In breve
- La Corte Costituzionale ha respinto definitivamente il ricorso di diverse banche (Credit Europe Bank, Eurobank, Banca Transilvania, Alpha Bank e altre) contro le norme della Legge n. 77/2016, che consentono la datio in solutum dell’abitazione per l’estinzione integrale di un mutuo.
- Le soglie che fanno scattare automaticamente l’”imprevedibilità” restano valide: un aumento di oltre il 52,6% del tasso di cambio, oppure un aumento di oltre il 50% della rata mensile dovuto al tasso d’interesse variabile, mantenuto per almeno 6 mesi.
- La decisione è definitiva e di applicazione generale; nella legge non cambia nulla, ma si chiude una via di contestazione che le banche sostenevano dal 2021.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 640 del 3 agosto 2026
Pronunciata: 16 dicembre 2025
La Corte Costituzionale ha respinto, quasi integralmente, il ricorso di nove banche e società di recupero crediti contro il meccanismo che consente a un debitore di cedere l’abitazione al creditore per liberarsi definitivamente di un debito ipotecario. La Decisione n. 807/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Romania a quasi otto mesi dalla pronuncia, conferma che le disposizioni della Legge n. 77/2016 sulla datio in solutum, così come integrate dalla Legge n. 52/2020, restano costituzionali, comprese le soglie che consentono a un debitore di attivare la procedura senza che il tribunale debba verificare, caso per caso, se la sua situazione sia davvero di imprevedibilità. Il caso è direttamente collegato a un altro argomento già trattato su questo sito, quello dei termini a disposizione dei debitori quando i loro beni sono sottoposti a esecuzione forzata, poiché entrambi riguardano l’equilibrio tra la tutela del debitore e il diritto del creditore di recuperare il proprio denaro.
La Legge n. 77/2016 ha introdotto, fin dalla sua adozione, un meccanismo che consente a un debitore in difficoltà di trasferire alla banca la proprietà dell’abitazione ipotecata e, in cambio, di essere liberato da tutti gli obblighi residui del contratto di credito. La Legge n. 52/2020 ha integrato questo meccanismo con due ipotesi in cui l’”imprevedibilità” (un mutamento imprevisto e grave delle condizioni del contratto) si presume automaticamente, senza che il debitore debba dimostrarla in giudizio: quando il tasso di cambio è aumentato di oltre il 52,6% rispetto al momento della stipula del mutuo, oppure quando la rata mensile è aumentata di oltre il 50% a causa dell’aumento del tasso d’interesse variabile, entrambe le situazioni dovendo persistere per almeno 6 mesi prima della notifica di datio in solutum.
Nove banche e società di recupero crediti, tra cui Credit Europe Bank, Eurobank, Exim Banca Românească, Banca Transilvania e Alpha Bank România, hanno contestato queste soglie in decine di procedimenti pendenti presso tribunali di tutto il Paese, successivamente riuniti dinanzi alla Corte Costituzionale in un unico procedimento. Le loro argomentazioni riguardavano sia la procedura di adozione della Legge n. 52/2020 (mancanza di un adeguato studio d’impatto, assenza del parere della Banca Nazionale di Romania), sia il suo contenuto: la presunta mancanza di chiarezza delle soglie, il carattere retroattivo, la lesione del diritto di proprietà del creditore e l’eliminazione del ruolo del giudice nel verificare, in ogni singolo caso, se l’imprevedibilità sussista realmente.
La Corte ha definito la causa lungo due direttrici. Su un unico aspetto (la possibilità di annullare, tramite la datio in solutum, anche debiti già accertati con sentenze definitive), il ricorso è stato respinto come inammissibile, per il semplice motivo che tale questione era già stata dichiarata incostituzionale con una decisione precedente, del 2021, e riproporre lo stesso argomento non aveva più oggetto. Per tutte le altre censure, la Corte ha respinto il ricorso come infondato, rilevando di aver già esaminato gli stessi argomenti in altre tre decisioni recenti e che non vi era alcun motivo per discostarsi da tale giurisprudenza.
Gli effetti che produce
Per i debitori che hanno contratto mutui in valuta estera (soprattutto franchi svizzeri, nel periodo precedente la crisi finanziaria) o a tasso variabile, e che oggi affrontano un aumento improvviso dei costi, il meccanismo della datio in solutum resta pienamente operativo. Se un debitore può dimostrare che, in un momento qualsiasi negli ultimi 6 mesi prima della notifica, il tasso di cambio ha superato del 52,6% quello in vigore alla firma del mutuo, oppure che la rata mensile è aumentata di oltre il 50% a causa del tasso variabile, l’istituto di credito non può più contestare in giudizio l’esistenza dell’imprevedibilità, ma solo le altre condizioni di ammissibilità della procedura.
