo dipendeva dalla capacità tecnica dell’agenzia, e non dal rischio di contagio, allora l’art. IV è stato una scelta di dotazione amministrativa, e il suo costo lo ha sopportato il richiedente. Il rischio di ammalarsi era identico allo sportello dell’assistenza sociale e a quello della disoccupazione, dove la carta è rimasta ammessa.

La seconda osservazione viene dal confronto dei calendari, ed è una cifra che l’atto non scrive. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 32/2020 ha imposto il canale unico il 30 marzo 2020. La Decisione del Governo n. 719/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 794 del 31 agosto 2020, ha ammesso per la seconda indennità sia la forma elettronica sia quella cartacea, 154 giorni dopo, e appena 21 giorni dopo la pubblicazione dell’ordinanza che essa attuava. In altre parole, l’esecutivo ha rinunciato da solo all’esclusività in meno di mezzo anno, in piena stato di allerta, senza che la situazione epidemiologica fosse cambiata in modo sostanziale. L’autrice dell’eccezione ha messo esattamente questo argomento sul tavolo, al paragrafo 11. La motivazione della Corte non lo tocca in alcun paragrafo, benché sia l’unico elemento del fascicolo che verifichi se la misura fosse davvero necessaria o soltanto comoda.

La terza osservazione riguarda il rapporto tra i termini imposti al cittadino e quelli che lo Stato dà a se stesso. Nel 2020 la persona doveva inviare la domanda in una finestra di giorni, in un solo formato, e se la mancava non riceveva più nulla. La domanda se quel formato unico fosse conforme a Costituzione ha ricevuto risposta in 1.677 giorni, e la risposta è arrivata al lettore soltanto dopo altri 293. In totale, 1.970 giorni. Il 9 dicembre 2025, quando la Corte ha pronunciato, il testo esaminato era sostituito da 1.646 giorni. Nessuna tappa di questo percorso ha un termine di legge, a differenza di quella imposta al richiedente.

La quarta osservazione riguarda la coerenza interna. Il 16 ottobre 2025, con la Sentenza n. 474, la Corte ha respinto perché infondata la stessa censura di discriminazione rivolta allo stesso art. 3 comma (5), seconda frase, dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020. Il 9 dicembre 2025, 54 giorni più tardi, la stessa censura sullo stesso testo riceve una soluzione di inammissibilità. Il pubblico ministero aveva chiesto espressamente il rigetto per infondatezza e aveva richiamato la Sentenza n. 474/2025, come si vede al paragrafo 3. La motivazione non la menziona in alcun punto. Per chi è in causa la differenza non è accademica: un rigetto nel merito gli chiude l’argomento, uno di inammissibilità glielo lascia aperto davanti al giudice del merito, e il risultato è dipeso dal collegio che gli è capitato, non da ciò che ha scritto nella domanda.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un termine di legge per la pubblicazione delle sentenze della Corte. La legge n. 47/1992 non ne prevede alcuno, e tra la pronuncia e la pubblicazione qui sono passati 293 giorni, durante i quali la sentenza non produceva alcun effetto. Un termine di 30 giorni dal deposito della motivazione accorcerebbe l’intervallo in cui i giudici decidono senza sapere che cosa abbia stabilito la Corte.
  • L’obbligo di discutere gli argomenti recepiti nell’ordinanza di rimessione. Il confronto con la Decisione del Governo n. 719/2020 sta nel fascicolo dal 7 maggio 2021 e non compare nella motivazione. Una regola che imponga alla Corte di rispondere puntualmente a ciascuna censura formulata eliminerebbe l’impressione che l’argomento scomodo sia stato aggirato.
  • La motivazione esplicita del cambio di soluzione rispetto a una sentenza recente sullo stesso testo. Quando la stessa disposizione riceve in 54 giorni un rigetto nel merito e uno di inammissibilità, la seconda sentenza dovrebbe dire perché. Altrimenti la soluzione sembra dipendere dal collegio, e la prevedibilità della giurisprudenza ne risente.
  • Una regola generale di tecnica legislativa sul canale unico di comunicazione. La legge n. 24/2000 potrebbe richiedere che ogni atto normativo che impone un solo mezzo di presentazione preveda anche una via alternativa, oppure motivi nel preambolo perché non esista. Risolverebbe prima della lite esattamente la situazione dell’art. IV dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 32/2020.
  • La pubblicazione immediata delle sentenze più vecchie di un anno dalla pronuncia. Una sentenza pronunciata il 9 dicembre 2025 e pubblicata il 28 settembre 2026 arriva in un paesaggio legislativo che nel frattempo è cambiato due volte. L’ordine inverso, dalle più vecchie alle più recenti, ridurrebbe il rischio che la risposta giunga dopo che la domanda è rimasta senza oggetto.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 822 del 28 settembre 2026, pagine 2-7 16 pagine PDF, 131 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.