Per le banche, la decisione chiude definitivamente una linea difensiva che costruivano dal 2021, con decine di procedimenti riuniti. D’ora in poi, qualsiasi contestazione analoga sollevata in altri procedimenti pendenti sarà respinta direttamente dai tribunali con rinvio a questa decisione, senza un nuovo esame nel merito. È la terza decisione della Corte su questo tema negli ultimi anni (dopo le decisioni n. 749/2023 e n. 539/2024), segno che la giurisdizione costituzionale considera la questione definitivamente chiarita. Resta valida anche un’altra recente sentenza della Corte costituzionale, che mostra come la giurisdizione costituzionale confermi in genere la stabilità di regole procedurali importanti per i cittadini, invece di modificarle per via giurisprudenziale. Lo stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Romania contiene anche una sentenza della Corte costituzionale con impatto economico diretto: il rigetto dell’obiezione del Presidente riguardo alle esenzioni dalla valutazione ambientale per le vecchie centrali idroelettriche situate in aree naturali protette.
Che cosa cambia rispetto a prima
- Nulla nel testo: l’art. 4 comma (1¹)-(1³), (3) e (4), l’art. 5 comma (3) e (3¹), l’art. 7 comma (4) e (5¹) e l’art. 8 comma (5) prima frase della Legge n. 77/2016, nonché la Legge n. 52/2020 nel suo complesso, restano invariati.
- Si chiude una via di ricorso: gli argomenti relativi alla mancanza del parere della BNR, alla presunta mancanza di chiarezza delle soglie del 52,6% e del 50%, o al carattere retroattivo della legge, non potranno più essere utilizzati come eccezione di incostituzionalità in altri procedimenti.
- Si conferma, ancora una volta, ciò che era già stato deciso: l’art. 8 comma (5), seconda e terza frase, della Legge n. 77/2016 restano incostituzionali, come stabilito già nel 2021: non si può annullare, tramite la datio in solutum, un debito già fissato con una sentenza definitiva o con un’esecuzione forzata conclusa.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Prevedibilità per i debitori con mutui in valuta estera o a tasso variabile: il meccanismo della datio in solutum resta stabile, senza il rischio di un improvviso mutamento di giurisprudenza.
- I debitori non devono più dimostrare in giudizio l’imprevedibilità quando le soglie di legge sono soddisfatte, e l’onere della prova si inverte, di fatto, a loro favore.
- I tribunali possono respingere più rapidamente i ricorsi delle banche fondati sugli stessi argomenti, già decisi a livello costituzionale.
Che cosa resta un problema
- Le banche continuano a ritenere che il rischio di cambio e quello del tasso variabile finiscano per essere sostenuti quasi interamente dal creditore, senza una valutazione individuale di ciascun contratto.
- Il momento esatto in cui si calcolano le due soglie (52,6% e 50%, rispettivamente) resta, in pratica, una questione tecnica che può generare controversie puntuali tra le parti, anche se il principio è confermato.
- Le decisioni ripetute della Corte sullo stesso tema mostrano che le banche continuano a testare i limiti della legge, il che mantiene un clima di incertezza procedurale per i debitori già coinvolti in contenziosi.
Consigli pratici
- Se hai un mutuo ipotecario in valuta estera: verifica se, negli ultimi 6 mesi, il tasso di cambio ha superato di oltre il 52,6% quello in vigore alla firma del contratto. Questo calcolo è alla base del tuo diritto di notificare alla banca la datio in solutum.
- Se hai un mutuo a tasso variabile: confronta la tua rata mensile attuale con quella iniziale; un aumento di oltre il 50%, mantenuto per almeno 6 mesi, può aprirti la stessa via.
- Notifica alla banca per iscritto e conserva la prova dell’invio. La procedura di datio in solutum inizia formalmente solo dal momento della notifica, e il resto degli obblighi di pagamento viene sospeso da tale data.
- Non confondere la datio in solutum con la cancellazione automatica del debito: se la banca dispone già di una sentenza definitiva contro di te, oppure se l’esecuzione forzata si è già conclusa, questa via non è più disponibile per quel debito.
- Consulta un avvocato specializzato in diritto bancario prima di presentare la notifica, soprattutto se la banca ha già contestato casi simili, per verificare se la tua situazione rientra esattamente nelle soglie confermate dalla Corte Costituzionale.
Domande frequenti
Cos’è la datio in solutum (darea în plată)?
Cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Decisione n. 807/2025?
Cambia qualcosa per chi ha già una notifica di datio in solutum in corso?
Le banche possono ancora contestare queste soglie in giudizio?
Cosa succede alla parte della legge già dichiarata incostituzionale nel 2021?
Si applica anche ai mutui in lei?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo seguente è riportato in rumeno, nella forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 640 del 3 agosto 2026 32 pagine PDF, 205 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
